Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 128 del 01/10/2010
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/10/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
128
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 1
OGGETTO:
Misura
degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
SOMMARIO
:
Disposizioni
per applicazione del tasso degli interessi di
mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo.
L’art.30
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di
mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla
notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da
determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo
alla media dei tassi bancari attivi.
Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, con effetto dal
01/10/2009 detta misura era stata fissata al 6,83585 % in ragione annuale.
Considerato
che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di
mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interessata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2010/124566 del 07/09/2010 ha disposto la
riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo al 5,7567% in ragione annuale.
La
variazione decorre dal 1 ottobre 2010.
Si
rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
stabilisce che dopo il
raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste
alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura
degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Pertanto,
anche per tale fattispecie,la nuova misura trova applicazione partire dal 1
ottobre 2010.
Il Direttore
generale
Nori
Allegato
N.1