910108 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE Circolare n. 3 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Ordinanza n. 2057 del 21.12.1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - Sospensione termini versamento contributi previdenziali ed assistenziali nei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13.12.1990. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE Roma, 4 gennaio 1991 Circolare n. 3 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Ordinanza n. 2057 del 21.12.1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - Sospensione termini versamento contributi previdenziali ed assistenziali nei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13.12.1990. Con ordinanza n. 2057/FPC del 21.12.1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.1990, sono state disposte alcune provvidenze a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13.12.1990 nella Sicilia orientale. Per quanto riguarda la materia di interesse dell'Isti- tuto, contenuta nella disposizione in parola, si forniscono le precisazioni e i chiarimenti che seguono. 1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE a) ai sensi dell'art. 1, n. 2 e n. 5 dell'ordinanza, i termini di prescrizione e i termini che comportino decadenza da qualsiasi diritto, sono sospesi per un periodo compreso tra le date del 13.12.1990 e 30.6.1991. 2 La sospensione in parola si applica anche ai termini relativi ad azioni legali nonche' a quelli concernenti procedimenti amministrativi. In particolare sono sospesi i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobi- liari. Relativamente ai procedimenti amministrativi, la sospensione dei termini deve intendersi riferita non solo alle procedure del contenzioso amministrativo, ma anche ai termini, comunque concessi, relativi al corso della tratta- zione amministrativa delle varie pratiche. Per quanto riguarda le azioni legali, va precisato che l'Istituto, non essendo beneficiario delle disposizioni in oggetto, non puo' giovarsene e deve pertanto osservare i normali termini di prescrizione e decadenza. Salvo quanto sopra le Sedi interessate si asterranno dall'iniziare o dal proseguire, limitatamente al periodo di sospensione, atti legali nei confronti delle persone fisiche residenti nei Comuni che saranno indicati e delle persone giuridiche in essi aventi sede. b) Ai sensi dell'art. 1, n. 1, dell'ordinanza, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonche' i con- tributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Come si evince dal dettato normativo la sospensione in argomento esplica, quindi, i suoi effetti anche sui termini stabiliti per la presentazione della modulistica connessa al versamento dei contributi. Il successivo art. 4 prevede che detta sospensione decorre dalla data del 13.12.1990 ed ha effetto fino al 30.6.1991. In pratica il provvedimento interessa gli adempimenti che hanno scadenza legale dal 20.12.1990 al 20.6.1991. Per esplicito richiamo contenuto nella norma non si fara' luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte, a titolo di contributi, nonostante la sospensione dei termini. L'ordinanza dispone altresi' la sospensione dei termini di cui all'art. 3, D.L. 22.11.1990 n. 338. Di conseguenza resta sospeso, per il periodo citato, sia il termine per la presentazione della domanda che quello per il versamento delle rate di cui alla regolarizzazione contributiva disciplinata dal richiamato decreto. Per quanto riguarda, in via generale, le modalita' di recupero dei contributi sospesi nonche' quelle relative alla rilevazione e gestione del credito ed, infine, quelle riguardanti il condono di cui all'art. 3 del D.L. n. 338/1990, si fa riserva di successive istruzioni. In ordine ai soggetti che possono beneficiare della sospensione in parola, si precisa che l'ordinanza in esame, all'art. 3, c. 1, individua gli stessi nei soggetti resi- denti da data anteriore al 13.12.1990 nei Comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Precisa l'ordinanza stessa, al comma successivo del medesimo art. 3, che sono altresi' beneficiari della norma i soggetti che svolgono, nell'area dei Comuni che saranno elencati nel decreto di cui sopra, la loro attivita' indu- striale, commerciale, artigiana e agricola, ancorche' residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attivita' stesse. Ai fini di cui sopra si deve far riferimento, in conformita' anche ai criteri adottati dall'Istituto in precedenti casi analoghi, alla posizione del datore di lavoro, unico soggetto responsabile degli adempimenti sospesi, nonche' al luogo in cui si e' svolta la prestazione lavorativa; non rileva, pertanto, la posizione dei singoli lavoratori dipendenti in ragione della rispettiva residenza. Alla stregua di quanto rappresentato, la facilitazione in parola spetta sia alle aziende residenti nei Comuni colpiti dal sisma e che vi abbiano operato alla data del 13 dicembre 1990 sia alle aziende che, pur avendo la sede fuori dei Comuni stessi, abbiano tuttavia ivi svolto la loro attivita' alla predetta data e limitatamente, beninteso, ai lavoratori ivi occupati. Per quanto attiene alle modalita' richieste per poter beneficiare delle sospensioni di cui all'art. 1 dell'ordi- nanza in parola, si precisa che gli interessati debbono inviare all'Istituto, entro il 1 luglio 1991, apposita domanda, dalla quale risulti la loro volonta' di usufruire della sospensione stessa. A tale domanda dovra' essere allegato: - dai soggetti residenti nei Comuni interessati un certificato di residenza con attestazione dei Comuni stessi dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area del Comune stesso da data anteriore al 13 dicembre 1990; - dai soggetti diversi dalle persone fisiche dovra' essere esibito un certificato della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o del Tribunale compe- tente, dal quale risulti che le stesse hanno sede nei Comuni interessati da data anteriore al 13 dicembre 1990 e che negli stessi svolgono la loro attivita'; - dalle aziende che, pur residenti altrove, svolgono nell'area dei Comuni interessati la loro attivita', dovra' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale o artigiana nell'area colpita e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attivita' medesima. Si precisa che la domanda di sospensione puo' essere redatta anche a tergo delle certificazioni o delle dichia- razioni da allegare. La presentazione della domanda e' condizione per fruire dei benefici di cui sopra. 2) - ARTIGIANI E COMMERCIANTI. a) Soggetti interessati I benefici previsti dall'ordinanza spettano ai soggetti residenti e operanti da data anteriore al 13 dicembre 1990 nei Comuni che saranno individuati con Decreto del Presi- dente del Consiglio dei Ministri e a quelli che pur essendo residenti in altri Comuni, svolgano la loro attivita' artigiana o commerciale nei Comuni come sopra individuati. b) Oggetto La sospensione riguarda - i bollettini in scadenza al 25 gennaio 1990 (ultima rata dei contributi fissi relativi all'anno 1989) e al 20 aprile 1991 (prima rata dei contributi sul minimale per l'anno 1991); - il condono di cui all'art. 3 del D.L. 22.11.1990, n. 338, sia per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda, sia per quanto concerne i versamenti previsti entro le scadenze del 14 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991; - il conguaglio di cui all'art. 1, 8 comma, della legge 2 agosto 1990 n. 233 (si veda in proposito il punto 7 della circ. n. 274 del 21.12.1990, trasmessa con messaggio n. 27336 di pari data); - i versamenti volontari relativi al terzo e quarto trimestre 1990 e al primo trimestre 1991. c) Modalita' e termini Alla domanda di sospensione - da presentare entro il termine del 1 luglio 1991 - deve essere allegata la docu- mentazione richiesta dall'art. 5 dell'Ordinanza. Si richia- mano in proposito le istruzioni illustrate in precedenza. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della domanda di condono e per quanto concerne le modalita' per il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione, si fa riserva di fornire ulte- riori ustruzioni appena posibile. d) Utilizzabilita' dei contributi sospesi Considerato che, nei confronti degli artigiani e commercianti, non vige il principio dell'automaticita' delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. 3) - LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI E COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI. Il provvedimento di sospensione disposto dall'art. 1, punto 1), dell'ordinanza trova applicazione anche per i contributi dovuti in favore degli operai agricoli dipendenti e per i contributi dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ivi compresi i mezzadri e coloni reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria. Al riguardo nessun adempimento dovra', peraltro, essere svolto dalle Sedi, in quanto all'attuazione della disposi- zione provvederanno i competenti Uffici provinciali del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati. 4) - CITTADINI NON MUTUATI. Per effetto del combinato disposto dell'art. 1, punto 1), e dell'art. 4 dell'ordinanza, e' sospeso il termine del 30 giugno 1991 entro il quale sono dovuti, da parte dei cittadini non mutuati, i contributi relativi all'anno 1990 per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I soggetti beneficiari del provvedimento sono i citta- dini non mutuati residenti da data anteriore al 13 dicembre 1990 nei Comuni dichiarati sinistrati. Per ottenere la sospensione dei contributi, gli inte- ressati dovranno presentare alla competente Sede dell'INPS il certificato di residenza con l'attestazione del Comune dalla quale risulti che essi conservano la residenza da data essere accompagnata da apposita domanda di sospensione che puo' essere redatta anche a tergo della certificazione medesima. Per esigenze organizzative dell'Istituto e' necessario che gli interessati indichino nella domanda l'ammontare del contributo per il Servizio Sanitario Nazio- nale dovuto per il 1990. Si fa riserva di istruzioni per il recupero dei con- tributi "sospesi". 5) - VERSAMENTI VOLONTARI. La sospensione di cui all'art. 1 dell'Ordinanza in esame opera anche per i termini per effettuare i versamenti volontari. Devono, pertanto, ritenersi sospesi i termini per i pagamenti che scadono nel periodo compreso tra il 13.12.1990 ed il 30.6.1991 e precisamente il 3 ed il 4 trimestre 1990 ed il 1 trimestre 1991. Per quanto riguarda le modalita' di versamento dei contributi sospesi si fa riserva di successive istruzioni. 6) LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 1 dell'Ordinanza in oggetto interessa anche il particolare settore del lavoro domestico e familiare. Restano pertanto sospesi i termini per il versamento dei contributi afferenti il quarto trimestre 1990 (da effettuarsi entro il 10 gennaio 1991) ed il primo trimestre 1991 (da effettuarsi entro il 10 aprile 1991). La sospensione riguarda altresi' i termini previsti per la regolarizzazione con condono di cui all'art. 3 del D.L. 22.11.1990 sia per quanto concerne la presentazione della domanda, sia per il versamento dei contributi previsto entro il 14 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991. Ulteriori istruzioni saranno dettate per il recupero dei contributi sospesi. Le Sedi sono interessate a comunicare quanto sopra ai soggetti interessati utilizzando i consueti canali di informazione. In tal senso dovra' anche essere sollecitata la colla- borazione delle Organizzazioni delle varie categorie di contribuenti, dei Patronati e dei Consulenti del lavoro. PER IL DIRETTORE GENERALE F.TO MANZARA