931103 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 246 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 9 agosto 1993, n. 293. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri internazionali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 2 novembre 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 246 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 9 agosto 1993, n. 293. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri internazionali. La Gazzetta Ufficiale n. 188 serie generale parte prima del 12.8.1993 ha pubblicato la legge 9 agosto 1993, n. 293 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante le norme sugli interventi in epigrafe. Il secondo comma dell'art. 1 della legge di conversione dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1993, n. 24 e 5 aprile 1993, n. 94. Si confermano, pertanto, le disposizioni impartite con le circolari n. 64 del 13 marzo 1993 e n. 170 del 21 luglio 1993 relative al contributo speciale dell'1,30 (di cui lo 0,30 a carico del lavoratore) previsto per gli anni 1993 e 1994 per le aziende del settore. La legge di conversione ha apportato alcune modifica- zioni al decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, inserendo, fra l'altro, nell'art. 2, il comma 4 bis, che di seguito si riporta: "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decre- to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica- zioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del pre- sente decreto". L'art. 7, comma 7, come illustrato nella circolare n. 195 dell'11.8.1993 (punto 1.1) ha esteso fino al 31.12.1994 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 223/91 alle imprese di spedizione e trasporto che occupino piu' di 50 dipendenti. Tale settore di attivita', ovviamente, comprende anche le imprese di spedizione internazionale, che sarebbero quindi destinatarie sia delle provvidenze di cui ai decreti, relativi allo specifico settore, convertiti con la legge 9 agosto 1993, n. 293, che di quelle introdotte dall'art. 7, comma 7, della legge n. 236/93, di conversione del decreto- legge 20 maggio 1993 n. 148. Il legislatore ha quindi ovviato, in fase di conver- sione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, a tale accavallamento di norme. Conseguentemente, il codice di autorizzazione " 3X ", che individua le aziende tenute al versamento del contributo dello 0,90 %, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 non deve essere attribuito alle imprese di spedizione internazionale, con oltre 50 dipendenti, classificate con il codice statistico contributivo "70401" alle quali e' stato attribuito, dal 1 gennaio 1993, il codice di autorizzazione "2X". IL DIRETTORE GENERALE MANZARA