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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 183 del 1-10-1999.htm
  
Aggiornamento manuale trasmesso con la cir. n. 55 del 4 marzo 1999.Istituzione nuovi codici.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
1 ottobre 1999
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 183
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Manuale per la compilazione della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (mod. DMAG).
 
SOMMARIO
:
Aggiornamento manuale trasmesso con la cir. n. 55 del 4 marzo 1999.
Istituzione nuovi codici.
 
Con la presente circolare si trasmettono, in allegato, le istruzioni per la compilazione del mod. DMAG da utilizzare per la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata.
Tali istruzioni tengono conto di tutte le novita' finora intervenute in materia, gia' comunicate a mezzo circolare, nonche' le ulteriori disposizioni di seguito illustrate.
Esse, pertanto, sostituiscono le istruzioni allegate alla circolare n. 55 del 4.3.1999.
Al fine di permettere ai datori di lavoro di dichiarare particolari situazioni che influiscono sulla tariffazione, sono stati integrati i codici tipo ditta e i codici tipo contratto. In particolare:
Viene istituito il codice
tipo ditta 05
, da indicare nella
prima
casella del tipo ditta dei quadri A e C del modello DMAG/D e R: Tale codice deve essere utilizzato dagli enti pubblici, diversi da quelli identificati dal codice tipo ditta "04", che non sono tenuti al versamento dei contributi contrattuali per la previdenza e l'assistenza integrativa. I contributi per la previdenza ed assistenza integrativa non vengono riscossi ancorche' sia stato barrato dal datore di lavoro il campo "SI" del quadro "F". Qualora gli enti pubblici di cui trattasi intendano invece versare i predetti contributi, dovranno compilare la seconda casella del tipo ditta con i codici 21 o 40.
Vengono istituiti i codici
tipo ditta 20 e 39
, da comunicare nella
seconda
casella del tipo ditta dei quadri "A" e "C" dei modelli DMAG/D e R, aventi il significato rispettivamente di:
Azienda che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale
(tipo ditta 20)
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale
(tipo ditta 39);
Nel caso in esame, pertanto, il datore di lavoro che occupa sia operai florovivaisti che altre categorie di manodopera, dovra' compilare distinti modelli DMAG/D e R.
Vengono istituiti i codici
tipo contratto 40 e 41
, aventi il significato rispettivamente di:
Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale
(tipo contratto 40);
Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale
(tipo contratto 41).
Per i predetti lavoratori, che possono essere inseriti solo nelle dichiarazioni trimestrali di
cooperative sociali
legge 381/91 e loro consorzi
, individuate dai codici "
tipo ditta 1" 09 e 17
, la Legge prevede la possibilita' di fissare, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi. Pertanto il datore di lavoro, nell'indicare la retribuzione imponibile, dovra' eventualmente fare riferimento ai Decreti Ministeriali che fossero stati in proposito emessi.
Considerata l'importanza che riveste l'esatta compilazione della dichiarazione di cui trattasi, le agenzie avranno cura di riprodurre un adeguato quantitativo delle Istruzioni allegate, che dovranno essere messe a disposizione dei contribuenti, dei consulenti e delle associazioni datoriali.
Quanto prima verra' data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento del software di controllo dei supporti magnetici e dei flussi telematici.
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
 
Allegato
1
I.N.P.S. - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
 
 
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA
PRESENTAZIONE
Il modello DMAG e' stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Il modello deve essere utilizzato per i periodi di competenza dal 1998 in poi.
Si rammenta che i termini di scadenza degli adempimenti relativi alle dichiarazioni sono fissati alle date del 25 aprile (primo trimestre), 25 luglio (secondo trimestre), 25 ottobre (terzo trimestre), 25 gennaio dell'anno successivo (quarto trimestre) per le dichiarazioni presentate su modello cartaceo, mentre i termini di presentazione delle dichiarazioni con sistemi informatizzati (supporto magnetico o trasmissione telematica) sono fissati rispettivamente al 25 maggio, 15 settembre , 25 novembre e 25 febbraio dell'anno successivo.
Il DMAG e' concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico.
Il modello e' articolato in due distinti fogli:
il DMAG/D nel quale devono essere indicati tutti gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati;
il DMAG/R nel quale devono essere riepilogati i dati riportati nel DMAG/D, utili per la determinazione dei contributi previdenziali.
Il modello consente di:
denunciare la base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in applicazione dell'art.4 del D.lvo n.146 del 16 aprile 1997 (circ. INPS n.224 del 14 novembre 1997);
dichiarare le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento ex art. 23 della legge n.196 del 24 giugno 1997 (circ. INPS n.202 del 9 ottobre 1997).
Con il modello DMAG e' possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato.
Il modello e' predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono presentare due distinte denunce (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).
Devono essere utilizzate distinte denunce anche nei casi, piu' avanti individuati, in cui il datore di lavoro occupi lavoratori soggetti a regimi contributivi diversi.
Dal gennaio 1999 sono disponibili presso le Sedi INPS i modelli DMAG in versione "euro" per le aziende che intendano usufruirne.
Con circolare n. 46 del 26 febbraio 1999, alla quale si rimanda per piu' puntuali informazioni, e' stata data la possibilita' di presentare le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata tramite sistemi automatizzati (supporto magnetico o trasmissione telematica). Si richiama, in proposito, anche la circolare n. 69 del 30 marzo 1999 e la circolare n. 149 del 16 luglio 1999.
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modulo, che e' stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia.
La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell'agenzia postale) alla competente sede INPS entro le date precedentemente individuate. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.
Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro contrassegnata con la sigla dell'impiegato che le ha accettate.
L'azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio DMAG/R.
La dichiarazione non e' pertanto valida allorquando l'azienda presenti all'INPS uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell'altro.
Il modello e' ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle, per la compilazione dei quali e' necessario osservare le seguenti istruzioni.
 
COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/D
 
QUADRO A
Campi "ANAGRAFICA AZIENDA"
In tali campi devono essere indicati il cognome e nome del titolare dell'azienda oppure la denominazione o ragione sociale della stessa, l'indirizzo, il CAP, il comune o frazione e la provincia.
Tali dati devono coincidere con quelli dichiarati nella denuncia aziendale presentata ai sensi dell'art.5 del D.lvo n.375 dell'11 agosto 1993.
In tale quadro inoltre e' previsto, sul margine destro, lo spazio per l'apposizione - da parte dell'Ufficio - del timbro datario attestante la data di presentazione.
 
Campo "CODICE FISCALE"
Nel campo "codice fiscale" deve essere indicato il codice fiscale del titolare d'azienda (nel caso di azienda individuale) o il codice fiscale d'azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria.
 
Campo "CODICE AZIENDA"
Il "codice azienda" e' composto dai codici: provincia, comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso deve coincidere con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata dall'azienda ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n.375 dell'11.8.1993.
Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale.
 
Campo "TRIMESTRE E ANNO"
Indicare il trimestre e l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione.
Per il trimestre e' sufficiente indicare i numeri 1,2,3,4 a seconda che si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l'anno indicare le quattro cifre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione.
L'anno non puo' essere anteriore al 1998.
 
Campo "TIPO DITTA"
E' riservato alla indicazione della tipologia dell'azienda, onde permettere l'identificazione del preciso regime contributivo a cui l'azienda e' assoggettabile.
Il campo e' suddiviso in tre caselle.
Nella prima casella il datore di lavoro deve riportare il codice che identifica la tipologia aziendale della propria azienda secondo i parametri della "tabella codici ditta 1".
La seconda casella deve essere utilizzata per indicare particolarità contributive dell'azienda, secondo quanto indicato nella "tabella codici ditta 2".
La terza casella deve essere compilata, indicando la lettera "E", qualora le aziende che sono titolari di conti correnti bancari o postali espressi in euro, intendano avvalersi della facolta' di pagare i contributi con la predetta moneta. Pertanto gli avvisi di pagamento saranno espressi in euro.
 
TABELLA "CODICI DITTA 1" (PRIMA CASELLA)
Codice
Descrizione
01
Cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica;
02
Consorzi di bonifica;
03
Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 240/1984;
04
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (gestione ex Aziende di Stato delle foreste demaniali), Corpo delle Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione;
05
Enti pubblici non tenuti al pagamento dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario;
06
Ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
07
Cooperative che eseguono lavori di forestazione;
08
Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto;
09
Cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 e loro consorzi;
10
Riservato all'ufficio;
11
Riservato all'ufficio;
12
Concedenti terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro;
13
Ditte in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella presente tabella (es. idraulico-forestale);
14
Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
15
Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod.14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella presente tabella (es. idraulico-forestale);
16
Cooperative con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi;
17
Cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi;
18
Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo industriale;
 
TABELLA "CODICI DITTA 2" (SECONDA CASELLA)
Codice
Descrizione
19
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL.
20
Azienda che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale
21
Azienda che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare n. 71 del 30 marzo 1999)
39
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione nella convenzione provinciale
40
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare n. 71 del 30 marzo 1999).
N.B. - i codici della tabella "tipo ditta 2" 21 e 40 sono compatibili solo con i codici della tabella "tipo ditta 1" 01, 02, 03, 05, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 18; i codici della tabella "tipo ditta 2" 20 e 39 sono compatibili solo con i codici della tabella "tipo ditta 1" 06, 08, 12, 14.
Nel caso in cui venga compilata la seconda casella del "tipo ditta", deve essere comunque compilata anche la prima casella del "tipo ditta".
Qualora lo stesso datore di lavoro impieghi manodopera con regimi contributivi diversi dovrà presentare modelli di denuncia separati.
Ad esempio:
Il coltivatore diretto
che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale e' stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia e' tenuto a produrre due dichiarazioni.
Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale, presentata ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n.375/93, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell'azienda; per la manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia.
Il concedente
che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovra' produrre due dichiarazioni: una per la manodopera assunta direttamente (indicando il codice 06) e l'altra per la manodopera assunta dal mezzadro (indicando il codice 12).
In entrambe le dichiarazioni dovra' essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell'unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5.
Il datore di lavoro che impiega anche
operai florovivaisti
per i quali non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario a seguito
di espressa esclusione nella convenzione provinciale
deve compilare per gli stessi distinte dichiarazioni della manodopera occupata, contraddistinte dal "tipo ditta 2" 20 o 39.
 
Campo "TIPO DENUNCIA"
Il campo "tipo denuncia" e' composto di due caselle.
La prima casella e' destinata alla indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia.
Difatti le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi devono presentare due distinte denunce.
Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia" indicheranno i codici numerici:
 
Codice
Descrizione
1
se la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;
2
se la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato.
La seconda casella e' predisposta per identificare la natura della dichiarazione.
La natura delle dichiarazioni puo' essere:
- dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando e' presentata oltre i termini di scadenza purche' si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza.
In questi casi la seconda casella puo' essere compilata con la lettera
P
oppure essere lasciata in
bianco
;
- dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto precedente.
Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare variazioni riferentisi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, e' bene precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).
In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera
V;
- dichiarazione presentata dall'azienda che, prima della scadenza fissata dalla legge, rilevi di aver presentato la dichiarazione incompleta, o errata in alcune sue parti, ed intenda quindi annullarla mediante la presentazione di un nuovo modello.
In questo caso nella seconda casella deve essere indicata la lettera
S
(messaggio INPS n. 28182 del 25.07.1998).
 
Campo "A.R."(ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
)
Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 cosi' come modificato dall'art. 75 della legge 23/12/98 n.448, dall'art.58, comma 10, e dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n, 144.
 
Campo "COD. SEDE" - (CODICE SEDE)
Indicare il codice della sede di competenza, secondo la codifica di cui all'allegato a).
 
Campo "DENOMINAZIONE SEDE"
Indicare il nome della sede INPS alla quale la dichiarazione e' indirizzata (allegato a).
 
QUADRO B
Il quadro "B" si articola in piu' sezioni, predisposte per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.
Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:
 
Campo "N. ORD." - (Numero d'Ordine)
Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora per la dichiarazione degli operai occorrano piu' modd. DMAG/D il primo numero del secondo modello deve essere successivo all'ultimo del primo modello.
 
Campo "N. PROGR. PAG. REG. D'IMPRESA"
Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.
Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato piu' volte, il datore di lavoro e' tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripetera' nella sezione successiva lo stesso N.ORDINE attribuito al lavoratore e il CODICE FISCALE, indichera' il numero progressivo della pagina del Registro d'Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa, compilera' data di assunzione e data di cessazione del rapporto stesso, cosi' come indicato nel registro d'impresa, e i dati retributivi secondo le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.
 
Campo "CODICE FISCALE"
Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, tenendo presente che ogni errore puo' influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.
 
Campo "CAT." - (Categoria)
Campo riservato all'indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore e' impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti codici:
Codice
Descrizione
01
Tradizionale;
02
Florovivaista;
03
Idraulico forestale;
04
Dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario;
05
Lattiero caseario;
06
Avicolo;
07
Ortofrutticolo;
08
Giardiniere in ville private;
09
Cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari;
10
Categoria diversa dalle precedenti.
 
Campo "QUAL. O PAR." - (Qualifica o Parametro)
Campo riservato al livello o area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:
Codice
Descrizione
01
per operaio comune;
02
per il qualificato;
03
per il qualificato super;
04
per lo specializzato;
05
per lo specializzato super.
Se viene denunciato il parametro e' sufficiente trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza (possono essere utilizzati massimo 3 caratteri, pertanto per i parametri che prevedono decimali, deve essere effettuato l'arrotondamento all'unita' piu' vicina).
 
Campo "DATA ASSUNZIONE"
Indicare la data d’inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data riportata nella pagina del Registro d'Impresa del lavoratore interessato.
 
Campo "DATA CESSAZIONE"
Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro, corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d'Impresa, relativa al lavoratore interessato.
 
Campi "COGNOME E NOME"
Indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell'interessato.
 
Campo "DATA DI NASCITA"
Indicare la data di nascita del lavoratore (es.01.01.1938).
 
Campo "SESSO"
Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.
 
Campi "PROVINCIA E COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO"
La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma), il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.
 
Campi "COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P.".
E' indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.
 
DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI
(MESE, ZONA, TIPO RETRIBUZIONE, TIPO CONTRATTO, GIORNATE, RETRIBUZIONI ED ACCANTONAMENTI)
Prima di compilare questa sezione del quadro B e' indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono e in particolare quelle concernenti la "Determinazione della retribuzione e relative modalita' di dichiarazione".
Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti nel modulo tenendo conto dell'ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si e' svolto il lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.
Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali e' rigidamente riservato a ciascun mese del trimestre.
 
Campo "MESE"
Nel campo "1^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio, ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno); nel campo "2^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "3^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (es. marzo, giugno, settembre, dicembre).
 
Colonna "ZT" - (ZONA TARIFFARIA)
Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione del terreno nel quale e' stato occupato il lavoratore.
La colonna e' composta di due campi per ciascun trimestre.
Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali e' stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici numerici:
 
Codice
Descrizione
1
(Fiscalizzata Nord) per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 1, comma 5, D.L. 19.01.1991 n.18, convertito con modificazioni nella legge 20.03.1991, n.89;
2
(Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'art. 14, comma 1, legge 1^ marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;
3
(Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del Centro Nord di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;
4
(Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per zone svantaggiate (ex art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218;
5
(Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovra' utilizzare i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie.
Allorquando si verifichi la necessita' di denunciare una terza zona il contribuente utilizzera' gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva, avendo cura di riportare lo stesso numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore.
All'utilizzo dei predetti codici e' possibile fare ricorso anche nei casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.
Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non e' piu' necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.
 
Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)
La colonna T.C. e' formata di due campi, che identificano la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato.
Il primo campo, di un carattere, può essere assente; il secondo campo, di due caratteri, deve sempre essere presente.
Nel primo campo va eventualmente indicato uno dei codici sotto elencati che identificano particolari situazioni nell'ambito del tipo contratto vero e proprio (ad esempio part-time).
 
Codice
Descrizione
1
Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995 (circolare n. 55/1999).
3
Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale (circolare n. 233/1998);
4
Per dichiarare, fino al terzo trimestre 1998, i dati occupazionali e retributivi relativi all'applicazione del contributo di solidarieta' ex art. 8, c. 19, legge 537 del 24.12.1993;
5
Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico (circolare n. 233/1998);
6
Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale di cui all'art. 3 ter della Legge 448/1992, soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'uno per cento.
 
Nel secondo campo, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui e' stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto utilizzando la seguente tabella di codici numerici:
Codice
Descrizione
01
Operaio tradizionale - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro
02
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16 lett. a, legge 451/94.
03
Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di apprendistato (circ. n. 203 del 24 settembre 1998).
04
Operaio tradizionale extracomunitario.
05
Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91.
06
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord ex art. 16 lett.a, legge n. 451/94.
07
Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94.
08
Operaio apprendista extracomunitario (circ. n. 203 del 24 settembre 1998).
09
Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art. 16, lett.a, legge n. 451/94.
10
Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego.
11
Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n.407/90.
12
Lavoratore gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n.407/90.
13
Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino.
14
Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (LSU) a norma dell'art. 14 D.L. 15.05.94 n. 299, convertito in legge 19.07.94, n. 451 e successive modificazioni.
15
Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991.
16
Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c.2, legge n. 223/91.
17
Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all’anno ex art. 8, c. 2, Legge n. 223/91.
18
Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento e' trasformato a tempo indeterminato ex art. 8, comma 2, Legge n.223/91.
19
Lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilita' con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento e' trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2, Legge 223/91.
20
Compartecipante individuale (CI).
21
Compartecipante individuale extracomunitario.
22
Lavoratore extracomunitario gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, Legge n. 407/90.
23
Lavoratore extracomunitario gia' disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma 9, Legge n.407/90.
24
Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, Legge. n.223/91.
25
Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, Legge n. 223/91.
26
Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91.
27
Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91.
28
Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art.20, comma 1, Legge n. 223/91.
29
Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, Legge n. 223/91.
30
Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, Legge n. 223 del 23.07.91.
31
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, Legge n. 223 del 23.07.91.
32
Lavoratore assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, Legge n. 223/91.
33
Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilita' con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, Legge n. 223/91.
34
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94. (1)
35
Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94. (1)
36
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett.b, legge 451/94. (1)
37
Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord a decorrere dall'1.1.91 ovvero ex art 16, lett. b, legge 451/94. (1)
38
Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 15, c. 1, legge n. 451 del 19 luglio 1994 sui piani d'inserimento professionale.
39
Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al D.Lgs n. 286 del 25/7/98 (Testo Unico sull'immigrazione).
40
Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale.
41
Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, anche con processi produttivi di tipo industriale.
 
