910218 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 24 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme aggiuntive. D.L. 28 gennaio 1991, n. 28. DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 31 gennaio 1991 Circolare n. 24 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme aggiuntive. D.L. 28 gennaio 1991, n. 28. Con il decreto-legge n. 28 del 28 gennaio 1991, pubblicato sulla G.U. n. 023 di pari data, sono reiterate (art.3) le disposizioni in materia di gia' dettate dal decreto-legge n. 338/'90, decadut mancata conversione in legge, che avevano formato delle circolari n. 223 del 13.10.1990 e n. 24 24.11.1990. Le innovazioni introdotte dal recente decreto dano solo gli aspetti di seguito descritti per la f delle agevolazioni di pagamento previste con disposizi carattere transitorio che risultano sempre riferit periodi contributivi che si sono conclusi entro il 31 1990. 1 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI Il termine per la presentazione della domand regolarizzazione e per il versamento della prima rata debito incluso nella domanda stessa e' stato spostato febbraio 1991. Il termine per il versamento della seconda rata per le domande presentate in vigenza del decreto d nonche' il termine per il pagamento in unica s presso i Concessionari dei debiti inseriti nei esattoriali sono stati differiti al 15 aprile 1991. Per i debiti contributivi che risultano gia' alla data di entrata in vigore del decreto in esa gennaio 1991), la fruizione del beneficio della r delle sanzioni ancora pendenti resta sempre subordinata pagamento entro il termine perentorio di 30 giorni data della richiesta dell'Istituto, senza necessita presentazione di alcuna domanda da parte del debitore. I contribuenti peraltro che abbiano provvedut versare regolarmente, entro il 14 dicembre 1990, la rata del debito contributivo, anche se hanno presenta prescritta domanda in ritardo, debbono limitarsi a pag seconda rata entro il 15 aprile. La nuova domanda quindi potra' essere presentata mente per partite debitorie che non abbiano formato della domanda gia' presentata. Ovviamente, ai fini del del 40% per il calcolo della sanzione civile ridot dovra' fare riferimento al complessivo debito esposto due domande. 2 - CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE RIDOTTE Per coloro che presenteranno entro il 15 febbra domanda di regolarizzazione ovvero effettueranno entro aprile il pagamento in unica soluzione di quanto dov Concessionari per i debiti inseriti nei ruoli esat il calcolo delle somme aggiuntive ridotte dovra' ovviamente effettuato fino a tali nuovi termini. Le S.A.P. pertanto - conformemente alle is dettate alla Parte prima, p. 3, della sopra ri circolare n. 244 in occasione della precedente prorog termini prevista dal D.L. n. 338/90 - dovranno provved integrare le "Avvertenze" di cui ai moduli di mediante inserimento nei moduli stessi di un foglio tivo che evidenzi: a) lo spostamento al 15 febbraio 1991 del termine per la presentazione della domanda, per il pagamento della prima rata e per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte (il numero dei mesi interi di ritardo nella regolarizzazione sara' riferito al 31 gennaio 1991, con l'aggiunta dell'aliquota dello 0,333 % per la frazione di mese di febbraio); b) lo spostamento al 15 aprile 1991 del termine per il pagamento della seconda rata; c) che la frase riportata alla lettera A delle AVVERTENZE relative a "Rateazioni in corso" deve essere letta come segue: "A - la quota dei soli contributi contenuta nelle rate pagate fino al 27 gennaio 1991" (data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame); d) il riferimento anche ai mesi di luglio e agosto 1990 del periodo regolarizzabile per i soggetti tenuti ad utilizzare il modulo RC1 (aziende che contribuiscono a mezzo del sistema DM). 3 - FISCALIZZAZIONE E SGRAVI INDEBITI Il decreto-legge in esame, innovando rispetto a decaduto, prevede all'art. 3, comma 8, che la rego zione, effettuata in base alle presenti norme, dell condizioni previste per beneficiare della fiscalizzazio degli sgravi comporta, oltre ovviamente al ricono dei benefici in parola per i periodi regolarizzati, l'inapplicabilita' della norma che stabilisce la perdi benefici stessi per una durata pari a tre volte i peri inosservanza delle predette condizioni. 4 - DEBITORI CHE NON HANNO OSSERVATO ESATTAMENTE LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA EX D.L. N. 338/90. A coloro che hanno gia' presentato domanda di rizzazione dei periodi contributivi in questione ai dell'art. 3, co. 6, del D.L. n. 338/90 senza aver pr al pagamento della prima rata entro il termine pe del 14 dicembre 1990 nella misura prescritta (pari meta' del complessivo debito per contributi e per civili ridotte calcolate al tasso annuo dell'8% ent limite massimo del 40% dell'importo totale del contributivo) e' offerta la possibilita' di avvalersi riapertura dei termini disposta con il decreto-leg 28/91. Al riguardo si possono presentare i seguenti casi i quali non deve essere presentata alcuna nuova fermo restando il termine del 15 aprile 1991 per il mento della seconda rata: A) Contribuenti che non hanno effettuato alcun versamento dopo la domanda. In tale caso dovra' essere semplicemente effettuat pagamento della prima rata entro il 15 febbraio p. aggiornamento del calcolo delle sanzioni a tale data. B) Contribuenti che hanno pagato: a - la prima rata entro il 14 dicembre 1990, ma in misura inferiore al dovuto; b - l'intero importo della prima rata, ma dopo il 15 dicembre 1990; c - la prima rata in ritardo ed in misura inferiore a quella dovuta. In tali casi i contribuenti dovranno provvedere il 15 febbraio p.v. al versamento integrativo delle renze dovute per contributi e/o aggiornamento delle ni. Per il calcolo delle ulteriori sanzioni civil versare dovra' essere utilizzato il coefficiente dello 0,666% (0,333% ove il ritardo risulti pari o i a 15 giorni). Ai fini del pagamento delle integrazioni, qualo Sedi non siano in grado di fornire i bollettini gia' sposti, i contribuenti potranno utilizzare un bollett c/c postale in bianco, a tre sezioni, sul quale essere indicato lo stesso numero di c/c nonche' gli elementi identificativi (dati anagrafici del contribuen sigla della categoria di appartenenza: DM, ART., L.D., C.N.M., L.P., D.P., nonche' matricola azienda p DM; codice impresa per Art. e Comm., Codice datore di per L.D., Codice INPS per la tassa salute) riportat bollettino gia' usato per il pagamento della prima avendo cura di apporre nella causale del versament dicitura "Regolarizzazione contributiva art.3 D.L. 28/91". 5 - FORNITURA DEI MODULI DI DOMANDA Come gia' fatto presente con il messaggio n. 368 23.1.91, si ribadisce la necessita' di un'utili estremamente oculata delle scorte dei moduli di domanda ancora disponibili in quanto si e' provveduto ad un stampa limitata alle sole S.A.P. che risultavano to sprovviste in base alla rilevazione richiesta con il saggio n. 34830 del 17.1.91. La nuova fornitura effettuata nei primi giorni del mese di febbraio trami Sedi regionali che, per una maggiore tempestivita' perazione, potranno essere interessate telefonicamen provvedere direttamente al ritiro della modulistica la tipografia. 0000000 Alle disposizioni contenute nella presente c dovra' essere data immediatamente la maggiore di possibile, utilizzando tutti i consueti canali. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA