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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 178 del 22-12-2014


Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/12/2014
Circolare n. 178
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.
SOMMARIO:
Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
 
Variazione allo 0,5% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2015.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 11 dicembre 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata fissata allo 0,5% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
 
 
Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
 
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,5%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2015.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
 
 
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
 
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,5% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2015.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Note:
 
(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
 
Allegato N.1
Allegato N.2