Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 156 del 03/12/2010
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione
Centrale
Prestazioni
a sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
Bilanci
e Servizi Fiscali
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
03/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
156
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 2
OGGETTO:
Convenzione tra l’INPS
e la CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali)
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione
dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti
alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili.
Variazioni al piano dei conti. (Circolare del 22.10.1998, n. 221).
SOMMARIO
:
Istruzioni per le
trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni
sindacali aderenti alla CIU (già UNIONQUADRI) sulle prestazioni temporanee.
Con
riferimento alla circolare del 22 ottobre 1998 n. 221, che ha dato attuazione
alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In
data 7 maggio 2010 è stato sottoscritto con la CIU (già UNIONQUADRI) un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle
prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente
accordo.
Si
illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della nuova
convenzione, che si allega (all.1).
I
soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di
disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono
versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali
aderenti alla CIU mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le
trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso
nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal
lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del
legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato
dall’INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Di
seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall’INPS e le
denominazioni delle corrispondenti Federazioni:
cod.
0903 C.I.U. UNIONQUADRI
cod.
0904 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA SERVIZI
cod.
0905 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA INDUSTRIE
cod.
0906 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA TRASPORTI
cod.
0907 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA COMUNICAZIONI
cod.
0908 C.I.U. PRESTAZIONI TEMPORANEE AREA ENERGIE
Nuove
Organizzazioni sindacali aderenti alla CIU potranno richiedere di avvalersi del
servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di
autorizzazione secondo le modalità di cui all’art.1, comma 3, dell’ allegata
convenzione.
Nel
caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione
salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto, contestualmente
agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore,
compresa l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 legge
223/1991. Le deleghe, così come le eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno
essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223.
In
caso di contestazione concernente l’effettivo rilascio della delega da parte di
uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di
lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cesserà di operare le relative
trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione
medesima. L’Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme
indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La
delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per
le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è
possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di
ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega
stessa.
Nel
caso in cui l’INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore
interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la
riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione di detta revoca.
In
caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è
tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla
prestazione a titolo di contributo associativo.
La
misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente
nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e
uguale per tutti gli iscritti all’ Organizzazione.
A
tal proposito la CIU ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali
aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni
temporanee così come di seguito riportate:
-
3 % sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti;
-
0,50 % sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
-
0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti
speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori
socialmente utili).
Le
strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i
versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all’art. 7
della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento
della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale
interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le
trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L’Organizzazione
s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato
determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L’eventuale
variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito
della quale la CIU ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Dall’applicazione
della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a
carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo
intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad
esso relative.
Inoltre
l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque
derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in
caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente
convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione
sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente
convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati
e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono
iscritti.
Di
conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti
necessari ad esso consequenziali.
Nelle
ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega,
l’Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente
instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione
stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti
dall’applicazione dell’allegata convenzione, a ristorare l’INPS per le spese
sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
La
convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Nel
caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di
ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della CIU è in Via
Gramsci, n. 34 - 00197 Roma.
I versamenti per le Federazioni aderenti alla CIU
dovranno essere eseguiti sui conti correnti, che verranno comunicati completi
delle specifiche bancarie, con successivo messaggio.
ISTRUZIONI
PROCEDURALI E CONTABILI
Ai
fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e
dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti
alla CIU si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 221 del
22 ottobre 1998.
Con l’occasione si
reputa opportuno adeguare anche la denominazione dei conti istituiti con la
suddetta circolare.
Nell’allegato
n.2 vengono riportati i conti GPA 18/074, GPA 29/074 e GPA39/074 con la relativa
denominazione aggiornata.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato 1
CONVENZIONE TRA
L’INPS E LA CIU (CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI) AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223,
PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE
DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI
L'anno 2010, il giorno 7 del mese di maggio, in Roma, tra l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella
persona del Presidente
e
la CIU
, nella persona del Rappresentante legale, per conto delle
Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)
visti
-
la determinazione n. 76
del 9 aprile 2010;
-
l’art.18 della Legge 23
luglio 1991, n. 223;
-
il decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
-
le note del 15/01/2010
prot. 15/IV/0000822 e del 2/02/2010 prot. 24/VII/2136 con le quali il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti
prescritti;
considerato
che il servizio di
esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell’Istituto;
si conviene quanto segue:
Art.1
I lavoratori aventi
titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e
speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai
sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare
i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla
CIU mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette
prestazioni ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le Organizzazioni
sindacali aderenti alla CIU che intendano avvalersi del servizio di esazione
dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare
alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la
quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi
oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il
proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.
In caso di
costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad
accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla
Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale
medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda.
L'INPS provvederà ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo
comma del successivo art. 2.
Art.2
Il diritto di versare
i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene
esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal
titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo
alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che
essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma
del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene
indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS,
corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Nei casi di pagamento
diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore
di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al
successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai
lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste
dall'art.18 della legge 223/1991.
Lo
stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di
eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).
In caso di revoca o
annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a
restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione
a titolo di contributo associativo.
La CIU
e le Organizzazioni sindacali aderenti
all’accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n.
196 del 30 giugno 2003.
Art.3
E' priva di effetto
la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto
modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della
firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento
diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore
i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli
elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati
comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino
la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne
sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o
direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far
tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L' Organizzazione
sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai
lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della
presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della
prestazione richiesta.
Per le prestazioni la
cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o
presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno
per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di
trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di
integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro
ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca
o una nuova delega, redatta quest' ultima secondo le modalità di cui all'art.2,
deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati
all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova
delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per
gli effetti del citato art.18, comma terzo.
Art. 4
Le parti riconoscono
che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione
sindacale ai sensi dello Statuto che l’associato ha dichiarato di accettare con
la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale
comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente
regolata tra l’associato e l’organizzazione interessata.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato
della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo
associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile,
all’acquisizione della revoca stessa.
Art.5
La misura, in
percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto
di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione.
Sarà cura dell’Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale
all’INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione
.
Art.6
Le Strutture
territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione
sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui
pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 con la
relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti,
avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli
importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito
conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS
dall’Organizzazione sindacale interessata.
Le Strutture territoriali
INPS invieranno all’Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato
cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le
trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi in
formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i
trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i
sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l’impiego per
le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La Direzione
generale fornirà semestralmente alla
Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede
trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.
L'
Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero
di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme
stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art.7
L’Organizzazione si
impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del
servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti
dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009,
cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del
reddito:
·
Gestione delega per
singola prestazione € 0,54
La variazione annuale
dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a
seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni
dalla stessa comunicazione.
E' a carico della
CIU, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente
convenzione.
L’ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote
associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie
corrisposte alle OO.SS
.
Art.8
L'INPS si intende
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante
dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di
pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente
convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione
sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a
pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente
convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati
e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono
iscritti.
Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di
controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità
nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente,
l’Organizzazione si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione
sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica,
delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie
attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della
presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi
concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione
in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la Confederazione stipulante.
Art.10
La presente
convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte della CIU dovrà pervenire all’Istituto, a
mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque
salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta
a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale
disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che
abbiano aderito al presente accordo.
Art. 11
Per ogni eventuale
controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto
conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
Il
Presidente dell’INPS
Il Rappresentante
legale della CIU
Ai
sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti
clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art 7; art 8, art.11.
Il Rappresentante legale della CIU
Allegato
2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA
18/074
Denominazione
completa
Debito verso le
Federazioni di categoria aderenti alla Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali (CIU) per contributi sindacali trattenuti
sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione
salariale, indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione non
agricola) - Art. 18 della legge n. 223/1991
Denominazione
abbreviata
DEB.V/CIU CTR.SIND.SU PREST.TEMP.ART.18
L.223/91
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA 29/074
Denominazione
completa
Contributi
sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee (trattamenti
di integrazione salariale, indennità di mobilità e trattamenti di
disoccupazione non agricola) per conto delle Federazioni di categoria
aderenti alla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni
Intellettuali (CIU)
- Art. 18 della legge n. 223/1991
Denominazione
abbreviata
CTR.SIND.SU PREST.TEMP.CIU - ART.18
L.223/91
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA
39/074
Denominazione
completa
Accreditamento alle
Federazioni
di categoria aderenti
alla
Confederazione Italiana di Unione delle
Professioni Intellettuali (CIU) d
ei contributi sindacali trattenuti sulle
prestazioni economiche temporanee (trattamenti di integrazione salariale,
indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione non agricola) - Art. 18
della legge n. 223/1991
Denominazione
abbreviata
ACCR.CIU CTR.SIND.SU PREST.TEMP.-ART.18
L.223/91