Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 57 del 13-3-2007.htm
riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei trattamenti stessi.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 13 Marzo 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
57
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS,
mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei
trattamenti stessi.
SOMMARIO:
riduzioni da operare sui trattamenti di CIGS,
mobilità e trattamenti speciali in deroga, in caso di proroghe dei
trattamenti stessi.
Il
comma 1190 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007)
ha stabilito le procedure per l’utilizzazione del finanziamento di euro 460
milioni, a carico del Fondo per l’occupazione, stabilito per il c.a., in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali.
Il
penultimo periodo del citato comma prevede che “la misura dei trattamenti di
cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga,
del trenta per cento nel caso di seconda proroga e del quaranta per cento nel
caso di proroghe successive.”
In
precedenza sono state fornite istruzioni in ordine all’attuazione delle
riduzioni da operare sui trattamenti in questione, in relazione alle
previsioni contenute nelle leggi Finanziarie degli anni di riferimento.
Come
è noto i trattamenti in deroga sono concessi a favore dei lavoratori di
imprese non destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e
mobilità, previsti dalla legge 223/1991. I trattamenti stessi possono inoltre
essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, a
favore di imprese che abbiano già fruito dei trattamenti ordinari previsti
dalla citata legge 223.
La
legge Finanziaria del 2003 e la successiva legge Finanziaria del 2004, nel
prevedere la misura delle riduzioni dei trattamenti, avevano stabilito che la
riduzione non si applicasse nei casi di prima proroga o di nuova concessione.
La mancata riproposizione di tale previsione nelle successive leggi
Finanziarie aveva fatto ritenere che la riduzione del trattamento, prevista
dalla legge finanziaria dell’anno di riferimento, dovesse essere operata
anche in caso di prima proroga dei trattamenti di mobilità ordinaria già
interamente fruiti.
Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha recentemente chiarito che
le riduzioni non debbono essere operate, in caso di prima proroga di mobilità
ordinaria scaduta.
Si
potranno quindi verificare le seguenti situazioni.
a) nuova concessione in deroga del trattamento di
CIGS o di mobilità al termine del
trattamento ordinario.
Al
termine della concessione del trattamento di mobilità ordinaria, a favore di
lavoratori dipendenti da imprese destinatarie della legge 223/1991, può
verificarsi che sussistano crisi occupazionali che rendano necessari
interventi da parte dei competenti Ministeri per la concessione, anche senza
soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla
vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa .
In
caso di nuova concessione del trattamento di mobilità, i lavoratori
conservano il trattamento in godimento al termine della scadenza del trattamento
ordinario, concesso ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, lettere a) e b), della
legge 223/1991. I trattamenti normalmente vengono concessi senza soluzione di
continuità ed iniziano dal giorno successivo al termine di scadenza del
trattamento ordinario di mobilità e al termine della possibilità
dell’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria prevista dalla legge
223/1991 e proseguono per tutta la durata del trattamento concesso. Qualora
il trattamento prosegua per ulteriori periodi, al termine dell’anno di
scadenza dovranno essere operate le riduzioni previste dalla legge
Finanziaria dell’anno di riferimento.
b) prima proroga dei trattamenti di CIGS o di
mobilità o di disoccupazione speciale per l’edilizia.
Le
leggi Finanziarie prevedono le riduzioni da operare in caso di prima,
seconda, terza o successive proroghe dei trattamenti concessi.
La
riduzione va operata sul trattamento determinato secondo le disposizioni
impartite a suo tempo (100% del trattamento CIGS o 80% delle voci delle retribuzioni
fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali determinati
all’inizio di ciascun anno), trattamento che, come è noto, non è
suscettibile, una volta concesso, di rivalutazione annuale.
Le
successive riduzioni vanno operate sull’importo originario come sopra
determinato.
Applicazione delle riduzioni da parte
delle Sedi.
Con
Messaggio
20518 del 20 luglio 2006 è stata resa nota la lettera del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale n.14/1142 del 27 giugno 2006, riguardante
le modifiche agli accordi governativi stipulati al fine della concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alle aree ed ai settori in crisi.
In
particolare è stato ricordato che al fine di conferire agli interventi
sociali previsti il più elevato livello di rapida e mirata attuazione , è
stato fatto presente che potranno essere concordate localmente in piena
autonomia modifiche alla intese territoriali o territoriali/settoriali, già
recepite in accordi governativi, senza la necessità di ricorrere ad un
ulteriore accordo governativo di recepimento e alla successiva decretazione
interministeriale, in merito alle modifiche ed alle integrazioni introdotte
dalle nuove intese territoriali o territoriali/settoriali.
Poiché
con i suddetti accordi territoriali può essere accordata la prosecuzione dei
trattamenti delle prestazioni in questione, le Sedi periferiche dovranno
applicare correttamente le riduzioni da operare sulle prestazioni concesse,
utilizzando, al fine del monitoraggio della spesa, per la mobilità, il codice
di intervento rilasciato dalla competente Direzione centrale, e per la cigs,
il numero del decreto, ed inserendo nell’apposito campo della maschera la
percentuale della misura della riduzione da operare, prima di disporre i
pagamenti in questione.
Per
il c.a. il Ministero del Lavoro ha stabilito di assegnare a ciascuna Regione
determinate risorse, a carico del Fondo dell’occupazione di cui al comma 1190
dell’art.1 della legge Finanziaria del 2007, concordate a livello
Ministeriale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali.
Le
Sedi periferiche, prima di disporre i pagamenti a favore dei lavoratori
indicati negli elenchi sottoscritti a livello locale, dovranno verificare che
sussistano i requisiti per l’erogazione dei trattamenti stessi e, in caso di
proroga, nell’apposito campo della maschera della procedura dovranno
applicare la riduzione percentuale prevista.
Le
competenti Direzioni regionali dovranno pertanto partecipare agli accordi,
fornire il proprio apporto ai lavori e verificare che le Sedi si attengano
alle sopra indicate disposizioni. Provvederanno quindi ad effettuare puntuale
e continuo monitoraggio della spesa. In caso di proroga di trattamenti già
concessi, nel caso in cui sia stato prorogato il termine di utilizzazione
delle risorse assegnate o siano state attribuite nuove risorse, da destinare
al finanziamento di trattamenti in deroga già concessi, dovranno verificare
che le Sedi applichino le riduzioni previste dalla legge Finanziaria
dell’anno di riferimento.
Per
quanto riguarda dette riduzioni si ricorda che per ultimo con
Messaggio
30861 del 21/11/2006, modificando le precedenti disposizioni impartite
con
Messaggio
23908 del 5 settembre 2006, sulla base dell’orientamento del Ministero
vigilante è stato chiarito che l’abbattimento dei suddetti trattamenti deve
essere applicato trascorsi 12 mesi continuativi di erogazione dei trattamenti
per ogni singolo lavoratore.
Si
chiarisce ulteriormente, al fine del decorso del periodo di 12 mesi, oltre il
quale deve essere operata la riduzione percentuale del trattamento stesso,
che nel periodo di 12 mesi possono essere compresi anche periodi non
continuativi.
Si
raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni in questione, che
comportano l’erogazione di risorse finanziarie, di cui l’Istituto è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione e a darne
riscontro al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
Le
Sedi regionali sono pertanto impegnate a vigilare sulla corretta applicazione
delle anzidette disposizioni da parte delle Sedi periferiche.
Il Direttore Generale
Crecco