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910218
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 24
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni
in materia di somme aggiuntive.  D.L. 28 gennaio
1991, n. 28.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 gennaio 1991
Circolare n. 24
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni
         in materia di somme aggiuntive.  D.L. 28 gennaio
     1991, n. 28.
 Con il decreto-legge n. 28 del  28 gennaio 1991,
pubblicato    sulla    G.U.    n.    023       di   pari   data,   sono
reiterate    (art.3)    le    disposizioni    in    materia     di
gia'     dettate     dal     decreto-legge    n.    338/'90,    decadut
mancata    conversione    in    legge,    che    avevano    formato
delle     circolari     n.    223    del    13.10.1990    e    n.    24
24.11.1990.
 Le     innovazioni     introdotte     dal     recente     decreto
dano    solo    gli   aspetti   di   seguito   descritti   per   la   f
delle   agevolazioni    di    pagamento    previste    con    disposizi
carattere      transitorio     che     risultano     sempre     riferit
periodi   contributivi   che   si   sono   conclusi   entro   il   31
1990.
1 - SPOSTAMENTO DEI TERMINI
 Il      termine      per     la     presentazione     della     domand
regolarizzazione   e   per   il   versamento   della   prima    rata
debito    incluso    nella   domanda   stessa   e'   stato   spostato
febbraio 1991.
 Il   termine   per   il   versamento        della    seconda    rata
per    le    domande    presentate    in    vigenza   del   decreto   d
nonche'    il    termine    per    il    pagamento    in    unica     s
presso     i     Concessionari     dei     debiti     inseriti     nei
esattoriali sono stati differiti al 15 aprile 1991.
 Per    i     debiti     contributivi     che     risultano     gia'
alla    data      di   entrata   in   vigore   del   decreto   in   esa
gennaio    1991),    la    fruizione    del    beneficio    della     r
delle    sanzioni    ancora    pendenti    resta   sempre   subordinata
pagamento   entro    il    termine    perentorio    di    30    giorni
data     della     richiesta     dell'Istituto,     senza     necessita
presentazione di alcuna domanda da parte del debitore.
 I      contribuenti      peraltro      che      abbiano      provvedut
versare    regolarmente,    entro    il    14    dicembre    1990,   la
rata   del   debito   contributivo,    anche    se    hanno    presenta
prescritta    domanda    in    ritardo,   debbono   limitarsi   a   pag
seconda rata entro il 15 aprile.
 La    nuova    domanda    quindi    potra'     essere     presentata
mente    per    partite    debitorie    che   non   abbiano   formato
della   domanda   gia'   presentata.   Ovviamente,   ai    fini    del
del    40%    per   il   calcolo      della   sanzione   civile   ridot
dovra'   fare    riferimento    al    complessivo    debito    esposto
due domande.
2 - CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE RIDOTTE
 Per     coloro     che    presenteranno    entro    il    15    febbra
domanda   di   regolarizzazione    ovvero    effettueranno    entro
aprile    il    pagamento    in   unica   soluzione   di   quanto   dov
Concessionari    per    i    debiti    inseriti    nei    ruoli    esat
il     calcolo     delle     somme    aggiuntive    ridotte    dovra'
ovviamente effettuato fino a tali nuovi termini.
 Le     S.A.P.     pertanto      -      conformemente      alle      is
dettate     alla    Parte    prima,    p.    3,    della    sopra    ri
circolare   n.   244   in    occasione    della    precedente    prorog
termini    prevista   dal   D.L.   n.   338/90   -   dovranno   provved
integrare    le    "Avvertenze"    di    cui    ai    moduli    di
mediante    inserimento    nei    moduli    stessi   di   un   foglio
tivo che evidenzi:
a) lo spostamento al 15 febbraio 1991 del termine per la
   presentazione della domanda, per il pagamento della prima
   rata e per il calcolo delle somme aggiuntive ridotte (il
   numero dei mesi interi di ritardo nella regolarizzazione
   sara' riferito al 31 gennaio 1991, con l'aggiunta
   dell'aliquota dello 0,333 % per la frazione di mese di
   febbraio);
b) lo spostamento al 15 aprile 1991 del termine per il
   pagamento della seconda rata;
c) che la frase riportata alla lettera A delle AVVERTENZE
   relative  a "Rateazioni in corso" deve essere letta come
   segue: "A - la quota dei soli contributi contenuta nelle
   rate pagate fino al 27 gennaio 1991" (data anteriore a
   quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame);
d) il riferimento anche ai mesi di luglio e agosto 1990 del
   periodo  regolarizzabile per i soggetti tenuti ad
   utilizzare il modulo RC1 (aziende che contribuiscono a
   mezzo del sistema DM).
