Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 58 del 09/04/2010
Direzione Centrale Entrate
Direzione
Centrale Bilanci
e Servizi
Fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi
e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
09/04/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
58
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Eventi meteorologici dell’ultima decade di dicembre
2009 nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010. Sospensioni
contributive. Sospensioni termini. Modalità di recupero. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Premessa
1.
sospensione contributiva
2.
sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
3.
modalità di recupero
4.
DURC
5.
istruzioni contabili
PREMESSA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 gennaio 2010 (1), è stato
dichiarato lo
stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nel’ultima decade
del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri (OPCM) n. 3856 del 10 marzo 2010, recante “ Disposizioni urgenti di
protezione civile” (vedi allegato n.1), sono state fornite ulteriori
disposizioni per fronteggiare la grave
situazione di emergenza.
In particolare, per quanto concerne la sospensione
del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la portata delle
norme è limitata ai territori delle
province di Pisa,
Lucca e Massa Carrara.
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’OPCM in esame, al comma 1 dell’art.5, concede
la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, ivi
compresa la quota a carico dei
lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o a progetto.
Il periodo interessato decorre dal 20
dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
La sospensione interessa i datori di lavoro
privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del
settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti/associanti tenuti
al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26,
della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di
impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di
Pisa, Lucca e Massa Carrara.
E’ indispensabile
presentare apposita istanza
alla sede INPS competente, tesa a
manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione, contenente
la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di
inagibilità.
La sede apporrà
il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
La corretta gestione
dell’evento è necessaria ai fini del monitoraggio del costo della sospensione,
per cui si richiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati.
1.1
Aziende
Per quanto
riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei
contributi a mezzo del DM10 ovvero al flusso Uniemens, la sospensione
riguarderà i
periodi di paga da
"
dicembre
2009 " a " maggio 2010 ".
Le posizioni contributive relative alle
aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere
contraddistinte dal codice di autorizzazione
“6G”
che assume il nuovo
significato di “
azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa
eccezionali eventi metereologici per le regioni
Emilia Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 e gennaio 2010 Ordinanza
n.3856/2010
”.
1.1a
Ai fini
della compilazione del DM10, per il periodo di paga “dicembre 2009”
le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:
-
compileranno i quadri “B-C” del DM10, riferiti a tutti i lavoratori,
con le consuete modalità;
-
compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza
effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
-
determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali
riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale
dei contributi;
-
calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli
importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni
contributive riferite ai lavoratori stessi;
-
esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo
dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D",
facendola precedere dal codice di nuova istituzione
" N957”
e dalla
dicitura “contr.sosp. Ord. N. 3856/2010” .
-
effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro
"D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
-
effettueranno
la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM 10 e
riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il
rigo "57";
-
verseranno
l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità
(F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano
interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);
-
qualora
il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda, la denuncia deve essere
inviata secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della
compensazione.
1.1b
Ai fini
della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a maggio 2010” le aziende interessate inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>,
<
CausaleACredito> il codice
“N957”
e le
relative <SommeACredito>.
Il risultato dei <DatiQuadratura>
- <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito
INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda
o un saldo a zero.
1.2
Artigiani e Commercianti
La sospensione dell’obbligo del versamento
disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento
Contributi sospesi
16/02/2010
Contribuzione sul minimale per il 4°
trimestre 2009
16/05/2010
Contribuzione sul minimale per il 1°
trimestre 2010
16/06/2010
Contribuzione a saldo 2009 e 1° acconto per
il 2010 della contribuzione eccedente il minimale
La sospensione dei versamenti opera
anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle
predette scadenze.
1.3
Liberi
professionisti e committenti/associanti
tenuti
al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma
26, della legge n. 335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo
2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento ai fini fiscali sui
redditi del 2009.
A favore dei committenti e degli associanti
tenuti al versamento nella Gestione separata ex art.2, comma 26, della legge n.
335/1995 sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16
gennaio 2010 fino a quella del 16 giugno 2010.
Si rammenta quanto già precedentemente
specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge n. 290/2006
che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che
dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i
collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di
lavoro.
1.4 Contributi dovuti dalle
aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici
di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto i
seguenti versamenti.
Scadenza
versamento
Contributi
sospesi
16/03/2010
contributi dovuti per il 3° trimestre 2009
16/06/2010
contributi dovuti per il 4° trimestre
2009
La sospensione dei versamenti opera anche per
i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette
scadenze.
1.5 Contributi dovuti dai
lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e
compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono
sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza
versamento
Contributi
sospesi
16/01/2010
contributi dovuti per la 4^ rata 2009
La sospensione dei versamenti opera
anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle
predette scadenze.
2
.
SOSPENSIONE
TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE
L’art. 5, comma 2, della citata OPCM dispone
la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, a favore dei soggetti individuati al comma 1, dei termini di prescrizione, di
decadenza e di quelli perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e
processuali, anche previdenziali, comportanti
prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, nonche' i
termini relativi ai procedimenti di riscossione
coattiva.
Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospenderà
d’ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi
previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche l’azienda Poste Italiane
sospenderà la notifica di atti emessi dall’Istituto.
Sono inoltre sospese tutte le emissioni di
avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo
e delle sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera “ope-legis” e pertanto
non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario
di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.
3. MODALITA’ DI RECUPERO
Il comma 3 dell’OPCM n. 3856, disciplina
invece le modalità di recupero dei contributi sospesi dal 20 dicembre 2009 al
30 giugno 2010, prevedendo che l’ammontare sospeso sia recuperato,
senza applicazione di oneri
accessori,
mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010. Al riguardo si fa
riserva di fornire le istruzioni operative.
Il comma 5 conclude prevedendo che non si fa
luogo al rimborso di quanto già versato.
