Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 19269 del 05-07-2006.htm
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 05-07-2006
Messaggio n. 19269
OGGETTO:
Legge
14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di
particolari categorie di lavoratori. Precisazioni.
La
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modificazioni del DL 14 marzo
2005, n. 35, ha previsto - come noto – una serie di interventi diretti allo
sviluppo del paese.
In
particolare, all’articolo 13, sono stati introdotti una serie di incentivi
per favorire la ricollocazione di lavoratori collocati in mobilità o in Cigs
a seguito di provvedimenti legislativi emanati in deroga alla disciplina che
sovrintende i rispettivi istituti.
La
materia è stata disciplinata con
circolare
n. 12 del 2 febbraio 2006.
Con
specifico riguardo alle agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di particolari
disposizioni, è stata prevista – in forma alternativa- la possibile fruizione
dei benefici contributivi ex lege n. 407/1990 ovvero di quelli previsti dalla
legge n. 236/1993.
Al
riguardo si precisa che l’accesso ai benefici contributivi di cui trattasi,
deve intendersi subordinato al rispetto delle rispettive e specifiche
disposizioni di legge. Conseguentemente:
1)
per l’ammissione alle agevolazioni di cui all’articolo 8, c. 9 della legge 23
dicembre 1990, n. 407, rimane confermata la necessità che i lavoratori da
assumere siano sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, ovvero versino in
stato di disoccupazione da uguale periodo. È confermata, quindi, la necessità
della prevista attestazione da parte dei centri per l’impiego;
2)
per l’accesso – alternativo al precedente - alle misure incentivanti disposte
dall’articolo 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 (2), è
sufficiente il rispetto delle condizioni dalla medesima norma previste e di
seguito riportate:
·
il
lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione
salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento
dell'assunzione;
·
l’azienda di provenienza del lavoratore deve
risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento
straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.
In
tal senso devono considerarsi integrate le precedenti disposizioni fornite
con la circolare n. 12/2006 - come integrata dal successivo
messaggio
n. 3557 del 3/2/2006 - alla quale, peraltro, si rimanda per gli altri
aspetti.
Il
presente messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto per la sua
successiva diffusione.
Il
direttore generale
V. Crecco
(1)
Negli
ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni (v., al riguardo,
la
circolare
n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione potrà essere acquisita
anche tramite l’accesso agli archivi informatizzati condivisi con le
competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia).
(2)
L’agevolazione
ex art. 4, c. 3 della legge n. 236/1993, prevede:
·
contribuzione
a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo
di dodici mesi;
·
contributo
mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età
del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.