3 - FISCALIZZAZIONE E SGRAVI INDEBITI
 Il     decreto-legge     in     esame,    innovando    rispetto    a
decaduto,   prevede   all'art.   3,    comma    8,    che    la    rego
zione,    effettuata    in    base    alle    presenti    norme,   dell
condizioni    previste    per    beneficiare    della     fiscalizzazio
degli     sgravi     comporta,     oltre     ovviamente    al    ricono
dei   benefici   in    parola    per    i    periodi    regolarizzati,
l'inapplicabilita'    della    norma    che    stabilisce    la   perdi
benefici  stessi  per  una   durata   pari   a   tre   volte   i   peri
inosservanza delle predette condizioni.
4 - DEBITORI CHE NON HANNO  OSSERVATO  ESATTAMENTE LE
    CONDIZIONI PREVISTE PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
    EX D.L. N. 338/90.
 A   coloro   che   hanno    gia'    presentato    domanda    di
rizzazione     dei    periodi    contributivi    in    questione    ai
dell'art.  3,   co.   6,   del   D.L.   n.   338/90   senza   aver   pr
al    pagamento    della    prima    rata    entro    il   termine   pe
del    14    dicembre    1990    nella    misura    prescritta    (pari
meta'    del    complessivo    debito    per    contributi   e   per
civili   ridotte    calcolate    al    tasso    annuo    dell'8%    ent
limite     massimo     del     40%     dell'importo     totale    del
contributivo)   e'    offerta    la    possibilita'    di    avvalersi
riapertura     dei     termini     disposta    con    il    decreto-leg
28/91.
 Al    riguardo    si    possono    presentare    i    seguenti    casi
i    quali    non    deve    essere    presentata    alcuna    nuova
fermo   restando   il   termine   del   15   aprile   1991   per    il
mento della seconda rata:
A) Contribuenti che non hanno effettuato alcun versamento
   dopo la domanda.
 In    tale    caso    dovra'    essere     semplicemente     effettuat
pagamento    della    prima    rata    entro    il   15   febbraio   p.
aggiornamento del calcolo delle sanzioni a tale data.
B) Contribuenti che hanno pagato:
   a - la prima rata entro il 14 dicembre 1990, ma in misura
       inferiore al dovuto;
   b - l'intero importo della prima rata, ma dopo il 15
       dicembre 1990;
   c - la prima rata in ritardo ed in misura inferiore a
       quella dovuta.
 In     tali     casi     i     contribuenti    dovranno    provvedere
il   15   febbraio   p.v.    al    versamento    integrativo    delle
renze    dovute    per    contributi    e/o    aggiornamento    delle
ni.    Per    il    calcolo    delle    ulteriori    sanzioni     civil
versare     dovra'     essere     utilizzato     il     coefficiente
dello   0,666%   (0,333%   ove   il   ritardo   risulti   pari   o    i
a 15 giorni).
 Ai     fini     del     pagamento     delle     integrazioni,    qualo
Sedi   non   siano   in   grado   di   fornire   i   bollettini   gia'
sposti,    i    contribuenti    potranno    utilizzare    un    bollett
c/c   postale   in    bianco,    a    tre    sezioni,    sul    quale
essere    indicato    lo    stesso   numero   di   c/c   nonche'   gli
elementi    identificativi    (dati    anagrafici    del     contribuen
sigla     della     categoria     di    appartenenza:    DM,    ART.,
L.D.,   C.N.M.,   L.P.,   D.P.,    nonche'    matricola    azienda    p
DM;   codice   impresa   per   Art.   e   Comm.,   Codice   datore   di
per   L.D.,   Codice   INPS   per    la    tassa    salute)    riportat
bollettino    gia'    usato    per    il    pagamento    della    prima
avendo    cura    di    apporre    nella    causale    del    versament
dicitura "Regolarizzazione contributiva art.3 D.L. 28/91".
5 - FORNITURA DEI MODULI DI DOMANDA
 Come    gia'    fatto    presente    con    il    messaggio   n.   368
23.1.91,     si     ribadisce     la     necessita'     di     un'utili
estremamente oculata delle scorte dei moduli di domanda
ancora   disponibili   in   quanto   si    e'    provveduto    ad    un
stampa    limitata    alle    sole    S.A.P.    che    risultavano   to
sprovviste   in   base    alla    rilevazione    richiesta    con    il
saggio     n.     34830    del    17.1.91.    La    nuova    fornitura
effettuata   nei   primi   giorni   del   mese   di   febbraio    trami
Sedi    regionali    che,    per    una    maggiore    tempestivita'
perazione,        potranno     essere     interessate     telefonicamen
provvedere     direttamente     al     ritiro    della    modulistica
la tipografia.
                         0000000
 Alle      disposizioni      contenute      nella      presente       c
dovra'     essere     data     immediatamente     la     maggiore    di
possibile, utilizzando tutti i consueti canali.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.TO BILLIA