I codici contratto nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41 sono compatibili con i tipi denuncia 1 (operai a tempo determinato) e 2 (operai a tempo indeterminato).
I codici contratto nn. 14, 16, 17, 20, 21, 38, 39 sono compatibili solo con il tipo denuncia "1" (operai a tempo determinato).
I codici contratto nn. 3, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sono compatibili solo con il tipo denuncia "2" (operai a tempo indeterminato).
I codici contratto 05, 15, 40 e 41 sono compatibili solo con il "tipo ditta 1" 09 e 17.
(1)
C
ontratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art.16 legge 451/94.
I codici tipo contratto
34, 35, 36, 37
devono essere utilizzati dopo che il datore di lavoro ha provveduto alla conversione del rapporto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
In tal caso, per un numero di trimestri corrispondente a quelli della formazione, i dati retributivi ed occupazionali del lavoratore dovranno essere dichiarati nel modello tipo denuncia 2 (operaio a tempo indeterminato) utilizzando uno dei predetti codici. (cfr. circ. n. 266 del 28 dicembre 1998).
 
Colonna "T.R." (TIPO RETRIBUZIONE)
E' composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.
L'azienda deve indicare nell'apposito campo una delle seguenti lettere:
Codice
Descrizione
O
Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P.
M
Da utilizzare nei casi in il datore di lavoro abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennita' erogate, per gli stessi eventi dall'INPS, dall'INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza".
P
Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro (es. Cassa integrazione salari) l'imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennita' erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.
Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese retribuzioni di tipo O, M, P, potranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva, avendo cura di riportare il numero d'ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli appositi campi.
Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione puo' essere utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a coloro per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle retribuzioni effettive.
Viceversa per gli
operai a tempo determinato
, la cui contribuzione e' calcolata sul
salario medio provinciale,
devono essere utilizzate la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M - per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.
 
Colonna "GG" (GIORNATE)
La colonna giornate, composta di due caratteri, e' prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.
Pertanto, in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si e' svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore devono essere riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con O, M, P seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione".
Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, e' tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.
Devono essere considerate come svolte, e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festivita', permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti, ecc.
In caso di effettuazione della cosiddetta
"settimana corta"
le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente
1,20
, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario "lungo" si attribuiranno n. 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrotondato a 22).
Le giornate retribuite per festivita' soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all'operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Per giornate di assenza dell'operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all'INPS il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda all’Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l'onere retributivo si sia trasferito sull'INPS.
Per quanto riguarda il lavoratore assunto a part-time di tipo orizzontale il datore di lavoro deve dichiarare nel campo "GG" il numero di giornate lavorate parzialmente e nel rigo sottostante, sempre nel campo "GG", deve indicare il numero totale delle ore
effettivamente lavorate
nelle giornate sopra denunciate; i rimanenti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non devono essere compilati.
Non essendo consentito denunciare frazioni di ora (es. 20 minuti) il datore di lavoro dovrà procedere a sommarle con il totale delle ore del mese successivo; nel caso in cui non si raggiungesse l'unità, sara' necessario continuarle a sommare con le ore dei mesi successivi fino al raggiungimento dell'unita'. Tale unita' andra' dichiarata nel mese in cui e' raggiunta.
In ogni caso nell'ultimo mese dell'anno dovra' essere effettuato l'arrotondamento per eccesso del totale delle frazioni di ora fino ad allora lavorate.
L'arrotondamento deve essere effettuato anche quando il rapporto di lavoro cessa durante l'anno.
Per quanto riguarda gli OTD, nei casi in cui i rapporti di lavoro continuino oltre il 31 dicembre dell'anno solare, l'arrotondamento, sempre per eccesso, deve essere effettuato alla predetta data del 31 per le giornate di lavoro gia' prestate.
 
COLONNA RETRIBUZIONE
I campi della "colonna retribuzione" devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l'obbligo di riportarle in corrispondenza dei righi O, M, P, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "giornate".
Le retribuzioni non vanno denunciate, quindi il campo
non deve essere compilato
, nelle denunce degli
operai a tempo determinato
la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del
salario medio provinciale
; per questi lavoratori il campo retribuzioni sara' lasciato in bianco.
L'unica
eccezione
e' rappresentata dal lavoratore assunto con contatto di lavoro
a tempo parziale,
per il quale il datore di lavoro deve indicare la base imponibile calcolata in diverso modo a seconda che il part-time sia di tipo orizzontale o di tipo verticale.
Nella prima ipotesi (part-time orizzontale) il datore di lavoro dovra' moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.
La retribuzione cosi' ottenuta va riportata nella casella "retribuzioni".
Nella seconda ipotesi (part-time verticale), sempre nel caso di operaio a tempo determinato - la cui retribuzione e' calcolata sul valore del salario convenzionale - l'ammontare della retribuzione da indicare nella casella "retribuzione" si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate.
In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le ultime tre cifre, gia' prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000).
Per quanto concerne la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali si rimanda all'allegato b).
 
CAMPI ACCANTONAMENTI
In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre 1999, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all'operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 29.5.1982 n.297.
In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l'importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si e' innanzi indicato) dell'accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nel 1998, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma della legge n.297/82, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l'accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1^gennaio '98 alla data della domanda di anticipazione.
Si rammenta che l'accantonamento dell'ultimo anno e' escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 cc, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29.5.82 n. 297.
Nel campo "totale", invece, si deve indicare l'importo complessivo dell'accantonamento relativo all'ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art. 2120 cc), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.
In calce al modello DMAG/D sono state previste tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.
 
