Trova in INPS

Versione Testuale
961215
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Circolare n. 248
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti per l'anno 1996.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 12 dicembre 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 248        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                           E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                           DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMIN.TORI
                           DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori
          dipendenti per l'anno 1996.
SOMMARIO: - Viene fissato al 31.3.1997 il termine di presen=
            tazione delle denunce individuali di Mod. O1/M,
            sia per quelle cartacee che per quelle su sup=
            porto magnetico.
          - Sono istituiti nuove "qualifiche assicurative" e
            nuovi codici "Tipo rapporto".
          - Vengono fissate nuove modalita' di compilazione
            dei modelli O1/M  per il personale addetto ai
            pubblici servizi di trasporto.
1. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE INDIVIDUALI DI
   MOD.  O1/M
   Le denunce O1/M ed O3/M di competenza dell'anno 1996
dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo
1997, sia da parte delle aziende che utilizzano modelli
cartacei, sia da parte di quelle che si avvalgono di sup-
porti magnetici.
   Le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare  le
denunce individuali entro il termine del 31 dicembre 1997
(art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n.  463 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11 novembre 1983, n.  638).
   Si ricorda che i singoli termini fissati per la presen-
tazione all'Istituto dei modd. O1/M devono essere osservati
anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di
lavoro, delle copie delle denunce di cui trattasi.
   Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentate
anche le denunce integrative per i periodi di integrazione
salariale relativi ad anni precedenti (modelli O1/M-INT e
O3/M-INT).
   Si fa presente che i modelli O3/M ed O1/M risultano
identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello
scorso anno. Si fa comunque presente che, essendo variata la
normativa relativa al personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto, sono stati aboliti, nel quadro "B", i dati
relativi al "R.D. 148/1931". Pertanto non deve piu' essere
comunicata alcuna informazione al riguardo.
2. ISTITUZIONE DI NUOVE "QUALIFICHE ASSICURATIVE" PER I
   LAVORATORI AVENTI QUALIFICA DI "QUADRO" E PER I
   LAVORATORI PART-TIME
   Ai fini di una migliore individuazione dei lavoratori
dipendenti sono stati istituiti, ad integrazione di quelli
esistenti, i seguenti nuovi codici da indicare nella casella
"QUALIFICA ASSICURATIVA" del quadro "B" del mod. O1/M:
- "P" : apprendista operaio a tempo parziale;
- "T" : apprendista impiegato a tempo parziale;
- "V" : apprendista qualificato operaio part-time;
- "X" : apprendista qualificato impiegato part-time;
- "Z" : equiparato o intermedio, considerato impiegato ai
        fini della contribuzione per le prestazioni
        economiche di malattia, a part-time;
- "Q" : lavoratori aventi qualifica di "quadro";
- "C" : lavoratori aventi qualifica di "quadro" part-time.
   Pertanto, con i codici "O" e "Y" dovranno essere eviden-
ziati, rispettivamente, gli operai e gli impiegati a tempo
parziale e non anche gli apprendisti operai e gli apprendi-
sti impiegati a tempo parziale, a modifica di quanto indi-
cato nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle
denunce O1/M - O3/M" dell'aprile 1990.
3. ISTITUZIONE DI NUOVI CODICI "TIPO RAPPORTO".
a) art. 6, L. 451/1994
   L'art. 6 della Legge 451/1994 ha previsto agevolazioni
contributive a favore delle imprese del settore calzaturiero
individuate con appositi decreti ministeriali.
   Con circolare n.  219 del 2.8.1995 sono stati istituiti i
seguenti codici "tipo contribuzione" per la individuazione
dei lavoratori assunti ai sensi della suddetta legge:
- "29": lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi
        dell'art. 6 della L. 451/94;
- "50": lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi
        dell'art. 6 della L. 451/94;
- "89": lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
        ai sensi dell'art. 6 della L. 451/94 trasformato in
        rapporto a tempo indeterminato.
b) art. 16, L. 451/1994
   L'art.16 della Legge 451/1994 ha previsto agevolazioni
contributive a favore dei datori di lavoro che assumono
lavoratori con contratto di formazione e lavoro secondo la
distinzione delle tipologie A) e B) previste dal comma 2 del
citato art. 16.
   Con circ. n.  41 del 9.2.1994 e circ. n. 236 del
25.11.1996 sono stati istituiti i seguenti nuovi codici
"tipo contribu= zione" per la individuazione dei lavoratori
assunti con contratto di formazione di tipologia "b" come
previsto dalla suddetta legge:
- "15": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete
        il beneficio previsto per gli apprendisti;
- "38": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete
        la riduzione del 50%;
- "39": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete
        la riduzione del 25%;
- "40": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete
        la riduzione del 40%
   I suddetti codici devono essere indicati nella casella
"TIPO RAPPORTO" del quadro "B" del modello O1/M.
4. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODD.O1/M ED O3/M PER IL
   PERSONALE ISCRITTO AL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER
   GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO.
   Com'e' noto, a decorrere dal 1  gennaio 1996, sono
iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con
evidenza contabile separata, i soggetti gia' iscritti al
soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto" , nonche' il personale
assunto dal 1.1.1996 rientrante nella previsione di cui
all'art.4 della L. 889/1971 che disciplinava l'obbligo della
iscrizione al Fondo (vedi D.Lvo 29 giugno 1996, N. 414 e
circ. n. 178 del 12.9.1996).
   Pertanto, per la compilazione delle denunce annuali delle
retribuzioni (modelli O3/M e O1/M) dei lavoratori in argo-
mento, valgono le modalita' previste per la generalita' dei
lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare:
a) MODELLO O3/M
   Il modello va compilato come per la generalita' delle
   aziende.
b) MODELLO O1/M
   QUADRO "B":
   - per quanto concerne le caselle relative alle
     "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata anche la
     casella relativa alla "IVS";
   - deve essere compilata, in caso di rapporto di lavoro
     a tempo parziale, la casella "SETT. UTILI";
   - non deve essere comunicata alcuna informazione in
     merito alla applicazione del R.D. 148/1931.
   - per le altre caselle valgono le modalita' previste per
     la generalita' dei lavoratori dipendenti.
   QUADRO "C":
   deve essere compilato secondo le seguenti modalita':
   a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del
      31.12.1995.
      - nella casella "TIPO" deve essere indicato il codi=
        ce "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il
        versamento dei contributi viene evidenziato sul
        mod. DM10/2 con i codici "X4..");
      - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo
        annuo complessivo delle competenze relative allo
        anno cui si riferisce il modello O1/M;
      - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere
        indicato il periodo cui si riferiscono le suddette
        competenze;
      - nella casella "RETR. PENSIONABILE" va indicato lo
        importo annuo complessivo delle retribuzioni pen=
        sionabili erogate nell'anno e riferite all'anno
        stesso, utile per il calcolo della quota di pen=
        sione corrispondente all'importo relativo alle
        anzianita' contributive maturate nel Fondo
        alla data del 31.12.1995. Secondo quanto
        previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 lettera
        a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414,
        la retribuzione pensionabile e' determinata in
        base alla normativa vigente presso il soppresso
        Fondo che resta a tal fine confermata in via
        provvisoria.
      Per i conguagli di retribuzione spettanti a
      seguito di legge o di contratto aventi effetto
      retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3
      giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari
      precedenti quello della denuncia ed assoggettati
      a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta
      l'erogazione, le registrazioni dovranno essere
      effettuate utilizzando le successive righe,
      indicando:
      - nella casella "TIPO" il codice "X4";
      - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui
        si riferiscono le retribuzioni arretrate;
      - nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle
        competenze arretrate di cui trattasi, assogget=
        tate a contribuzione;
      - nella casella "RETR. PENSIONABILE" l'importo
        delle competenze di cui sopra, utili per il
        calcolo della pensione ai sensi del su citato
        art.3 del D.Lvo 414/1996.
   b) lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995.
      Devono essere compilate soltanto le caselle "TIPO" e
      "RETRIBUZIONE":
      - nella casella "TIPO" deve essere indicato il
        codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali
        il versamento dei contributi viene evidenziato sul
        mod. DM10/2 con i codici "Z4..").
        Si precisa che per gli O1/M relativi al 1996 deve
        essere utilizzato il suddetto codice "Z4", anche
        se per il lavoratore neoassunto, per parte dello
        anno, e' stato riportato nel mod. DM10/2 il codice
        "X4..";
      - nella casella "RETRIBUZIONE" la sommatoria degli
        importi indicati nelle caselle "competenze corren=
        ti" e "altre competenze"  del quadro "B".
        Non devono essere effettuate registrazioni
        separate per  i conguagli di retribuzione
        spettanti a seguito di legge o di contratto aventi
        effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della
        Legge 3 giugno 1975, n.  160, riferentesi ad anni
        solari precedenti quello della denuncia.
   QUADRO "D":
     Per la compilazione del quadro "D" devono essere
     osservate le disposizioni previste per la generalita'
     dei lavoratori.
   In relazione a quanto previsto dai commi 5 e  6, dello
art. 1 del D.Lvo 564/96 (vedi circ. n.  220 del 15.11.1996),
si precisa che, per l'anno 1996, la particolare comunica-
zione dei dati relativi ai periodi di malattia dal 16
novembre 1996 al 31 dicembre 1996 verra' effettuata con la
denuncia relativa all'anno 1997 secondo le istruzioni che
saranno fornite successivamente.
   Restano confermate per l'intero anno 1996, come gia'
precisato nella su citata circolare n.  220, le istruzioni
in essere, in materia di malattia, per la compilazione del
quadro "D" del mod. O1/M.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                       TRIZZINO