Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 136 del 28/10/2010
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
28/10/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
136
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Regolamentazione
comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di
prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori
frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola
SOMMARIO
:
Premessa
1. Disposizioni generali
2.
Precisazioni
sulle modalità di applicazione delle norme sulla disoccupazione alla
previdenza agricola ed all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli
frontalieri
Premessa
Con la circolare n. 85 del 1° luglio
2010 sono state emanate
disposizioni in materia di prestazioni di
disoccupazione, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione
(CE) n. 987/2009
.
1. Disposizioni
generali
La
citata circolare ha precisato che le prestazioni di disoccupazione sono
esportabili e, cioè, pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola
quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un
altro Stato membro in cerca di lavoro.
Tuttavia,
in determinati casi e in presenza di particolari condizioni, è previsto che lo
Stato di residenza sia tenuto ad erogare le prestazioni di disoccupazione alla
persona disoccupata che abbia svolto la sua ultima attività lavorativa in un
altro Stato membro.
In
particolare il lavoratore frontaliero ha diritto alle prestazioni a carico
dello Stato di residenza come se, nel corso della sua ultima attività
lavorativa, fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza
(articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento
(CE) n. 883/2004
). Infatti,
il frontaliero risiede in modo stabile (rientrandovi giornalmente o
settimanalmente) in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita
l’attività lavorativa ed in caso di disoccupazione completa (cessazione del
rapporto di lavoro) perde ogni legame con lo Stato membro di occupazione e deve
mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di
residenza.
Peraltro, per i lavoratori agricoli
frontalieri che hanno esercitato l’attività in Italia, valgono le specifiche
disposizioni di cui al paragrafo successivo.
2.
Precisazioni sulle modalità di
applicazione delle norme sulla disoccupazione alla previdenza agricola ed
all’indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli frontalieri
La
legislazione italiana prevede alcune peculiarità con riferimento alla
previdenza agricola e alla relativa indennità di disoccupazione, che rendono
inapplicabili ai lavoratori agricoli frontalieri
le
disposizioni comunitarie previste per gli altri lavoratori frontalieri, ed in
particolare:
1.
la
disoccupazione agricola viene richiesta, ed erogata in unica soluzione, l'anno
successivo a quello nel quale si è verificata la mancata occupazione, andando
ad indennizzare stati di disoccupazione già decorsi.
Lo status del
lavoratore (occupato o disoccupato) al momento della presentazione della
domanda è ininfluente sul diritto alla prestazione
, rilevando, invece,
tutto il percorso lavorativo nell’anno di competenza della stessa;
2.
il
primo requisito ai fini del diritto all’indennità in questione è
l’iscrizione
negli Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
, sui quali viene riportato
il totale delle giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione
nell’anno solare.
L’iscrizione negli Elenchi nominativi garantisce al
lavoratore la copertura assicurativa per l’intero anno,
a prescindere dal
numero di giornate negli stessi registrate;
3.
il parametro per la
determinazione del numero di giornate da indennizzare, da cui detrarre, oltre
alle giornate di effettiva occupazione in Italia, anche quelle prestate
all’estero, nonché le giornate coperte da indennità di malattia, infortunio o
maternità, erogate a carico di istituzioni straniere, è
“365”
(366 nel caso di anno bisestile),
a rettifica di quanto indicato al paragrafo 3), punto
d), 3° capoverso della circolare 85/2010.
4.
le
giornate di iscrizione negli Elenchi non corrispondono alla durata del
contratto di lavoro, di norma assai più lungo, nel corso della cui vigenza
l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il
bisogno di manodopera. Questo fa sì che
siano indennizzabili per
disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppur ricadenti nel
periodo contrattuale, durante il quale nulla osta a che il lavoratore circoli
liberamente in ambito comunitario
. Tanto più che le eventuali giornate
lavorate negli altri Stati membri (o nello Stato di residenza nel caso dei
frontalieri) sono utili ai fini del computo dell’indennità di disoccupazione
agricola;
5.
non
esiste per il lavoratore agricolo alcun obbligo di attestare il proprio stato
di disoccupazione presso il Centro per l’impiego
, né di
ottemperare, in caso di trasferimento in altro Stato membro, agli obblighi
previsti per coloro che beneficiano della disoccupazione ordinaria non agricola
poiché, essendo il pagamento effettuato in unica soluzione l’anno successivo,
non è possibile applicare il principio dell’esportabilità della prestazione
(vedi in particolare il messaggio n. 18122 dell’8 agosto 2008, punto 2).
Per lo stesso motivo, trattandosi di
prestazioni relative ad uno stato di disoccupazione interamente decorso, non
sono applicabili le disposizioni dell’art.65. 5 a), che invece presuppone uno stato di disoccupazione in atto. Quindi dovranno essere regolarmente
corrisposte a carico dell’Istituto le prestazioni previste dalla legislazione
italiana. Nel caso in questione, infatti, si provvede, sostanzialmente, al
pagamento materiale di quanto già maturato nell’anno precedente. Data la
particolarità della fattispecie, dovrà essere scrupolosamente accertata la
situazione occupazionale degli interessati nello Stato di residenza e
l’eventuale indennizzazione degli stessi, nell’anno di riferimento, da parte
delle istituzioni di tale Stato, onde evitare l’erogazione di prestazioni
indebite.
Si ribadisce, quindi, che
lo
status di “frontaliero” non pregiudica, in presenza dei requisiti
normativamente previsti, il diritto del lavoratore agricolo cittadino
comunitario che svolga attività agricola in Italia all’indennità di
disoccupazione agricola e al relativo pagamento a carico dell’Istituto
.
Il Direttore
Generale
Nori