4. DURC
Infine, il comma 4 precisa che f
ino alla data del 30 giugno 2010, il documento unico di regolarità
contributiva ed il certificato di regolarità relativi ai soggetti beneficiari
della sospensione, sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20
dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti
bilaterali, tenuto conto anche delle successive regolarizzazioni per contributi
pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.
5.
ISTRUZIONI
CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi
sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce DM10 e UniEmens, con
il codice “N957” secondo le indicazioni contenute nei precedenti punti
1.1a
e
1.1b
, è stato istituito il conto GPA 00/123 che deve essere assistito da
apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura
DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di
analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia
di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità
ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto
conto GPA 00/123.
Il
Direttore Generale
Nori
(1)
in G.U. n. 18 del 23
gennaio 2010
(2)
in G.U. n. 63 del 17 marzo
2010
Allegato n. 1
ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010
Disposizioni
urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3856).
(10A03258)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio
2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione
alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi
nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione
Piemonte
e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta
mareggiata
che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le
province
di Ferrara, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini, e 59 del 30
aprile
2009, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei
Ministri del 29 dicembre 2009, n. 3835, nonche' la nota della
Provincia
di Piacenza del 25 febbraio 2010;
Viste le note in data 11 gennaio 2010 del Presidente della
Provincia
di Verbano-Cusio-Ossola e del 19 gennaio 2010 del
Presidente
della Regione Piemonte;
Vista la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio
del
comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti
idrogeologici
con connessi diffusi movimenti franosi, prorogata con
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio
2010,
e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre
2005, n. 3472;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010,
con
il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni
Emilia-Romagna,
Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di
dicembre
2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010,
l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio
2010,
n. 3850, e la nota del 3 marzo 2010 del Capo di Gabinetto del
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26
giugno 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno
2010,
lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi
meteorologici
che hanno colpito il territorio delle province di
Pordenone
ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio
delle
province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, l'ordinanza del
Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 e
la
nota della regione del Veneto del 5 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
gennaio
2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in
relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il
territorio
della regione Calabria nel mese di gennaio 2009 e la
conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18
febbraio 2009, n. 3741, nonche' la nota del Presidente della
Regione
Calabria - Commissario delegato del 4 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2
ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento
della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago
dell'isola
de «La Maddalena», nonche' le ordinanze del Presidente del
Consiglio
dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, n. 3846 del 5
febbraio
2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, e n. 3855 del 5 marzo
2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale
si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.
401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle
iniziative
e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150°
Anniversario
dell'Unita' d'Italia;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri
n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui e' stato nominato il
Commissario
delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del
cinema
e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del
Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009,
e'
assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00
a
valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 241,
della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 2
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per
fronteggiare
la grave situazione determinatasi a seguito dell'evento
franoso
verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di
Oggebbio
il giorno 10 gennaio 2010, e' assegnata alla Regione
Piemonte
la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo
della
protezione civile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione provvede con le
procedure
anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e
gli
interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilita'.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione
Piemonte
trasmette al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione
corredata
della rendicontazione delle somme spese.
Art. 3
1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio
dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle
mutate
esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma
2009''
ed» sono soppresse.
Art. 4
1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell'abitato
della
frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli
atti,
i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione dell'art.
1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
21
ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di
registro,
ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione
governativa,
nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20
del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e
dai
tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
Art. 5
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli
eventi
calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni
Emilia-Romagna,
Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro
privati,
i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del
settore
agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al
versamento
dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma
26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento
esercitavano
attivita' di impresa o professionale in immobili
dichiarati
inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara,
possono
sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi
previdenziali
ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi
compresa
la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di
quelli
con contratto di lavoro collaborazione coordinata e
continuativa
in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi'
sospesi
i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori,
legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi
diritto,
azione ed eccezione, nonche' i termini relativi ai
procedimenti
di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie
professionali, non versate per effetto della sospensione di
cui
al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori,
mediante
24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.
4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti
ivi
previsti, il documento unico di regolarita' contributiva ed il
certificato
di regolarita' sono rilasciati sulla base dei requisiti
posseduti
al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i
versamenti
dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle
successive
regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti
alla
data del 20 dicembre 2009.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Art. 6
1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli
eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio delle province
di
Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per
l'ambito
territoriale della Regione del Veneto e di cui all'ordinanza
del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio
2010,
e' autorizzato a derogare all'art. 26 della Legge regionale 16
febbraio
2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.
Art. 7
1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle
infrastrutture
viarie e delle attivita' turistico - ricettive dei
litorali
della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli
eventi
meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l'altro,
provocato
l'intrusione di forti mareggiate, anche in aree
antropizzate,
il Presidente della Regione Calabria - Commissario
delegato,
provvede con i poteri di cui all'ordinanza del Presidente
del
Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.
Art. 8
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio
dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed
integrazioni,
dopo le parole «si avvale della collaborazione» e'
aggiunto
il seguente periodo «del Dipartimento della protezione
civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche'».
2. Il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio
dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed
integrazioni,
e' soppresso.
Art. 9
All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei
Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella
medesima
isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo
sviluppo
dell'isola del Lido».
Art. 10
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri
n. 3807 del 15 settembre 2009 e' soppresso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2010
Il Presidente: Berlusconi
Allegato
n. 2
VARIAZIONI AL PIANO
DEI CONTI
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GPA
00/123
Denominazione
completa
Crediti per contributi sospesi alle
aziende delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara colpite da eccezionali
eventi meteorologici 2009 - 2010 - Art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3856/2010
Denominazione
abbreviata
CRED.CTR.SOSP.AZ.-ART.5
C.1 O.P.C.M.3856/10