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891017
SERVIZIO P.M.M.C.
AREA S.M.M.
CIRCOLARE N. 156
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Cure  termali:  indennita'  di  malattia  e  connessi  problemi  vari.
D.L. 27.4.1989, n.152, sostituito dal D.L. 29.5.1989. n.199.
SERVIZIO P.M.M.C.
AREA S.M.M.
ROMA, 19 luglio 1989            AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 156                AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza:
                                AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Cure  termali:  indennita'  di  malattia  e  connessi  problemi  vari.
  D.L. 27.4.1989, n.152, sostituito dal D.L. 29.5.1989. n.199.
 Si fa riferimento alla  materia  in  oggetto  sulla  quale,  a  seguito  della
emanazione  del  D.L.  25.3.1989,  n.111,  entrato  in vigore il 31.3.1989, che
ha introdotto,  all'art.6,  7øcomma,  disposizioni  in  proposito,  sono  state
fornite,  con  messaggio  n.23978  del  12.4.1989, alcune prime indicazioni, da
valere, come ribadito anche con successivo  messaggio  n.26702  del  18.4.1989,
nei  confronti  di  tutti  i  lavoratori aventi diritto alle prestazioni econo-
miche di malattia.
 Al  riguardo,  nel  confermare  la  riserva  di  impartire,  non   appena   in
grado,  puntuali  indicazioni  relative  al processo di liquidazione, alla luce
delle ulteriori disposizioni legislative  richiamate  in  oggetto  si  precisa,
per l'intanto, quanto segue.
              I - Termine di effettuazione delle cure.
                  a) Generalita'.
                     Ai sensi dell'art.1 (commi 7 e 8) del D.L. 27.4.1989, n.15
                     ha abrogato a far data dal 3 maggio 1989 la disposizione d
                     to D.L. n.111/1989, "per i lavoratori dipendenti che effet
                     cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo
                     rio, la prestazione deve iniziare entro 30 giorni dalla ri
                     del medico curante".
                     La medesima disposizione e' stata riproposta all'art.6, 7ø
                     del D.L. 29.5.1989, n.199, entrato in vigore il 30.5.1989,
                     sostituzione della norma del citato decreto legge n.152/19
                     Mentre con tale formulazione vengono superate le perplessi
                     terpretative, accennate nel soprarichiamato messaggio del
                     le 1989, relative alla necessita' o meno che le cure abbia
                     mine entro i 30 giorni previsti, per quanto si riferisce a
                     individuazione della figura del "medico curante", tenuto c
                     non uniforme orientamento rilevato a livello di talune str
                     del S.S.N., si conferma la riserva gia' formulata al 3ø cp
                     messaggio stesso.
                  b) Cure erogate dall'INPS.
                     Per quanto riguarda le cure da effettuarsi in regime INPS,
                     confermano, in ordine al tema del "termine" in esame, le d
                     zioni impartite con circolare n.101 del 18.5.1989.
                     Il termine stesso, stante la chiara dizione della norma, n
                     peraltro applicazione nei confronti dei lavoratori autonom
                     che' dei lavoratori dipendenti che effettuano le cure term
                     durante il periodo di ferie o di congedo ordinario.
                     Ai lavoratori dipendenti che intendono effettuare le cure
                     durante i periodi di ferie o di congedo ordinario suddetti
                     essere richiesto, in occasione dell'invito alla visita med
                     ancora da effettuare, di produrre dichiarazione del datore
                     lavoro attestante che il periodo programmato per l'effettu
                     delle cure coincide con periodi di ferie o di congedo ordi
                     Cio' al dichiarato fine di evitare l'avvio alle cure entro
                     mine di 30 giorni suddetto altrimenti previsto.
                     Da parte di alcune SAP e' stato segnalato che talora le az
                     richiedono all'Istituto una dichiarazione attestante la "i
                     ribilita'" dell'effettuazione delle cure.
                     Al riguardo le Sedi possono provvedere con apposite comuni
                     di carattere generale in occasione della prima circolare u
                     le aziende medesime, ovvero, se ritenuto preferibile, medi
                     comunicazioni singole, anche a ciclostile, precisando che
                     cure termali da effettuarsi al di fuori dei periodi di fer
                     congedo ordinario, l'INPS procede all'avviamento dei lavor
                     dipendenti alle cure stesse, entro i trenta giorni previst
                     vigenti disposizioni di legge, decorrenti dalla data di ef
                     zione della relativa visita medica, ovvero, per le visite
                     tuate precedentemente alla data del 18.5.1989, dalla compi
                     da parte del curante del certificato medico redatto su mod
                     INPS "CT 2/Bis".
             II -    Esclusione dell'indennita' di malattia per le cure erogate
                  INPS.
                  La disposizione del D.L. n.152/1989, sostituita dal D.L. n.19
                  citato, prescrive poi che "le prestazioni termali di natura p
                  va erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' di malat
                  Pur con una diversa formulazione rispetto al testo originario
                  D.L. n.111/1989, la dizione va intesa nel senso che per le cu
                  cui trattasi deve essere comunque esclusa, per tutte le categ
                  aventi diritto all'indennita' di malattia - compresi, quindi,
                  ratori autoferrotranvieri - l'indennizzabilita' dei relativi
                  di assenza dal lavoro.
            III - Periodi indennizzabili.
                  Anche in attesa delle istruzioni generali accennate in premes
                  sono continuare ad essere indennizzati i periodi di malattia
                  bili e coincidenti, in tutto o in parte, con periodi di cure
                  - autorizzate, beninteso, dalle sole UU.SS.LL. - alle condizi
                  previste con circolare n.49 PMMC, n.1043 ASMM del 5.6.1987. T
                  dosi di comuni periodi di malattia, dovranno, nel caso, esser
                  cate tutte le norme vigenti nella materia.
                  Altrettanto dicasi, sulla base della specifica normativa, per
                  termali autorizzate dalle UU.SS.LL. (e iniziate entro il term
                  30 giorni suddetto) nei confronti di lavoratori autoferrotran
                  dipendenti da Aziende aderenti all'Accordo Nazionale del 29.1
                  (che prevede nella circostanza il "sussidio di malattia"). E'
                  che, in tale caso, dovra' comunque essere prodotta la documen
                  di cui al penultimo alinea del citato messaggio del 12.4.1989
                  do conto di quanto precisato al punto 2.3 della circolare n.4
                  PMMC/92 del 9.4.1987.
             IV -    Cure "meramente preventive".
                  Per quanto in particolare si riferisce alla esclusione dell'i
                  zabilita' delle  "cure effettuate per esigenze meramente prev
                  di cui all'ultimo alinea del messaggio del 12.4.1989 da ultim
                  to, si chiarisce fin d'ora che la "motivata prescrizione dell
                  cialista" attesta la sussistenza delle effettive esigenze ter
                  che o riabilitative" dello stato morboso di cui all'art.13 de
                  legge n.638/1983 e, conseguentemente, esclude la natura "mera
                  preventiva" delle cure stesse.
                                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                                        F.to BILLIA