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Circolare numero 77 del 12-4-2002.htm

  
Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2002.Si allegano inoltre le tabelle con gli importi definitivi per l’anno 2002.     

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Circolare numero 77 del 12-4-2002

Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12 Aprile 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  77

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati  12

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio 2002

 

SOMMARIO:

Si riepilogano le modalità operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2002.Si allegano inoltre le tabelle con gli importi definitivi per l’anno 2002.  

 

Con circolare n. 211 del 29 novembre 2001 è stata messa a disposizione delle Sedi la funzione di acquisizione, in competenza 2002, della procedura di liquidazione delle pensioni.

 

Con messaggio n. 367 del 28 dicembre 2001 è stata resa disponibile la funzione di calcolo delle pensioni. Da tale data è possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture, dalle Regioni, dai Comuni e dalle ASL con la procedura ICNULI.

 

Con messaggio n. 41 del 30 gennaio 2002 (allegato 1) sono stati comunicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione in forma retributiva delle pensioni aventi decorrenza nell’anno 2002; con messaggio n. 58 dell' 8 febbraio 2002 (allegato 2) è stata data la possibilità di liquidare in via definitiva le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.

 

E’ possibile liquidare in via definitiva anche le pensioni da calcolare in forma contributiva con decorrenza dal 1° gennaio 2002, in quanto è stato già fornito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il tasso di capitalizzazione, pari a 0,047781, da applicare al 31 dicembre 2000 per la determinazione del montante contributivo.

 

 

1 – Passaggio all’euro

 

La procedura di acquisizione, rilasciata con circolare n. 211 del 29 novembre 2001, prevede l’acquisizione degli importi in euro e mette a disposizione dell’operatore, per ognuno dei campi nei quali devono essere acquisiti importi, il convertitore. In questo modo possono essere acquisiti gli importi nella valuta in cui sono stati comunicati dall’interessato o rilevati da altri archivi.

 

Nell’ipotesi in cui si disponga di valori in lire, digitando F9 la procedura attiva il convertitore e trasforma il valore in euro.

 

 

 

2 - Importo delle pensioni per l’anno 2002

 

Dal 1° gennaio 2002 alle pensioni viene attribuito l’aumento di perequazione automatica del 2,7 per cento, stabilito con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283 (allegato 2 alla circolare n. 225 del 20 dicembre 2001).

 

Detto aumento, attribuito in via previsionale, è stato confermato anche come perequazione definitiva in quanto l’ISTAT ha successivamente comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2000 – dicembre 2000 e il periodo gennaio 2001 – dicembre 2001, è risultata pari al 2,7 per cento.

 

Gli importi per l’anno 2002 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell’allegato 3.

 

 

 

 

3 -

Limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la pensione sociale e per l’assegno sociale

 

I limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni, a norma dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, sono riepilogati nell’allegato 3.

 

Nell’allegato 3 sono riepilogati inoltre:

 

-         i limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

 

-         i limiti di reddito per l’attribuzione della pensione sociale, a norma dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544 e successive modificazioni;

 

-         i limiti di reddito per l’attribuzione dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

4 – Incremento delle maggiorazioni per i soggetti disagiati

 

Nell’allegato 3 sono riepilogati i limiti di reddito per l’attribuzione delle maggiorazioni con riferimento anche alle modifiche previste dall’articolo 38, commi da 1 a 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Le nuove disposizioni in materia sono state illustrate con le circolari n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.

 

Si richiama in proposito il messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002 (allegato 4) con il quale è stato precisato che sul pannello MNLRP10 devono essere acquisiti i redditi per l’attribuzione della maggiorazione sociale o dell’aumento sociale relativi agli anni fino al 2001, comprensivi del reddito della casa di abitazione ed i redditi dell’anno 2002, escludendo il reddito della casa di abitazione.

 

 

5 -

Retribuzione e reddito pensionabili

 

Nell’allegato 3 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2002.

 

 

6 -

Minimali di retribuzione

 

Nell’allegato 3 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, a norma dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

 

7 -

Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario

 

Le percentuali di incumulabilità, di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 3.

 

 

8 – Contributo di solidarietà

 

Il decreto del Ministro del Lavoro del 7 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n.208 del 6 settembre 2000, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto le modalità con le quali gli Enti erogatori di pensione devono effettuare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, nella misura del 2 per cento, calcolata sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

L’importo del massimale annuo per l’anno 2002 è di euro 78.506,80

 

La procedura determina la trattenuta, se prevista, considerando l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base.

 

La trattenuta per contributo di solidarietà è deducibile dall’imponibile IRPEF in quanto contributo obbligatorio.

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – al quale è stato chiesto se tra i destinatari della norma siano da ricomprendere solo le forme di previdenza di base con esclusione delle forme pensionistiche integrative, aggiuntive e complementari, ovvero se queste ultime concorrano alla determinazione del cumulo dei trattamenti da considerare ai fini del comma 3 del citato decreto ministeriale – ha precisato che “il parametro in base al quale attrarre i trattamenti pensionistici nella sfera di applicazione del suddetto decreto è costituito dalla loro obbligatorietà”.

 

 

 

 

9 -

Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo

 

In applicazione dei criteri specificati nella circolare n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2002 deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,

 

-         rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871;

-         rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597;

-         rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503;

-         rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781;

-         rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781.

 

Al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2001.

 

 

10 – Prestazioni INVCIV

 

Con messaggio n. 2 del 4 gennaio 2002 (allegato 5) e con messaggio n.44 del 31 gennaio 2002 (allegato 6) sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di acquisizione delle prestazioni INVCIV.

 

Il manuale aggiornato è stato inviato alle Sedi in allegato al messaggio n. 44 del 31 gennaio 2002 (allegato 6).

 

Con comunicazione Prot. n. 100/2002/RAG/201/4 del 1° marzo 2002 (allegato 7) il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha comunicato gli importi delle pensioni ed assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i limiti di reddito e gli importi delle indennità per l’anno 2002.

 

 

10.1 -

Liquidazione delle prestazioni INVCIV da parte delle strutture subprovinciali

 

Considerata la nuova situazione che si è venuta a creare a seguito dell’attribuzione della potestà concessoria, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998, alle Regioni, ai Comuni, alle ASL, e, nei casi di convenzionamento, all’INPS, si è provveduto ad aggiornare le procedure per consentire la liquidazione delle prestazioni INVCIV anche da parte delle strutture subprovinciali (ex Sedi zonali e Agenzie territoriali).

 

Soltanto per le Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, per le quali, in attesa dell’emanazione dei decreti per il decentramento, rimane ferma la potestà concessoria delle Prefetture, su richiesta del Ministero dell’Interno, resta il vincolo della liquidazione e della gestione da parte delle sole Sedi provinciali.

 

Per tutte le altre realtà la liquidazione e la gestione delle prestazioni INVCIV è prevista con le regole in uso per la generalità delle pensioni e, quindi, con riferimento alla residenza dell’interessato.

 

Per le strutture subprovinciali con AS/400 saranno previsti appositi piani di scorporo delle prestazioni in essere.

 

 

 

10.2 – Procedura ICNULI

 

La procedura è stata aggiornata all’euro e alla gestione della nuova situazione che si è venuta a creare a seguito del decentramento.

 

Tra l’altro, la procedura aggiornata prevede l’acquisizione dell’informazione relativa all’Ente Concessorio:

-         per i Comuni è prevista l’acquisizione del codice catastale;

-         per le Regioni è prevista l’acquisizione del codice stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per i versamenti delle addizionali all’IRPEF;

-         per le Sedi INPS è prevista l’acquisizione del codice numerico della Sede;

-         per le ASL è prevista l’acquisizione del codice nazionale assegnato, costituito da 6 caratteri, di cui i primi tre identificativi della Regione di appartenenza della ASL, gli altri tre identificativi della singola ASL.

 

 

10.3 – Aumento agli invalidi civili infrasessantacinquenni

 

Le procedure sono state aggiornate e determinano la maggiorazione di lire 20.000 mensili (pari a euro 10,33), previsto dall’articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

Tale maggiorazione spetta ai titolari di pensione ovvero di assegno di invalidità, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare:

 

a)      non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b)      non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

L’aumento spetta per intero, se il limite di reddito non è superato, o non spetta, se il limite è superato.

 

Si considerano i redditi previsti per il diritto alla pensione o all’assegno di invalidità: redditi assoggettabili all’IRPEF posseduti nell’anno precedente, sia per il titolare che per il coniuge.

 

L’aumento spetta, se sussistono i requisiti di età e di reddito a partire dal gennaio 2001 o dalla decorrenza della pensione o dell’assegno, se successiva.

 

L’importo dell’aumento viene memorizzato in GP5/6KC10 e GP5/6KC05, in aggiunta all’importo della prestazione. Viene inoltre memorizzato in GP5/6HG02 con codice fondo in GP5/6HG02 uguale a “441”.

 

 

 

 

11 – Assegni sociali a cittadini extracomunitari

 

Con messaggio n. 96 del 20 marzo 2002 (allegato 8) è stato comunicato l’aggiornamento della procedura di liquidazione delle pensioni che consente la liquidazione degli assegni sociali a cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno.

 

Tali prestazioni sono contraddistinte dal codice “F” nel terzo sottocampo del codice natura. 

 

Si ricorda che le relative domande devono essere acquisite in EAD75 inserendo nel campo 36 la sigla “ECS”.

 

 

12 – Pensioni di categoria VOAUT, IOAUT e SOAUT

 

Con messaggio n. 86 del 7 marzo 2002 è stato segnalato l’aggiornamento della procedura per la liquidazione delle pensioni in argomento con requisito autonomo.

 

 

13 – Assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e VOCOOP

 

In allegato 9 si riporta l'elenco aggiornato dei codici delle aziende per le quali è pervenuta la documentazione relativa all'esodo.

 

Con messaggio n. 80 del 28 febbraio 2002 (allegato 10) sono stati forniti chiarimenti in merito alle particolari modalità di tassazione previste per gli assegni di sostegno al reddito.

 

Si rammenta che per l'acquisizione delle domande in EAD75 occorre inserire nel campo “tipo domanda” il valore 9.

 

 

 

 

13.1 – Maggiorazione dell’assegno

 

La maggiorazione dell’assegno di sostegno deve essere determinata considerando il numero di settimane di incremento dell’anzianità contributiva indicate dall’azienda che sostiene l’onere dell’assegno sullo specifico modello di domanda (allegato 1 alla circolare n. 55 dell’8 marzo 2001).

 

Le settimane di contribuzione ad incremento vanno aggiunte alle settimane “effettive” della quota B.

 

In sede di liquidazione della prestazione definitiva (pensione di anzianità o di vecchiaia), per la quale l’esodato dovrà presentare la relativa domanda nei termini di legge, sarà considerata anche la contribuzione “figurativa” versata dall’azienda fino al conseguimento del diritto alla nuova prestazione.

 

 

 

 

 

 

 

14 -

Pensioni da liquidare ai sensi dell'art.78, commi 8,11,12,13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai lavoratori con mansioni particolarmente usuranti connotate da maggior gravità dell’usura

 

Con messaggio n.26 del 23 gennaio 2002 (allegato 11) è stato reso disponibile l'aggiornamento della procedura per l'acquisizione e la liquidazione delle pensioni in argomento, per le quali erano stati trasmessi entro il 31 dicembre 2001 gli oneri con la procedura rilasciata con messaggio n.268 del 17 ottobre 2001 (allegato 12).

 

La procedura di acquisizione degli oneri è nuovamente disponibile per l’inserimento delle sole posizioni già segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni e autorizzate con il messaggio n. 85 del 7 marzo 2002 e n. 111 del 9 aprile 2002.
 
Non potranno essere inserite ulteriori posizioni se non autorizzate dalla Direzione Centrale Prestazioni, alla quale dovranno essere segnalate via fax al numero 06 59054485.

 

 

15 – Modifiche ai pannelli di acquisizione

 

15.1 -

Trattamenti di famiglia su pensioni ai superstiti e su pensioni liquidate a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

 

Dalla competenza 2002 è stato reso uniforme il significato del codice relativo al diritto al trattamento di famiglia tra il valore memorizzato in archivio e il valore acquisito: deve essere indicato nel campo “MAGG” il valore “2”, se devono essere attribuiti i trattamenti di famiglia e il valore “1”, se non devono essere attribuiti.

 

 

 

15.2 – Modifiche al pannello MNLRLA0

 

Il reddito relativo all’anno di decorrenza della pensione, ai fini dell’incumulabilità con reddito da lavoro autonomo, deve essere acquisito con riferimento al periodo di percezione della pensione; il “mese dal” deve coincidere con il mese di decorrenza della pensione.

 

 

16 -

Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF

 

16.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni

 

La tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2002 è determinata applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate nell’allegato 3 alla circolare n. 225.

 

In allegato 3 sono riportate anche le tabelle delle detrazioni per i familiari a carico, aggiornate in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002).

 

In particolare, le nuove disposizioni, mentre confermano le detrazioni per il coniuge a carico e per le persone a carico diverse dai figli, in funzione del reddito e con le stesse modalità previste per l’anno 2001, stabiliscono una nuova modalità di applicazione delle detrazioni per i figli a carico che tiene in considerazione sia il reddito del contribuente che il numero dei figli a carico, che la presenza nel nucleo di figli inabili.

 

 

16.2 - Tassazione arretrati

 

Per l’anno 2002 la tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni attualmente in vigore.

 

Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 2002 vengono tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18 per cento.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

 

 

Allegato n°1   Messaggio n. 41 del 30 gennaio 2002

Allegato n°7   Ministero dell’Interno

Allegato n°2   Messaggio n. 58 del 8 febbraio 2002

Allegato n°8  Messaggio n.96 del 20 marzo 2002

Allegato n°3   Tabelle per il calcolo delle pensioni

Allegato n°9   Aziende esodanti

Allegato n°4   Messaggio n. 22 del 22 gennaio 2002

Allegato n°10  Messaggio n. 80 del 28 febbraio 2002

Allegato n°5   Messaggio n. 2 del 4. gennaio 2002

Allegato n°11   Messaggio n. 26 del 23 gennaio 2002

Allegato n°6   Messaggio n. 44 del 31 gennaio 2002

Allegato n°12  Messaggio n.268 del 17 /10/2001