Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 16329 del 22-4-2005.htm
Direzione
Centrale
Organizzazione
Roma,
22-4-2005
Messaggio
n. 16329
OGGETTO:
Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali. Chiarimenti
DIREZIONE GENERALE
AI DIRIGENTI CENTRALI
E PERIFERICI
OGGETTO: Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali.
Chiarimenti.
Con il presente messaggio si divulgano i criteri per la
valorizzazione degli elementi che compongono il flusso in oggetto, che sono
stati oggetto di puntualizzazione nel corso
degli incontri tenutisi con le Aziende, Associazioni di categoria,
Consulenti del Lavoro e Softwarehouse, al fine di darne la più ampia diffusione anche in sede locale.
Per quanto riguarda la composizione del flusso, la sua struttura
ed il contenuto degli elementi si rinvia al documento tecnico allegato alla
circolare n. 3 dell’11 gennaio 2005, la cui versione ultima (release 1.1.3.
del 14.3.2005) è disponibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it).
Relativamente alla struttura dal flusso, si ribadisce che lo
stesso può essere composto con la massima flessibilità: possono essere separati i flussi tra
lavoratori dipendenti e collaboratori (in tal senso si intende modificato il
punto 2.1. della
circolare
152/2004); possono essere separati i flussi relativi a matricole diverse
della stessa azienda; possono essere separati i flussi di taluni lavoratori
anche nell’ambito della stessa matricola aziendale.
Si fa inoltre presente che la denuncia individuale mensile deve
essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (a titolo di
esemplificazione si citano i lavoratori a tempo determinato delle
pubbliche amministrazioni statali e
locali iscritti all’INPDAP, i
lavoratori iscritti all’ENPALS, i
giornalisti iscritti all’INPGI, i lavoratori a tempo determinato
iscritti all’IPOST, gli operai
agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle Cooperative disciplinate
dalla L. 240/1984 per i quali i contributi CIG, CIGS mobilità e ANF vengono
versati con il sistema DM10).
Relativamente ai datori di lavoro che presentano il mod. DM10
entro i termini differiti previsti dalla legge (ad esempio Amministrazioni
dello Stato, comprese le scuole cui si applica il termine differito di 6
mesi), il termine di presentazione
della denuncia individuale è quello differito.
Nella illustrazione degli elementi sarà seguito l’ordine
riportato nel documento tecnico. Per gli elementi non riportati si fa riferimento a quanto
indicato nel predetto documento.
Elemento <ListaDenunceIndividuali>
Elemento <DenunciaIndividuale>
I dati sottoriportati devono essere riferiti al periodo
<AnnoMeseDenuncia> dell’elemento <Azienda> e alla
<Matricola> contenuta nell’elemento <ListaDenunceIndividuali>.
·
<CFLavoratore>
Deve essere non soltanto formalmente corretto ma sostanzialmente
corretto. Vale a dire deve essere stato rilasciato dal fisco e rappresentare quindi una persona fisica.
·
<Qualifica1>
I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, sono gli
stessi già utilizzati per la compilazione
del punto 1 del CUD e 770 2005.
·
<Qualifica2>
Rispetto al punto 2 del CUD e 770 è stato modificato il
significato del valore per il part-time, introducendo la distinzione tra
part-time orizzontale (P), verticale (V) e misto (M).
·
<Qualifica3>
I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, sono gli
stessi già utilizzati per la compilazione
del punto 3 del CUD e 770 2005.
·
<TipoContribuzione>
I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, in
Appendice B2 , sono gli stessi che vengono utilizzati per la
compilazione del mod. DM10/2. Deve esistere un’esatta corrispondenza tra i codici utilizzati sul mod.
DM10/2 e sull’EMens. Nel mod. CUD e 770
tale codice era rappresentato dal
“Tipo Rapporto ” e veniva riportato solo per alcuni codici tipo
contribuzione individuati nelle
istruzioni. Inoltre, sempre nel CUD e 770 i codici tipo contribuzione 37
e 98 venivano utilizzati come tipo
retribuzione particolare.
Nel caso di cambio Qualifica e/o Tipo contribuzione nell’ambito
del mese, per lo stesso lavoratore vanno indicati due distinti elementi
<DenunciaIndividuale>.
·
<CodiceComune>
Tale codice sostituisce la “provincia lavoro”, valorizzata con
la sigla automobilistica al punto 5 del CUD e 770.
·
<CodiceContratto>
I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, in
Appendice B1 sono gli stessi già utilizzati per la compilazione del punto 16 del CUD e 770 2005. Non è,
invece, più previsto il Tipo contratto
ed il livello di inquadramento, riportati nei punti 17 e 18 del CUD e 770.
·
<Assunzione>
L’elemento
<Assunzione>
se presente, contiene i seguenti elementi:
Ø
<GiornoAssunzione>
Giorno del mese in cui è intervenuta la prima assunzione o la
ripresa di attività da parte del lavoratore.
Deve essere riferito al mese
della denuncia
.
Nell’ipotesi in cui con il mod.
DM10 del mese vengano denunciati i contributi anche per i ratei di
retribuzione del mese precedente - per assunzione intervenuta nel corso del
mese precedente dopo la chiusura dell’elaborazione delle buste paga, dovranno
essere trasmessi due elementi
<Azienda> , uno per il mese corrente e un per il mese nel corso
del quale è intervenuta l’assunzione. Nell’ambito di quest’ultimo, l’elemento
<DenunciaIndividuale> dovrà essere completo di tutti gli elementi,
compreso l’elemento <Assunzione>. In particolare, si richiama
l’attenzione sulla necessità di riportare i codici Qualifica ed il codice
TipoContribuzione utilizzati nella denuncia DM10/2 con la quale sono stati
versati i ratei, al fine di consentire all’INPS l’esatta attribuzione delle
forme assicurative. Nell’elemento
<DatiRetributivi> può essere omesso l’elemento <Imponbile> ove lo stesso sia
attribuito interamente alla <DenunciaIndividuale> corrente, ferma
restando la compilazione dell’elemento
<Settimana>.
Nel caso di assunzione
con decorrenza giuridica diversa da quella economica sarà indicata
quest’ultima.
Nel caso di rapporti di lavoro intermittenti sarà indicato il
giorno di inizio dell’attività o quello da cui decorre l’indennità di
disponibilità se anteriore al primo.
Nel caso in cui nello stesso mese ci siano più assunzioni e
cessazioni sarà indicata solo la prima assunzione; la cessazione sarà
indicata solo se non seguita nel corso del mese da nuova assunzione.
Ø
<TipoAssunzione>
Codice tipo assunzione o ripresa attività. I valori ammessi,
riportati nel “documento tecnico” , sono i seguenti:
1
Assunzione: deve essere utilizzata in caso di prima
assunzione
2
Variazioni societarie che comportano il cambio della matricola
INPS. Il codice 2 deve essere utilizzato anche nelle seguenti
ipotesi:
- assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento
d’azienda o di ramo di essa
- assunzione in carico
di lavoratore a seguito di cessione individuale di contratto da parte di
un’altra azienda
- presa in carico del
lavoratore su una diversa matricola della stessa azienda (ad esempio a
seguito di passaggio di qualifica, a seguito trasferimento all’estero in
Paese non convenzionato o parzialmente convenzionato, ecc)
3
Rientro sospensione per una delle seguenti cause:
- servizio militare (non richiamo alle armi)
- aspettativa per motivi personali non retribuita
- aspettativa per
cariche politiche o cariche amministrative ex D.Lgs 267/2000
- distacco senza retribuzione
- impieghi all’estero in Paese convenzionato senza distacco
- CIGS a zero ore con pagamento diretto senza integrazione
azienda
3E
Rientro da aspettativa cariche elettive (mandato parlamentare e
cons. regionali)
3S
Rientro da aspettativa cariche sindacali
9
Altre motivazioni (motivi diversi da quelli sopra elencati).
·
<Cessazione>
L’elemento <Cessazione> se presente, contiene i seguenti
elementi:
Ø
<GiornoCessazione>
Giorno del mese in cui è intervenuta la cessazione o la
sospensione di attività. Se entro l’ultimo giorno del mese cui si riferisce
la <DenunciaIndividuale> è intervenuta una nuova assunzione o la
ripresa di attività, la cessazione non deve essere indicata.
Ø
<TipoCessazione>
Codice tipo cessazione o sospensione. I valori ammessi,
riportati nel “documento tecnico” , sono i seguenti:
1A
Licenziamento
1B
Dimissioni
1C
Fine contratto
2
Variazioni societarie che comportano il cambio della matricola
INPS. Il codice 2 deve essere utilizzato anche nelle seguenti
ipotesi:
- transito di lavoratori
ad altra azienda a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa
- transito di lavoratore a seguito di cessione
individuale di contratto ad altra azienda
- presa in carico del
lavoratore su una diversa matricola della stessa azienda (ad esempio a
seguito di passaggio di qualifica, a seguito trasferimento all’estero in
Paese non convenzionato o parzialmente convenzionato, ecc)
3
Sospensione per una delle seguenti cause:
- servizio militare (non
richiamo alle armi)
- aspettativa per motivi personali non retribuita
- aspettativa per
cariche politiche o cariche amministrative ex D.Lgs 267/2000
- distacco senza retribuzione
- impieghi all’estero in Paese convenzionato senza distacco
- CIGS a zero ore con pagamento diretto senza integrazione
azienda
3E
Sospensione per aspettativa cariche elettive
3S
Sospensione per aspettativa cariche sindacali
9
Altre motivazioni (motivi diversi da quelli sopra elencati). Il
codice 9 deve essere utilizzato anche in caso di decesso del lavoratore.
Le aspettative per congedi parentali o le sospensioni per CIG e
CIGS (salvo il caso di CIGS a zero
ore con pagamento diretto e senza integrazione azienda) non devono essere segnalate come cause di
sospensione. Tali eventi comportano infatti la segnalazione del <TipoCopertura> con l’indicazione
del <CodiceEvento> e
<DifferenzeAccredito>.
In relazione al significato attribuito agli elementi
<TipoAssunzione> e <TipoCessazione>, si precisa che ove i flussi
siano stati già predisposti con utilizzo dei codici tipo cessazione 3 e 9 con
diverso significato, la nuova codifica sarà utilizzata dalla prima denuncia
utile.
·
<DatiRetributivi>
Contiene le informazioni retributive del mese.
Se presente, contiene i seguenti elementi:
Ø
<TipoLavoratore>
Identifica tipologie particolari di lavoratori. Nella normalità
dei casi il dato è assente ovvero uguale a “0”
I valori ammessi, riportati nel “documento tecnico”, sono gli stessi già utilizzati per la
compilazione del punto 26 (tipo retribuzione particolare) del CUD e 770 2005. Sono stati aggiunti,
rispetto ai codici tipo retribuzione particolare i nuovi codici:
BN
(lavoratori beneficiari del “bonus” L. 243/2004, per i quali
non sono dovute le contribuzioni minori).
Il codice BN deve essere
utilizzato anche per i lavoratori distaccati
all’estero in Paesi con i
quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (msg. n.
15877 del 18 aprile
2005)
;
DZ
(lavoratore iscritto Fondo Dazieri),
GA
(Lavoratore iscritto Fondo GAS),
ES
(lavoratore iscritto al Fondo
Esattoriali),
CX
(Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente
dagli Organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.
564/1996, a favore di iscritti a Fondi Speciali),
PR
(Lavoratori iscritti al Fondo integrativo Porto di
Genova e Trieste),
EM
(personale marittimo in continuità di rapporto
di lavoro),
FX
(Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente
dagli Organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n
564/1996, a favore di iscritti al Fondo Ferrovie) e
Y3
(lavoratori iscritti al Fondo Volo prima del 31
dicembre 1995, con meno di 18 anni che hanno aderito al fondo di previdenza
complementare).
Sono stati eliminati, rispetto ai codici tipo retribuzione
particolare del CUD e 770 i codici: C, F, MS,N, P, R, AE, AS, EG (scaduto),
EN (scaduto), F1, F2, F3, FT e FV . I codici FT e FV sono stati utilizzati
per indicare il <TipoMaggiorazione> nell’ambito Fondi Speciali, per il Fondo FS.
Ø
<Imponibile>
Imponibile previdenziale complessivo del mese. Comprende sia le
voci correnti (sia intere che ridotte)
che le altre competenze (mensilità ultramensili, premi di produzione,
compensi per festività non godute, ecc). L’importo dell’indennità sostitutiva
del preavviso non lavorato non va inclusa nell’imponibile del mese ma deve
essere esposta separatamente nell’elemento <Preavviso> dei <DatiParticolari). Va, invece,
ricompresa nell’imponibile del mese l’indennità di preavviso corrisposta ai
superstiti in caso di decesso del
lavoratore. Gli arretrati di retribuzione da includere nella voce
<Imponibile> della dichiarazione corrente sono unicamente quelli
spettanti a seguito di norme di legge o di contratto eventi effetto
retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti a periodi precedenti,
liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono
essere imputati agli anni e/o mesi di spettanza utilizzando le procedure
previste per le regolarizzazioni contributive. Per i mesi a partire dal 1°
gennaio 2005 saranno trasmessi flussi mensili di rettifica.
Ø
<VarRetributive>
Contiene informazioni relative alle “variabili retributive” che
hanno determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese
corrente, ma che sono di competenza dell’anno precedente. Di norma le
variabili retributive si riferiscono ad elementi o eventi di competenza del
mese di dicembre, quali compensi per lavoro straordinario, indennità
economica di malattia o maternità ecc., computati nel successivo mese di gennaio (partite A000 e D000 del
DM10/2). Al di fuori dei casi predetti le “variabili retributive” possono
riferirsi alle ipotesi in cui si debba ridurre l’imponibile, dell’anno precedente o di quello in corso, del
compenso per ferie non godute a seguito di
successiva fruizione delle stesse.
Inoltre, la variabile retributiva (in diminuzione) può essere
utilizzata per gestire, nell’anno in corso, un
imponibile negativo
.
L’elemento <VarRetributive> contiene i seguenti attributi:
§
Anno
Attributo obbligatorio.
§
<AumentoImponibile>
E’ alternativo all’elemento <DiminuzioneImponibile>.
Se l’anno è precedente quello in corso va riportata la quota di
retribuzione di competenza dell’anno precedente che ha determinato l’aumento
dell’imponibile del mese corrente.
Il valore riportato è un “di cui”
dell’imponibile.
Se l’anno è quello in corso l’elemento
non deve essere
utilizzato
in quanto l’eventuale quota di retribuzione di competenza di
un mese precedente dello stesso anno comporta l’aumento dell’imponibile del
mese corrente.
§
<DiminuzioneImponibile>
E’ alternativo all’elemento <AumentoImponibile>.
Se l’anno è precedente quello in corso va riportata la quota di
retribuzione di competenza dell’anno precedente che ha determinato la
diminuzione dell’imponibile del mese corrente.
Il valore riportato è un “di cui” dell’imponibile.
Se l’anno è quello in corso, di norma non va utilizzato in
quanto l’eventuale quota di
retribuzione di competenza dell’anno in corso comporta la riduzione dell’imponibile corrente. Tuttavia tale
elemento può essere utilizzato, nel caso di incampienza dell’imponibile
corrente, per segnalare
l’imponibile negativo
ovvero per segnalare
l’eventuale quota di retribuzione di competenza di un mese precedente
dell’anno in corso che
non ha ridotto l’imponibile del mese corrente (es. compenso ferie
assoggettato a contribuzione nell’anno in corso, con fruizione delle ferie nello stesso anno e con recupero della contribuzione utilizzando
il codice “L480” del quadro “D” del
DM10/2) .
Se l’anno è quello in
corso il valore riportato non è un “di cui” dell’imponibile.
Esemplificazioni:
1. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stato liquidato
un compenso per lavoro straordinario effettuato in dicembre 2004 (80 €)
Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1000 € che
per effetto della variabile suddetta diventa 1080 (1000+80).
Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore 1080
(assoggettato a contribuzione sul DM10), mentre nell’elemento
<VarRetributive>, attributo
anno 2004, <Aumentoimponibile>
sarà riportato il valore 80 .
Il valore 80 sarà portato in aumento dell’imponibile del CUD/770
2004 a cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita
all’anno precedente sarà effettuata dall’INPS).
Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il
lavoratore, l’INPS provvederà a
diminuire l’imponibile dichiarato nel
mese di gennaio 2005 (1080) del valore indicato nell’elemento <AumentoImponibile> (80) .
2. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stato liquidato
un compenso per lavoro straordinario effettuato in dicembre 2004 (80 €) ed è
stata regolarizzata una differenza di imponibile per una malattia
indennizzata INPS intervenuta nel mese di dicembre che ha comportato una
riduzione di imponibile (200 €)
Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1000 € che
per effetto delle variabili suddette diventa 880 (1000-200+80).
Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore 880 (assoggettato a contribuzione sul
DM10), mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2004,
<DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 120 (somma algebrica
tra 200 e 80).
Il valore 120 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a
cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno
precedente sarà effettuata dall’INPS).
Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il
lavoratore, l’INPS provvederà ad
aumentare l’imponibile dichiarato nel mese di gennaio 2005 (880) del valore
indicato nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (120) .
3. Con la retribuzione di competenza 2005-01 è stata
regolarizzata una differenza di imponibile per una maternità obbligatoria
intervenuta dal 20 dicembre 2004,
indennizzata INPS con integrazione a carico azienda che ha comportato una riduzione di
imponibile di (200 €).
Si ipotizzi un imponibile del mese di gennaio pari a 1.000 € che
per effetto della variabile suddetta diventa 800.
Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 800 (assoggettato a contribuzione sul
DM10), mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2004, <DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 200 .
Il valore 200 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a
cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno
precedente sarà effettuata dall’INPS).
Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il lavoratore, l’INPS provvederà ad aumentare
l’imponibile dichiarato nel mese di gennaio 2005 del valore indicato
nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (200).
4. Con il mod. DM10 di
competenza 2005-10 è stata
recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300
assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello
stesso
anno
(utilizzando il sistema della “decontribuzione”).
Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 € che per effetto della
decontribuzione operata si riduce a 700 .
Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 700, mentre l’elemento
<VariRetributive> non dovrà essere utilizzato.
5. Con il mod. DM10 di competenza di 2005-10 è stata
recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300
assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello
stesso
anno
(utilizzando il sistema del recupero diretto con il codice “L480” del quadro
D del DM10).
Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 € .
Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 1.000 , mentre nell’elemento
<VarRetributive>, attributo
anno 2005, <DiminuzioneImponibile>
sarà riportato il valore 300.
Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il
lavoratore, l’INPS provvederà a
ridurre l’imponibile calcolato al 30
settembre 2005 del valore indicato
nell’elemento <DiminuzioneImponibile>
(300) .
6. Con il mod. DM10 di
competenza 2005-10 è stata
recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300
assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello
scorso
anno (utilizzando il sistema della “decontribuzione”).
Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 € che per effetto della
decontribuzione operata si riduce a 700 .
Nell’elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 700 , mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno
2004, <DiminuzioneImponibile>
sarà riportato il valore 300.
Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a
cura del datore di lavoro (a regime l’attribuzione della partita all’anno
precedente sarà effettuata dall’INPS).
Ai fini della costruzione dell’estratto conto 2005 per il
lavoratore, l’INPS provvederà ad
aumentare l’imponibile dichiarato nel mese di ottobre 2005 (700) del valore indicato
nell’elemento <DiminuzioneImponibile> (300) .
7. Con il mod. DM10 di
competenza 2005- 10 è stata
recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di € 300
assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello
scorso
anno (utilizzando il sistema del recupero
diretto con il codice “L480” del quadro D del mod. DM10).
Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 € .
Nell’elemento <imponibile> sarà riportato il valore 1000,
mentre l’elemento <VarRetributive>
non dovrà essere utilizzato.
Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a
cura del datore di lavoro. A regime il datore di lavoro dovrà inviare una
denuncia di rettifica per il mese di luglio dell’anno precedente.
Ø
<Settimana>
Contiene informazioni relative
alle settimane o frazione di
settimana del mese.
Possono quindi essere presenti al massimo sei elementi
identificati in maniera univoca dall’elemento <IdSettimana>.
L’elemento <Settimana> se presente, contiene i seguenti
tre elementi:
§
<IdSettimana>
Elemento obbligatorio.
Indica il progressivo assoluto della settimana (da domenica a
sabato), o frazione, nell’anno.
Può assumere un valore compreso tra 1 e 54
in quanto in caso di anno bisestile che inizia di sabato, le settimane, o
frazioni, possono essere 54. I valori assunti dovranno essere compatibili con
il mese di riferimento.
§
<TipoCopertura>
Elemento obbligatorio.
Può assumere i seguenti valori:
X
Totalmente retribuita
1
Totalmente NON retribuita
2
Parzialmente retribuita
Per “totalmente retribuita” si intende la settimana in cui sia
dovuta la
retribuzione (anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo
parziale) e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati
dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi. Pertanto nel caso di
riduzione di retribuzione per aventi
che non danno titolo ad accrediti figurativi, quali la malattia
inferiore a 7 giorni, i permessi non retribuiti, lo sciopero, i congedi
matrimoniali, deve essere riportata la
X.
Nel caso di contratti di solidarietà occorre distinguere:
- contratti di
solidarietà con CIG (L 863/1984 e succ. modificazioni e integrazioni): deve
essere indicata la copertura
2
con
l’indicazione della “differenza da accreditare”. (Nel CUD/770
2004 le retribuzioni da contratto di solidarietà non venivano indicate tra
quelle ridotte (punto 36 del CUD/770) perché la funzione di tale dato era
quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in
relazione a periodi lavorativi caratterizzati da eventi riduttivi della
retribuzione)
- contratti di solidarietà senza CIG: deve
essere indicata la copertura
X
in quanto l’Istituto provvede
direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento
figurativo.
Per “totalmente non retribuita” si intende la settimana in cui
non sia dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per
l’accredito dei contributi figurativi.
Per “parzialmente retribuita” si intende la settimana in cui la
retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla
legge, per l’accredito dei contributi figurativi.
Se la settimana è priva di retribuzione per evento non tutelato
ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa (es. aspettativa non
retribuita) non deve essere indicato l’identificativo della settimana ovvero
la copertura della settimana potrà essere indicata con il valore 0.
Per gli operai dell’edilizia i periodi di ferie goduti sono da considerare retribuiti. Deve quindi
essere indicata la copertura X anche in assenza di imponibile.
§
<CodiceEvento>
Per la settimana con copertura di tipo “
X
” deve essere
assente.
Per la settimana con copertura di tipo “
1
” o “
2
”
dovrà essere indicato il codice dell’evento intervenuto. Qualora si siano
verificati più eventi, potranno essere indicati più elementi
<CodiciEvento>.
Può assumere i seguenti valori, per la cui descrizione si rinvia
al “documento tecnico” (
MAL, INF,
MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MC1, ACT, CGO,
CGS, DON
).
Esempio:
<
DatiRetributivi
>
<
Imponibile
>
1460
</
Imponibile
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
6
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
7
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
8
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
9
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
10
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
GiorniRetribuiti
>
26
</
GiorniRetribuiti
>
</
DatiRetributivi
>
Ø
<DifferenzeAccredito>
Contiene informazioni relative agli eventi che possono dare
luogo ad accrediti figurativi, intervenuti nel mese e quindi già rappresentati
negli elementi <Settimana>.
Possono quindi essere presenti al massimo tanti elementi quante
sono le tipologie previste per l’elemento <CodiceEvento> che ne
identifica l’univocità.
L’elemento <DifferenzeAccredito> se presente, contiene i
seguenti elementi:
§
<CodiceEvento>
Elemento obbligatorio.
Qualora gli eventi intervenuti nel mese siano di tipo:
MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MC1, ACT, CGO, CGS,
DON
§
<DiffAccredito>
Elemento obbligatorio.
Importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice
evento nell’intero mese. Tale importo, calcolato sulla base della
retribuzione effettiva, rappresenta il valore che sarà accreditato
figurativamente.
Ovvero
§
<CodiceEvento>
Elemento obbligatorio.
Qualora gli eventi intervenuti nel mese siano di tipo:
MB1, MB2, MB3, MB4,
MB5
§
<SettAccredito>
Elemento obbligatorio.
Nel caso di eventi che abbiano a riferimento per l’accredito una
retribuzione convenzionale e che sono identificati dai predetti codici MBx
non dovrà essere presente l’importo delle differenze accreditabili
figurativamente, bensì il numero delle settimane da utilizzare per la
determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito
figurativo. Tale valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100).
Si richiama l’attenzione sulla necessità che in occasione del
passaggio dal mod. 770 all’EMens,
sull’identificativo della prima settimana dell’anno 2005 <IdSettimana>1</
I
dSettimana> vengano caricati gli eventi dell’ultima
settimana dell’anno 2004, dal 26
dicembre 2004 al 1 gennaio 2005, in quanto la settimana a cavallo
dell’anno, il cui sabato cade in quello successivo, non è stata considerata
nell’elaborazione del CUD e 770 2005.
Calcolo delle differenze da accreditare sulla base della
retribuzione effettiva
In corrispondenza di ciascun evento figurativo, deve essere
riportato nell’elemento <DiffAccredito> un valore pari all’importo
della “retribuzione persa” dal lavoratore in conseguenza dell’evento,
intendendo per tale, non l’importo della eventuale indennità economica
anticipata per conto dell’Istituto, ma l’ammontare della retribuzione che
sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato
la normale attività durante il periodo per il quale si è invece verificata
l’assenza.
Ovviamente nel caso in cui al lavoratore, in forza di norme
contrattuali, venga corrisposta una retribuzione ridotta (integrazione della
retribuzione, giorni di carenza, giornate festive non indennizzate), il
valore della “retribuzione persa” corrisponde alla differenza tra la
retribuzione teorica e quanto
assoggettato a contribuzione a titolo di integrazione, in relazione
all’evento considerato.
La determinazione della retribuzione persa deve avvenire
prendendo a riferimento le voci retributive ricorrenti e continuative.
Dovranno essere pertanto escluse dal calcolo, per gli eventi diversi da CGO e
CGS, le retribuzioni ultramensili, quali la 13^ mensilità e altre mensilità
aggiuntive, le gratifiche, gli importi dovuti per ferie e festività non godute,
nonché gli arretrati dovuti per legge o per contratto, relativi ad anni
precedenti.
Peraltro, essendo sospesa – in corrispondenza dell’evento –
l'obbligazione della prestazione di lavoro, ai fini della determinazione
della retribuzione persa dovranno essere escluse le voci retributive
collegate alla effettiva prestazione lavorativa.
L’importo della “retribuzione persa” per CGO e CGS è pari alla
retribuzione mensile persa comprensiva, invece, per gli eventi diversi da
quelli in favore degli operai dell’edilizia, delle quote di gratificazione
annuali e periodiche, spettanti al lavoratore se nello steso mese avesse
lavorato normalmente.
Per gli eventi in favore degli operai dell’edilizia devono
essere incluse nella “retribuzione persa” da indicare nell’elemento
<DiffAccredito> le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia
e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle
versate alle Casse Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore,
diverse da quelle predette.
Non devono essere incluse le differenze retributive relative a
periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell’INPS, in quanto l’Istituto provvede
direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo.
Per i lavoratori per i quali si applica un contratto di
solidarietà con CIG deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza
del contratto di solidarietà, riportando il prodotto tra il numero delle ore
perse e la retribuzione oraria integrabile.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i codici degli
eventi per i quali è prevista una copertura figurativa sulla base della
retribuzione effettiva.
MAL
Malattia, per
eventi di durata non inferiore a sette giorni
INF
Infortunio, per eventi
di durata non inferiore a sette giorni
MA1
Congedo di
maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs n. 151/2001
MA2
Congedo parentale
ex art. 35, comma 1, D.Lgs n.
151/2001 (6 mesi entro i 3 anni di età del bambino)
MA3
Congedo per malattia
del bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
MA4
Prolungamento
congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art.
33, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
(art. 33, comma 3, legge n.104/1992)
MA5
Permessi mensili
per figli con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge
n.104/1992)
MA6
Permessi mensili
fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge
n.104/1992
MA7
Permessi mensili
per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex
art. art. 33, comma 3, legge n.104/1992
MC1
Congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001
ACT
Malattia
specifica, ex lege 88/1987
CGO
Cassa integrazione
guadagni ordinaria
CGS
Cassa integrazione
guadagni straordinaria
DON
Assenza per
donazione sangue ex art. 13, legge n. 107/1990
In corrispondenza del codice evento MC1, nei casi in cui la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione
economica dovesse superare, su base annua, il limite massimo di legge (per
l’anno 2005, pari a € 29.954,00), il
valore da indicare a titolo di <DiffAccredito> non potrà superare, per
l’anno 2005, 576,04 euro, per
ciascuna settimana interamente non lavorata (settimana contrassegnata dal
codice 1), ed a 82,06 euro, per ciascun giorno di permesso fruito nel corso di settimana parzialmente
retribuita - settimana contrassegnata
dal codice 2 - (vedi circolare in
corso di emanazione).
La quota di “retribuzione persa” dovrà essere quantificata dalle
aziende distintamente per ciascun tipo di evento verificatosi all’interno del
periodo considerato .
Detto imponibile, evento per evento, deve essere poi indicato
come <DiffAccredito> per il suo ammontare complessivo mensile: deve
essere cioè esposta la sommatoria degli imponibili persi nelle varie
settimane del mese, interessate dallo stesso evento.
Calcolo delle settimane da utilizzare per la
determinazione delle differenze da accreditare sulla base di un valore
convenzionale
In corrispondenza di ciascun evento accreditabile sulla base di
una retribuzione convenzionale non
deve essere compilato l’elemento <DiffAccredito> bensì
<SettAccredito>.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i codici degli
eventi per i quali è prevista una copertura figurativa sulla base di una
retribuzione “convenzionale”
MB1
Riposi giornalieri
(per allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49,
D.Lgs. n. 151/2001
MB2
Congedo parentale
ex art. 35, comma 1, D.Lgs n.
151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti
fra il 3° e l’8° anno di età del bambino)
MB3
Riposi giornalieri
per figli con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1,
D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma
2, legge n.104/1992)
MB4
Congedi per
malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5
giorni l’anno per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47,
comma 2, D.Lgs n. 151/2001
MB5
Riposi giornalieri
fruiti da lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge
n.104/1992
In relazione a tali eventi deve essere comunicato il risultato
ottenuto dalla trasformazione delle ore (per gli eventi MB1, MB3 e MB5) o
delle giornate intere (per gli eventi MB2 e MB4) in settimane “piene”, cioè
il valore - espresso a base 100 (1 settimana = 100) – derivante dal rapporto
fra le ore complessive dell’evento e l’orario settimanale contrattuale. Nel
caso di dipendenti part-time, il calcolo della trasformazione delle ore o
delle giornate intere in settimane, deve essere effettuato dividendo il
totale delle ore per il numero delle ore settimanali previste dal contratto
di lavoro a tempo pieno.
<
DatiRetributivi
>
<
Imponibile
>
1577
</
Imponibile
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
1
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
X
</
TipoCopertura
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
<
IdSettimana
>
2
</
IdSettimana
>
<
TipoCopertura
>
2
</
TipoCopertura
>
<
CodiceEvento
>
DON
</
CodiceEvento
>
</
Settimana
>
<
Settimana
>
............
</
Settimana
>
<
DifferenzeAccredito
>
<
CodiceEvento
>
DON
</
CodiceEvento
>
<
DiffAccredito
>
41
</
DiffAccredito
>
</
DifferenzeAccredito
>
............
</
DatiRetributivi
>
Ø
<GiorniRetribuiti>
Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il valore indicato deve
essere congruo con il mese di riferimento.
Ø
<SettimaneUtili>
Per i lavoratori a tempo parziale, per i quali la contribuzione
pensionistica viene versata all’INPS, deve essere indicato il numero delle
settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche
determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per
il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto
dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.
Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve
essere compreso tra 0 e 600.
Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore
part-time cui venga erogata l’indennità sostitutiva di preavviso, i cui dati
sono riportati nell’elemento <DatiParticolari>.
Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della
pensione.
Orario settimanale di lavoro a tempo pieno: 40 ore.
Ore retribuite nel mese con rapporto di lavoro a tempo parziale
: 100 ore.
100:40 = 2,5 settimane utili per la misura della pensione e va
quindi
esposto il valore 250.
Ø
<DatiParticolari>
Contiene informazioni integrative previste per particolari
tipologie di lavoratori ovvero per particolari eventi.
§
<Preavviso>
Indennità sostitutiva del preavviso. (Ex retribuzione
particolare P del CUD/770).
Se presente, contiene i seguenti elementi:
<Imponibile>
Elemento obbligatorio.
Va indicato l’importo dell’indennità.
Tale importo non deve essere compreso nell’elemento
<Imponibile> dei <DatiRetributivi>
<Dal>
Elemento obbligatorio.
Inizio del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del
preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”.
<Al>
Elemento obbligatorio.
Fine del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del
preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”.
<NumSettimane>
Elemento obbligatorio.
Numero delle settimane cui il compenso si riferisce. Deve
assumere un valore congruo con il periodo specificato. Per i lavoratori
part-time è il numero di settimane ai fini del diritto. Il numero delle
settimane ai fini della misura va riportato nell’elemento
<SettimaneUtili>.
Esempio:
<
DatiParticolari
>
<
Preavviso
>
<
Imponibile
>
1250
</
Imponibile
>
<
Dal
>
2005-02-01
</
Dal
>
<
Al
>
2005-02-28
</
Al
>
<
NumSettimane
>
4
</
NumSettimane
>
</
Preavviso
>
</
DatiParticolari
>
§
<Bonus>
Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo
del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.
Se presente, contiene i seguenti elementi:
<ImportoBonus>
Elemento obbligatorio.
Importo del bonus di cui all’art.1 comma 12 della legge 243/2004
di competenza del mese. In caso di
prima liquidazione del bonus, l’elemento comprende anche l’importo del bonus
spettante per i mesi pregressi dello stesso anno o dell’anno precedente.
<Decorrenza>
L’informazione nel formato “AAAA-MM”, va espressa solo la prima
volta anche se diversa dal mese corrente.
Esempio:
<
DatiParticolari
>
<
Bonus
>
<
ImportoBonus
>
2579
</
ImportoBonus
>
<
Decorrenza
>
2004-11
</
Decorrenza
>
</
Bonus
>
</
DatiParticolari
>
§
<LavDomicilio>
Tale elemento deve essere utilizzato per i lavoranti a domicilio
esclusivamente per commesse iniziate in periodi precedenti al mese della
denuncia e comunque non anteriori al 1°gennaio 2005. In tal caso dovrà essere
indicato anche il <TipoLavoratore> D.
Se la commessa inizia e finisce nel mese, il relativo importo va
indicato nell’elemento <Imponibile>, senza utilizzare l’elemento
<LavDomicilio> e senza indicare il <TipoLavoratore>.
·
<ANF>
Contiene informazioni relative alla corresponsione di Assegni
Nucleo Familiari. Nel caso di corresponsioni di arretrati non è necessario
modificare le denunce pregresse.
·
<TFR>
Va indicato soltanto nella denuncia relativa al mese di
febbraio, ed è relativo all’importo, rivalutato, maturato al 31/12 dell’anno
precedente, limitatamente ai lavoratori in forza nel mese.
Nella denuncia di febbraio 2005 il TFR può essere omesso, in
quanto l’importo sarà trasmesso con il mod. 770/2005. Ove riportato non viene
segnalato errore.
·
<CIGPregressa>
Contiene informazioni relative ad eventuali periodi di Cassa
Integrazione precedenti al mese della denuncia, non anteriori a gennaio 2005.
Per i periodi fini all’anno 2004 dovrà essere utilizzato il mod. Sa/Int.
Sarà compilato un elemento <CIGPregressa> per ogni mese
interessato da eventi di Cassa Integrazione, diverso da quello della denuncia
stessa, identificato in modo univoco dagli elementi <AnnoMeseCIG> ed
eventualmente <TipoLavoratoreCIG>.
L’elemento CIGPregressa può essere utilizzato solo se per il
mese e la settimana considerata non siano stati assoggettati a contribuzione
eventuali anticipi corrisposti. Nell’ipotesi in cui nel periodo di
sospensione siano stati assoggettati a contribuzione anticipazioni, per la
modifica delle coperture retributive e degli imponibili occorre fare una
nuova denuncia per il mese considerato che si sostituisce alla prima.
·
<MesePrecedente>
Contiene informazioni di variazione relative alla denuncia del
mese precedente.
Con questo elemento possono essere modificati i dati relativi al
mese immediatamente precedente la denuncia, con la sola esclusione della
<Qualifica1> <Qualifica2> <Qualifica3>
<TipoContribuzione> e <Imponibile> in quanto elementi che
garantiscono la quadratura con il modello DM10.
L’elemento <MesePrecedente> va utilizzato da parte dei
datori di lavoro che gestiscono gli eventi nel mese successivo a quello di
riferimento. Attraverso tale elemento possono essere modificate le coperture
retributive del mese precedente attribuite in via presuntiva e le differenze
da accreditare in relazione ai vari eventi che si conoscono solo nel mese
successivo.
IL
Direttore Generale
Crecco