Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 152 del 22-11-2004.htm
Mensilizzazione dei flussi retributivi (flusso EMens).
Direzione centrale delle entrate contributive
Direzione centrale organizzazione
Direzione centrale pianificazione e controllo di gestione
Direzione centrale prestazioni
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito
Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni
Coordinamento generale statistico attuariale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 22 Novembre 2004
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n. 152
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Mensilizzazione dei flussi retributivi (flusso
EMens).
SOMMARIO
:
Dal 1
gennaio 2005 i datori di lavoro, i committenti e gli associanti in
partecipazione devono inviare mensilmente i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione
delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Indice:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
Premessa e quadro normativo di riferimento.
Indicazioni generali.
Soggetti tenuti all’invio dei dati
mensilizzati.
Termini di presentazione.
Modalità
della presentazione telematica.
Istruzioni per la compilazione dei campi
contenuti nel tracciato relativo al flusso E Mens
Anticipazioni sulla compilazione della certificazione CUD 2005
per i lavoratori cessati nel corso dell’anno 2005 e del modello CUD e
770/2006.
Semplificazione
degli adempimenti in ordine all’obbligo ed alla compilazione della
modulistica
Allegati:
·
specifiche
e tabelle di decodifica;
1. Premessa e quadro normativo di riferimento.
L’articolo 44 del DL 30
settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, ha
previsto che, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al
mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della
certificazione unica (CUD), trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali
in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le
informazioni utili al fine di assolvere al dettato legislativo che impegna
l’Istituto a ricevere i dati retributivi e le informazioni necessarie per:
·
il calcolo dei
contributi;
·
l’implementazione
delle posizioni assicurative individuali;
·
l’erogazione delle
prestazioni.
L’articolo 44 del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, pone all’Istituto essenzialmente tre obiettivi:
1.
tenere un continuo
aggiornamento dell'archivio dei lavoratori al fine di realizzare una completa
anagrafe dei lavoratori dipendenti e occupati;
2.
realizzare una
maggiore tempestività nell’erogazione delle prestazioni;
3.
rilasciare tempestivamente l’estratto conto ai
lavoratori e certificare la data di accesso alla pensione.
La trasmissione dei
flussi informativi, attraverso un nuovo modello di denuncia telematica
denominato “EMens”, riguarderà i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori
iscritti alla gestione separata ex art. 2, c. 26 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e gli associati in partecipazione di cui all’art. 43 del D.L. n. 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326. In riferimento a questi ultimi lavoratori, peraltro,
si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni allorché sarà emanato il
regolamento di cui al comma 9 dell’art. 43 citato.
Al fine di dare
attuazione al dettato legislativo e di fornire ai soggetti tenuti alla
trasmissione telematica delle retribuzioni le relative istruzioni, l’Istituto
ha predisposto un’analisi a livello mensile, dei dati –trasmessi attualmente
a livello annuo con il modello 770- necessari per la corretta tenuta del
conto assicurativo e per la tempestiva liquidazione delle prestazioni
pensionistiche, eliminando altresì la necessità di ricorrere a modulistica
sostitutiva, integrativa o rettificativa.
Relativamente alle altre
prestazioni la trasmissione con cadenza mensile dei dati retributivi
permetterà di avviare iniziative di semplificazione sia nell’omogeneizzazione
delle retribuzioni prese a base per il calcolo delle prestazioni non
pensionistiche sia nella revisione dei dati che dovranno essere ancora
indicati nelle documentazioni riepilogative annuali.
I dati sopra citati si
trovano già valorizzati nelle procedure di formazione delle buste paga e dei
modelli DM10/2. Si rileva, infatti, un incremento dell’automazione del
processo e si enfatizza l’allineamento tra i cedolini paga ed i flussi
trasmissivi dei modelli DM10/2 e delle nuove denunce mensili (EMens).
Le informazioni fornite
con la mensilizzazione saranno utili anche per la costituzione e la gestione
del casellario dei lavoratori attivi.
2. Indicazioni generali.
2.1. Soggetti tenuti all’invio dei dati
mensilizzati.
I soggetti tenuti all’invio
dei dati mensilizzati sono:
·
i datori di lavoro
già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed
assistenziali INPS, del modello 770 semplificato;
·
i committenti che
hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente e gli associanti in
partecipazione.
I dati devono essere inviati da parte di tutti i
datori di lavoro.
Pertanto i soggetti obbligati all'invio
telematico delle denunce sono i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione unica ai propri dipendenti attestante gli imponibili ai fini
fiscali e contributivi, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni
d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché
gli altri dati indicati con il provvedimento amministrativo di applicazione
della certificazione unica.
Sono tenuti all’invio anche i soggetti non
sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere
che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i
datori di lavoro agricolo per gli
operai
agricoli a tempo determinato e indeterminato.
I dati devono essere
inviati da parte dei committenti tenuti alla presentazione del modello GLA,
che verrà sostituito dall’invio mensile, e dagli associanti in partecipazione.
I datori di lavoro che
rivestano anche la figura di committenti e/o associanti invieranno i dati
congiuntamente.
2.2. Termini di presentazione.
Per i datori di lavoro,
l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
competenza, analogamente alla trasmissione del modello DM10/2 telematico.
Per i
committenti/associanti, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.
Si rammenta che i datori
di lavoro, allorché rivestano anche la figura di committenti e/o associanti,
debbono inviare i dati congiuntamente.
Periodo transitorio.
In occasione della prima
scadenza di presentazione, il termine sarà differito al 30 aprile 2005 data
entro la quale saranno inviati i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo. Poiché il termine scade di giorno non lavorativo, esso si intende
prorogato al 02 maggio 2005, primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza.
2.3.
Modalità della presentazione telematica.
La trasmissione può
avvenire in modo diretto o attraverso uno degli intermediari individuati
dall'art. 3, commi 2bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, (Caf, commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria,
società o enti appartenenti a gruppi societari per conto di tutti gli enti e
le società dei gruppi stessi).
I dati retributivi
mensili dei lavoratori dipendenti,
i
compensi degli iscritti alla Gestione separata e degli associati in
partecipazione, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche (schema
XML
) per la predisposizione dei flussi
relativi alle denunce retributive mensili, riportate nell’allegato n. 1 della
presente circolare.
Il Software di controllo
messo a disposizione dall’Istituto validerà il file predisposto dalla
procedura paghe, verificandone la conformità al predetto schema ed
effettuerà, inoltre, gli opportuni controlli di merito.
Il software predisposto
dall’Inps certificherà il file apponendo l’opportuno codice di controllo che
ne consentirà la trasmissione via Internet.
Le modalità d’invio sono
del tutto analoghe a quelle in uso per i flussi DM10, vale a dire che,
ultimata la validazione e la certificazione del file prodotto dalla procedura
paghe, accedendo all’apposita funzione del sito
www.inps.it
riservata
agli utenti registrati (intermediari e aziende), sarà possibile effettuare
l’inoltro ed ottenere la ricevuta dell’avvenuta trasmissione.
Lo schema di cui
all’allegato n. 1, è corredato –nell’ultima colonna di destra- da una breve
disamina amministrativa delle specifiche tecniche al fine di renderne più
agevole la comprensione.
2.4. Istruzioni per la compilazione dei campi
contenuti nel tracciato relativo al flusso EMens.
Sezione
intestazione flusso
: la sezione
contiene i dati identificativi del soggetto che trasmette il flusso: codice
fiscale del mittente, codice fiscale del soggetto giuridico che effettua la
trasmissione, la ragione sociale del mittente, codice fiscale dell’azienda
produttrice del software paghe e codice Sede destinataria del flusso stesso.
Sezione
azienda
: per azienda si intende
il soggetto presso il quale prestano attività lavorativa diverse tipologie di
lavoratori (lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati) e contiene
l’anno e mese della denuncia, il codice fiscale e la ragione sociale
dell’azienda.
Sezione
posizioni contributive dei lavoratori dipendenti
: se il flusso contiene dati relativi ad aziende
con lavoratori dipendenti in questa sezione va indicata la matricola
aziendale INPS.
Sezione
lavoratore dipendente
: la sezione
contiene tutti i dati relativi al lavoratore e alla retribuzione del mese
oggetto del
flusso.
E’ suddivisa in:
-
Dati identificativi del lavoratore;
-
Dati inquadramento del lavoratore;
-
Sezione retribuzione mese corrente;
Sezione
settimana;
Sezione
differenze da accreditare;
Sezione
dati particolari;
-
Sezione CIG pregressa;
-
Sezione mese precedente.
Dati identificativi lavoratore
: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e
nome del lavoratore.
Dati inquadramento del lavoratore
: vanno esposti i dati contrattuali del
lavoratore: qualifica, tipo contribuzione, codice comune di lavoro, giorno e
tipo assunzione e giorno e tipo cessazione. Si precisa che la combinazione
della qualifica e del tipo contribuzione con riferimento all’inquadramento
aziendale (CSC e CA) consente di determinare le assicurazioni coperte;
pertanto tale informazione non viene più richiesta.
Sezione retribuzione mese corrente
: vanno esposti i dati relativi alla tipologia
del lavoratore, all’imponibile previdenziale, alla sezione settimana e
differenze da accreditare descritte in seguito, ai giorni retribuiti, alle
settimane utili, alle coordinate ANF e ai dati del TFR maturato. Si precisa
che la tipologia del lavoratore identifica lavoratori aventi caratteristiche
particolari (minatori per l’attività svolta in sotterraneo, marittimi e
lavoratori domestici interinali) che in precedenza venivano esposti come
retribuzioni particolari.
Sezione settimana
: vanno esposti i dati relativi al progressivo
della settimana, al tipo di copertura e ai codici evento. Il progressivo
della settimana è da considerare “progressivo assoluto nell’anno”e può
assumere un valore compreso tra 1 e 54 e deve essere compatibile con il mese
di riferimento. La copertura settimanale può essere di tre tipi: x –
totalmente retribuita, 1 – totalmente non retribuita, 2 – parzialmente
retribuita. Per le settimane totalmente non retribuite o parzialmente
retribuite, vanno indicati i codici evento intervenuti.
Sezione differenze da accreditare
: vanno esposti i dati riferiti al codice evento,
alla differenza accreditabile ed al numero di settimane accreditabile. Si
precisa che il numero di settimane accreditabile è relativo esclusivamente ad
eventi accreditabili figurativamente sulla base di una retribuzione
convenzionale, pari a 1/52 del 200 per cento dell’importo massimo
dell’assegno sociale in pagamento nell’anno interessato.
Sezione dati particolari
: in questa sezione saranno indicate le informazioni
aggiuntive per specifiche tipologie di lavoratori o particolari eventi:
indennità sostitutiva del preavviso, lavoratori con iscrizione a fondi
speciali.
Con apposito documento,
saranno emanate le disposizioni necessarie alla valorizzazione delle informazioni
concernenti le posizioni individuali riconducibili ai Fondi Speciali.
Sezione CIG pregressa
: contiene i dati relativi ad interventi di CIG
imputabili a periodi precedenti identificati da anno e mese cui si riferisce
la CIG, il tipo di lavoratore, il progressivo settimana nell’anno, il tipo
copertura settimanale, il tipo di intervento e la differenza da accreditare.
Sezione mese precedente
: ha struttura analoga alla sezione retributiva
del mese corrente.
Va utilizzata per
eventuali modifiche delle informazioni relative al mese precedente che sono
variate successivamente all'elaborazione delle buste paghe. Ciò con la sola
esclusione della qualifica, del tipo contribuzione e dell’importo imponibile
che non possono essere modificati in quanto allineati con il cedolino paga ed
il relativo DM10. Potranno essere indicate le sole informazioni variate che
andranno in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse.
Sezione
Committente: (collaborazioni, collaborazioni occasionali, incaricati vendita
domicilio e lavoratori autonomi occasionali):
la
sezione contiene il Codice di Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del
Committente.
Per tutte le altre
informazioni concernenti l’anagrafica, vedere le istruzioni fornite nella
voce
Sezione azienda.
Sezione
Collaboratore
: la sezione
contiene tutti i dati relativi al lavoratore parasubordinato e al compenso
relativo al mese oggetto della denuncia.
E’ suddivisa in:
-
- Dati identificativi del lavoratore;
-
- Dati contributivi del lavoratore.
Dati identificativi
: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e
nome del lavoratore parasubordinato.
Dati contributivi
: contiene i dati relativi al tipo rapporto,
codice attività, imponibile, aliquota, altra assicurazione, periodo di
attività, importo e tipo agevolazione e codice calamità.
Sezione
Associante
: contiene il Codice di
Avviamento Postale ed il Codice ISTAT del Committente.
Per tutte le altre
informazioni concernenti l’anagrafica, vedere le istruzioni fornite nella
voce
Sezione azienda.
Sezione
Associato
: contiene tutti i dati
relativi al lavoratore associato e al compenso relativo al mese oggetto della
denuncia.
E’ suddivisa in:
-
Dati identificativi del lavoratore associato;
-
Dati contributivi del lavoratore associato.
Dati identificativi
: vanno esposti il codice fiscale e il cognome e
nome del lavoratore associato.
Dati contributivi
: contiene i dati relativi all’imponibile,
aliquota, periodo di attività e codice calamità.
Per una trattazione
analitica delle informazioni si rinvia alle specifiche di cui all’allegato
n.1.
3. Anticipazioni sulla compilazione della
certificazione CUD 2005 per i lavoratori cessati nel corso dell’anno 2005 e
del modello CUD e 770/2006.
Come è noto, in
relazione all’esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle
prestazioni da parte dell’INPS, il Decreto direttoriale dell’Agenzia delle
Entrate di approvazione della certificazione CUD emanato ogni anno, prevede
che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi
dell’INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all’art. 4 del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la certificazione CUD rilasciata dal datore di
lavoro potrà essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini della
determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri
adempimenti istituzionali.
Al riguardo si evidenzia
che, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione della CUD anche ai
fini dei contributi dovuti all’INPS (art. 4, c. 6ter, D.P.R. n. 322/1998),
per effetto dell’entrata in vigore del citato articolo 44, la parte
previdenziale del modello CUD 2005 –relativo ai lavoratori cessati nel corso
dell’anno 2005- sarà allineata alle informazioni già trasmesse con i flussi
EMens.
In occasione
dell’emanazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione
unica dei sostituti d’imposta (ex art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 322/1998)
per l’anno 2005 (modello 770/2006) l’Istituto effettuerà una revisione delle
informazioni da indicare nella parte C del modello 770, che comporterà un
alleggerimento degli adempimenti nei confronti dei soggetti che puntualmente
hanno ottemperato all’obbligo della trasmissione dei flussi mensili EMens.
Infine, anche per
quanto concerne il modello CUD 2006, a proposito del quale saranno emanate le
relative istruzioni, si sottolinea che tale modello potrà contenere dati
semplificati in considerazione di quanto già pervenuto all’Istituto con il
flusso EMens.
Comunque nel CUD 2006
saranno presenti le seguenti informazioni: retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, ritenute previdenziali, periodo di riferimento.
4. Semplificazione degli adempimenti in ordine
all’obbligo ed alla compilazione della modulistica.
L’invio mensile dei dati
consentirà all'INPS di ottenere tempestivamente tutte le informazioni
occorrenti per la tenuta delle posizioni previdenziali, per l'erogazione
delle prestazioni e, in termini generali, per lo svolgimento di tutto il
complesso delle attività istituzionali che presuppongono un costante
aggiornamento delle banche dati.
A tal proposito si
sottolinea che le informazioni trasmesse all’Istituto permetteranno di:
·
semplificare i
rapporti con il cliente esterno, attraverso una riduzione della modulistica e
delle dichiarazioni e certificazioni;
·
definire
rapidamente le prestazioni.
Dal periodo di paga relativo
al mese di gennaio 2005, l’operazione di mensilizzazione, portata a regime,
permetterà di abolire alcune dichiarazioni dei datori di lavoro quali i
modelli SA/SOST e SA/INT.
Dall’anno 2006, altresì,
non dovranno più essere presentate da parte dei committenti le denunce
riepilogative annuali di modello GLA/R e GLA/C.
Il Direttore generale
Crecco
Allegati
:
specifiche e tabelle di decodifica
Allegato N.1