Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 10-10-2006.htm
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 10 Ottobre 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
108
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro
conseguente a risoluzione consensuale
SOMMARIO:
Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di
risoluzione consensuale
Sono pervenute, da parte di diverse strutture
territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti riguardo
all’applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20 ottobre 2003,
lettera e), in merito alle dimissioni
conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di
cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”, nel caso,
sporadicamente ricorrente, in cui la cessazione dell’attività lavorativa
consegua a
risoluzione
consensuale
del rapporto di lavoro.
In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui il
lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell’azienda, quando
quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o
dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.
Anche
in quest’ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere
l’indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può
essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro
conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa
azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede
di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o
trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi
pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito
con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.
Si ritiene inoltre che, anche
quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di
lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata
lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.
Il
Direttore Generale
Crecco