Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 73 del 26-5-2009.htm
Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e articolo 7-ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L. 33/2009.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 26 Maggio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
73
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Interventi a tutela dell’occupazione per i lavoratori sospesi:
articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 e
articolo 7-ter del D.L. 5/2009
convertito dalla L. 33/2009.
SOMMARIO:
Premessa
1. Termine di presentazione delle domande
2. Crisi aziendali e occupazionali
3. Sospensione e turnazione
4. Lavoratori termali sospesi
5. Apprendisti
6. Dichiarazione di immediata disponibilità
7. Comunicazione al datore di
lavoro
8. Decadenza del trattamento
Con
circ.
n. 39 del 6 marzo 2009 sono state impartite le prime disposizioni per
l’attuazione del comma 1, art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con msg. n. 6731 del 24 marzo
2009 sono state fornite ulteriori precisazioni secondo le istruzioni
impartite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
con nota prot. n. 14/prov./56 del 13/03/2009. Dette precisazioni peraltro
sono state recepite dall’art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, coordinato
con la legge di conversione 9 aprile 2009 n. 33.
Pertanto il comma 1-bis
dell’art. 19 risulta modificato nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi
l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti
dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo, si considerano
esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla
normativa vigente.
L’art. 7-ter, inoltre,
introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo
biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate
lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli
ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi
trattamenti.
Nel ribadire infine che il
comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 nel fare riferimento alla legge n.
1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare
esclusivamente
i requisiti soggettivi di assicurazione e
contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai
lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal
1.1.2009, si forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni operative e si
allega modulo di domanda (DS/Sosp).
1. Termine di presentazione
della domanda
Per ottenere i trattamenti di
cui all’art. 19, comma 1,
il lavoratore o l’apprendista sospeso
devono presentare domanda all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della
sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale
termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della
domanda.
Nelle ipotesi di domande giacenti
, si procederà comunque alla
liquidazione della prestazione dall’inizio della sospensione, anche se
presentate successivamente a 20 giorni.
Per le sole domande giacenti
, qualora non corredate dalla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale, si soprassiede alla richiesta e si procede
comunque alla loro definizione.
2. Crisi aziendali e
occupazionali
Per sospensioni riconducibili a
crisi aziendali e occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi
naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di
lavoro.
Tali situazioni possono
identificarsi in:
a)
crisi
di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli
indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
b)
mancanza
o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione
delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazioni di
lavoro;
c)
mancanza
di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze
contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d)
sospensioni
o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche,
produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale
prevalente;
e)
eventi
improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche
incerte;
f)
ritardati
pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica
Amministrazione.
3. Sospensione a turnazione
La norma in esame non prevede
espressamente che la prestazione sia erogata per 90 giornate consecutive, ma
dispone solo che
“La durata massima del
trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità.”
Pertanto si ritiene che la
tutela possa essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o
giornaliere.
In tal caso sarà comunque sufficiente:
a)
una
sola domanda da parte del lavoratore all’atto della sospensione, anche se la
ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;
b)
una
sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda;
c)
un'unica
dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della
sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.
4. Lavoratori termali sospesi
Si ritiene che, in presenza dei
requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall’art. 19,
comma 1 sono da riconoscere anche ai lavoratori termali sospesi, fermo
restando il carattere di eccezionalità sancito dallo stesso art. 19, che
riconduce le tutele alla situazione di crisi occupazionale.
5. Apprendisti
L'art. 19, comma 1, lettere a)
e b) prevede espressamente che le tutele ivi previste
"...non si applichino ai lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale...".
La lettera c) dello stesso articolo
prevede, in via sperimentale per un triennio, un’indennità a favore degli
apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o
occupazionale, ma non fa alcun cenno alle esclusioni stabilite dalle citate
lettere a) e b).
Pertanto anche, nei confronti
degli apprendisti, potrà essere attivata la procedura di sospensione o
licenziamento anche da parte di aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale.
6. Dichiarazione di immediata
disponibilità
La dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale
prevista dall’art. 19, comma 1-bis
deve essere resa all’Inps, dal lavoratore sospeso, all’atto della
presentazione della domanda per l’indennità di cui al comma 1, lettere da a)
a c). Detta dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del
mod. DS/Sosp allegato.
Gli apprendisti licenziati
continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l’impiego
e comunicheranno all’Inps, in occasione della presentazione della domanda, di
avervi adempiuto.
7.
Comunicazione del
datore di lavoro
Il
comma 1-bis dell’art. 19 prevede che il datore di lavoro comunichi alla sede
dell’Inps, competente per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa
e delle relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati
e subordina l’eventuale ricorso all’utilizzo dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all’esaurimento
dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1.
8.
Decadenza dal
trattamento
Ai sensi del
comma 10 dell’art. 19 citato il beneficiario di un trattamento a sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro
congruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di
partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi
partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1