 
COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/R
 
 
QUADRO C
Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del quadro "A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro e' previsto sul margine destro lo spazio per l'apposizione, da parte dell'ufficio, del timbro datario attestante la data di presentazione.
 
QUADRO D
Il quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero giornate e retribuzioni).
Ciascuna sezione e' concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi.
Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D.
L'aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P; giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O, M e P devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore.
Nel caso di denuncia di tipo 1 (dichiarazione di operaio a tempo determinato), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall'altra.
Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo.
L'operazione e' sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale non devono essere riportate nel foglio DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" del foglio DMAG/D.
Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:
 
Campo "MESE DEL TRIMESTRE"
Nel campo "I^ MESE DEL TRIMESTRE" della prima sezione indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.: gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell'anno), nel campo "II MESE DEL TRIMESTRE" della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.: febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III MESE DEL TRIMESTRE" della terza sezione indicare a lettere l'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o dicembre).
 
Campo "NUM. LAVORATORI"
Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.
 
Colonna "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)
La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l'ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.
In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo contratto dei lavoratori, secondo le modalita' precedentemente descritte.
Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.
Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative al paragrafo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima parte.
 
Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)
Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell'operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.
Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria.
I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D paragrafo "colonna tipo contratto".
Nel caso in cui il codice contratto sia preceduto da un altro codice numerico la sommatoria dei dati deve essere effettuata in base ad entrambi i codici (ad esempio i dati relativi ai lavoratori con contratto 301 devono essere aggregati nel caso in cui la zona tariffaria sia la stessa).
Non sono soggette a riepilogo le ore dichiarate nel foglio DMAG/D per il part-time orizzontale.
Colonna "NUM. GIORNATE"
La colonna e' predisposta per la dichiarazione dei dati occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.
In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il numero totale delle giornate lavorate nel mese.
 
Colonna "RETRIBUZIONI"
In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.
In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovra' essere riportato il totale delle retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.
Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario convenzionale il campo non dovra' essere compilato, ad eccezione degli operai con contratto part-time per i quali, invece, il datore di lavoro deve indicare la base imponibile, calcolata secondo le modalità precedentemente descritte (campo "retribuzioni" del quadro B, foglio DMAG/D).
 
Riga "TOT" (Totale)
In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici riportati in ciascuna colonna.
Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.
 
QUADRO E
Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1/6/1991 n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme e' dovuto un contributo di solidarieta' pari al 10% delle somme stesse.
 
QUADRO E1
L'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella L. 23.5.1997 n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (vedi circ. INPS n. 132 del 12.6.97).
Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarieta' del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano iscritti i lavoratori.
Il datore di lavoro dovra' procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensi' alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovra' essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione.
Nel campo "Importi" sara' indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni.
 
QUADRO E2
Ai sensi dell'art. 2 commi 18,19,20 e 21, L. 29.12.1995 n. 549 le imprese con piu' di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell'Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circ. n. 246 del 10.12.96).
Nel campo "N. Lav." il datore di lavoro dovra' indicare il numero dei lavoratori per i quali e' dovuto il pagamento di tale contributo.
Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l'ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.
 
QUADRO F
Nel quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.
Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza inoltre l'INPS a riscuotere i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 11 della legge 12.03.68, n. 334.
La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (v. circ. n. 119 del 27.05.97).
Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.03.68, n. 334.
Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie, quindi quelle con codifica 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 16, 17 e 18 (tipo ditta 1) e 20 e 39 (tipo ditta 2), il contributo non e' riscosso, ancorche' sia stato barrato dal datore di Lavoro il campo "SI" del quadro F.
In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo "tipo ditta" del quadro A, in merito ai codici 06, 13, 14 e 15.
Nel quadro F stesso barrare il campo "SI" della seconda sezione per autorizzare l'INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale nazionale e di assistenza contrattuale provinciale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge 12.03.68, n. 334.
La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Negli appositi campi del quadro F il datore di lavoro deve indicare la data di presentazione della dichiarazione di manodopera,
sottoscrivere la dichiarazione stessa
ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui e' composta la dichiarazione.
Il numero dell'ultimo foglio DMAG/R deve coincidere con il totale dei fogli della dichiarazione.
Le sezioni del quadro F con le colonne "num.", "cod.", "num.giornate" e "retribuzioni" sono inattive e non devono essere compilate.
 
 
A V V E R T E N Z E
La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare d’impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione sara' considerata nulla in quanto carente della attestazione di veridicita' dei dati denunciati e dell'assunzione delle relative responsabilita'.
I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita casella a partire dai fogli DMAG/D.
Nell'ultimo foglio DMAG/R nell'apposito campo verra' indicato il numero totale di pagine di cui e' composta la dichiarazione.
 
 
S A N Z I O N I
Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, e' passibile di sanzioni amministrative cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti e' derivata la mancata od una minore imposizione di contributi, il datore di lavoro e' tenuto altresi' al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e, nei casi previsti, al pagamento di una somma "una tantum" secondo la normativa vigente.
 
 
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 8, C. 19, LEGGE 537 DEL 24.12.1993
Le aziende che presentano dichiarazioni relative a periodi antecedenti il quarto trimestre 1998 e che erano tenute al pagamento del contributo di solidarieta' al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l'importo di £.40.000.000 fino al limite di £. 150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 4;
 
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 4.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo contratto con le altre retribuzioni.
 
DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTE ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA
EX ART. 3 TER, LEGGE 438 DEL 14.11.1992
Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva, nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo:
per il 1998 di Lire 64.126.000
per il 1999 di Lire 65.280.000 (euro 33.714,30)
il datore di lavoro dovra' attenersi alle seguenti istruzioni.
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 6.
Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro "D" del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 6.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.
 
