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910108
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
Circolare n. 3
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Ordinanza n. 2057 del 21.12.1990 del Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile -
Sospensione termini versamento contributi
previdenziali ed assistenziali nei Comuni della
Sicilia colpiti dal sisma del 13.12.1990.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
Roma, 4 gennaio 1991
Circolare n. 3
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Ordinanza n. 2057 del 21.12.1990 del Ministro per
         il Coordinamento della Protezione Civile -
         Sospensione termini versamento contributi
         previdenziali ed assistenziali nei Comuni della
         Sicilia colpiti dal sisma del 13.12.1990.
 Con     ordinanza     n.     2057/FPC     del    21.12.1990    del    Ministro
per    il     Coordinamento     della     Protezione     Civile,     pubblicata
nella    Gazzetta    Ufficiale    n.    299    del   24.12.1990,   sono   state
disposte    alcune    provvidenze    a    favore    dei    cittadini    colpiti
dal sisma del 13.12.1990 nella Sicilia orientale.
 Per     quanto     riguarda     la    materia    di    interesse    dell'Isti-
tuto,   contenuta    nella    disposizione    in    parola,    si    forniscono
le precisazioni e i chiarimenti che seguono.
1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 a)   ai   sensi   dell'art.   1,   n.   2   e   n.   5    dell'ordinanza,    i
termini    di    prescrizione    e   i   termini   che   comportino   decadenza
da   qualsiasi   diritto,   sono    sospesi    per    un    periodo    compreso
tra le date del 13.12.1990 e 30.6.1991.
                              2
                    La  sospensione  in  parola si applica anche ai termini
               relativi ad  azioni  legali  nonche'  a  quelli  concernenti
               procedimenti  amministrativi.  In particolare sono sospesi i
               termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed  immobi-
               liari.
                    Relativamente   ai   procedimenti   amministrativi,  la
               sospensione dei termini deve intendersi  riferita  non  solo
               alle  procedure  del contenzioso amministrativo, ma anche ai
               termini, comunque concessi, relativi al corso della  tratta-
               zione amministrativa delle varie pratiche.
                    Per  quanto riguarda le azioni legali, va precisato che
               l'Istituto, non essendo beneficiario delle  disposizioni  in
               oggetto,  non  puo'  giovarsene  e deve pertanto osservare i
               normali termini di prescrizione e decadenza.
                    Salvo quanto sopra le Sedi  interessate  si  asterranno
               dall'iniziare  o dal proseguire, limitatamente al periodo di
               sospensione, atti legali nei confronti delle persone fisiche
               residenti  nei  Comuni  che saranno indicati e delle persone
               giuridiche in essi aventi sede.
                    b) Ai sensi dell'art. 1,  n.  1,  dell'ordinanza,  sono
               sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento
               dei contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale,  ivi
               compresa  la  quota  a carico dei dipendenti, nonche' i con-
               tributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
                    Come si evince dal dettato normativo la sospensione  in
               argomento  esplica, quindi, i suoi effetti anche sui termini
               stabiliti per la presentazione della modulistica connessa al
               versamento dei contributi.
                    Il  successivo  art.  4  prevede  che detta sospensione
               decorre dalla data del 13.12.1990  ed  ha  effetto  fino  al
               30.6.1991.
                    In  pratica  il provvedimento interessa gli adempimenti
               che hanno scadenza legale dal 20.12.1990 al 20.6.1991.
                    Per esplicito richiamo contenuto  nella  norma  non  si
               fara'  luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte,
               a  titolo  di  contributi,  nonostante  la  sospensione  dei
               termini.
                    L'ordinanza dispone altresi' la sospensione dei termini
               di cui all'art. 3, D.L. 22.11.1990 n. 338.
                    Di conseguenza resta sospeso, per  il  periodo  citato,
               sia il termine per la presentazione della domanda che quello
               per il versamento delle rate di  cui  alla  regolarizzazione
               contributiva disciplinata dal richiamato decreto.
                    Per  quanto  riguarda, in via generale, le modalita' di
               recupero dei contributi sospesi nonche' quelle relative alla
               rilevazione  e  gestione  del  credito  ed,  infine,  quelle
               riguardanti il  condono  di  cui  all'art.  3  del  D.L.  n.
               338/1990, si fa riserva di successive istruzioni.
                    In  ordine  ai  soggetti  che possono beneficiare della
               sospensione in parola, si precisa che l'ordinanza in  esame,
               all'art.  3,  c.  1, individua gli stessi nei soggetti resi-
               denti da data anteriore al 13.12.1990 nei Comuni che saranno
               indicati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
               Ministri.
                    Precisa l'ordinanza stessa,  al  comma  successivo  del
               medesimo art. 3, che sono altresi' beneficiari della norma i
               soggetti che svolgono,  nell'area  dei  Comuni  che  saranno
               elencati  nel  decreto di cui sopra, la loro attivita' indu-
               striale,  commerciale,  artigiana  e   agricola,   ancorche'
               residenti  altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti
               dalle attivita' stesse.
                    Ai fini di  cui  sopra  si  deve  far  riferimento,  in
               conformita'  anche  ai  criteri  adottati  dall'Istituto  in
               precedenti casi  analoghi,  alla  posizione  del  datore  di
               lavoro,   unico   soggetto  responsabile  degli  adempimenti
               sospesi, nonche' al luogo in cui si e' svolta la prestazione
               lavorativa;  non  rileva, pertanto, la posizione dei singoli
               lavoratori dipendenti in ragione della rispettiva residenza.
                    Alla stregua di quanto rappresentato, la  facilitazione
               in  parola  spetta  sia  alle  aziende  residenti nei Comuni
               colpiti dal sisma e che vi abbiano operato alla data del  13
               dicembre 1990 sia alle aziende che, pur avendo la sede fuori
               dei Comuni stessi,  abbiano  tuttavia  ivi  svolto  la  loro
               attivita'  alla predetta data e limitatamente, beninteso, ai
               lavoratori ivi occupati.
                    Per  quanto  attiene alle modalita' richieste per poter
               beneficiare delle sospensioni di cui all'art.  1  dell'ordi-
               nanza  in  parola,  si  precisa  che gli interessati debbono
               inviare all'Istituto, entro  il  1   luglio  1991,  apposita
               domanda,  dalla  quale risulti la loro volonta' di usufruire
               della sospensione stessa.
                    A tale domanda dovra' essere allegato:
                    - dai soggetti  residenti  nei  Comuni  interessati  un
               certificato  di residenza con attestazione dei Comuni stessi
               dalla quale risulti che l'interessato conserva la  residenza
               nell'area del Comune stesso da data anteriore al 13 dicembre
               1990;
                    - dai soggetti diversi  dalle  persone  fisiche  dovra'
               essere  esibito  un  certificato  della Camera di Commercio,
               industria, artigianato e agricoltura o del Tribunale  compe-
               tente, dal quale risulti che le stesse hanno sede nei Comuni
               interessati da data anteriore al  13  dicembre  1990  e  che
               negli stessi svolgono la loro attivita';
                    -  dalle  aziende  che, pur residenti altrove, svolgono
               nell'area dei Comuni interessati la loro  attivita',  dovra'
               essere  prodotta  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
               notorieta' dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita'
               industriale, commerciale o artigiana nell'area colpita e che
               le obbligazioni il  cui  adempimento  si  intende  differire
               afferiscono esclusivamente all'attivita' medesima.
                    Si  precisa  che  la domanda di sospensione puo' essere
               redatta anche a tergo delle certificazioni o  delle  dichia-
               razioni da allegare.
                    La presentazione della domanda e' condizione per fruire
               dei benefici di cui sopra.
               2) - ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
                    a) Soggetti interessati
                    I benefici previsti dall'ordinanza spettano ai soggetti
               residenti e operanti da data anteriore al 13  dicembre  1990
               nei  Comuni  che  saranno individuati con Decreto del Presi-
               dente del Consiglio dei Ministri e a quelli che pur  essendo
               residenti  in  altri  Comuni,  svolgano  la  loro  attivita'
               artigiana o commerciale nei Comuni come sopra individuati.
                    b) Oggetto
                    La sospensione riguarda
                    - i bollettini in scadenza al 25 gennaio  1990  (ultima
               rata  dei  contributi  fissi relativi all'anno 1989) e al 20
               aprile 1991 (prima rata  dei  contributi  sul  minimale  per
               l'anno 1991);
                    -  il condono di cui all'art. 3 del D.L. 22.11.1990, n.
               338, sia per quanto riguarda il termine per la presentazione
               della domanda, sia per quanto concerne i versamenti previsti
               entro le scadenze del 14 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991;
                    - il conguaglio di cui  all'art.  1,  8   comma,  della
               legge  2 agosto 1990 n. 233 (si veda in proposito il punto 7
               della circ. n. 274 del 21.12.1990, trasmessa  con  messaggio
               n. 27336 di pari data);
                    -  i  versamenti  volontari  relativi al terzo e quarto
               trimestre 1990 e al primo trimestre 1991.
                    c) Modalita' e termini
                    Alla domanda di sospensione - da  presentare  entro  il
               termine  del  1  luglio 1991 - deve essere allegata la docu-
               mentazione richiesta dall'art. 5 dell'Ordinanza. Si  richia-
               mano in proposito le istruzioni illustrate in precedenza.
                    Per  quanto  riguarda  i  termini  per la presentazione
               della domanda di condono e per quanto concerne le  modalita'
               per  il  recupero  delle  somme dovute e non corrisposte per
               effetto della sospensione, si fa riserva  di  fornire  ulte-
               riori ustruzioni appena posibile.
                    d) Utilizzabilita' dei contributi sospesi
                    Considerato   che,  nei  confronti  degli  artigiani  e
               commercianti, non vige il principio dell'automaticita' delle
               prestazioni,  i  contributi dovuti e non versati per effetto
               della sospensione non  saranno  utilizzabili  fino  al  loro
               completo versamento.
               3) - LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI E COLTIVATORI DIRETTI,
                    MEZZADRI E COLONI.
                    Il provvedimento di sospensione disposto  dall'art.  1,
               punto  1),  dell'ordinanza  trova  applicazione  anche per i
               contributi dovuti in favore degli operai agricoli dipendenti
               e  per i contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri
               e coloni,  ivi  compresi  i  mezzadri  e  coloni  reinseriti
               nell'assicurazione generale obbligatoria.
                    Al riguardo nessun adempimento dovra', peraltro, essere
               svolto dalle Sedi, in quanto all'attuazione  della  disposi-
               zione  provvederanno  i  competenti  Uffici  provinciali del
               Servizio per i Contributi Agricoli Unificati.
               4) - CITTADINI NON MUTUATI.
                    Per  effetto  del combinato disposto dell'art. 1, punto
               1), e dell'art. 4 dell'ordinanza, e' sospeso il termine  del
               30  giugno  1991  entro  il  quale sono dovuti, da parte dei
               cittadini non mutuati, i contributi relativi  all'anno  1990
               per  le  prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui
               all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
                    I soggetti beneficiari del provvedimento sono i  citta-
               dini  non mutuati residenti da data anteriore al 13 dicembre
               1990 nei Comuni dichiarati sinistrati.
                    Per ottenere la sospensione dei contributi,  gli  inte-
               ressati  dovranno  presentare alla competente Sede dell'INPS
               il certificato di residenza con  l'attestazione  del  Comune
               dalla quale risulti che essi conservano la residenza da data
               essere  accompagnata  da apposita domanda di sospensione che
               puo' essere  redatta  anche  a  tergo  della  certificazione
               medesima.   Per   esigenze  organizzative  dell'Istituto  e'
               necessario  che  gli  interessati  indichino  nella  domanda
               l'ammontare  del contributo per il Servizio Sanitario Nazio-
               nale dovuto per il 1990.
                    Si fa riserva di istruzioni per il  recupero  dei  con-
               tributi "sospesi".
               5) - VERSAMENTI VOLONTARI.
                    La sospensione di  cui  all'art.  1  dell'Ordinanza  in
               esame  opera anche per i termini per effettuare i versamenti
               volontari.
                    Devono, pertanto, ritenersi sospesi  i  termini  per  i
               pagamenti che scadono nel periodo compreso tra il 13.12.1990
               ed il 30.6.1991 e precisamente il 3  ed il 4  trimestre 1990
               ed il 1  trimestre 1991.
                    Per  quanto  riguarda  le  modalita'  di versamento dei
               contributi sospesi si fa riserva di successive istruzioni.
               6) LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
                    Il provvedimento di  sospensione  dei  termini  di  cui
               all'art.  1  dell'Ordinanza  in  oggetto  interessa anche il
               particolare settore del lavoro domestico e familiare.
                    Restano pertanto sospesi i termini  per  il  versamento
               dei  contributi  afferenti  il  quarto  trimestre  1990  (da
               effettuarsi entro il 10 gennaio 1991) ed il primo  trimestre
               1991 (da effettuarsi entro il 10 aprile 1991).
                    La sospensione riguarda altresi' i termini previsti per
               la regolarizzazione con condono di cui all'art. 3  del  D.L.
               22.11.1990  sia  per  quanto concerne la presentazione della
               domanda, sia per il versamento dei contributi previsto entro
               il 14 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991.
                    Ulteriori  istruzioni  saranno  dettate per il recupero
               dei contributi sospesi.
                    Le Sedi sono interessate a comunicare quanto  sopra  ai
               soggetti   interessati  utilizzando  i  consueti  canali  di
               informazione.
                    In tal senso dovra' anche essere sollecitata la  colla-
               borazione  delle  Organizzazioni  delle  varie  categorie di
               contribuenti, dei Patronati e dei Consulenti del lavoro.
                                            PER IL DIRETTORE GENERALE
                                                  F.TO MANZARA