Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 6-10-2006.htm
CIGS - annullamento del punto 2 della circolare INPS n° 84 del 29.4.1988 in adesione ai criteri della sentenza del T.A.R. del Lazio n° 8138 del 10.10.2005
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Ottobre 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
107
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
CIGS - annullamento del punto 2 della circolare
INPS n° 84 del 29.4.1988 in adesione ai criteri della sentenza del T.A.R. del
Lazio n° 8138 del 10.10.2005
Con
sentenza n° 8138 del 10.10.2005 il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi
proposti dalle società Simetrafo s.r.l., Simair s.r.l., Sime Sitemi s.p.a. e
Igla s.p.a. contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre
Pubbliche Amministrazioni, nonché nei confronti dell’INPS, per l’annullamento
di alcuni provvedimenti con i quali era stato negato l’intervento
straordinario di integrazione salariale per i dipendenti assunti con
contratto di formazione e lavoro.
La
sopra citata sentenza appare conforme all’orientamento espresso sia dalla
Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 18296 del 23.12.2002, n. 2510 del
1.3.1993, n. 4227 del 13.4.1995) sia dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1412
del 25.10.1996) e, pertanto, l’Avvocatura Centrale dell’Istituto non ha
ritenuto opportuno ricorrere in appello avverso la suddetta decisione.
Si riportano di seguito
le motivazioni di tale decisione.
«
L’art. 3 quinto
comma del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre 1984, n.
863) dispone che “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in
quanto non siano derogate dal presente decreto”.
Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio
di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia,
il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità
della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di
lavoro subordinato” in senso stretto. Ancorché i tempi e le modalità di
svolgimento dell’attività di formazione e lavoro possano essere differenti
(dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli Enti pubblici
economici, dalle imprese e loro consorzi), non vi sono reali ragioni per
negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del
negozio che è individuabile nello scambio “lavoro contro retribuzione”. In
conseguenza è dunque evidente che, non ricorrendo specifici divieti, ai
rapporti di formazione e lavoro debba - in linea di principio - applicarsi
l’identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di
lavoro ordinari. Questo è del resto l’orientamento della Corte di cassazione,
la quale ha precisato che, per il contratto di formazione e lavoro
disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro
subordinato, non sono previste deroghe all’applicazione della normativa in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui “tale
trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro” (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non
sussistendo alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro,
ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli
ordinari rapporti di lavoro” (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).
Dato che, né nella normativa e né nei singoli provvedimenti
concessivi della C.I.G., alle imprese ricorrenti, vi era stata un’espressa
esclusione nel senso voluto dalle amministrazioni resistenti, nessun rilievo
giuridico poteva darsi all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la
durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi,
impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.
E’ infatti evidente come, al verificarsi di tali circostanze, i
rapporto di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi
l’esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di
fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni,
la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione
del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la
proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi:
gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile
1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741,
ecc.). Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione
al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di
lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati
assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile,
Sez. Lav., 23 dicembre 2002, n. 18296). Del resto, ragioni di giustizia
sostanziale rendono del tutto incomprensibile l’atteggiamento dell’INPS, nei
confronti di una categoria particolarmente “debole” di lavoratori.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve perciò
procedersi all’annullamento in parte qua della Circolare INPS n. 84 del
29.4.1988 (…)»
Viste le summenzionate motivazioni, e in ottemperanza al
dispositivo della medesima sentenza (T.A.R. Lazio n° 8138 del 10.10.2005), si
deve considerare superato il criterio al punto 2 della circolare INPS n° 84
del 29.4.1988, estendendo, inoltre, tale nuova disciplina anche alle
integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa
vigente.
Il Direttore Generale
Crecco