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART.2, COMMA 18, LEGGE 8.8.1995 N. 335.
L'art. 2 comma 18 della legge n. 335/1995 (cir. n. 177 del 7.9.96) ha stabilito il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianita' contributiva e per coloro che, ai sensi del comma 23, art. 1, opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile e':
per il 1998 L. 139.480.000
per il 1999 L. 141.991.000 (euro 73.332,23).
Per una corretta applicazione dell’aliquota contributiva per i lavoratori che rientrano nelle fattispecie, i datori di lavoro dovranno dichiarare le retribuzioni eccedenti l'importo del massimale annuo attenendosi alle seguenti specifiche istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui la retribuzione percepita dal lavoratore determina il superamento del massimale, la quota di detta retribuzione deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice numerico 1.
Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni percepite dal lavoratore nell'anno.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 1 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del quadro D del foglio DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice numerico 1.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.
Naturalmente, poiché sugli importi eccedenti il predetto limite retributivo, nelle fattispecie previste dall’art. 2, comma 18 precitato, non è dovuta l’aliquota contributiva IVS, ma sono dovute solo le contribuzioni cosiddette minori, il codice numerico 1 sostituisce, dal momento in cui si verifica il superamento del limite fissato, il codice numerico 6 di cui al paragrafo precedente.
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"
Il presente modello puo' essere utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni:
a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile;
b) variazioni di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2.
 
SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA MANODOPERA OCCUPATA A DECORRERE DALL'1.1.1998; PERTANTO ESSO E' UTILIZZABILE, A QUESTO FINE, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE '98 PER LE VARIAZIONI DEL PRIMO TRIMESTRE '98; LE VARIAZIONI RICADENTI SU PERIODI TRIMESTRALI ANTERIORI AL 31.12.97 SARANNO EFFETTUATE CON APPOSITE COMUNICAZIONI ALLA COMPETENTE SEDE INPS (VEDI OLTRE).
 
 
VARIAZIONI SUB a)
L'azienda, nella fattispecie sub a), per la compilazione del nuovo modello seguira' le seguenti istruzioni:
compilare i Quadri "A" e "C"
del modello, riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo "tipo denuncia", seconda casella, dovra' essere indicato il codice "V" (variazione).
Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D
Nel quadro "B" del foglio DMAG/D nelle apposite sezioni devono essere riportati tutti i dati riguardanti l'anagrafica del lavoratore gia' denunciati con la precedente dichiarazione.
Dovra', inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.
In relazione al mese interessato alla variazione devono essere compilati i campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia interessata alla procedura di variazione.
Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:
1) l'azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:
nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse.
2) L'azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:
nel campo "Giornate" indichera' a caratteri numerici la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denuncera' le retribuzioni omesse.
3) L'azienda denuncia solo le giornate omesse:
questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale.
In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".
Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi oltre).
4) Si denuncia un rapporto di lavoro in precedenza omesso:
il datore di lavoro compilera' integralmente una delle sezioni del quadro "B" del foglio DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.
Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R
Per la compilazione del quadro "D" e' necessario che l'azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti modalita' di compilazione.
 
VARIAZIONI SUB b)
 
L'azienda nella fattispecie sub b) per la denuncia di dati relativi ai quadri E, E1 e E2 dovra':
- compilare i quadri "A" ed "C" riportando i dati della precedente dichiarazione con l'avvertenza che nel campo tipo denuncia, nella seconda casella, dovra' essere indicata la sigla "V".
Compilera' il quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i restanti campi del modello.
 
