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890617
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
CIRCOLARE N. 65
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Prestazioni economiche di malattia. Assenza  a  visita  medica  di
controllo: terza visita.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
ROMA, 31 MARZO 1989                    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 65                        e, per conoscenza,
                                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Assenza  a  visita  medica  di
         controllo: terza visita.
    A  seguito  della  sentenza  della  Corte   Costituzionale   n.78   del
14/26.1.1988,  con  circolare  n.166  del  26.7.1988(1), sono state emanate
istruzioni per l'attuazione della delibera n.127  dell'1.7.1988  in  ordine
alle  sanzioni  applicabili  in  caso di assenza del lavoratore a visita di
CONTROLLO.
    Tra  l'altro,  con  la  circolare  medesima,  e' stato  previsto   che,
nell'ipotesi  di  assenza  del lavoratore ad una terza visita di controllo,
dopo  due  accertamenti  non  realizzati,   viene   interrotta   da   parte
dell'Istituto l'erogazione delle prestazioni economiche dalla data in cui e'
stata riscontrata tale ulteriore assenza.
    Tale ultima disposizione non e', comunque, da intendersi quale ulteriore
sanzione  del  comportamento omissivo del lavoratore (sanzione non prevista
dalla legge ne' dalla sentenza citata),  bensi' quale  conseguenza,  a  tal
punto,  della insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato di
MALATTIA.
    Anche a seguito di richieste interpretative  pervenute,  si  chiarisce,
pertanto,  che nell'ipotesi in cui l'interessato, dopo la terza assenza, si
sottoponga a visita ambulatoriale (sia a  seguito  di  invito  lasciato  al
domicilio  dal  medico  di  controllo,  sia  in  caso di visita domiciliare
eventualmente disposta dal datore di lavoro, sia di propria iniziativa)  in
occasione  della  quale  venga  accertata  l'incapacita' al  lavoro,  dalla
relativa  data  verra' ripristinata  la  corresponsione  dell'indennita' di
malattia  (al  100%)  (2)  conformemente a quanto precisato nella circolare
suddetta circa il  riconoscimento,  agli  effetti  erogativi,  dei  periodi
"accertati da visita di controllo".
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(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1987
(2) Salvo,  s'intende,  eventuali  riduzioni non connesse alla sanzione per
    "assenza" di cui all'art.5 della legge n.638/1983, in "Atti ufficiali",
    pag. 2961 (es. per licenziamento o sospensione dal lavoro).
    Cio' considerato,  si ritiene opportuno che le conseguenze di cui sopra
siano piu' chiaramente esplicitate dalle Sedi agli assicurati; a tale scopo
si dispone che, in occasione della prossima ristampa, il modello di "invito
a visita medica di controllo" sia modificato secondo il fac-simile allegato
in   stralcio,   invito   che,  come  noto,  viene  lasciato  al  domicilio
dell'assicurato assente, con firma per ricevuta di persona abilitata, o, in
mancanza, spedito tramite raccomandata.
    La  comunicazione,  effettuata  con  il  modulo  come  sopra integrato,
assorbe quella di cui al 4øcapoverso  della  pag.3  della  circolare  n.166
CITATA.
    Modifiche analoghe a quelle apportate agli inviti a visita di controllo
saranno effettuate a cura delle Sedi sui  moduli  direttamente  predisposti
per  contestare ai lavoratori l'assenza (ad esempio quando quest'ultima sia
stata riscontrata in occasione di controllo ambulatoriale) ed invitare  gli
stessi a documentare eventuali motivi di giustificazione (3).
    Si  precisa  da  ultimo che qualora, dopo il ripristino dell'indennita',
determinato dal riscontro dell'incapacita' lavorativa in sede di controllo,
il  lavoratore  dovesse  risultare assente ad una ulteriore visita, da tale
momento saranno nuovamente applicati i criteri previsti dalla delibera  del
Consiglio di Amministrazione n.127 dell'1.7.1988 per le assenze alla "terza
visita", (sospensione indennita'), salvo quanto  precisato  nella  presente
circolare  nel  caso  di  successiva  conferma dello stato di incapacita' al
LAVORO.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            BILLIA
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(3) Si rammenta che in tal caso e' necessaria la lettera raccomandata.
                                                      Allegato n.1
N.B.: Sostituisce l'ultimo capoverso dei moduli allegati  nn.2  e  3  della
      circolare n.166 del 26.7.1988.
    Un'eventuale  terza  assenza  ingiustificata  a  visita  di   controllo
comportera' dalla data di quest'ultima la mancata erogazione dell'indennita'
di malattia che, permanendo l'assenza dal lavoro, potra' essere ripristinata
dalla  data in cui il lavoratore si sottoponga a visita di controllo (anche
di propria iniziativa, presso la USL di competenza) che confermi  lo  stato
MORBOSO.