930921 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 195. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 19.7.1993 n. 236. Interventi a sostegno dell'occupazione. Disposizioni in materia di contribuzione CIG e agevolazioni contributive. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 11 agosto 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 195. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 19.7.1993 n. 236. Interventi a sostegno dell'occupazione. Disposizioni in materia di contribuzione CIG e agevolazioni contributive. La legge 19.7.1993, n. 236 (G.U. 19.7.1993, n. 167) ha convertito con modificazioni il D.L. 20.5.1993, n. 148. Con la presente circolare si illustrano gli effetti delle norme contenute nella legge in materia di contribu- zione CIG e di agevolazioni contributive. Altre norme aventi riflessi nel campo delle contribu- zioni di previdenza e di assistenza sociale formano oggetto di separate circolari. 1) Estensione della disciplina dell'intervento straordinario di Cassa Integrazione Guadagni. Contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/90. L'art. 7 del D.L. n. 148/1993, reiterando norme del D.L. 10.3.1993, n. 57, aveva esteso le disposizioni della CIG straordinaria sino al 31.12.1995 a nuove categorie di imprese, determinando per le stesse l'insorgere dell'obbligo del pagamento del relativo contributo dello 0,90% previsto dall'art. 9 della legge n. 407/1990. Nel mentre si rinvia all'esposizione contenuta nel punto A della circolare n. 93 del 20.4.1993, per gli aspetti innovativi introdotti dalla legge di conversione di cui in premessa si richiama l'attenzione delle Sedi su quanto appresso. 1.1) Art. 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993. L'art. 7, comma 7, del D.L. n. 148 e' stato sostituito come segue: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commer- ciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995". Sulla base della norma sopra riportata, quindi, le disposizioni della CIG straordinaria sono estese, oltre che alle imprese commerciali con dipendenti da 51 a 200, anche alle seguenti ulteriori categorie. a) Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti. Il contributo dello 0,90 per cento e' dovuto dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 (1) sino al 31.12.1995 per ogni mese in cui si realizza il superamento del numero di dipendenti superiore a 50, (esclusi apprendisti e lavo- ratori con contratto di formazione e lavoro). Si richiama, inoltre, quanto stabilito con la circolare 25.1.1991, n. 19. b) Imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti. Premesso che la norma non riguarda le imprese gia' soggette alla normativa della CIG in quanto classificate nel settore industria, il contributo dello 0,90 per cento e' dovuto dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 sino al 31.12.1994, secondo i criteri di cui al punto precedente. c) Imprese di vigilanza. Il contributo e' dovuto dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 sino al 31.12.1995, dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, computando nella forza occupazionale anche apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro (2). 1.2) Aziende funzionalmente collegate al settore dei giornali periodici ed al settore dell'emittenza privata. E' stata soppressa la condizione, prevista al comma 4 dell'art. 7 del D.L. n. 148, in base alla quale l'estensione della disciplina della CIG straordinaria (art. 35 della legge 5.8.1981, n. 416 e successive modificazioni) era subordinata all'applicazione da parte delle aziende colle- gate del medesimo contratto collettivo in essere nelle imprese dei giornali periodici o televisive. Rinviando a quanto gia' precisato con la circolare n. 93 del 20.4.1993, si rileva che per le imprese in epigrafe per le quali l'estensione del campo di intervento della CIG deriva dalla soppressione della citata condizione, l'obbligo della contribuzione dello 0,90% decorre dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 e cessa il 31.12.1995. Resta ferma invece la decorrenza dell'obbligo contri- butivo in parola dal 1 marzo 1993 per le imprese collegate di cui trattasi che applicavano il contratto collettivo sopracitato. 1.3) Adempimenti procedurali Ai fini della individuazione delle imprese di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1), nonche' di quelle di cui al punto 1.2), e' necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede una dichiarazione di appartenenza al settore. 1.3.1) Codifica delle imprese Nel mentre si richiamano le disposizioni impartite con la citata circolare n. 93 del 20 aprile 93, per la codifica delle imprese per le quali l'estensione della disciplina dell'intervento straordinario e' avvenuta in base ai DD.LL. n. 57/1993 e n. 148/1993, con la presente si forniscono le istruzioni per la codifica delle imprese, alle quali l'in- tervento della cassa integrazione straordinaria e' stato esteso dalla legge di conversione. Alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli opera- tori turistici, nonche' alle imprese di spedizione e tra- sporto, che occupino piu' di 50 dipendenti, sara' attribui- to, con effetto dal 1 luglio 1993, il codice di autorizza- zione "3X". In presenza del predetto codice il controllo del requisito occupazionale viene effettuato dalla procedura automatizzata, con riferimento a ciascun mese, sulla base del numero di dipendenti indicati nel quadro "A", ridotto del numero di lavoratori con qualifica di apprendista ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, indicati nei quadri "B-C" del mod. DM10/2. Qualora il requisito occupazionale di piu' di 50 dipendenti si realizzi computando