Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 39 del 18/03/2010
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
18/03/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
39
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24
dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto
Interministeriale 17 dicembre 2009. Prime indicazioni
.
SOMMARIO:
Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio
contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo
livello, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008. Indicazioni per l’anno
2009.
Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente
in via telematica, lo sgravio in questione; criteri di ammissione al
beneficio.
L’apertura della
procedura per l’invio delle domande sarà portata a conoscenza successivamente.
Premessa.
Con le disposizioni contenute nella legge
24 dicembre 2007, n. 247, come noto, è stata abrogata la decontribuzione e, in
sostituzione, è stato introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008
al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse
predeterminate.
Per l'attuazione pratica del nuovo
incentivo, la legge rimanda all'emanazione di un apposito decreto
interministeriale Lavoro - Economia.
Per l’anno 2008, a disciplinare la materia
è intervenuto il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 (1).
Per il 2009 il beneficio trova la sua
regolamentazione nel Decreto 17 dicembre 2009,
pubblicato
sulla G.U.
n. 58 del 11-3-2010 (allegato 1).
Con la presente circolare si forniscono
chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di
lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi
corrisposti nell’anno 2009.
1)
Contenuto del
provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la
dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro)
previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi
concessi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Dette risorse sono assegnante nella misura
del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella
territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a
ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la
quota residua venga attribuita all’altra tipologia.
2)
Oggetto del
beneficio.
Per l’anno 2009, il DM prevede che lo
sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva
aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso
entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun
lavoratore.
Atteso il carattere sperimentale del
beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’anno
2009 e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie
impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di
conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e
integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale,
stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura
del 5%.
3)
Retribuzione
contrattuale
.
Per la determinazione del limite entro il
quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la
retribuzione “contrattuale”.
A tale riguardo, si richiama quanto già
precisato sul punto con riferimento all’anno 2008 (2).
4)
Misura dello
sgravio.
Entro il tetto della retribuzione del
lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno
sgravio contributivo così articolato:
Ø
entro il limite
massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro
(3), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura -
al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
Ø
totale sulla quota
del lavoratore (4).
Per una più agevole
interpretazione si propone l’esempio che segue.
In una azienda
industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione per
l’anno 2009 pari a € 25.000,00, é stato corrisposto un premio di risultato di €
1.000,00.
Ai fini della
quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:
§
retribuzione annua del lavoratore
€ 26.000
(
comprensivi
del premio
);
§
sgravio
contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei
limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25
punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione
per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del
lavoratore;
§
tetto
dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 26.000,00 x
2,25% =
€ 585,00
;
§
sgravio
a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 585,00 x
25% =
€ 146,00.
Tale importo dovrà essere determinato al netto delle
eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione);
§
sgravio
a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 585,00 x
9,49% =
€ 56,00
);
§
sgravio
complessivo richiesto =
€ 202,00
(€ 146,00 azienda e € 56,00 lavoratore).
5)
Condizioni di
accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono
presentare le seguenti caratteristiche:
·
essere
sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati),
a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni
provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale;
·
prevedere
erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a
parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico
dell’impresa e dei suoi risultati.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il decreto
precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti
parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi).
Nel caso di contratti territoriali, qualora
non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i
criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
Come può evincersi
dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio continua a essere
vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente
- degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in
assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di
somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi
riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La concessione dello sgravio rimane,
inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1,
comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di
rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del
beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale
ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi
dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti
disposizioni.
6)
Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in trattazione
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i
quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le
aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento -
trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7)
Modalità di
richiesta dello sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono
indicate nell'art. 3 del decreto.
Le aziende - anche per il tramite degli
intermediari autorizzati (5) - dovranno inoltrare,
esclusivamente in
via telematica
, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti
ad altri Enti previdenziali.
La domanda deve contenere i dati
sottoelencati; per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice
azienda:
a)
i dati
identificativi dell’azienda;
b)
la tipologia di
contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
c)
la data di avvenuto
deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente;
d)
l’importo annuo
complessivo delle erogazioni –
corrisposte nel corso dell’anno 2009
-
per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo
individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari
e il numero degli stessi (6);
e)
l’ammontare dello
sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di
lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo
carico;
f)
l’ammontare
dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dal lavoratore (7);
g)
l’indicazione
dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (8).
La procedura provvederà ad assegnare
a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
Con successivo messaggio saranno rese note
giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle
istanze secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 e saranno, altresì, messe a
disposizione la guida operativa e le specifiche tecniche.
8)
Ammissione allo
sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello
stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse
entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione
delle relative modalità.
A tal fine si precisa che, entro i 60
giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle
istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo,
dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili
non consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate dalle
singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in
percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di
spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1).
Tale eventuale ridefinizione delle somme
sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Come già precisato, la concreta fruizione
del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte
dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che
saranno accertati secondo la prassi nota (9).
9)
Soggetti
abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio
contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle domande di
ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle
categorie indicate al punto 11 della circolare n. 82/2008, alla quale, quindi,
si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
Il
Direttore Generale
Nori
(1) Cfr. circolari n. 82 e 110 del 2008.
(2)
Cfr. circolare 6
agosto 2008, n. 82 – punto 3.
(3) L
a riduzione di 25
punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio
applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione
pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso
dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978,
versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la
disoccupazione involontaria.
(4)
Lo sgravio della
contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle
aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n.
407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la
quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex
art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti
il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 €
42.069,00
che, mensilizzato, è pari a € 3.506,00).
(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell’anno
2009, gli importi riferiti a lavoratori cessati.
