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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 131 del 18/10/2010


 
Direzione Centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
18/10/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
131
 
 
E, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Dati retributivi lavoratori “domestici somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS
 
 
 
SOMMARIO
:
Specificità dei lavoratori “domestici somministrati”; istruzioni per la corretta determinazione dei valori retributivi da assumere quale base imponibile in EMENS/UNIEMENS; indicazioni per la esatta compilazione degli altri elementi del flusso; rettifica dei dati pregressi difformi
 
 
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni per una corretta esposizione nelle dichiarazioni EMENS/UNIEMENS dei dati retributivi riferiti ai lavoratori in oggetto, ai quali - pur lavoratori domestici quanto a natura della prestazione svolta e contrattazione collettiva applicata – si applicano le stesse disposizioni previste per i lavoratori dipendenti (circolare n 89 del 9/5/2002) in ordine alla trasmissione delle denunce retributive e modalità di versamento dei contributi.
In ragione della loro peculiarità – prestazione di lavoro domestico sottoposta agli adempimenti previdenziali del lavoro dipendente - il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare compete direttamente all’Istituto ai sensi dell'art. 25, comma 4, d.lgs n. 276/2003 (punto 1, circolare n. 41 del 13 marzo 2006).
L’erogazione dell’assegno è, peraltro, possibile solo in presenza di denunce retributive corrette, e complete di tutte le informazioni atte a delineare la prestazione di lavoro domestico resa.
La Direzione Centrale
Entrate ha già segnalato – con mail diretta alle singole Sedi interessate – l’elenco delle aziende per cui risultano pervenute denunce EMENS riferite ai lavoratori di cui trattasi (qualifica B) con “tipo lavoratore” non valorizzato. Le Sedi sono state invitate a prendere contatti con le aziende per la corretta integrazione dei dati.
In particolare, l’assenza del “tipo lavoratore” non consente di individuare la esatta fascia di retribuzione convenzionale applicabile, né la corretta determinazione del contributo dovuto.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire un riepilogo – a vantaggio delle aziende e delle Sedi - sul corretto contenuto di
tutti
i campi, presenti nelle denunce retributive EMENS/UNIEMENS, riferiti ai “domestici somministrati”.
<Qualifica1>
Dovrà essere indicato il valore [
B
]
<TipoLavoratore>
nell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>,
dovrà essere valorizzato uno dei seguenti valori:
 
B1
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale
B2
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale
B3
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale
B4
Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali, anche se svolto presso più nuclei familiari
 
Per determinare esattamente il tipo lavoratore:
1)
  
In caso di prestazione superiore a 24 ore settimanali – pur se svolte presso più nuclei familiari – si assumerà la retribuzione convenzionale corrispondente a b4, indipendentemente dall’importo della effettiva retribuzione oraria.
2)
  
In caso di prestazione pari o inferiore a 24 ore settimanali, procedere come segue:
a.
   
individuare dal Contratto Individuale la
retribuzione oraria
b.
   
calcolare il
rateo orario di tredicesima
dividendo la retribuzione oraria per 12.
c.
   
sommare il risultato ottenuto alla retribuzione oraria, così da ricavare la
effettiva retribuzione oraria
cui far riferimento per il versamento dei contributi
d.
  
individuare la
retribuzione convenzionale
(su cui dovranno essere versati i contributi) dalla tabella prevista nella circolare che annualmente fissa il contributo per il lavoro domestico, applicando la retribuzione convenzionale corrispondente alla fascia di retribuzione oraria effettiva; a titolo esemplificativo, se nel 2005 la retribuzione effettiva oraria  è stata di un importo compreso fra 0,01 e 6,59 si dovrà assumere come convenzionale la fascia b1; se compresa tra 6,60 e 8,04 si assumerà b2; se oltre 8,04 si assumerà b3.
 
Per comodità, si riportano i valori e gli estremi delle circolari emesse per gli anni dal 2005 al 2010:
 
 
 
Anno
Circolare di riferimento
Retribuzione convenzionale b1
Retribuzione convenzionale b2
Retribuzione convenzionale b3
Retribuzione convenzionale b4
 
2005
 
n. 20 del 4.2.2005
 
5,84
 
6,59
 
8,04
 
4,25
 
2006
 
n. 19 del 8.2.2006
 
5,94
 
6,70
 
8,18
 
4,32
 
2007
 
n. 40 del 16.2.2007
 
6,06
 
6,83
 
8,34
 
4,41
 
2008
 
n. 33 del 18.3.2008
 
6,16
 
6,95
 
8,48
 
4,48
 
2009
 
n. 20 del 17.2.2009
 
6,36
 
7,17
 
8,75
 
4,62
 
2010
 
n. 11 del 28.1.2010
 
6,40
 
7,22
 
8,81
 
4,65
 
 
<OrarioContrattuale>
Indicare il numero di ore settimanali previste dal Contratto Individuale stipulato; si ricorda che per i domestici l’orario contrattuale non prevede mai frazioni di ora e, qualora l’ipotesi ricorra, vige l’obbligo di arrotondamento all’unità superiore.
<RetribTeorica>
Dovrà essere indicato il valore ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per le ore contrattuali del mese; per calcolare il numero di ore contrattuali del mese si dovrà individuare il numero delle settimane nel mese, tenendo presente che la settimana si considera iniziare la domenica (di fatto occorrerà contare il numero di sabati presenti nel mese).
 
<Imponibile>
Si ricava moltiplicando la retribuzione
convenzionale
oraria (determinata come descritto sopra, sotto l’elemento <TipoLavoratore>) per il numero delle ore retribuite; nelle ore retribuite sono comprese: ore lavorate, festività non lavorate ma retribuite purché cadenti nei giorni di lavoro previsto dal contratto, ore di ferie indennizzate (godute e non).
 
<NumMensilita>
sempre 12, perché il rateo di tredicesima è già inglobato nella retribuzione oraria.
 
A seguito delle precisazioni fornite, le aziende con lavoratori “domestici somministrati” potranno rivedere i dati retributivi pregressi già inviati; qualora i dati dei lavoratori in parola siano stati trasmessi con valori diversi da quelli indicati, sarà necessario provvedere ad una nuova trasmissione rettificativa delle denunce EMENS già inviate, adeguando i dati pregressi alle indicazioni fornite con la presente circolare.
Contestualmente, qualora dalle variazioni effettuate scaturiscano differenze a debito del datore di lavoro, le aziende potranno regolarizzare la propria posizione contributiva utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (DM10/V).
In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, detta  regolarizzazione potrà essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori