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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 10-10-2006.htm
  
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale
  


 
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 10 Ottobre 2006
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  108
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale
 
SOMMARIO:
Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale
 
Sono pervenute, da parte di diverse strutture territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti riguardo all’applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e),  in merito alle dimissioni conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”, nel caso, sporadicamente ricorrente, in cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a
risoluzione
consensuale
del rapporto di lavoro. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.
Anche in quest’ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l’indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.       
 
Si ritiene inoltre che, anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.
 
Il Direttore Generale
Crecco