(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati,
purché a questi ultimi restituiti.
(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente
previdenziale e di contribuzioni minori dovuta all’INPS, devono essere
presentate due distinte domande.
(9) Cfr. circolare n. 51/2008 e il
successivo messaggio 14521/2008.
Allegato
1
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 dicembre 2009 (
GU n. 58 del 11-3-2010
)
Modalità attuative
dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - Sgravi
contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di
secondo livello - Anno 2009. (10A02950)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1,
comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il
triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi
contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con
dotazione finanziaria pari a
650 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;
Visto il terzo
periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via
sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del
predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura
e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) b) e c) della disposizione
medesima, relativo alla
quota di retribuzione
imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, delle quali
siano incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
Visto, in
particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento
all'individuazione dei
criteri di priorità
sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti
finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e
con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del
flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal
fine, presso il
Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;
Visto il
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la
crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione
della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione
territoriale;
Visto il decreto
ministeriale 7 maggio 2008, che ha disciplinato la concessione dello sgravio
con riferimento all'anno 2008;
Visto l'accordo
quadro sulla riforma degli assetti contrattuali - sottoscritto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009 - che, al punto
9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente
accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di
tasse e contributi,
la contrattazione di
secondo livello;
Considerata
l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;
Ravvisata l'esigenza
che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67
dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali
devono determinare criteri di misurazione e valutazione economica della
produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di
indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità
di tutte le imprese del settore;
Considerato che,
fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e
territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei
suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri
di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi
definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;
Ravvisata la
necessità di determinare, nell'ambito del periodo di sperimentazione previsto
ai sensi del citato art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
per il solo anno 2009 la misura della quota costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo
livello, sulla quale é
concesso lo sgravio
per tale anno;
Visto l'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Visto l'art. 1,
comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi
1. Le risorse del
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura
del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per
la contrattazione territoriale.
Fermo restando il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione la percentuale residua é attribuita all'altra
tipologia.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Per l'anno 2009,
sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, é
concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di
lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo
di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,
nella misura del 2,25 per cento della retribuzione
contrattuale
percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui
all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. In
considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1,
entro il 30 settembre dell'anno 2010, sulla base dei risultati del
monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi
tra le amministrazioni interessate - indetta ai sensi dell'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni - può
essere rideterminata, per il 2009,
la misura del
limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al
comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della
fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere
sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già
avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui
aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere
erogazioni:
1) incerte
nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate
a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed
altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento
economico dell'impresa e dei suoi risultati.
É condizione sufficiente
la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera b).
4. Nel caso di
contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di
indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati
agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio
contributivo di cui al comma 1 non é concesso quando risulti che ai dipendenti
sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici
e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n.
389.
6. La concessione
dello sgravio contributivo di cui al comma 1 é subordinato al rispetto delle
condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
7. I datori di
lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di
cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al
pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.
Resta salva
l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse
dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali
la contrattazione collettiva nazionale é demandata all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
9. Per le imprese
di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del
beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo
livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui
essa aderisce.
Art. 3
Procedure
1. Ai fini
dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro,
anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS,
anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti
previdenziali, secondo le
indicazioni fornite
dall'Istituto medesimo.
La domanda deve
contenere:
a) i dati
identificativi dell'azienda;
b) la data
di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di
secondo livello;
c) la data di
avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l'importo
annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite
massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione
imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori
beneficiari;
e) l'ammontare
dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal
datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo
carico;
f) l'ammontare
dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione
dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
2. Ai fini della
determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione
contrattuale da prendere a riferimento é quella disciplinata dall'art. 1, comma
1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui
all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti
imponibili di cui
all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive
modificazioni.
Art. 4
Modalità di ammissione
1. L'ammissione
allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avverrà a decorrere dal 60° giorno
successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione
delle istanze.
2. A tal fine,
l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
3. Ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS - ferma restando
l'ammissione di tutte le domande trasmesse - provvederà all'eventuale
riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura
percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto
limite di spesa e il limite
di spesa medesimo,
dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede
altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Norme finali
1. Con
successivo decreto interministeriale, é definita la composizione e
sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi
dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del
monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma
67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e
competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e
della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione
e valutazione dell'andamento economico delle imprese.
2. Dall'attività
dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente
decreto é inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre
2009
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi
Tremonti
Registrato alla Corte
dei conti il 17 febbraio 2010
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 178
Allegato
2
Schema della domanda di ammissione
sgravio contrattazione di secondo livello - anno 2009
Scelta dell’ente previdenziale di riferimento:
-
INPS
-
INPDAP
-
ENPALS
-
IPOST
-
INPGI
Tipologia di azienda:
-
DM
(UNIEMENS)
-
Agricoli
Matricola INPS o CODICE AGRICOLI:
-
10
caratteri (UNIEMENS)
-
11
caratteri (codice agricoli)
Codice fiscale azienda
Associazione datoriale;
Codice fiscale trasmettitore;
E-mail o PEC trasmettitore;
Tipologia del contratto:
-
aziendale
-
territoriale
Data stipula del contratto;
Data deposito del contratto;
Data validità del contratto (Dal – al con fleg per
ultrattività);
Depositario del contratto (DPL);
Indirizzo dell’azienda;
E-mail o PEC Azienda;
Ammontare complessivo annuo delle erogazioni, entro i
limiti del tetto del 2,25%
Importo sgravio complessivo (suddiviso in):
-
importo
sgravio datore di lavoro (max 25 punti)
-
importo
sgravio lavoratore (intera quota)
Numero lavoratori interessati