Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 131 del 18/10/2010
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
18/10/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
131
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Dati retributivi
lavoratori “domestici somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS
SOMMARIO
:
Specificità dei
lavoratori “domestici somministrati”; istruzioni per la corretta
determinazione dei valori retributivi da assumere quale base imponibile in
EMENS/UNIEMENS; indicazioni per la esatta compilazione degli altri elementi
del flusso; rettifica dei dati pregressi difformi
Con la
presente circolare vengono fornite indicazioni per una corretta esposizione
nelle dichiarazioni EMENS/UNIEMENS dei dati retributivi riferiti ai lavoratori
in oggetto, ai quali - pur lavoratori domestici quanto a natura della
prestazione svolta e contrattazione collettiva applicata – si applicano le
stesse disposizioni previste per i lavoratori dipendenti (circolare n 89 del
9/5/2002) in ordine alla trasmissione delle denunce retributive e modalità di
versamento dei contributi.
In
ragione della loro peculiarità – prestazione di lavoro domestico sottoposta
agli adempimenti previdenziali del lavoro dipendente - il pagamento
dell’assegno per il nucleo familiare compete direttamente all’Istituto ai sensi
dell'art. 25, comma 4, d.lgs n. 276/2003 (punto 1, circolare n. 41 del 13 marzo
2006).
L’erogazione
dell’assegno è, peraltro, possibile solo in presenza di denunce retributive
corrette, e complete di tutte le informazioni atte a delineare la prestazione
di lavoro domestico resa.
La
Direzione Centrale
Entrate ha già segnalato – con mail
diretta alle singole Sedi interessate – l’elenco delle aziende per cui
risultano pervenute denunce EMENS riferite ai lavoratori di cui trattasi
(qualifica B) con “tipo lavoratore” non valorizzato. Le Sedi sono state
invitate a prendere contatti con le aziende per la corretta integrazione dei
dati.
In particolare,
l’assenza del “tipo lavoratore” non consente di individuare la esatta fascia di
retribuzione convenzionale applicabile, né la corretta determinazione del
contributo dovuto.
A
seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire un
riepilogo – a vantaggio delle aziende e delle Sedi - sul corretto contenuto di
tutti
i campi, presenti nelle denunce retributive EMENS/UNIEMENS, riferiti ai
“domestici somministrati”.
<Qualifica1>
Dovrà
essere indicato il valore [
B
]
<TipoLavoratore>
nell’elemento
<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>,
dovrà essere
valorizzato uno dei seguenti valori:
B1
Lavoratori
domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima
fascia di retribuzione convenzionale
B2
Lavoratori domestici
interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di
retribuzione convenzionale
B3
Lavoratori domestici
interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di
retribuzione convenzionale
B4
Lavoratori domestici interinali
con orario superiore a 24 ore settimanali, anche se svolto presso più nuclei
familiari
Per determinare
esattamente il tipo lavoratore:
1)
In
caso di prestazione superiore a 24 ore settimanali – pur se svolte presso più
nuclei familiari – si assumerà la retribuzione convenzionale corrispondente a
b4, indipendentemente dall’importo della effettiva retribuzione oraria.
2)
In
caso di prestazione pari o inferiore a 24 ore settimanali, procedere come
segue:
a.
individuare dal Contratto Individuale la
retribuzione oraria
b.
calcolare il
rateo orario di tredicesima
dividendo la
retribuzione oraria per 12.
c.
sommare il risultato ottenuto alla retribuzione oraria, così da
ricavare la
effettiva retribuzione oraria
cui far riferimento per il
versamento dei contributi
d.
individuare la
retribuzione convenzionale
(su cui dovranno
essere versati i contributi) dalla tabella prevista nella circolare che
annualmente fissa il contributo per il lavoro domestico, applicando la
retribuzione convenzionale corrispondente alla fascia di retribuzione oraria
effettiva; a titolo esemplificativo, se nel 2005 la retribuzione effettiva
oraria è stata di un importo compreso fra 0,01 e 6,59 si dovrà assumere come
convenzionale la fascia b1; se compresa tra 6,60 e 8,04 si assumerà b2; se
oltre 8,04 si assumerà b3.
Per
comodità, si riportano i valori e gli estremi delle circolari emesse per gli
anni dal 2005 al 2010:
Anno
Circolare di
riferimento
Retribuzione
convenzionale b1
Retribuzione
convenzionale b2
Retribuzione
convenzionale b3
Retribuzione
convenzionale b4
2005
n. 20 del 4.2.2005
5,84
6,59
8,04
4,25
2006
n. 19 del 8.2.2006
5,94
6,70
8,18
4,32
2007
n. 40 del 16.2.2007
6,06
6,83
8,34
4,41
2008
n. 33 del 18.3.2008
6,16
6,95
8,48
4,48
2009
n. 20 del 17.2.2009
6,36
7,17
8,75
4,62
2010
n. 11 del 28.1.2010
6,40
7,22
8,81
4,65
<OrarioContrattuale>
Indicare il numero di
ore settimanali previste dal Contratto Individuale stipulato; si ricorda che
per i domestici l’orario contrattuale non prevede mai frazioni di ora e,
qualora l’ipotesi ricorra, vige l’obbligo di arrotondamento all’unità
superiore.
<RetribTeorica>
Dovrà essere indicato il
valore ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per le ore
contrattuali del mese; per calcolare il numero di ore contrattuali del mese si
dovrà individuare il numero delle settimane nel mese, tenendo presente che la
settimana si considera iniziare la domenica (di fatto occorrerà contare il
numero di sabati presenti nel mese).
<Imponibile>
Si ricava moltiplicando
la retribuzione
convenzionale
oraria (determinata come descritto sopra,
sotto l’elemento <TipoLavoratore>) per il numero delle ore retribuite;
nelle ore retribuite sono comprese: ore lavorate, festività non lavorate ma
retribuite purché cadenti nei giorni di lavoro previsto dal contratto, ore di
ferie indennizzate (godute e non).
<NumMensilita>
sempre 12, perché il
rateo di tredicesima è già inglobato nella retribuzione oraria.
A seguito delle
precisazioni fornite, le aziende con lavoratori “domestici somministrati”
potranno rivedere i dati retributivi pregressi già inviati; qualora i dati dei
lavoratori in parola siano stati trasmessi con valori diversi da quelli
indicati, sarà necessario provvedere ad una nuova trasmissione rettificativa
delle denunce EMENS già inviate, adeguando i dati pregressi alle indicazioni
fornite con la presente circolare.
Contestualmente, qualora
dalle variazioni effettuate scaturiscano differenze a debito del datore di
lavoro, le aziende potranno regolarizzare la propria posizione contributiva
utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive
(DM10/V).
In attuazione a quanto
disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, detta regolarizzazione potrà essere
effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Il Direttore
Generale
Nori