891017 SERVIZIO P.M.M.C. AREA S.M.M. CIRCOLARE N. 156 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Cure termali: indennita' di malattia e connessi problemi vari. D.L. 27.4.1989, n.152, sostituito dal D.L. 29.5.1989. n.199. SERVIZIO P.M.M.C. AREA S.M.M. ROMA, 19 luglio 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 156 AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza: AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Cure termali: indennita' di malattia e connessi problemi vari. D.L. 27.4.1989, n.152, sostituito dal D.L. 29.5.1989. n.199. Si fa riferimento alla materia in oggetto sulla quale, a seguito della emanazione del D.L. 25.3.1989, n.111, entrato in vigore il 31.3.1989, che ha introdotto, all'art.6, 7øcomma, disposizioni in proposito, sono state fornite, con messaggio n.23978 del 12.4.1989, alcune prime indicazioni, da valere, come ribadito anche con successivo messaggio n.26702 del 18.4.1989, nei confronti di tutti i lavoratori aventi diritto alle prestazioni econo- miche di malattia. Al riguardo, nel confermare la riserva di impartire, non appena in grado, puntuali indicazioni relative al processo di liquidazione, alla luce delle ulteriori disposizioni legislative richiamate in oggetto si precisa, per l'intanto, quanto segue. I - Termine di effettuazione delle cure. a) Generalita'. Ai sensi dell'art.1 (commi 7 e 8) del D.L. 27.4.1989, n.15 ha abrogato a far data dal 3 maggio 1989 la disposizione d to D.L. n.111/1989, "per i lavoratori dipendenti che effet cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo rio, la prestazione deve iniziare entro 30 giorni dalla ri del medico curante". La medesima disposizione e' stata riproposta all'art.6, 7ø del D.L. 29.5.1989, n.199, entrato in vigore il 30.5.1989, sostituzione della norma del citato decreto legge n.152/19 Mentre con tale formulazione vengono superate le perplessi terpretative, accennate nel soprarichiamato messaggio del le 1989, relative alla necessita' o meno che le cure abbia mine entro i 30 giorni previsti, per quanto si riferisce a individuazione della figura del "medico curante", tenuto c non uniforme orientamento rilevato a livello di talune str del S.S.N., si conferma la riserva gia' formulata al 3ø cp messaggio stesso. b) Cure erogate dall'INPS. Per quanto riguarda le cure da effettuarsi in regime INPS, confermano, in ordine al tema del "termine" in esame, le d zioni impartite con circolare n.101 del 18.5.1989. Il termine stesso, stante la chiara dizione della norma, n peraltro applicazione nei confronti dei lavoratori autonom che' dei lavoratori dipendenti che effettuano le cure term durante il periodo di ferie o di congedo ordinario. Ai lavoratori dipendenti che intendono effettuare le cure durante i periodi di ferie o di congedo ordinario suddetti essere richiesto, in occasione dell'invito alla visita med ancora da effettuare, di produrre dichiarazione del datore lavoro attestante che il periodo programmato per l'effettu delle cure coincide con periodi di ferie o di congedo ordi Cio' al dichiarato fine di evitare l'avvio alle cure entro mine di 30 giorni suddetto altrimenti previsto. Da parte di alcune SAP e' stato segnalato che talora le az richiedono all'Istituto una dichiarazione attestante la "i ribilita'" dell'effettuazione delle cure. Al riguardo le Sedi possono provvedere con apposite comuni di carattere generale in occasione della prima circolare u le aziende medesime, ovvero, se ritenuto preferibile, medi comunicazioni singole, anche a ciclostile, precisando che cure termali da effettuarsi al di fuori dei periodi di fer congedo ordinario, l'INPS procede all'avviamento dei lavor dipendenti alle cure stesse, entro i trenta giorni previst vigenti disposizioni di legge, decorrenti dalla data di ef zione della relativa visita medica, ovvero, per le visite tuate precedentemente alla data del 18.5.1989, dalla compi da parte del curante del certificato medico redatto su mod INPS "CT 2/Bis". II - Esclusione dell'indennita' di malattia per le cure erogate INPS. La disposizione del D.L. n.152/1989, sostituita dal D.L. n.19 citato, prescrive poi che "le prestazioni termali di natura p va erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' di malat Pur con una diversa formulazione rispetto al testo originario D.L. n.111/1989, la dizione va intesa nel senso che per le cu cui trattasi deve essere comunque esclusa, per tutte le categ aventi diritto all'indennita' di malattia - compresi, quindi, ratori autoferrotranvieri - l'indennizzabilita' dei relativi di assenza dal lavoro. III - Periodi indennizzabili. Anche in attesa delle istruzioni generali accennate in premes sono continuare ad essere indennizzati i periodi di malattia bili e coincidenti, in tutto o in parte, con periodi di cure - autorizzate, beninteso, dalle sole UU.SS.LL. - alle condizi previste con circolare n.49 PMMC, n.1043 ASMM del 5.6.1987. T dosi di comuni periodi di malattia, dovranno, nel caso, esser cate tutte le norme vigenti nella materia. Altrettanto dicasi, sulla base della specifica normativa, per termali autorizzate dalle UU.SS.LL. (e iniziate entro il term 30 giorni suddetto) nei confronti di lavoratori autoferrotran dipendenti da Aziende aderenti all'Accordo Nazionale del 29.1 (che prevede nella circostanza il "sussidio di malattia"). E' che, in tale caso, dovra' comunque essere prodotta la documen di cui al penultimo alinea del citato messaggio del 12.4.1989 do conto di quanto precisato al punto 2.3 della circolare n.4 PMMC/92 del 9.4.1987. IV - Cure "meramente preventive". Per quanto in particolare si riferisce alla esclusione dell'i zabilita' delle "cure effettuate per esigenze meramente prev di cui all'ultimo alinea del messaggio del 12.4.1989 da ultim to, si chiarisce fin d'ora che la "motivata prescrizione dell cialista" attesta la sussistenza delle effettive esigenze ter che o riabilitative" dello stato morboso di cui all'art.13 de legge n.638/1983 e, conseguentemente, esclude la natura "mera preventiva" delle cure stesse. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA