Circolare numero 107 del 6-6-2002
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Giugno 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 107
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 7 marzo 2001, n.62, recante:”Nuove norme sull editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416” e successive
modificazioni apportate con decreto legge 5 aprile 2001, n.99, convertito
nella legge 9 maggio 2001, n.198.
SOMMARIO
:
Pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende
editoriali in possesso di almeno 32 anni di contribuzione con l attribuzione
di un incremento convenzionale di 3 anni, fino al raggiungimento di una
anzianità contributiva non superiore ai 35 anni.
1- PREMESSA
In materia di pensionamento anticipato dei
lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, sono recentemente
intervenute nuove norme che hanno introdotto sostanziali modifiche rispetto
alla previgente disciplina.
Le nuove disposizioni sono contenute nella
legge 7 marzo 2001, n.62, entrata in vigore il 5 aprile 2001 e nel successivo
decreto legge rettificativo 5 aprile 2001, n.99, (convertito nella legge 9
maggio 2001, n.198) entrato in vigore nella stessa data del 5 aprile 2001.
Si illustrano di seguito le innovazioni
introdotte.
2- CONTENUTO DELLE
MODIFICHE
Come è noto l’articolo 37 della legge
n.416/1981 prevedeva, per l'accesso al beneficio del prepensionamento, il
possesso di una anzianità contributiva
di almeno trenta anni, da aumentare di un periodo pari a cinque anni:
l'anzianità contributiva riconosciuta non doveva comunque risultare superiore a
quaranta anni.
L’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62,
come rettificato dal decreto legge n.99, ha sostituito il citato articolo 37
elevando, tra l’altro, il requisito contributivo da far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini del beneficio del
prepensionamento.
La nuova norma dispone che entro il limite
delle unità autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i
lavoratori debbono essere in possesso di almeno
384
contributi mensili o
1664
contributi settimanali di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488 (e successive
modificazioni).
Per effetto delle modifiche di cui al comma
1, lettera a) dell’articolo 14 in esame, il trattamento di pensionamento
anticipato è concesso sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere
dall'assicurato, aumentata di un periodo pari a
tre
anni; i periodi di sospensione, per i quali è ammesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del
perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
L'anzianità contributiva riconosciuta non può
comunque risultare superiore a
35
anni.
Il comma 2 dell'articolo 14, infine, con
disciplina transitoria dispone che
l'articolo
37, comma 1 lettera a) e comma 2,
nel testo in vigore prima delle modifiche
apportate dal comma 1 dell'articolo 14 in esame, continua a trovare
applicazione nei confronti dei poligrafici delle imprese, indicate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, antecedentemente all'entrata in
vigore della citata legge n.62
(cioè
antecedentemente al 5 aprile 2001),
accordi sindacali in ordine al
riconoscimento delle causali di intervento di cassa integrazione guadagni di
cui all'articolo 35 della legge n.416/1981.
3- AMBITO DI APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni trovano applicazione
per la liquidazione di trattamenti anticipati di pensione autorizzati con
decreti ministeriali recanti, tra l’altro, esplicito riferimento all’articolo
14 della legge 7 marzo 2001, n.62.
4- TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO
4.1- DESTINATARI
Il trattamento di pensionamento anticipato
può essere richiesto dai lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali
quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici
di periodici, in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge n.416/1981 come sostituito dall'articolo
14, comma 1, lettera a), della legge 7 marzo 2001, n.62, rettificato dal
decreto legge n.99, per le quali sia stato emanato un decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 35 della legge n.416 e
dell’articolo 14 della legge n.62, che rientrano nel contingente numerico di
prepensionamenti autorizzati per ciascuna azienda dallo stesso Dicastero.
Il trattamento in questione può essere
richiesto anche dai giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro
subordinato di natura giornalistica, che entro il 30 giugno 2001 abbiano optato
per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S., a norma dell'articolo 76
della legge 23 dicembre 2000, n.388 (v. circolare n.83 del 3 aprile 2001).
L'articolo 14 della legge n.62 in esame ha
sostituito, riformulandolo, l’articolo 37, senza riproporre il comma 2 di
quest'ultimo che prevedeva il diritto al trattamento di prepensionamento anche
per i lavoratori, dipendenti da imprese per le quali era intervenuto un decreto
di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale,
indipendentemente dalla circostanza di essere posti o meno in cassa
integrazione guadagni
straordinaria.
Pertanto, ai fini del diritto al trattamento
di pensionamento anticipato, il richiedente deve essere stato collocato in cassa integrazione guadagni
straordinaria.
4.2- REQUISITI
Hanno diritto al trattamento di pensione
anticipata i lavoratori poligrafici, a qualsiasi età, quando:
- sia stato emanato per le
aziende specificate al punto 4.1. un decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi della legge n.416/1981 e dell’articolo 14 della
legge 7 marzo 2001, n.62;
- siano stati individualmente
posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di decreto
ministeriale;
- possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero
1664 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, e successive
modificazioni.
5- TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Restano invariati per i lavoratori i termini
per l'opzione facoltativa al pensionamento anticipato, rispetto a quelli
stabiliti dall’articolo 37 della citata legge n.416/1981 e cioè: entro sessanta
giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui alla legge n.416/1981, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento
medesimo entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi
previsti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.
Del pari resta fermo che nel caso che il
decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale
venga pubblicato in un momento successivo alla decorrenza del trattamento
stesso, i 60 giorni per l'esercizio dell'opzione devono essere calcolati dalla
data di pubblicazione del decreto (per coloro che a tale data abbiano già
perfezionato il requisito contributivo) ovvero dalla data di perfezionamento di
tale requisito se successiva alla data di pubblicazione.
Restano altresì confermati i termini per la
risoluzione del rapporto di lavoro che deve comunque intervenire entro il
periodo di validità del decreto ministeriale, cioè entro la data terminale del
periodo stesso, ovvero entro il 60° giorno successivo alla data della sua
pubblicazione qualora tale 60° giorno venga a scadere successivamente alla data
terminale del periodo di validità.
6- DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE
Il trattamento di pensionamento anticipato,
analogamente a quanto previsto dalla previgente normativa, decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e
cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
7- MISURA DELLE PENSIONI
L'articolo 14 della legge n.62 in esame, come
precisato al punto 2, prevede la liquidazione del trattamento di pensione sulla
base dell'anzianità contributiva posseduta dall’interessato, aumentata di un
periodo pari a tre anni interi e comunque fino al raggiungimento di una
anzianità contributiva non superiore ai trentacinque anni.
Poiché la norma richiede almeno 384
contributi mensili o 1664 settimanali, l'anzianità contributiva massima utile,
ai fini del calcolo della pensione, è di 420 contributi mensili ovvero 1820
contributi settimanali.
Ai fini del perfezionamento del requisito
anzidetto vanno considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche
quelli figurativi, volontari o da riscatto. La contribuzione figurativa deve
essere utilizzata senza alcuna esclusione, secondo quanto precisato con
messaggio n.25044 del 26 marzo 1999.
8- TRATTAMENTO DI REVERSIBILITA'
Il trattamento di pensionamento anticipato
derivante dai provvedimenti in esame costituisce pensione diretta
dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. a tutti gli effetti per cui nei
confronti dei superstiti di chi ha già presentato domanda di pensione,
ricorrendone il diritto, si applicano le aliquote di reversibilità sull'intera
pensione determinata con le modalità previste nella presente circolare.
9- REGIME NORMATIVO
Agli effetti del cumulo del trattamento
anticipato di pensione con la retribuzione si applicano le norme relative alla
pensione di anzianità.
10- ESCLUSIONE DAL TRATTAMENTO ED
INCOMPATIBILITA’
Sono esclusi dal trattamento di pensionamento
anticipato i titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria ivi compresi i titolari di pensione di invalidità o di assegno di
invalidità.
Il trattamento anticipato di pensione di cui trattasi non
è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
11- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda alle
Sedi di competenza, unitamente alla documentazione di rito, corredandola
altresì della dichiarazione del datore di lavoro da cui deve risultare, tra
l’altro, da quale data il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni
straordinaria nonché la precisazione che l'interessato rientra tra le unità
lavorative prepensionabili attribuite all’azienda dal decreto ministeriale di
cui deve essere indicato il numero e la data di emissione.
Nel caso di aziende editrici
e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la
domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti
che il dipendente negli ultimi dodici
mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è
stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici
(articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67).
12- ONERE
L’onere
derivante dai prepensionamenti di cui trattasi è posto a carico della Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88.
13- SEGNALAZIONE DATI
Ai fini della liquidazione dei trattamenti
anticipati in esame dovrà essere acquisito, oltre ai consueti dati, anche la lettera O
nel terzo byte del codice natura.
La disponibilità della procedura di
liquidazione delle pensioni aggiornata sarà comunicata con apposito messaggio.
L’esatta indicazione dei predetti dati
consentirà l’individuazione negli archivi magnetici dei pensionamenti
anticipati liquidati a norma delle disposizioni legislative di cui all’articolo
14 della legge 7 marzo 2001, n.62, e modificazione di cui al decreto legge 5
aprile 2001, n.99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n.198.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO