900612 SERVIZIO RESTAZIONI MALATTIA MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI Circolare n. 129 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Omessa o incompleta comunicazione dell'indirizzo da parte del lavoratore. SERVIZIO RESTAZIONI MALATTIA MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI Roma, 6 giugno 1990 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e Circolare n. 129 periferici dei Rami Professionali Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Omessa o incompleta comunicazione dell'indirizzo da parte del lavoratore. In sede di esame di istanze o ricorsi, avanzati dagli interessati, inerenti a fattispecie riguardanti l'argomento indicato in oggetto, sono emerse in alcuni casi perplessita' a livello periferico in ordine all'applicazione di quanto previsto al punto 4 della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 dell'1.7.1988, pure in relazione a notizie nel tempo riportate dalla stampa circa il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 4591 del 16/3 - 3/11/1989. Il Comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha soffermato la sua attenzione sulla problematica di interesse, anche in connessione al contenuto della sentenza suddetta, problematica riguardante la possibilita' o meno e, in ipotesi affermativa, in quali casi, di riconnettere conseguenze al comportamento del lavoratore sottrattosi all'onere di comunicare l'esatto indirizzo all'Istituto o al datore di lavoro, non consentendo in tal modo l'effettuazione delle visite mediche di controllo. Al riguardo, si premette anzitutto che il Comitato stesso ha condiviso le linee di indirizzo (punto 4 della delibera citata) sinora seguite dall'Istituto sull'argomento, che sono, pertanto, da considerarsi tuttora applicabili. Infatti la sentenza citata prevede soltanto, nei casi della suddetta omissione, la non applicabilita' delle sanzioni per assenza a visita di controllo di cui all'art. 5 della legge n. 638 dell'11.11.1983, sanzioni previste esclusivamente per tale ultima fattispecie. Una diversa interpretazione della norma, ha aggiunto ancora la sentenza, integrerebbe una interpretazione analogica, come tale non consentita trattandosi di norma limitatrice di diritti del lavoratore. La Corte ha pero', altresi', precisato di non aver esaminato l'ulteriore aspetto "se sussiste o meno per il lavoratore l'obbligo di indicare il proprio indirizzo.... e se una volta ritenuto sussistente tale obbligo una sanzione dell'inosservanza di tale obbligo possa rinvenirsi nell'ordinamento vigente (considerando ad esempio, detta inosservanza quale mancata trasmissione del certificato)....", in quanto tale questione non era stata sollevata dalle parti in causa. In effetti la delibera sopra ricordata aveva gia' tenuto distinta (successivamente ai fatti oggetto della controversia di cui alla sentenza citata) l'ipotesi dell'assenza a visita di controllo, da quella relativa alla impossibilita' dell'esecuzione di quest'ultima per l'omissione dell'indirizzo sulla certificazione. Infatti, mentre nel primo caso e' prevista l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.5 della legge suddetta, modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 14/26 gennaio 1988, nella seconda - qualificata non come "assenza" alla visita di controllo, ma come mancanza di un requisito essenziale della certificazione - e' prevista la perdita dell'indennita' fino a quando non venga segnalato l'indirizzo mancante o incompleto. Tale ultima previsione si riferisce pure all'inadempienza nei confronti del datore di lavoro (anche se per quest'ultimo l'omissione si identifica nella mancata segnalazione della nuova residenza o del recapito occasionale e viene rilevata generalmente solo in occasione di controlli richiesti dallo stesso), in quanto destinatario della certificazione di malattia e pertanto, come l'Istituto, abilitato a richiedere le visite di controllo - (vds.circ. n.38 PMMC del 26.3.1987). Premesso quanto sopra, nel ribadire che in via generale alla fattispecie in oggetto si applicano le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 della deliberazione citata (vds. circ. n.166/1988), in ordine all'argomento si forniscono, comunque, le ulteriori precisazioni che seguono. In caso di mancata, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo, sempreche' l'incompletezza consista in un'omissione tale - da valutarsi pure secondo la obiettiva situazione locale - da non poter in alcun modo consentire la predisposizione della visita di controllo, si provvedera' a non corrispondere l'indennita' di malattia fino a quando non verra' comunicato da parte dell'interessato il dato di interesse omesso o incompleto; (si rammenta che e' fatta salva comunque, l'ipotesi che l'indirizzo sia rilevabile altrimenti - v. circ. n. 2 PMMC/dell'11.4.1985). Nel caso di predisposizione di visita di controllo a cui il lavoratore risulti irreperibile per inesatta segnalazione del recapito (compreso il caso di omessa segnalazione di quello occasionale), si dara', comunque, applicazione delle disposizioni di cui al punto 4 della delibera di interesse piu' volte menzionata. Tenuto conto che generalmente la fattispecie viene rilevata, in un primo momento, (a livello del medico di controllo) quale "assenza", e' ovvio che, una volta inquadrata, invece, come incompleta o errata notifica dell'indirizzo, dovra' provvedersi, a cura delle Sedi, alle necessarie rettifiche del provvedimento, qualora in precedenza adottato ai sensi dell' art. 5 legge n. 638/1983. Si invitano, ancora una volta, le SAP a raccomandare ai medici di controllo - tenuto, tra l'altro, conto che spesso l'acquisizione di notizie utili atte al reperimento degli interessati non comporta particolari difficolta' o eccessivo dispendio di tempo, attraverso l'assunzione di qualche informazione sul posto - di adoperarsi affinche' nello espletamento dei controlli loro affidati non trascurino, qualora necessario, di svolgere le iniziative suddette, atte ad agevolare il reperimento stesso. Analoga sensibilizzazione dovra' essere svolta anche nei confronti delle USL, per i controlli domiciliari dalle stesse eventualmente eseguiti. Si coglie l'occasione per rappresentare l'opportunita' che l'attivita' svolta dai sanitari interessati agli accertamenti domiciliari venga costantemente seguita al fine di verificare la piu' corretta osservanza delle incombenze dovute. Qualora, poi, per le visite di controllo richieste dal datore di lavoro, il lavoratore risulti sconosciuto o comunque irreperibile (a causa della mancata comunicazione all'Azienda del nuovo recapito o del recapito occasionale, come piu' sopra precisato), si fa presente quanto segue. Considerato che la certificazione destinata al datore di lavoro e' generalmente priva dell'indirizzo del lavoratore, (peraltro in alcune Regioni i nuovi esemplari prevedono tale indicazione) - indirizzo di cui l'azienda dovrebbe essere di norma a conoscenza a cura del lavoratore - si puo' talvolta verificare che sulla certificazione di malattia inviata all'Istituto sia regolarmente riportato il nuovo recapito o quello occasionale, non comunicato invece al datore di lavoro; al riguardo, accertato che all'Azienda effettivamente non e' stata data la comunicazione di interesse, troveranno applicazione le piu' volte citate disposizioni di cui al punto 4 della delibera in questione (circ. n.166/1988 e n.38/1987 gia' menzionate); tuttavia e' opportuno che, acclarata la difformita' di indirizzo, a riscontro con la certificazione in possesso,le SAP, nel comunicare al datore di lavoro l'esito del controllo, (ovviamente se richiesto all'INPS), precisino all'azienda il diverso indirizzo notificato all'Istituto, facendo riserva di portare a conoscenza l'esito di altro controllo, da disporre tempestivamente d'ufficio, dopo aver accertato che l'interessato non si sia presentato alla visita ambulatoriale presso la USL (su segnalazione dell'accesso infruttuoso del medico di controllo da parte di qualche vicino, parente, ecc.)e che non abbia nel frattempo ripreso il lavoro. E' evidente che nel caso di intervento della USL nel processo gestionale,(per la ricezione della certificazione di malattia o per l'espletamento delle visite di controllo domiciliari) i tempi di cognizione dell'esito della visita stessa e dei suddetti adempimenti nei confronti del datore di lavoro possono essere tali da non consentire, in ogni caso, la tempestiva disposizione di altra visita. Cio' stante si invitano le Sedi a voler curare tutto quanto di competenza affinche' possano essere svolti con la massima possibile tempestivita', nello spirito delle istruzioni che precedono, tutti gli adempimenti necessari. E' ovvio a tal punto che,venendo in tal modo l'azienda a conoscenza dell'esatto indirizzo, da tale momento, agli effetti dell'indennita', viene meno pure per l'azienda stessa l'irreperibilita' del lavoratore, eccettuata ovviamente l'ipotesi di ulteriori visite di controllo senza esito. Analoga conclusione vale evidentemente anche per il caso in cui, venendo a conoscenza il medico incaricato del controllo domiciliare della USL, del diverso, effettivo recapito del lavoratore, lo indichi sul referto di visita, trasmesso al datore di lavoro. Naturalmente quanto sopra e' riferibile pure all'Istituto, quando questo prenda cognizione, tramite il referto, del nuovo indirizzo dell'interessato, in precedenza non comunicato all'INPS. Anche in tale circostanza si rileva l'opportunita' di disporre d'ufficio altra visita, sempreche' previe intese con le USL, queste ultime non la effettuino direttamente. 000000000000000 Si ritiene infine di dover ribadire (vds msg. 7253 del 12.12.1985) che quando la certificazione e' consegnata allo sportello, l'impiegato addetto e' tenuto ad una verifica della completezza dell'atto prodotto, chiedendo l'integrazione dei dati eventualmente mancanti. L'adempimento deve essere curato anche nei casi in cui la ricezione della certificazione avviene tramite USL. Non sembrano neppure inopportuni appositi "avvisi", agli sportelli, di richiamo della necessita' che la documentazione di cui trattasi sia sempre consegnata completa dei dati di interesse. In tale ordine considerativo vorranno altresi' attivarsi contatti con i Patronati, i mass-media, ecc. per la piu' propria divulgazione delle "avvertenze" che attengono all'erogazione delle prestazioni economiche in argomento. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA