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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 79 del 30/06/2010


 
 
Direzione Centrale Entrate
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
30/06/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
79
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
OGGETTO:
versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2010
 
 
 
 
SOMMARIO:
1) Lavoratori agricoli dipendenti;
2) Coltivatori diretti, mezzadri,  coloni e imprenditori agricoli professionali;
3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:
a) Operai agricoli a tempo determinato;
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.
 
 
 
 
 
PREMESSA
 
 
Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2010, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 
 
 
1. Lavoratori agricoli dipendenti
 
Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,30%. 
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2010, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,30%.
 
 
Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2010
 
 
Autorizzati  entro il
30 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
 
0,004029
Quota Pensione
27,19%
 
0,995971
Totale IVS
27,30%
 
1,000000
Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995
 
Coefficienti di riparto
0,11%
 
 
0,004029
27,19%
 
 
0,995971
27,30%
 
 
1,000000
 
 
 
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
 
 
Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua dello 0,7% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 
  
 
Classi di reddito settimanale e contributi
ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2010
 
 
 
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
 
18,30% RM
Addizionale
Legge 233/90
2,00%RM
Addizionale
Legge 160/75
(€ 0,61 x 3)
Contributo
Totale

Fino a 
€ 206,13
 
€ 206,13
 
€ 37,73
 
€ 4,13
 
€ 1,83
 
€ 43,69 (a)

Oltre € 206,13
Fino a
€ 274,84
 
 
 
€ 240,49
 
 
 
€ 44,01
 
 
 
€ 4,81
 
 
 
€ 1,83
 
 
 
€ 50,65 (a)

Oltre
€ 274,84
Fino a
€ 343,55
 
 
 
€ 309,20
 
 
 
€ 56,59
 
 
 
€ 6,19
 
 
 
€ 1,83
 
 
 
€    64,61

Oltre
€ 343,55
 
€ 377,91
 
€ 69,16
 
€ 7,56
 
€ 1,83
 
€    78,55
 
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo  
     settimanale non può essere inferiore a :
- € 51,39 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata entro il 31 dicembre 1995;
 - € 57,84 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata
dopo il 31 dicembre 1995.
 
 
 3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
 
a) Operai agricoli a tempo determinato
 
Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2010, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,19% più quota base 0,11%. (cfr
.
circolare n.25 del 18 febbraio 2010
).
 
 
Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con

circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

 
 
b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.
 
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 01del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto del 21 aprile 2010 e valevoli per l’anno 2010, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
 
Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2010.
 
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).
 
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
 
 
Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
  
  
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
 
Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2010, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
 
 
b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
 
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2010, si devono utilizzare le seguenti modalità:
 
 
Contributo integrativo
 
E’ costituito dalla somma:
 
dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a :  € 17,55;
 
dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).
  
Contributo base
 
Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
 
 
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe
 
Base IVS
0,005719
Quota Pensione
0,994281  
Totale
1,000000
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori
 
 

Allegato N.1


Allegato N.2