Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 20930 del 25-07-2006.htm
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 25-07-2006
Messaggio n. 20930
OGGETTO:
Prestazioni
sostitutive di invalidità civile ex art.19 Legge n.118/1971- accertamenti
sanitari –
Direzione Centrale Prestazioni
AI
DIRETTORI REGIONALI
AI
DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI
DIRETTORI DI AGENZIA
OGGETTO
: Prestazioni sostitutive di invalidità civile ex art.19
Legge n.118/1971- accertamenti sanitari –
Sono pervenute da alcune Sedi richieste di chiarimenti in ordine
alla validità degli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle
Commissioni di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede
di revisione, su soggetti ultra sessantacinquenni titolari di prestazioni
sostitutive di invalidità civile
In particolare, è stato chiesto di fornire indicazioni sulle
modalità operative in quei casi in cui, da detti accertamenti, risulti una
riduzione del grado di invalidità, da totale a parziale, o, comunque, la
mancata conferma dei requisiti sanitari che avevano dato luogo alla
prestazione di invalidità.
In concreto, viene posto il quesito se la riduzione della
capacità lavorativa al di sotto del 74% comporti la revoca dell’assegno
sociale sostitutivo di INVCIV - con
l’erogazione, ricorrendone i presupposti, dell’assegno sociale sulla base
delle regole di cui all’art.3 co.6 L.335/1995 – mentre la riduzione compresa
tra il 74% ed il 99% determini una riconsiderazione dello stesso assegno
sostitutivo tenendo conto dei limiti reddituali stabiliti per il diritto
all’assegno mensile di invalidità.
In proposito si osserva quanto segue.
Come noto, le prestazioni di invalidità
civile, al sessantacinquesimo anno di età, sono sostituite dalla pensione
sociale (ora assegno sociale, dopo la legge 335/1995), ai sensi di quanto
previsto dall’art.19 della legge 30.3.1971, n.118. Con riguardo ai limiti
reddituali per il diritto a tali prestazioni sostitutive, l’Istituto mantiene
l’applicazione degli stessi criteri
previsti prima del compimento dell’età, in conformità alle direttive del
Ministero del lavoro, espresse con nota del 27.3.2000, secondo cui per gli
invalidi civili ultrassessantacinquenni continua a trovare fondamento lo
status
di invalido civile (v. Cass. SS.UU. n.10972/2001).
In particolare, con la
circolare
n.86 del 27.4.2000, l’Istituto, sulla base delle indicazioni
ministeriali, ha chiarito che il reddito da prendere in considerazione per
l’accertamento o la verifica delle condizioni reddituali per gli
ultrasessantacinquenni è quello percepito dagli interessati nell’anno
precedente in rapporto al limite stabilito per l’anno di riferimento della
prestazione, come previsto per le provvidenze INVCIV fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Le prestazioni sostitutive di invalidità
civile sono state inoltre incluse nella sanatoria di cui all’art.42, co.5,
del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni
nella legge 24 novembre 2003, n.326, che prevede la non ripetibilità di somme
relative a pensioni degli invalidi civili percepite entro il 2 ottobre 2003 e
risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.
Per gli indebiti, poi, verificatisi oltre
tale data, si applica lo stesso regime
stabilito per le invalidità civili.
Per quanto concerne la questione segnalata dalle Sedi in ordine
alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari al compimento dell’età,
va evidenziato che, fermi restando i limiti e la normativa reddituale di cui
in precedenza e dei recuperi di indebito prevista per gli invalidi civili,
per tutti gli altri aspetti, subentrano i riferimenti alla legislazione
relativa all’assegno sociale che non prevede gli istituti delle visite di
rivedibilità programmate e delle verifiche-revisioni sanitarie.
Del resto, l’art. 37
della Legge 23.12.1998, n.448, laddove indica le modalità per i procedimenti
relativi alle verifiche sanitarie in materia di invalidità civile, precisa
che gli stessi sono volti
ad accertare, nei confronti di titolari di
trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti
sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi
.
Come osservato, il soggetto ultrasessantacinquenne, per effetto
dell’art.19 L.118/1971, non è più titolare di provvidenza economica di
invalidità civile.
Evidentemente, tali accertamenti sanitari su soggetti
ultrasessantacinquenni mantengono rilevanza ai fini della verifica del
diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento oppure alle
prestazioni di carattere socio sanitario non economiche.
In altri termini, come affermato da giurisprudenza di merito
relativa a contenzioso sulla specifica questione, nel sistema complessivo della
legge 118/71, il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte
dell’assistito segna una linea di “confine”. Il raggiungimento dell’età
“cristallizza” la situazione in essere a quel momento: gli assicurati cessano
di essere titolari delle prestazioni di invalidità civile degli artt.12 e 13
L.118/71 e per il futuro fruiscono dell’assegno sociale senza che da parte
dell’INPS si possa “rimettere in discussione” la permanenza del requisito
sanitario anche per il periodo successivo a tale data.
Le Sedi non dovranno dunque tenere conto dei verbali relativi ad
accertamenti sanitari che contemplino esiti
con decorrenza successiva al
compimento del sessantacinquesimo anno di età
.
Peraltro, ovviamente, andranno tenuti in evidenza, in attesa dei
relativi provvedimenti giudiziali definitivi, i casi in cui siano pervenute
alle Sedi, da parte delle ASL e delle Commissioni di verifica o, comunque,
dai soggetti titolari del potere concessorio in materia di invalidità civile,
ovvero da parte della stessa Autorità giudiziaria, segnalazioni riferite a
situazioni in cui siano stati ravvisati eventuali comportamenti dolosi.
Va anche tenuto presente che, se non diversamente indicato nei
verbali, laddove le visite siano riferite a revisioni mediche in scadenza in
data antecedente al compimento dell’età, pur se effettuate successivamente,
gli effetti dei verbali stessi dovranno intendersi con decorrenza da tale
data di scadenza (dalla quale è già prevista la sospensione delle prestazioni
INVCIV).
Sulla base dei chiarimenti sopra forniti, le Sedi vorranno
definire le situazioni al loro esame, nonché, su istanza o ricorso degli
interessati e nei limiti dei termini prescrizionali, ripristinare le
prestazioni eventualmente revocate.
Nel caso in cui sia stata avviata la contestazione di indebiti,
non si dovrà dare corso ai relativi recuperi.
Data la rilevanza del contenuto, il presente messaggio viene
pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Il DIRETTORE
CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
Nori