Trova in INPS

Versione Testuale
930921
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 195.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 19.7.1993 n. 236. Interventi a sostegno
dell'occupazione. Disposizioni in materia di
contribuzione CIG e agevolazioni contributive.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 11 agosto 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 195.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 19.7.1993 n. 236. Interventi a sostegno
         dell'occupazione. Disposizioni in materia di
         contribuzione CIG e agevolazioni contributive.
     La  legge 19.7.1993, n. 236 (G.U. 19.7.1993, n. 167) ha
convertito con modificazioni il D.L. 20.5.1993, n. 148.
     Con la presente circolare  si  illustrano  gli  effetti
delle  norme  contenute  nella legge in materia di contribu-
zione CIG e di agevolazioni contributive.
     Altre norme aventi riflessi nel campo  delle  contribu-
zioni  di previdenza e di assistenza sociale formano oggetto
di separate circolari.
1) Estensione della disciplina dell'intervento straordinario
   di Cassa Integrazione Guadagni. Contributo dello 0,90 di
   cui all'art. 9 della legge n. 407/90.
     L'art.  7  del  D.L.  n. 148/1993, reiterando norme del
D.L. 10.3.1993, n. 57, aveva esteso  le  disposizioni  della
CIG  straordinaria  sino  al 31.12.1995 a nuove categorie di
imprese, determinando per le stesse l'insorgere dell'obbligo
del  pagamento  del relativo contributo dello 0,90% previsto
dall'art. 9 della legge n. 407/1990.
     Nel mentre  si  rinvia  all'esposizione  contenuta  nel
punto A della circolare n. 93 del 20.4.1993, per gli aspetti
innovativi introdotti dalla legge di conversione di  cui  in
premessa  si  richiama  l'attenzione  delle  Sedi  su quanto
appresso.
1.1) Art. 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993.
     L'art. 7, comma 7, del D.L. n. 148 e' stato  sostituito
come segue:
"Sino  al  31  dicembre  1995  le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale  di  cui
al  comma  3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.
223, sono estese alle imprese  esercenti  attivita'  commer-
ciali  che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,  che
occupino  piu'  di  50  addetti e alle imprese di vigilanza.
Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente  comma
si  applicano  alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino piu' di 50 addetti.  Il  CIPI  approva  i  relativi
programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995".
     Sulla base della  norma  sopra  riportata,  quindi,  le
disposizioni  della CIG straordinaria sono estese, oltre che
alle imprese commerciali con dipendenti da 51 a  200,  anche
alle seguenti ulteriori categorie.
     a) Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
        turistici, con oltre 50 dipendenti.
     Il contributo  dello  0,90  per  cento  e'  dovuto  dal
periodo di paga in corso al 20.7.1993 (1) sino al 31.12.1995
per ogni mese in cui si realizza il superamento  del  numero
di  dipendenti  superiore a 50, (esclusi apprendisti e lavo-
ratori con contratto di formazione e lavoro).  Si  richiama,
inoltre, quanto stabilito con la circolare 25.1.1991, n. 19.
     b) Imprese di spedizione e trasporto con oltre 50
        dipendenti.
     Premesso che la norma  non  riguarda  le  imprese  gia'
soggette alla normativa della CIG in quanto classificate nel
settore industria, il contributo dello  0,90  per  cento  e'
dovuto  dal  periodo  di  paga in corso al 20.7.1993 sino al
31.12.1994, secondo i criteri di cui al punto precedente.
     c) Imprese di vigilanza.
     Il contributo e' dovuto dal periodo di paga in corso al
20.7.1993 sino al 31.12.1995, dalle imprese di vigilanza con
forza occupazionale superiore a 15 dipendenti  nel  semestre
precedente  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1, della legge n.
223/1991,  computando  nella   forza   occupazionale   anche
apprendisti e  lavoratori  con  contratto  di  formazione  e
lavoro (2).
1.2) Aziende funzionalmente collegate al settore dei
     giornali periodici ed al settore dell'emittenza
     privata.
     E'  stata  soppressa la condizione, prevista al comma 4
dell'art. 7 del D.L. n. 148, in base alla quale l'estensione
della  disciplina  della  CIG  straordinaria  (art. 35 della
legge 5.8.1981,  n.  416  e  successive  modificazioni)  era
subordinata  all'applicazione  da parte delle aziende colle-
gate del  medesimo  contratto  collettivo  in  essere  nelle
imprese dei giornali periodici o televisive.
     Rinviando  a  quanto gia' precisato con la circolare n.
