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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 84 del 12-4-1999.htm
  
Il periodo di godimento dei benefici per l'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
12 aprile 1999
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale
 
 
e Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 84
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
 
 
di indirizzo e vigilanza
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
sospensione del rapporto di lavoro in regime di agevolazioni contributive "ex lege n. 223/1991 e n. 407/1990".
SOMMARIO
:
Il periodo di godimento dei benefici per l’assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.
 
 
Con il messaggio n. 17373 del 18.7.1997 è stata disposta la sospensiva delle richieste di prolungamento dei benefici per l’assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 nelle ipotesi di maternità e servizio militare.
Il Ministero del lavoro, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con nota prot. n. 6/PS/50004/INPS/57 del 4/1/1999, ha espresso il parere, condiviso anche dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro, che, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità e servizio militare il datore di lavoro abbia diritto ad usufruire dei benefici contributivi previsti dalle leggi in oggetto per l’intero periodo, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Lo stesso Ministero del lavoro, nota prot. n. 6/PS/50361/INPS/57 del 8/3/1999, ha espresso il parere che, nel caso di volontario abbandono temporaneo dell’attività lavorativa (es., periodo di aspettativa per motivi di famiglia), il datore di lavoro non abbia, invece, diritto al differimento.
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare potranno, pertanto, essere concessi i benefici per l’intero periodo previsto dalla normativa di cui trattasi.
Il periodo complessivo di spettanza non può ovviamente superare quello previsto dalle citate leggi.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO