Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 4687 del 9-2-2005.htm
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
AI DIRETTORI
REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE
AGENZIE
Roma,
9-2-2005
Messaggio
n. 4687
OGGETTO:
Certificazione del diritto a pensione e bonus. Chiarimenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota. N.
24/0000444 dell’8 febbraio 2005 ha fornito risposta al parere richiesto
dall’Istituto, in merito ad alcuni aspetti applicativi della disciplina sul
“bonus”.
Con l’occasione si forniscono anche alcuni chiarimenti relativi
a quesiti posti dalle Sedi su specifici aspetti normativi e procedurali in
materia di certificazione del diritto e di “bonus”.
1. IRREVOCABILITA’
DELL’OPZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota
citata ha chiarito che “la possibilità di revocare l’opzione per il “bonus”,
con conseguente ripristino dell’obbligo contributivo anche prima del 31
dicembre 2007, in assenza di un’espressa dizione normativa in tal senso non è
ammissibile”.
Pertanto, al lavoratore che abbia optato per la rinuncia al
versamento dei contributi IVS all’INPS non è consentito ripristinare il
versamento dei contributi stessi fino alla data di cessazione del diritto al
"bonus”.
2. DIPENDENTI DELLE
FERROVIE DELLO STATO
Per ciò che attiene ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, si
conferma che la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 6 ottobre 2004 include i citati dipendenti tra i destinatari
dell’incentivo.
3. LAVORATORI CHE
HANNO STIPULATO CONTRATTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA LEGGE N. 388 DEL
2000.
Lo stesso Dicastero ha chiarito che
ai lavoratori che hanno stipulato contratti ai sensi dell’art. 75 della legge
n. 388 del 2000 possono accedere al “bonus” ai sensi dell’articolo 1, comma
12, della legge n. 243/2004 anche in data antecedente alla scadenza del
contratto qualora intervenga la rescissione dello stesso contratto.
In tal senso devono, pertanto,
intendersi modificate le istruzioni contenute al punto 3 della parte II della
circolare n. 149 del 2004.
Si confermano, in
ogni caso, le istruzioni fornite al citato punto 3 della Parte II della
circolare n. 149 del 2004, secondo le quali il lavoratore potrà esercitare
l’opzione solo se, successivamente al recesso, il reimpiego con lo stesso, o
con altro datore di lavoro, si compia senza soluzione di continuità.
4. MODELLO LC/ANZ.
Adempimenti a carattere istruttorio.
Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito alla competenza
alla firma del modulo LC/Anz, previsto dal messaggio n. 41265 del 17 dicembre
2004, per la parte relativa all’area Aziende, nell’ipotesi che il richiedente
sia dipendente di azienda in carico ad una Sede diversa da quella che
effettua l’istruttoria della domanda.
Si precisa al riguardo che la competenza allo svolgimento degli
atti istruttori e all’apposizione della firma nel riquadro "DATI AZIENDA
PER BONUS" appartiene al responsabile dell'UdP Aziende della Sede - o
del Direttore di Agenzia - che accerta il diritto al bonus. Quanto sopra
anche nell’ipotesi in cui sia necessario contattare un’altra Sede per la effettuazione di ulteriori atti
istruttori.
5. AZIENDE AMMESSE
AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004 è stata
pubblicata la legge 3 dicembre 2004, n. 291 di “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, recante norme urgenti
in materia di politiche del lavoro e sociali”.
Il provvedimento legislativo, entrato in vigore il 5 dicembre
2004, all’articolo 1 bis, comma 5, dispone che “I lavoratori dipendenti da
imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà' di rinuncia
all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23
agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione
dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà',
fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto”.
Al riguardo si precisa che è in corso di emanazione un messaggio
esplicativo della situazione normativa e delle linee procedurali da seguire
per la trattazione di tali fattispecie anche in attesa di interpretazioni e
valutazioni che sono in corso da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Le Sedi, nel frattempo, dovranno continuare a tenere in evidenza
le domande di bonus presentate successivamente al 4 dicembre 2004 da parte di
lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie del Decreto Ministeriale di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero
(in via cautelativa)che hanno presentato domanda di cassa integrazione
straordinaria.
Con l’occasione si informa che la procedura in corso di
implementazione prevede che le aziende che hanno in corso di esame da parte
del Ministero la domanda di CIGS, ovvero già ammesse con decreto al
trattamento di CIGS dovranno, all’atto della ricezione della domanda di
bonus, inviare all’INPS una dichiarazione dalla quale risulti la situazione
aziendale in relazione alla cassa integrazioni guadagni straordinaria (data
della domanda, periodo richiesto o periodo accordato ecc.).
Si precisa, inoltre, che, qualora il modello LC8 risulti emesso,
le aziende che si trovano in una delle suddette condizioni dovranno segnalare
tale situazione alla Sede INPS competente, astenendosi dal dare corso al
bonus.
6. LAVORATORE IN BONUS CHE CAMBIA AZIENDA
Nel caso in cui un lavoratore in bonus, presti successivamente
attività presso un’altra azienda è necessario acquisire una nuova richiesta
di bonus al fine di permettere l’invio del modello LC8 indirizzato al nuovo
datore di lavoro.
Al riguardo si precisa che, come già riportato nel messaggio n. 40307 del 10/12/2004 essendo stata inibita centralmente la
possibilità di inviare più certificazioni relative ad uno stesso soggetto ed
in attesa di una nuova versione della procedura, per la gestione di tali
tipologie, è necessario che le Sedi si rivolgano preliminarmente via e-mail a
callpensioni@inps.it
Nel caricare la domanda relativa alla nuova azienda, al fine di
evitare interruzioni nel periodo di fruizione del bonus, deve essere comunque indicata come data di presentazione
domanda una data ricadente nel mese precedente all’inizio del nuovo rapporto
di lavoro.
7. FONDI SPECIALI (DATI DA INSERIRE NEL CAMPO 36)
Le domande presentate da iscritti a Fondi Speciali, ancorché
trasferiti nell’AGO, devono comunque essere acquisite con il codice “ABM” al
campo 36 e quindi definite con la procedura manuale.
8. DOMANDE PRESENTATE DA PATRONATO OPERANTE PRESSO ALTRA SEDE.
Nei casi in cui le domande siano presentate da un Patronato
appartenente ad altra Sede non è possibile, per la procedura pensioni,
gestire il codice del campo “zona” relativo a patronati non presenti
sull’AS400 della sede.
In questi casi sarà pertanto necessario avvertire il patronato
ed acquisire come “zona” uno dei codici presenti nell’AS400.
9. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Per il lavoratore che esercita l’opzione alla rinuncia
all’accredito contributivo prima di aver perfezionato il diritto
all’indennità sostitutiva del preavviso, il “bonus” avrà ad oggetto anche la
contribuzione relativa alla medesima indennità. In questo caso, qualora
l’interessato si rioccupi, il “bonus” si estenderà automaticamente alla
contribuzione dovuta per il nuovo rapporto di lavoro, sempre che sussistano i
requisiti di cui al punto 1 (“Destinatari”), della Parte Seconda della citata
circolare n. 149. Peraltro, l’opzione alla rinuncia dell’accredito
contributivo resta irrevocabile anche in presenza di un nuovo rapporto di
lavoro subordinato.
Qualora, dopo aver perfezionato il diritto all’indennità
sostitutiva di preavviso, il lavoratore eserciti l’opzione alla rinuncia
all’accredito contributivo in costanza di un nuovo rapporto di lavoro per il
quale sussistano i requisiti di cui al citato punto 1, Parte Seconda, della
circolare n. 149, il bonus avrà ad oggetto esclusivamente la contribuzione
dovuta per il nuovo rapporto di lavoro. In tal caso la contribuzione dovuta
per l’indennità sostitutiva di preavviso, riferita a periodi contestuali al
godimento del bonus, darà luogo alla liquidazione di un supplemento di
pensione secondo le modalità di cui al punto 4, della Parte Seconda della
circolare n. 149.
10. RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
I lavoratori che hanno esercitato l’opzione alla rinuncia
all’accredito contributivo possono comunque esercitare la facoltà di
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 4 della legge
n. 29/79 all’atto del pensionamento.
Per contro, la circostanza secondo cui la ricongiunzione sarebbe
finalizzata al perfezionamento dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus
non rileva ai fini del riconoscimento della possibilità di presentare una
nuova domanda di ricongiunzione in tempi diversi da quelli indicati al citato
articolo 4 della legge n. 29/79, poiché l’accesso al “bonus”, seppur
comportando la cristallizzazione del trattamento pensionistico, non coincide
con il momento del pensionamento.
11. CONCESSIONE DEL “BONUS” AI DIPENDENTI DELLA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
Come noto, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e
Prestiti in società per azioni, i dipendenti in servizio alla data in cui è
avvenuta la trasformazione mantengono il regime pensionistico secondo le
regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Ai medesimi dipendenti è data facoltà, entro sei mesi dalla data
di trasformazione, di optare per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, iscritti
all’Assicurazione generale obbligatoria presso l’INPS.
Con messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004 sono state date
disposizioni alle Strutture periferiche di liquidare una pensione provvisoria
ai richiedenti che abbiano esercitato l’opzione, in attesa del trasferimento
d’ufficio dei loro contributi dall’INPDAP all’INPS, secondo un iter
procedurale descritto nel medesimo messaggio.
Alcuni dipendenti che hanno esercitato la suddetta facoltà i
trasferimento della propria posizione all’INPS, hanno manifestato la volontà
di ottenere l’incentivo per il posticipo al pensionamento di cui all’art. 1,
comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004.
Anche in questo caso, nella fase di trasferimento dei
contributi, non è possibile procedere al riconoscimento dei requisiti
richiesti per l’ottenimento del “bonus” per l’assenza dei contributi accreditati
presso l’INPDAP.
Per garantire ai lavoratori interessati il riconoscimento del
diritto al “bonus”, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., una volta ricevuta
la domanda con modello LC7 da parte del proprio dipendente dovrà fornire
direttamente alla Sede, in accordo con quanto già descritto nel citato
messaggio n. 19221 del 17 giugno 2004, le seguenti informazioni:
·
copia della domanda
di opzione;
·
un prospetto da cui
risultino la data di inizio del rapporto di lavoro con lo Stato, i periodi di
contribuzione utili, comprensivi di periodi ricongiunti, riscattati,
accreditabili figurativamente, nonché periodi riconoscibili in base a
maggiorazioni convenzionali;
·
un prospetto
contenente le retribuzioni degli ultimi 10 anni necessarie per il calcolo
teorico della pensione al momento della decorrenza del “bonus”.
Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti in ordine al
requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia che deve ritenersi in
vigore per le lavoratrici della Cassa Depositi e Prestiti che richiedono
l’incentivo e che rappresenta, come noto, un limite all’esercizio del diritto
al “bonus”, ovvero il momento di cessazione del diritto stesso.
Per le lavoratrici in servizio alla data di trasformazione della
Cassa in Società per Azioni, che hanno optato
per l’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria vigono
i medesimi requisiti anagrafici di 60 anni per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia previsto per la generalità delle lavoratrici iscritte alla predetta
assicurazione.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco