Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 86 del 26-4-2002.htm
Personale posto in mobilità da aziende municipalizzate trasformate in SpA soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS , riconoscimento all’accredito della relativa contribuzione figurativa e successiva ricongiunzione presso l’INPDAP.
Circolare numero 86 del 26-4-2002
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 26
Aprile 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 86
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Aziende municipalizzate trasformate in SpA - Accredito della
contribuzione figurativa per i lavoratori posti in mobilità e titolari di
posizione presso l’INPDAP.
SOMMARIO
:
Personale posto in mobilità da aziende municipalizzate trasformate in
SpA soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS , riconoscimento
all’accredito della relativa
contribuzione figurativa e
successiva ricongiunzione presso l’INPDAP.
1.
Periodi di mobilità fruiti da dipendenti di
aziende municipalizzate trasformate in SpA
Come già
affermato con
circolare n. 42 del 21 febbraio 2000, le aziende municipalizzate
trasformate in SpA con partecipazione azionaria interamente pubblica, sono
esonerate dal versamento delle contribuzioni CIG e CIGS, in applicazione
dell’articolo 3 del D. Lg. C.P.S. n. 869 del 12 agosto 1947. Non rientrano in
tale fattispecie - e sono perciò soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS -
le aziende a partecipazione azionaria, anche parziale, di soggetti privati.
Conseguentemente,
il personale dipendente da aziende tenute ad adempiere al predetto obbligo
contributivo, ha diritto all’indennità di mobilità ed all’accredito di una
contribuzione figurativa per i periodi di relativo godimento, sempre ché la
prestazione non venga corrisposta in unica soluzione.
Al
riguardo va peraltro precisato che il personale dipendente da aziende soggette
all’obbligo contributivo CIG e CIGS, già iscritto all’INPDAP per un rapporto di
lavoro instaurato in data antecedente alla trasformazione in SpA, ha facoltà -
secondo il principio generale fissato dall’articolo 2112 del Codice civile - di
esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, comma 1, punto b),
della
legge 7 agosto 1991, n. 274, fermo restando l’obbligo della Società di versare
all’INPS la contribuzione per le assicurazioni “minori”.
Mediante
l’opzione, pertanto, tale personale mantiene l’iscrizione in atto presso il
predetto Istituto, e conserva il rapporto previdenziale già esistente ed i
connessi diritti.
Si è posto peraltro il problema di stabilire se il
personale optante ex articolo 5 della citata legge 274/1991, posto
successivamente in mobilità da aziende municipalizzate, trasformate in SpA e
soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS, abbia titolo all’accredito della
relativa contribuzione figurativa, secondo la previsione dell’articolo 7, comma
9, della legge 12 luglio 1991, n. 223, e se detta contribuzione – una volta
accreditata – possa formare oggetto di ricongiunzione presso l’INPDAP.
Di
norma l’accredito di tale contribuzione
presuppone infatti lo status di iscritto all’assicurazione generale
obbligatoria, condizione che si realizza in presenza di almeno un contributo
obbligatorio versato ai fini IVS in detta assicurazione.
Considerato
che, nella fattispecie sopra prospettata, l’indennità di mobilità riguarda
soggetti iscritti all’ordinamento pensionistico gestito dall’INPDAP e pertanto
esclusi dal regime generale, è stato interessato il Ministero del Lavoro per
conoscere se, in favore di tali lavoratori, si possa procedere all’accredito
della contribuzione figurativa per i periodi di mobilità anche in assenza del
requisito contributivo sopra accennato e se – potendo prescindere dal requisito
di contribuzione – la contribuzione stessa potesse essere poi ricongiunta,
atteso che la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in costanza di
servizio (art. 9, comma 1, legge 274/1991), circostanza non riscontrabile per i
lavoratori posti in mobilità.
Al
riguardo il Ministero ha espresso l’avviso che l’accredito della predetta
contribuzione figurativa debba avvenire anche nel caso in cui il lavoratore
interessato non sia titolare di posizione assicurativa nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Per quanto
riguarda poi la possibilità degli interessati di esercitare la ricongiunzione,
il Ministero, ponendo in evidenza l’evoluzione della legislazione
previdenziale, ha ravvisato la necessità di coordinare i criteri di
applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che – come noto - ha esteso
l’istituto della prosecuzione volontaria alle forme esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Dall’entrata
in vigore di tale decreto si è infatti determinata la necessità di
salvaguardare il rapporto assicurativo nelle forme pensionistiche del settore
pubblico ed i diritti connessi, nei casi di cessazione del rapporto di servizio
senza diritto a pensione, per permettere - attraverso la prosecuzione
volontaria - la continuità dell’assicurazione in dette forme pensionistiche.
Atteso
che la legge n. 274/1991 ha consentito ai dipendenti di Enti che perdono la
natura giuridica pubblica di optare per il mantenimento dell’iscrizione
all’INPDAP ed ha previsto anche la possibilità di riunire in tale ordinamento,
con le modalità dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, i periodi
di servizio antecedenti l’opzione e coperti da contributi versati all’INPS,
deve essere assicurata a tali lavoratori - attraverso il coordinamento delle
norme vigenti - la tutela del rischi della mobilità anche nell’ambito
dell’ordinamento INPDAP.
Al fine
di garantire tale tutela, il Ministero del Lavoro ha stabilito che i periodi di
contribuzione figurativa per mobilità, connessi all’attività di natura privata
dell’azienda, riguardanti lavoratori iscritti all’INPDAP devono diventare
oggetto di ricongiunzione d’ufficio.
Nei
confronti dei soggetti di che trattasi ed in corrispondenza dei periodi di
godimento dell’indennità di mobilità, le Sedi provvederanno ad accreditare la
prevista contribuzione figurativa con le consuete modalità (vedi circolare n.3
del 2.1.1992,punto A – 7) , prescindendo dalla verifica del requisito
contributivo, e provvederanno altresì ad effettuare la ricongiunzione d’ufficio
di tali periodi di contribuzione, con le modalità di cui all’articolo 6 della
legge 29/1979.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO