Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 31102 del 5-10-2004.htm
Progetto
interventi in favore dell’occupazione
Roma,
5-10-2004
Messaggio
n. 31102
OGGETTO:
Lavoratori LSU percettori di trattamenti previdenziali
Con
messaggio n. 010897 del 14 aprile u.s. è stato comunicato, al punto 2, che, con nota n. 684del 6 aprile 2004, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito che i lavoratori
che vengono utilizzati da parte di Amministrazioni Pubbliche in attività
socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/1997,
in quanto titolari di CIGS, indennità di mobilità o di altro trattamento
speciale di disoccupazione, possono continuare a svolgere le suddette
attività dopo la scadenza della prestazione di cui fruivano soltanto se i
conseguenti oneri vengono posti totalmente a carico dell'Ente utilizzatore o
della Regione. Ciò in quanto - secondo lo stesso Ministero - è da escludere
che gli oneri LSU successivi alla cessazione di uno dei suddetti trattamenti
previdenziali possano essere sostenuti
dal Fondo per l'Occupazione.
Il Ministero in parola, con
nota n. 1923 del 4 ottobre u.s., ha
nuovamente precisato quali sono i lavoratori LSU titolari di trattamenti
previdenziali (e cioè integrazione salariale straordinaria, indennità di
mobilità e trattamento speciale di disoccupazione edile) che possono essere
considerati "già a carico del
Fondo per l'Occupazione ", ribadendo che - avuto riguardo a quanto
stabilito dall'art. 45, comma 10, della legge 17 maggio 1999 n. 144, in ordine
alle proroghe di tali trattamenti spettanti ai lavoratori LSU - possono
considerarsi già a carico del Fondo per l'Occupazione soltanto quei
lavoratori LSU il cui trattamento previdenziale originario è venuto a scadere
al più tardi entro il 29 aprile 2000 e che conseguentemente hanno potuto
beneficiare di almeno un giorno di proroga di tale trattamento con oneri a
carico del Fondo per l'Occupazione.
Pertanto il Ministero del
Lavoro ha disposto, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo
n. 81/2000, che "non possono
ritenersi a carico del Fondo - oltre a coloro che sono stati utilizzati in
attività socialmente utili ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
468/97 - tutti quei lavoratori che non hanno potuto beneficiare entro il 30
aprile 2000 di almeno un giorno di proroga del trattamento previdenziale
spettante in quanto il trattamento originario è venuto a scadere
successivamente alla già citata data del 29 aprile 2000".
Si sottolinea pertanto che,
tenuto conto di quanto espressamente affermato dal Ministero del Lavoro,
l'eventuale utilizzo dei lavoratori in questione in attività socialmente
utili per periodi successivi alla scadenza del trattamento previdenziale di
cui gli stessi hanno a suo tempo beneficiato non può che considerarsi
avvenuto con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori.
IL
DIRETTORE DEL PROGETTO
Piero RIGHETTI