Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 140 del 04/11/2010
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Bilancio e Servizi Fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
04/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
140
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 1
OGGETTO:
Convenzione fra
l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Ente di Assistenza Sanitaria
Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei
servizi (in breve “FONDO EST”) per la riscossione dei contributi da destinare
al finanziamento del Fondo medesimo
SOMMARIO
:
Istruzioni per il servizio
di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di “Fondo est”,
che le aziende verseranno tramite il mod. F24
In data 22
settembre 2010, il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con l’Ente
di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del
commercio, del turismo e dei servizi (in breve “FONDO EST”),
previsto
dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, distribuzione e dei
servizi del 2 luglio 2004, e dal CCNL per i dipendenti delle aziende del
Turismo del 19 luglio 2003.
Si allega il testo della
convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
1)
“Fondo EST” affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti
dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra richiamati.
2)
Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24,
utilizzando il codice causale “
EST1”
attribuito dall’Agenzia delle
entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di Fondo EST.
3)
I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il
finanziamento del Fondo indicheranno, in sede di compilazione del modello di
versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi
previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “EST1” esposta nella
sezione “
INPS”,
nel campo “
causale contributo”
, in
corrispondenza, esclusivamente, del campo “
importi a debito versati
”.
Inoltre nella stessa sezione:
-
nel campo “
codice sede
” va indicato il codice della sede
INPS competente;
-
nel campo “
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
” è
indicata la matricola INPS dell’azienda;
-
nel campo “
periodo di riferimento”,
nella colonna “
da
mm/aaaa
” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la
colonna “
a mm/aaaa
” non deve essere valorizzata.
4)
“Fondo EST” provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti
le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e,
inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno
trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
5)
Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai
datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia
delle Entrate sul conto corrente di “Fondo EST”.
6)
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti
contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende
relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa altresì per
l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione,
sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti
di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine
verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi
quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate)
dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro
interessati.
7)
“Fondo EST” dovrà ristorare l’INPS per le spese affrontate per il
servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per l’anno 2010, sono state
determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga F24 per gestione delega.
E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello
F24 utilizzate per il finanziamento del Fondo, così come comunicato
dall’Agenzia delle entrate.
8)
Il pagamento delle somme dovute da “Fondo EST” avverrà tramite RID
o altra modalità. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti
sono effettuati dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Pertanto,
non è a carico delle sedi alcun adempimento.
9)
La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla
data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di “Fondo EST” dovrà
pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima
della scadenza.
L’Ente di Assistenza
Sanitaria Integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e Settori Affini ( C.F.
08626141009) ha sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 Roma.
Il rappresentante legale
di “Fondo Est” è il presidente Simonpaolo Buongiardino.
Modalità
di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro
interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>,
<
DatiParticolari>,
valorizzeranno il nuovo elemento <
ConvBila
t> inserendo nell’elemento
<
Conv
> in corrispondenza di
<CodConv>
il valore
EST1
e
in corrispondenza
dell’elemento <
Importo
> l’importo,
a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il
corrispondente codice.
L’elemento
<Importo> contiene l’attributo <
Periodo
> in corrispondenza
del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso
nella forma “AAAA-MM”.
Il Direttore
Generale
Nori
ALLEGATO 1
Convenzione
fra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente di Assistenza Sanitaria
Integrativa per i Dipendenti delle Aziende del Commercio, del Turismo e dei
Servizi (in breve “Fondo Est”) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo medesimo.
L'anno 2010 il giorno 22 del mese di settembre, in Roma tra l'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona
del presidente Antonio Mastrapasqua;
e
l’Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle
Aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi (più brevemente
denominato “Fondo Est”)
nella persona del Presidente Simonpaolo Buongiardino
e nella persona del Vice Presidente Brunetto Boco;
premesso:
che in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti delle aziende del Terziario, distribuzione e dei servizi del 2
luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005, nonché del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del
19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005, è costituito l’Ente
di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle Aziende del
Commercio, del Turismo e dei Servizi (in forma abbreviata “Fondo EST”) e che
soci dell’Ente sono CONFCOMMERCIO, FIPE e FIAVET nonché FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;
visti:
·
la determinazione n. 98
del 30 agosto 2010;
·
l’art. 2, commi 16 e 17,
legge 24 novembre 2006, n. 286;
·
il D.Lgs 30 giugno 2003,
n.196 in materia di protezione dei dati personali;
·
il D.Lgs 9 luglio 1997, n.
241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,
considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce
con le attività istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Fondo EST affida all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per
il finanziamento del Fondo medesimo per i dipendenti delle aziende del
Terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004, con stesura
firmata in data 14 luglio 2005, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con
stesura firmata in data 17 maggio 2005, e successive modificazioni e
integrazioni.
La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle entrate, per conto di
Fondo Est, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” non
compensabile con le altre causali.
Le aziende interessate quindi, all’atto del versamento
tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari per il finanziamento di
Fondo Est distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali
obbligatori e assistenziali
.
Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse
scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi
dovuti dai datori di lavoro.
I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale
contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto
corrente, o eventualmente sui conti correnti (IBAN), di Fondo Est.
Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, Fondo Est provvederà a
comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione
delle procedure di versamento.
Fondo Est si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende
interessate, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi
all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità
istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Fondo Est si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs
n. 196 del 30 giugno 2003.
Art.4
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei
predetti contributi.
Art.5
I dati relativi ai versamenti, verranno messi a disposizione di Fondo
Est entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile di Fondo Est potrà accedere ai dati sul sito Internet
dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi al numero dei dipendenti e al montante retributivo
affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della
elaborazione delle denunce contributive.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro
non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.
Art.6
Fondo Est
si impegna a corrispondere all’Istituto le
spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente
convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l’anno 2010, nella
seguente misura:
-
gestione
delega per la singola riga F24: euro 0,11.
All’Istituto è dovuto altresì il
rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione
dei contributi per il finanziamento di
Fondo Est
,
così come comunicato all’Inps dall’Agenzia delle entrate.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione
con raccomandata a/r, a seguito della quale Fondo Est ha facoltà di recedere
entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Il pagamento delle somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal
fine
Fondo Est
autorizza espressamente l’addebito permanente
sul conto corrente che avrà cura di indicare completo del codice IBAN e dei
relativi riferimenti bancari.
E' a carico di Fondo Est, oltre alle spese, ogni altro onere, anche
fiscale, inerente alla presente
convenzione.
Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione, Fondo Est trasmette
all'INPS la relativa documentazione, indicando
il nome del responsabile ed il codice IBAN del conto
corrente bancario, o dei conti correnti bancari,
sul quale, o sui quali, saranno accreditati i
contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS
tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Art.8
L' INPS è esonerato - e Fondo Est lo riconosce esplicitamente - da ogni
e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente
convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i
soggetti di cui all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della
presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle
somme oggetto della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi
compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle
aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati
direttamente tra Fondo Est e le aziende interessate.
Fondo Est è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie
giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque
all'applicazione della presente convenzione
.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non
abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale
tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile di Fondo Est di cui
all’art. 7 del presente accordo.
Art.10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data
di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di
Fondo Est
dovrà
pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata,
almeno 90 giorni prima della scadenza
.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la
possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di
almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all’ intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS Il Presidente di FONDO
EST
Antonio Mastrapasqua Simonpaolo
Buongiardino
Il
Vice Presidente di FONDO EST
Brunetto Boco
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le
seguenti clausole: art. 3; art 4; art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.
Il Presidente di FONDO EST
Simonpaolo Buongiardino
Il Vice Presidente di FONDO EST
Brunetto Boco