Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 20494 del 9-8-2007.htm
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Roma, 9-8-2007
Messaggio n. 20494
Allegati
OGGETTO:
Differimento
dei termini per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 20
del mese di agosto 2007.
Con
recente D.P.C.M., firmato dal presidente del Consiglio dei ministri ed in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si dispone che il versamento
delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel mese di agosto 2007, entro il giorno
20, può essere effettuato entro la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
Il differimento al
20
agosto
riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con
il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni
coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni
assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Relativamente ai datori di
lavoro che operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della
denuncia del mod. DM10/2 resta fermo all’ultimo giorno del mese.
Per le aziende autorizzate
per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per
ferie collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto,
mentre gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (20
agosto).
Il direttore centrale
Ziccheddu