Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 21735 del 02-08-2006.htm
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 02-08-2006
Messaggio n. 21735
OGGETTO:
Differimento
dei termini per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il giorno 21
del mese di agosto 2006. D.P.C.M. 28 luglio 2006.
L'art. 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.176 del 31.07. 2006,
dispone che
"il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2006, entro il giorno 21, può essere effettuato entro la
predetta data, senza alcuna maggiorazione”.
Il differimento
al 21 agosto
riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24
e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e
continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative
in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.
Relativamente ai datori di lavoro che
operano con il sistema DM10, il termine di presentazione della denuncia del
mod. DM10/2 resta ferma all’ultimo giorno del mese.
Per le aziende autorizzate per il
mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie
collettive, i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto, mentre
gli interessi di differimento decorrono dal termine differito (21 agosto).
Il presente messaggio deve essere pubblicato sul sito Internet
dell'Istituto.
Il
Direttore Centrale
ZICCHEDDU