900511 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE E MATERNITA E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Circolare n. 108 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n.120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n.181. Prestazioni economiche di malattia. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE E MATERNITA E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Roma, 9 maggio 1990 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e Circolare n. 108 periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza: Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Art. 3 del D.L. 1 aprile 1989, n.120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n.181. Prestazioni economiche di malattia. Il D.L. 1 aprile 1989, n.120 (G.U. 3 aprile 1989, n.77), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n.181 (G.U. 23 maggio 1989, n.118) ha previsto, tra l'altro, all'art.3, a favore dei datori di lavoro che assumano - entro il 31.12.1990 - lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico indicate all'art.1 (1), il pagamento del contributo nella misura fissa prevista per gli apprendisti per un periodo di 36 mesi (v.circolare n. 260 dell'11.12.1989). Detta agevolazione, ai sensi di legge, compete a condizione che: - si tratti di lavoratori gia' dipendenti dalle imprese di cui al citato art.1 i quali abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale e siano stati iscritti nella lista di collocamento per essi istituita a livello regionale; - l'assunzione sia avvenuta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art.1 mediante richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto. Le predette disposizioni si applicano anche per i lavoratori delle imprese di cui all'art.1, fruenti del trattamento straordinario CIG, assunti a tempo indeterminato a far data dal 1 gennaio 1989 e sino alla istituzione delle liste di collocamento dai datori di lavoro diversi da quelli di cui all'art. 1 medesimo. Al riguardo si precisa che le istruzioni impartite per fattispecie analoghe (vds circolare n.20 PMMC/67 del 27.3.1986 e circolare n.58 PMMC/251 del 27.10.1987) circa l'erogabilita' delle prestazioni economiche di malattia anche ai soggetti - purche', ovviamente, la relativa qualifica comporti il diritto all'indennita' secondo le norme comuni - per i quali la legge concede il beneficio della contribuzione prevista per gli apprendisti (che, come noto, non contempla l'assicurazione per le prestazioni di cui trattasi) si applicano anche nei confronti dei lavoratori in esame. L'erogazione delle prestazioni economiche in oggetto, quando dovute, avra' luogo con le modalita' note e secondo la normativa propria del settore e della categoria di appartenenza dei lavoratori interessati. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA (1) Per quanto concerne l'individuazione delle imprese di interesse, vds la circolare n.260/89, in appresso citata.