Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 79 del 30/06/2010
Direzione
Centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
30/06/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
79
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
versamenti volontari del settore agricolo
- Anno 2010
SOMMARIO:
1) Lavoratori agricoli dipendenti;
2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
imprenditori agricoli professionali;
3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4
del D.P.R. N.1432/1971:
a) Operai agricoli a tempo determinato;
b) Piccoli coloni e compartecipanti
familiari;
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:
a) Contribuenti già
autorizzati alla data del 12 luglio 1997;
b) Contribuenti autorizzati dal 12
luglio 1997.
PREMESSA
Si illustrano di
seguito le modalità di calcolo, per l’anno 2010, dei contributi volontari
relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in
relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori
volontari.
1. Lavoratori
agricoli dipendenti
Nei confronti sia dei
soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro
il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal
31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta
dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il
F.P.L.D. è pari al 27,30%.
Conseguentemente, a
partire dal 1 gennaio 2010, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30
dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari
al 27,30%.
Aliquote e Coefficienti di riparto
Decorrenza 1 gennaio 2010
Autorizzati
entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,004029
Quota Pensione
27,19%
0,995971
Totale IVS
27,30%
1,000000
Autorizzati dopo il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,004029
27,19%
0,995971
27,30%
1,000000
2. Coltivatori
diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto
dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni,
mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari
secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un
apposito decreto ministeriale.
Le quattro classi di
reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di
variazione annua dello 0,7% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Classi di reddito settimanale e contributi
ai fini della prosecuzione volontaria
Decorrenza 1 gennaio 2010
Classi
Classi di reddito
settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
Pensione
18,30% RM
Addizionale
Legge 233/90
2,00%RM
Addizionale
Legge 160/75
(€ 0,61 x 3)
Contributo
Totale
1°
Fino a
€ 206,13
€ 206,13
€ 37,73
€ 4,13
€ 1,83
€ 43,69 (a)
2°
Oltre € 206,13
Fino a
€ 274,84
€ 240,49
€ 44,01
€ 4,81
€ 1,83
€ 50,65 (a)
3°
Oltre
€ 274,84
Fino a
€ 343,55
€ 309,20
€ 56,59
€ 6,19
€ 1,83
€ 64,61
4°
Oltre
€ 343,55
€ 377,91
€ 69,16
€ 7,56
€ 1,83
€ 78,55
(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge
2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo
settimanale non può essere inferiore a :
- € 51,39 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione
volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
- € 57,84
settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata
dopo il 31 dicembre 1995.
3.
Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
a) Operai agricoli
a tempo determinato
Come è noto, in
conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e
successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che
può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del
contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti
volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi
integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base
alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS
vigente nel settore che, per l’anno 2010, risulta essere: Fondo pensioni
Lavoratori dipendenti 27,19% più quota base 0,11%. (cfr
.
circolare n.25
del 18 febbraio 2010
).
Si fa presente
che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito
nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR
27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in
rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4
del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario
contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con
circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
b) Piccoli
coloni e compartecipanti familiari.
Il comma 785 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4
dell’articolo 01del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i
soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a
trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Si riportano, quindi,
di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero
competente con Decreto del 21 aprile 2010 e valevoli per l’anno 2010,
ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli
coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare
applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per
ciascuna provincia.
Le aliquote
contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo
determinato, sopra specificate, per l’anno 2010.
Si riporta, in
allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione
relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente
che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera
imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).
4. Coloni e
mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto del D.lgs
184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i
contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12
luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
a) Contribuenti
già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Si riportano, in
allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2010, dovuti dai
contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di
entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
Come è noto,
l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale
della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997,
aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).
b) Contribuenti
autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
Il contributo
volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e
del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili
percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si
precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2010, si
devono utilizzare le seguenti modalità:
Contributo
integrativo
E’ costituito dalla
somma:
dell’importo dovuto
dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 17,55;
dell’importo a
titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle
retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale
pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli,
aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n.
297).
Contributo base
Importo dovuto a
titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle
retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18°
Classe
Base IVS
0,005719
Quota Pensione
0,994281
Totale
1,000000
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2