lavoratori denunciati su altre posizioni, alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 51 sara' attribuito, oltre al codice di auto- rizzazione 3X, anche il codice di autorizzazione "3J" che assume il nuovo significato di "Impresa che occupa piu' di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizio- ne, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale". In tal caso viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Alle imprese di vigilanza nonche' alle aziende funzio- nalmente collegate al settore dei giornali periodici ed al settore dell'emittenza privata sara' attribuito, con effetto dal 1 luglio 1993, il codice di autorizzazione "5J", utilizzato anche per le imprese radiotelevisive private, avente il significato di "Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale". In presenza del predetto codice di autorizzazione il controllo del requisito occupazionale di piu' di 15 dipen- denti nel semestre sara' effettuato dalla procedura auto- matizzata secondo le modalita' previste al punto 4) della circolare n. 211 del 9 agosto 1991. Ove necessario, alle aziende in questione che operano con piu' posizioni contributive sara' attribuito il codice di autorizzazione "3Y". In tal caso viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. 1.3.2) Istruzioni per il versamento del contributo per la Cassa integrazione straordinaria Le imprese di cui alle precedenti lettere a), b), c) del punto 1.1) e di cui al precedente punto 1.2), alle quali e' stato esteso il campo di intervento della CIG straordi- naria, potranno eseguire il versamento del contributo dello 0,90%, relativo al periodo pregresso, con la denuncia relativa al periodo contributivo in corso alla data di emanazione della presente circolare, con la quale vengono fornite le necessarie istruzioni operative, maggiorando il relativo importo degli interessi al tasso legale del 10% annuo, ovvero con la denuncia relativa al mese successivo, maggiorando in questo caso l'importo dei contributi delle sanzioni civili, calcolate al tasso corrente. A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria riferite a tutti i lavoratori e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. L. 236/93" e dal codice di nuova istituzione "M167". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900" per il versamento degli interessi legali ovvero dalla dicitura "SANZ. CIVILI" e dal codice "Q920" per il versame- nto delle sanzioni civili. Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti. 2) Contratti di solidarieta' (art. 5). L'art. 5 del D.L. n. 148/1993 e' stato integralmente sostituito e nella nuova formulazione disciplina gli inter- venti a favore delle imprese che stipulano contratti di solidarieta' distinguendo tra quelli stipulati ai sensi del decreto legge 30.12.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863 e quelli posti in essere da imprese non destinatarie di tali norme. Il comma 2 dello stesso articolo conferma le riduzioni contributive previste in caso di stipulazione di contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30.10.1984, n. 726 convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. La norma dispone: "I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'ar- ticolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettiva- mente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e comunque non oltre il 31 dicembre 1995". Per l'applicazione di tale disposizione si rinvia alla circolare n. 148 del 5.7.1993 (msg. n. 05115 del 5.7.1993). Le riduzioni si applicano dal periodo di paga in corso al 10.3.1993 fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e non oltre il 31.12.1995. Il comma 4 dell'art. 5 prevede inoltre, per i contratti di solidarieta' stipulati nel periodo 1.1.1993/31.12.1995, un ulteriore incentivo sotto forma di erogazione all'impresa di un contributo in rate trimestrali, pari ad un quarto del zione d'orario. In merito all'erogazione si fa riserva di eventuali ulteriori istruzioni. I successivi commi dell'art. 5 regolano invece i casi di contratti di solidarieta' e l'erogazione dei relativi contributi per le imprese non rientranti nel campo di applicazione del citato D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984. Tali interventi che si esplicano, quindi, in un ambito ben distinto dai settori destinatari delle norme del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, sono disposti ed attuati direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le aziende in questione saranno contrassegnate dal codice di autorizzazione "5X", gia' indicato nella citata circolare n. 148 del 5.7.1993. 3) Art. 4, comma 3. Agevolazioni Contributive. Sono confermate le agevolazioni contributive per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato (e per societa' cooperative di produzione e lavoro che associno) lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non continuativi, del trattamento straordinario CIG, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento. Si richiama in proposito la circolare n. 148 del 5.7.1993. 4) Rapporti sorti ed effetti giuridici prodottisi sulla base dei decreti decaduti. L'art. 1 convalida gli atti ed i provvedimenti adottati nonche' fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della serie dei DD.LL. decaduti che avevano preceduto l'emanazione del D.L. n. 148/1993. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA ------------------ (1) La disposizione ha effetto dal 20.7.1993, data di pubblicazione della legge n. 236/1993 (art. 15, comma 5, legge 23.8.1988, n. 400). (2) Sullo specifico punto del requisito occupazionale valgono le considerazioni gia' espresse nella circolare n. 93 del 20.4.1993.