93 del 20.4.1993, si rileva che per le imprese  in  epigrafe
per  le quali l'estensione del campo di intervento della CIG
deriva dalla soppressione della citata condizione, l'obbligo
della  contribuzione dello 0,90% decorre dal periodo di paga
in corso al 20.7.1993 e cessa il 31.12.1995.
     Resta ferma invece la decorrenza  dell'obbligo  contri-
butivo  in parola dal 1  marzo 1993 per le imprese collegate
di cui trattasi  che  applicavano  il  contratto  collettivo
sopracitato.
1.3) Adempimenti procedurali
     Ai fini della individuazione delle imprese di cui  alle
lettere a), b) e c) del punto 1.1), nonche' di quelle di cui
al punto 1.2), e' necessario  che  le  stesse  provvedano  a
trasmettere   alla  competente  Sede  una  dichiarazione  di
appartenenza al settore.
1.3.1) Codifica delle imprese
     Nel mentre si richiamano le disposizioni impartite  con
la  citata circolare n. 93 del 20 aprile 93, per la codifica
delle imprese per le  quali  l'estensione  della  disciplina
dell'intervento  straordinario e' avvenuta in base ai DD.LL.
n. 57/1993 e n. 148/1993, con la presente si  forniscono  le
istruzioni  per  la codifica delle imprese, alle quali l'in-
tervento della cassa  integrazione  straordinaria  e'  stato
esteso dalla legge di conversione.
     Alle  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli opera-
tori turistici, nonche' alle imprese di  spedizione  e  tra-
sporto,  che occupino piu' di 50 dipendenti, sara' attribui-
to, con effetto dal 1  luglio 1993, il codice di  autorizza-
zione "3X".
     In  presenza  del  predetto  codice  il  controllo  del
requisito  occupazionale  viene  effettuato  dalla procedura
automatizzata, con riferimento a ciascun  mese,  sulla  base
del  numero  di  dipendenti indicati nel quadro "A", ridotto
del numero di lavoratori con qualifica di apprendista ovvero
assunti  con  contratto di formazione e lavoro, indicati nei
quadri "B-C" del mod. DM10/2.
     Qualora  il  requisito  occupazionale  di  piu'  di  50
dipendenti  si  realizzi computando lavoratori denunciati su
altre posizioni, alle posizioni  con  numero  di  dipendenti
inferiore  a  51  sara' attribuito, oltre al codice di auto-
rizzazione 3X, anche il codice di  autorizzazione  "3J"  che
assume  il  nuovo significato di "Impresa che occupa piu' di
50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra  posizio-
ne,  soggetta  alla  disciplina  in  materia  di trattamento
straordinario di integrazione salariale". In tal caso  viene
escluso,  da  parte della procedura, il controllo del limite
occupazionale.
     Alle imprese di vigilanza nonche' alle aziende  funzio-
nalmente  collegate  al settore dei giornali periodici ed al
settore dell'emittenza privata sara' attribuito, con effetto
dal  1   luglio  1993,  il  codice  di  autorizzazione "5J",
utilizzato anche per  le  imprese  radiotelevisive  private,
avente  il  significato di "Impresa soggetta alla disciplina
in materia  di  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale".
     In  presenza  del  predetto codice di autorizzazione il
controllo del requisito occupazionale di piu' di  15  dipen-
denti  nel  semestre sara'  effettuato dalla procedura auto-
matizzata secondo le modalita' previste al  punto  4)  della
circolare n. 211 del 9 agosto 1991.
     Ove  necessario,  alle aziende in questione che operano
con piu' posizioni contributive sara' attribuito  il  codice
di  autorizzazione "3Y". In tal caso viene escluso, da parte
della procedura, il controllo del limite occupazionale.
1.3.2) Istruzioni per il versamento del contributo per la
       Cassa integrazione straordinaria
     Le imprese di cui alle precedenti lettere  a),  b),  c)
del punto 1.1) e di cui al precedente punto 1.2), alle quali
e' stato esteso il campo di intervento della  CIG  straordi-
naria,  potranno eseguire il versamento del contributo dello
0,90%,  relativo  al  periodo  pregresso,  con  la  denuncia
relativa  al  periodo  contributivo  in  corso  alla data di
emanazione della presente circolare, con  la  quale  vengono
fornite  le  necessarie istruzioni operative, maggiorando il
relativo importo degli interessi al  tasso  legale  del  10%
annuo,  ovvero  con la denuncia relativa al mese successivo,
maggiorando in questo caso l'importo  dei  contributi  delle
sanzioni civili, calcolate al tasso corrente.
     A  tal  fine  le  aziende  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute a titolo di contributo  CIG  straordinaria
riferite  a  tutti  i  lavoratori e lo esporranno in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.  DM10/2  preceduto
dalla  dicitura  "CIG  STRAORD.  L.  236/93" e dal codice di
nuova istituzione "M167". Nessun dato dovra' essere indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
     L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in
uno  dei  righi  in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,
preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900"
per  il  versamento  degli  interessi  legali  ovvero  dalla
dicitura "SANZ. CIVILI" e dal codice "Q920" per il  versame-
nto delle sanzioni civili.
     Eventuali  successive regolarizzazioni ricadranno sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
2) Contratti di solidarieta' (art. 5).
     L'art. 5 del D.L. n. 148/1993  e'  stato  integralmente
sostituito  e nella nuova formulazione disciplina gli inter-
venti a favore delle  imprese  che  stipulano  contratti  di
solidarieta'  distinguendo tra quelli stipulati ai sensi del
decreto legge 30.12.1984, n.  726,  convertito  nella  legge
19.12.1984,  n.  863 e quelli posti in essere da imprese non
destinatarie di tali norme.
     Il comma 2 dello stesso articolo conferma le  riduzioni
contributive  previste  in caso di stipulazione di contratti
di solidarieta'  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge
30.10.1984,  n.  726  convertito  nella legge 19.12.1984, n.
863.
     La norma dispone:
"I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi  dell'ar-
ticolo  1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1984,  n.
863,  con  una  riduzione  dell'orario  superiore  al 20 per
cento, beneficiano di  una  riduzione  dell'ammontare  della
contribuzione  previdenziale ed assistenziale da essi dovuta
per i lavoratori interessati al trattamento di  integrazione
salariale.  La misura della riduzione e' del 25 per cento ed
e' elevata al 30 per cento per  le  imprese  operanti  nelle
aree  individuate  per  l'Italia  dalla  CEE  ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso  in
cui  l'accordo  disponga una riduzione dell'orario superiore
al 30 per cento, la predetta misura e' elevata,  rispettiva-
mente,  al  35  e  al 40 per cento. La presente disposizione
trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta
a  decorrere  dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza
del contratto di solidarieta' e comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1995".
     Per  l'applicazione di tale disposizione si rinvia alla
circolare n. 148 del 5.7.1993 (msg. n. 05115 del 5.7.1993).
     Le riduzioni si applicano dal periodo di paga in  corso
al  10.3.1993  fino  alla  data di scadenza del contratto di
solidarieta' e non oltre il 31.12.1995.
     Il comma 4 dell'art. 5 prevede inoltre, per i contratti
di  solidarieta'  stipulati nel periodo 1.1.1993/31.12.1995,
un ulteriore incentivo sotto forma di erogazione all'impresa
di  un contributo in rate trimestrali, pari ad un quarto del
zione d'orario.
     In  merito  all'erogazione  si  fa riserva di eventuali
ulteriori istruzioni.
     I successivi commi dell'art. 5 regolano invece  i  casi
di  contratti  di  solidarieta'  e l'erogazione dei relativi
contributi per  le  imprese  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione  del  citato D.L. n. 726/1984, convertito nella
legge n. 863/1984.
     Tali interventi che si esplicano, quindi, in un  ambito
ben distinto dai settori destinatari delle norme del D.L. n.
726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, sono  disposti
ed  attuati  direttamente  dal  Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
     Le aziende  in  questione  saranno  contrassegnate  dal
codice  di  autorizzazione  "5X", gia' indicato nella citata
circolare n. 148 del 5.7.1993.
3) Art. 4, comma 3. Agevolazioni Contributive.
     Sono  confermate  le  agevolazioni  contributive per le
imprese che assumono a tempo pieno e  indeterminato  (e  per
societa'  cooperative  di  produzione e lavoro che associno)
lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non
continuativi,  del trattamento straordinario CIG, dipendenti
da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento.
     Si richiama  in  proposito  la  circolare  n.  148  del
5.7.1993.
4) Rapporti sorti ed effetti giuridici prodottisi sulla base
   dei decreti decaduti.
     L'art. 1 convalida gli atti ed i provvedimenti adottati
nonche'  fa  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i rapporti
giuridici sorti sulla base della serie dei  DD.LL.  decaduti
che avevano preceduto l'emanazione del D.L. n. 148/1993.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                    F.to  D.ssa MANZARA
------------------
(1) La disposizione ha effetto dal 20.7.1993, data di
    pubblicazione della legge n. 236/1993 (art. 15, comma 5,
    legge 23.8.1988, n. 400).
(2) Sullo specifico punto del requisito occupazionale
    valgono le considerazioni gia' espresse nella circolare
    n. 93 del 20.4.1993.