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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 60 del 15-3-1999.htm

  
Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (Art. 3, commi 5 e 6, D. L.vo 16.9.1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29.6.1998, n. 278).   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 15 marzo 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 60

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Lavoratori in aspettativa o distacco sindacale.

 

SOMMARIO:

Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (Art. 3, commi 5 e 6, D. L.vo 16.9.1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29.6.1998, n. 278).

 

Con circolare n. 14 del 23 gennaio 1997 sono state impartite le disposizioni per il versamento del contributo aggiuntivo in oggetto e per la compilazione del modello O1/M, in base alle norme dettate dall'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16.9.1996, n. 564.

Successivamente, il decreto legislativo 29.6.1998, n. 278 ha, tra l'altro, modificato il termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva, che è stato portato dal 31 marzo al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione aggiuntiva stessa (in proposito vedasi la circolare numero 197 del 2 settembre 1998 ).

Poiché il versamento della predetta contribuzione deve essere autorizzato "una tantum" in base alla richiesta da presentarsi all'Istituto da parte degli organismi sindacali interessati, in tempo utile per effettuare i previsti adempimenti, può verificarsi che alla scadenza del termine fissato per la consegna del modello CUD dall'articolo 7bis del DPR 600/73, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 314/97 (28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti o entro 12 giorni dalla richiesta dell'assicurato), gli stessi non siano ancora in possesso della prevista autorizzazione o comunque non abbiano effettuato il versamento dei contributi di competenza dell'anno cui si riferisce la CUD.

In tale caso, i dati relativi alla contribuzione aggiuntiva, dovranno essere certificati con la CUD dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento. Nel campo "annotazioni" dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento (competenza) della contribuzione stessa.

Si precisa che, qualora i contributi aggiuntivi riguardanti l'anno 1997 non siano già stati compresi nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, potranno essere denunciati tramite i modelli O1/M-vig, da presentare alla competente sede dell'INPS. In tal caso quale certificazione sarà consegnata all'assicurato copia del modello O1/M-vig.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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