Trova in INPS

Versione Testuale
900511
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE E MATERNITA
E CONTROLLI MEDICO-LEGALI
Circolare n. 108
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza:
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n.120, convertito nella legge 15
maggio 1989, n.181. Prestazioni economiche di malattia.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE E MATERNITA
E CONTROLLI MEDICO-LEGALI
Roma, 9 maggio 1990                  Ai Dirigenti centrali e periferici
                                     Ai Coordinatori generali, centrali e
Circolare n. 108                        periferici dei Rami professionali
                                     Ai Primari Coordinatori generali e
                                        primari Medico legali
                                     Ai Direttori dei Centri operativi
                                        e, per conoscenza:
                                     Ai Consiglieri di amministrazione
                                     Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                     Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n.120, convertito nella legge 15
  maggio 1989, n.181. Prestazioni economiche di malattia.
 Il D.L. 1 aprile 1989, n.120 (G.U. 3 aprile 1989, n.77), convertito,
con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n.181 (G.U. 23 maggio 1989,
n.118) ha previsto, tra l'altro, all'art.3, a favore dei datori di lavoro
che assumano - entro il 31.12.1990 - lavoratori provenienti dalle imprese
del settore siderurgico indicate all'art.1 (1), il pagamento del contributo
nella misura fissa prevista per gli apprendisti per un periodo di 36 mesi
(v.circolare n. 260 dell'11.12.1989).
 Detta agevolazione, ai sensi di legge, compete a condizione che:
- si tratti di lavoratori gia' dipendenti dalle imprese di cui al citato
  art.1 i quali abbiano fruito del trattamento straordinario di
  integrazione salariale e siano stati iscritti nella lista di
  collocamento per essi istituita a livello regionale;
- l'assunzione sia avvenuta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
  parte dei datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art.1 mediante
  richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto.
    Le predette disposizioni si applicano anche per i lavoratori delle
imprese di cui all'art.1, fruenti del trattamento straordinario CIG,
assunti a tempo indeterminato a far data dal 1 gennaio 1989 e sino alla
istituzione delle liste di collocamento dai datori di lavoro diversi da
quelli di cui all'art. 1 medesimo.
    Al riguardo si precisa che le istruzioni impartite per fattispecie
analoghe (vds circolare n.20 PMMC/67 del 27.3.1986 e circolare n.58
PMMC/251 del 27.10.1987) circa l'erogabilita' delle prestazioni economiche
di malattia anche ai soggetti - purche', ovviamente, la relativa qualifica
comporti il diritto all'indennita' secondo le norme comuni - per i quali la
legge concede il beneficio della contribuzione prevista per gli apprendisti
(che, come noto, non contempla l'assicurazione per le prestazioni di cui
trattasi) si applicano anche nei confronti dei lavoratori in esame.
    L'erogazione delle prestazioni economiche in oggetto, quando dovute,
avra' luogo con le modalita' note e secondo la normativa propria del
settore e della categoria di appartenenza dei lavoratori interessati.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
(1) Per quanto concerne l'individuazione delle imprese di interesse, vds la
    circolare n.260/89, in appresso citata.