Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 144 del 11/11/2010
Direzione Centrate Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
11/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
144
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegato
n.1
OGGETTO:
-
Decreto
Interministeriale 17 maggio 2010. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle
aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative
.
Istruzioni
contabili.
SOMMARIO
:
L’art. 1 comma 273, primo
periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti
dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148,
della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli
importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo
relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese
interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti.
Generalità.
Come noto, l’allegato B del Regio
Decreto n. 148/1931 - che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti
economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto - è stato abrogato, con effetti dal 1° gennaio
2005, dall'art. 1, c. 148 della legge n. 311/2004.
Con la medesima decorrenza, ai
suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia
secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei
lavoratori del settore industria.
La norma citata
[1]
dispone – peraltro - che
trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del
settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione
collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo,
della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli
accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n.
311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi
destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al
settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori
oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e
l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse
finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati
[2]
ad un apposito Decreto
interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2007, l’ammontare del
maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato
dal Decreto 17 maggio 2010 (allegato 1) che ha affidato all’Istituto
l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri indicati
nel decreto medesimo.
Con la presente circolare si
forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal
sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle
somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno
2007.
Modalità
operative. Adempimenti a carico delle Sedi.
Per il recupero delle somme in
argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “
L215
”,da
valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
Le operazioni di conguaglio dovranno
essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce
contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare
[3]
.
Propedeutica alle operazioni di
conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione
“4H”
,
avente il significato di “
azienda di trasporto autorizzata al
recupero somme
anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia
”.
A tal fine, le aziende richiedenti
dovranno produrre il
documento unico di
regolarità contributiva
(DURC) emesso secondo le modalità ordinarie.
[4]
.
Istruzioni
contabili.
Per la rilevazione contabile delle somme di
che trattasi si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 55 dell’8
aprile 2009.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
1
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
17 maggio 2010
(GU n. 216
del 15-9-2010
)
Copertura,
fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto
pubblico locale. (10A10996)
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma
148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di
armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal
1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato
regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo
le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore
industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi secondo
la contrattazione collettiva di categoria;
Visto il decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di
assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del
trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004
e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto il decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di
assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2005;
Visto l'art. 1, comma
273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone
che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto art. 23
del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla
copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in
attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto
interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, con il quale, in attuazione
dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati
quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità
di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;
Tenuto conto degli
accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di
malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;
Vista la legge 13
novembre 2009, n. 172 recante: «Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2009;
Visto il comunicato del
Ministero del lavoro e della Previdenza sociale dell' 8 febbraio 2008,
pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e della Previdenza
sociale, con il quale per l'anno di competenza 2007, sono stati richiesti i
dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la
quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del
citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;
Rilevato che dalle
istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal
predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 60.683.285,13;
Vista la nota prot.
n.1807 dell' 11 gennaio 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ha comunicato che le somme residue disponibili a copertura
dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende per il trattamento di
malattia ammontano, in via estimativa, ad Euro 35.000.000,00;
Preso atto che, sulla
scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate non sono
sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende
nell'anno 2007;
Ritenuto pertanto di
dover stabilire le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi
titolo;
Ritenuto di autorizzare
l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di
spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile
nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore
delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;
Decreta:
Art.
1
1. Le somme, come
quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273,
della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalità di cui
al presente decreto.
Art.
2
1. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il
comunicato dell' 8 febbraio 2008 del predetto Ministero ripartisce tra le
aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di
competenza 2007, secondo il prospetto allegato, parte integrante del
presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non
offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 57,6765083251847 %
data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;
Art.
3
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto
allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2.
L
'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie
tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento
della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3.
L
'erogazione di cui al comma 2 é subordinata alla verifica
della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini
dell'eventuale conguaglio.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Sacconi
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto
2010
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13,
foglio n. 334
[1]
Si osserva che il testo originario
è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge n. 58/2005.
[2]
Cfr. art. 1 c. 273, secondo
periodo, della legge n. 266/2005.
[3]
Deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993
[4]
La ditta dovrà effettuare la
richiesta di DURC attraverso l’apposita procedura telematica –
www.sportellounicoprevidenziale.it
– selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed
autorizzazioni.