Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 1347 del 13-01-2006.htm
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 13-01-2006
Messaggio n. 1347
OGGETTO:
concessione del “bonus” ex art.1,
comma 12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione
versata all’Enpals.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DI AREA
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: concessione del “bonus” ex art.1, comma
12 e seguenti della legge 243/2004 ad assicurati con contribuzione versata
all’Enpals.
Con messaggi n.
37294 del 10 novembre 2005 e n. 37438 del 11 novembre 2005 sono state fornite
le istruzioni operative e procedurali per la concessione del “bonus” ex
art.1, comma 12 e seguenti della legge 243/2004 e per la liquidazione delle
prestazioni ad assicurati con contribuzione versata all’Inps ed all’Enpals.
Con il presente
messaggio si precisa la
procedura da seguire nel caso di soggetti, che, non essendo assicurati presso l’INPS, hanno ricevuto la certificazione del diritto al bonus con
determinazione autonoma da parte dell’ENPALS, , e che successivamente
all’accertamento del diritto diventino assicurati dell’INPS come avviene
nelle seguenti ipotesi:
a) attività lavorativa
successiva presso altra azienda che versa contributi all’l’INPS
b) cambio di
qualifica professionale – nell’ambito
della stessa azienda - che preveda il versamento contributivo all’INPS
Al fine di ottenere il
rilascio del modello LC8, che
autorizza all’esonero dal versamento dei contributi, è necessario che l’assicurato (ovvero
l’azienda presso cui continua a lavorare)
presenti domanda all’ENPALS che provvede a istruirla e trasmetterla –
via e-mail - alla Sede INPS competente, corredata dalle informazioni relative alla concessione del bonus e al periodo
di fruizione dello stesso e dal modello T3E/2 nella versione contenuta nel
messaggio n. 40193 del 7 dicembre 2005.
La Sede deve acquisire la domanda con la “procedura pensioni”,
indicando come data domanda il mese
precedente a quello in cui il soggetto
ha iniziato il rapporto di lavoro per il quale è dovuta contribuzione
all’INPS.
Le modalità di definizione delle domande sono contenute nel
messaggio n. 37294 del 10 novembre 2005 al punto 3 ipotesi c), con
l’avvertenza che - in questo caso specifico – la data di fine
assicurazione presso l’ENPALS - da
inserire nell’apposito pannello come “di cui della contribuzione totale” -
deve essere quella del giorno precedente
alla data fine effettiva.
E’ necessario attuare questa
modalità di esposizione della data-fine in quanto la procedura contiene un controllo che non permette
il rilascio del modello LC8, qualora l’ultimo giorno del periodo assicurativo risulti presso altro
Ente (ENPALS in questo caso).
IL
DIRETTORE CENTRALE
Mauro
Nori