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931103
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 246
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 9 agosto 1993, n. 293. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 199, recante interventi in favore dei
dipendenti dalle imprese di spedizione
internazionale, dai magazzini generali e dagli
spedizionieri internazionali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 2 novembre 1993    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 246         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 9 agosto 1993, n. 293. Conversione in legge,
         con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
         1993, n. 199, recante interventi in favore dei
         dipendenti dalle imprese di spedizione
         internazionale, dai magazzini generali e dagli
         spedizionieri internazionali.
     La Gazzetta Ufficiale n. 188 serie generale parte prima
del 12.8.1993 ha pubblicato la legge 9 agosto 1993,  n.  293
che  ha  convertito,  con modificazioni, il decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, recante le norme  sugli  interventi  in
epigrafe.
     Il secondo comma dell'art. 1 della legge di conversione
dispone che restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla  base  dei  decreti-legge  1
febbraio 1993, n. 24 e 5 aprile 1993, n. 94.
     Si  confermano, pertanto, le disposizioni impartite con
le circolari n. 64 del 13 marzo 1993 e n. 170 del 21  luglio
1993  relative  al  contributo speciale dell'1,30 (di cui lo
0,30 a carico del lavoratore) previsto per gli anni  1993  e
1994 per le aziende del settore.
     La  legge  di conversione ha apportato alcune modifica-
zioni al decreto-legge 21 giugno 1993,  n.  199,  inserendo,
fra  l'altro, nell'art. 2, il comma 4 bis, che di seguito si
riporta:
"Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del  decre-
to-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non  si  applicano
alle  imprese  di  spedizione  destinatarie degli interventi
previsti dal presente articolo e dall'articolo  1  del  pre-
sente decreto".
     L'art.  7,  comma 7, come illustrato nella circolare n.
195 dell'11.8.1993 (punto 1.1) ha esteso fino al  31.12.1994
le  disposizioni  in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'art. 12,  comma  3,  della
legge  n.  223/91 alle imprese di spedizione e trasporto che
occupino piu' di 50 dipendenti.
     Tale settore di attivita', ovviamente, comprende  anche
le  imprese  di  spedizione  internazionale,  che  sarebbero
quindi destinatarie sia delle provvidenze di cui ai decreti,
relativi  allo  specifico settore, convertiti con la legge 9
agosto 1993, n. 293, che di quelle introdotte  dall'art.  7,
comma  7, della legge n. 236/93, di conversione del decreto-
legge 20 maggio 1993 n. 148.
     Il legislatore ha quindi ovviato, in  fase  di  conver-
sione  del  decreto-legge  21  giugno  1993,  n. 199, a tale
accavallamento di norme.
     Conseguentemente, il codice di autorizzazione "  3X  ",
che individua le aziende tenute al versamento del contributo
dello 0,90 %, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge  19
luglio  1993, n. 236 non deve essere attribuito alle imprese
di  spedizione  internazionale,  con  oltre  50  dipendenti,
classificate  con  il codice statistico contributivo "70401"
alle quali e'  stato  attribuito,  dal  1 gennaio  1993,  il
codice di autorizzazione "2X".
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    MANZARA