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo non e' ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come si e' piu' volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni.
L'azienda dovra' invece presentare un'apposita comunicazione alla competente sede dell'INPS quando le variazioni riguardano, ad esempio, una delle seguenti ipotesi:
variazioni antecedenti 1998;
giornate o retribuzioni in diminuzione;
zona tariffaria;
codice contratto;
codice ditta;
tipo retribuzione;
numero di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione non sia interessata a variazione.
Allegato a)
CODICE SEDE (*)
DENOMINAZIONE SEDE
PROV.
0100
AGRIGENTO
AG
0101
SCIACCA
AG
0200
ALESSANDRIA
AL
0300
ANCONA
AN
0400
AOSTA
AO
0500
AREZZO
AR
0600
ASCOLI PICENO
AP
0700
ASTI
AT
0800
AVELLINO
AV
0900
BARI
BA
0901
ANDRIA
BA
1000
BELLUNO
BL
1100
BENEVENTO
BN
1200
BERGAMO
BG
1300
BOLOGNA
BO
1301
IMOLA
BO
1400
BOLZANO
BZ
1500
BRESCIA
BS
1600
BRINDISI
BR
1700
CAGLIARI
CA
1701
IGLESIAS
CA
1800
CALTANISSETTA
CL
1900
CAMPOBASSO
CB
2000
CASERTA
CE
2001
AVERSA
CE
2100
CATANIA
CT
2200
CATANZARO
CZ
2201
LAMEZIA TERME
CZ
2202
VIBO VALENZIA
VV
2203
CROTONE
KR
2300
CHIETI
CH
2400
COMO
CO
2401
LECCO
LC
2500
COSENZA
CS
2501
ROSSANO CALABRO
CS
2600
CREMONA
CR
2700
CUNEO
CN
2791
ALBA
CN
2800
ENNA
EN
2900
FERRARA
FE
3000
FIRENZE
FI
3001
PRATO
PO
3090
EMPOLI
FI
3100
FOGGIA
FG
3200
FORLI'
FO
3201
RIMINI
RN
3290
CESENA
FO
3300
FROSINONE
FR
3301
CASSINO
FR
3400
GENOVA
GE
3401
SESTRI LEVANTE
GE
3402
SESTRI PONENTE
GE
3500
GORIZIA
GO
3600
GROSSETO
GR
3700
IMPERIA
IM
3800
L'AQUILA
AQ
3801
SULMONA
AQ
3802
AVEZZANO
AQ
3900
LA SPEZIA
SP
4000
LATINA
LT
4100
LECCE
LE
4101
CASARANO
LE
4200
LIVORNO
LI
4201
PIOMBINO
LI
4300
LUCCA
LU
4400
MACERATA
MC
4500
MANTOVA
MN
4600
MASSA CARRARA
MS
4700
MATERA
MT
4800
MESSINA
ME
4900
MILANO
MI
4901
MONZA
MI
4995
DESIO
MI
4902
MILANO NORD
MI
4903
MILANO MISSORI
MI
4904
MILANO FIORI
MI
4905
MILANO CORVETTO
MI
4908
MILANO LEGNANO
MI
4909
MILANO SEREGNO
MI
4927
LODI
LO
5000
MODENA
MO
5100
NAPOLI
NA
5101
CASTELLAMMARE DI STABIA
NA
5102
NOLA
NA
5103
NAPOLI ARZANO
NA
5104
NAPOLI SOCCAVO
NA
5105
NAPOLI VOMERO
NA
5106
POZZUOLI
NA
5200
NOVARA
NO
5290
V.C.O. - VERBANO CUSIO OSSOLA
VB
5300
NUORO
NU
5400
PADOVA
PD
5500
PALERMO
PA
5502
PALERMO SUD OVEST
PA
5600
PARMA
PR
5700
PAVIA
PV
5800
PERUGIA
PG
5801
CITTA' DI CASTELLO
PG
5900
PESARO
PS
6000
PESCARA
PE
6100
PIACENZA
PC
6200
PISA
PI
6300
PISTOIA
PT
6400
POTENZA
PZ
6500
RAGUSA
RG
6600
RAVENNA
RA
6700
REGGIO CALABRIA
RC
6800
REGGIO EMILIA
RE
6900
RIETI
RI
7000
ROMA
RM
7001
ROMA EUR
RM
7002
ROMA MONTEVERDE
RM
7003
ROMA OSTIA LIDO
RM
7004
ROMA MONTESACRO
RM
7005
ROMA CENTRO
RM
7006
CIVITAVECCHIA
RM
7009
ROMA CASILINO PRENESTINO
RM
7010
ROMA TUSCOLANO
RM
7012
ROMA AURELIO
RM
7013
ROMA TIBURTINO
RM
7014
ROMA FLAMINIO
RM
7015
POMEZIA
RM
7100
ROVIGO
RO
7200
SALERNO
SA
7201
NOCERA INFERIORE
SA
7202
BATTIPAGLIA
SA
7300
SASSARI
SS
7400
SAVONA
SV
7500
SIENA
SI
7600
SIRACUSA
SR
7601
NOTO
SR
7700
SONDRIO
SO
7800
TARANTO
TA
7900
TERAMO
TE
8000
TERNI
TR
8100
TORINO
TO
8101
MONCALIERI
TO
8102
IVREA
TO
8103
TORINO NORD
TO
8104
TORINO SUD
TO
8105
PINEROLO
TO
8106
COLLEGNO
TO
8110
TORINO LINGOTTO
TO
8200
TRAPANI
TP
8300
TRENTO
TN
8400
TREVISO
TV
8490
CONEGLIANO
TV
8500
TRIESTE
TS
8600
UDINE
UD
8700
VARESE
VA
8790
BUSTO ARSIZIO
VA
8800
VENEZIA
VE
8801
SAN DONA' DI PIAVE
VE
8900
VERCELLI
VC
8901
BIELLA
BI
9000
VERONA
VR
9100
VICENZA
VI
9200
VITERBO
VT
9300
PORDENONE
PN
9400
ISERNIA
IS
9500
ORISTANO
OR
 
Allegato b)
 
BASI IMPONIBILI AI FINI CONTRIBUTIVI
La retribuzione che il datore di lavoro e' tenuto a dichiarare e' la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l'art. 6 del D.lvo 2.9.97 n. 314 e' stato introdotto il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e' costituito, a norma dell'art. 48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarita' previste nell'art. 12, commi 4 e seguenti della legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall'art. 6 del D.lvo n.314/97 e modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56 (si veda circolare n. 263 del 24.12.97 e circolare n. 104 del 14 maggio 1998).
Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell'anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta in base al contratto di lavoro applicato, anziche' l'importo dell'acconto versato.
Nel caso di licenziamento dell'operaio senza preavviso, la retribuzione corrisposta a titolo di indennita' di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l'operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.
Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilita', gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell'art. 12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall'art. 6, c.9, D.lvo n. 314/97. Nell'ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente in quanto l'operaio non ha svolto alcuna attivita', oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l'importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.
Sono
espressamente escluse
dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, i proventi e le indennita' conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23.5.97 n. 135, i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, c.3, lett. d) del T.U.I.R, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi.
Si ricorda che su questi ultimi e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 10 per cento ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 1/6/1991 n. 166, cosi' come confermato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/1997.
Nel ricordare che l'elencazione dei casi di esclusione e' tassativa, si fa presente che per la loro individuazione e' necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella predetta circolare n. 263/97.
L'esenzione dall'imponibile dell'indennita' di cassa e di maneggio di denaro, gia' prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l'anno 1998. A partire dall'1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.
 
INDENNITA' DI TRASFERTA
Per le trasferte iniziate dal 1^ gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell'art. 48 comma 5 del T.U.I.R. (si veda circ. n. 263 del 24 dicembre 1997).
Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva.
Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.
 
MINIMI CONTRATTUALI E MINIMALI DI LEGGE
In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di cui all'art. 6 del D.lvo 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1 della legge 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Detta retribuzione non deve altresi' essere inferiore al minimale giornaliero previsto dalla legge n. 537 del 26.9.81, art.1, o al minimale orario ex articolo 5, comma 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
I predetti minimali di legge devono essere rispettati anche quando il datore di lavoro abbia corrisposto retribuzioni inferiori ai minimali stessi, ancorche' tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
Si ricorda che: "Ai fini della determinazione del minimale giornaliero od orario, la retribuzione da prendere in considerazione e' data dalla media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Si intende che, solo nei casi di retribuzione periodica in misura predeterminata, ossia fissata a prescindere dal numero delle giornate o delle ore effettivamente lavorate, la suddetta media si ottiene dividendo la retribuzione per 26, 13, 12, 6; nell'ipotesi, invece, di personale retribuito (anche se ad una scadenza periodica fissa) in relazione alle giornate o alle ore di lavoro compiute, la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate" (punto 3.a della circ. n. 507 R.C.V./1 del 3 gennaio 1980).
Il rispetto del minimale di legge di cui trattasi non è richiesto per le giornate per le quali il datore di lavoro ha corrisposto
esclusivamente retribuzioni integrative
delle indennità erogate dagli enti previdenziali per malattia generica, malattia professionale, infortunio, integrazione salariale e per particolari categorie di lavoratori quali: apprendisti, soci volontari e svantaggiati di cooperative sociali Legge n. 381/1991, lavoratrici madri, compartecipanti individuali e soci lavoratori di cooperative sociali Legge n. 381/1991 per le province nelle quali, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, siano stati fissati i salari medi giornalieri e il periodo di occupazione media mensile sui quali effettuare gli adempimenti contributivi.
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Per gli operai a tempo determinato si hanno due diverse modalità di determinazione delle retribuzioni ai fini contributivi:
OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro non ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è il salario medio provinciale determinato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1996 e non deve essere indicata dal datore di lavoro, che si limiterà ad indicare il numero delle giornate nel modello DMAG
part-time: la retribuzione da assoggettare a contribuzione si ottiene rapportando alle giornate o alle ore di lavoro il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996
OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996:
tempo pieno: la retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella effettivamente dovuta, nel rispetto del minimale di legge
part-time: il datore di lavoro deve indicare la retribuzione effettivamente dovuta in ragione delle ore o giornate lavorate, nel rispetto del minimale di legge, orario o giornaliero
 
PART-TIME
Il part-time può esplicare i suoi effetti solo se formalizzato (confronta circolare numero 274 del 2 dicembre 1993). In caso di mancata formalizzazione non e' applicabile la normativa di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. 726/1984 convertito con Legge n. 863/1984 (minimale orario).
Per la dichiarazione di manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo parziale (v. circ. n. 233 del 6 novembre 1998) il datore di lavoro deve far precedere il codice contratto del lavoratore interessato da uno dei seguenti codici numerici:
 
 
Codice
Descrizione
3
per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale;
5
Per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico.
Per una corretta compilazione della dichiarazione trimestrale si precisa che i codici identificativi del part - time non possono precedere per incompatibilità, i codici contratti 05 (socio svantaggiato di cooperative sociali), 14 (lavoratore impiegato in lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative sociali), 20 (compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento professionale).
In particolare il datore di lavoro, per dichiarare ai fini contributivi rapporti di lavoro a tempo parziale, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei campi "tipo contratto", "giornate" "retribuzioni" del modello DMAG/D.
 
 
PART - TIME ORIZZONTALE
Nel campo "tipo contratto" deve far precedere il codice identificativo del tipo contratto del lavoratore dal codice part - time 3.
Nel campo "gg" dichiarerà il numero di giornate lavorate parzialmente.
Esclusivamente per questo tipo di rapporto part - time, nel rigo successivo dovrà indicare sempre nel campo "gg" il numero delle ore effettivamente lavorate nelle giornate denunciate; i restanti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non dovranno essere compilati.
Nel campo della colonna "retribuzione" il datore di lavoro dovrà indicare per tutti i lavoratori assunti con contratto part - time le retribuzioni; più specificatamente per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva - dovrà essere indicata la retribuzione erogata per le ore lavorate e dichiarate.
Per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è calcolata sulla base del salario medio provinciale, il datore di lavoro per stabilire l'esatta base imponibile, dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.
La retribuzione convenzionale "oraria" moltiplicata per il numero delle ore indicate nella casella "gg" consente di determinare la retribuzione che il datore di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni" per il calcolo del contributo.
Non sono soggette a riepilogo, e pertanto non devono essere riportate nel mod. DMAG/R le ore indicate nel campo "giornate" nella dichiarazione di un rapporto part - time orizzontale.
 
PART-TIME VERTICALE O CICLICO
Nel campo "tipo contratto" il codice identificativo del tipo contratto deve essere preceduto dal codice part - time '5'.
Nel campo "gg" il datore di lavoro indicherà le giornate lavorate nel mese a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel campo "retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate nel mese.
Per gli operai, la cui contribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale, l'ammontare della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate denunciate.
 
ACCORDI DI RIALLINEAMENTO
Per i datori di lavoro agricolo che hanno recepito accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 della legge 24 giugno 1997 n.196 cosi 'come modificato dall'art. 75 della legge 23/12/98 n.448, dall'art.58, comma 10, e dall'articolo 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n, 144, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a, b, c del decreto legge 338/1989.
Pertanto la retribuzione da sottoporre a contribuzione previdenziale, a partire dalla data di recepimento del contratto di riallineamento, sara' quella prevista dai contratti di riallineamento, nel rispetto dei minimali di legge ex articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 338/1989, convertito con Legge 389/1989 ridotti del 50 per cento, fino al completamento del programma di riallineamento stesso.
Si richiamano in proposito la circ. n. 119 del 27 maggio 1997, la circ. n. 202 del 9 ottobre 1997 e la circ. n. 224 del 14 novembre 1997.
 
BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER I SOGGETTI INSERITI NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA'.
La base imponibile di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (L.S.U. - legge 451/94 e successive modificazioni - codice contratto 14) e dai lavoratori impiegati nei progetti di cui alle lettere A e B art. 15, comma 1, della Legge 451/94 e successive modificazioni (P.I.P.- codice contratto 38), per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' costituita, dal primo gennaio 1998 dal minimale giornaliero di Lire 64.670 e dal primo gennaio 1999 dal minimale giornaliero di Lire 71.273.
Il contributo dovuto si ricava applicando alla predetta base imponibile le aliquote dovute per l'assicurazione infortuni sul lavoro (10,80 per cento per l'anno 1998 e 11,772 per cento per l'anno 1999) e riducendo il contributo lordo del 50 per cento laddove non siano applicabili maggiori agevolazioni previste dalla normativa vigente.
Sull'argomento vedere la circ. n. 159 del 21 luglio 1998, la circ. n. 160 del 21 luglio 1998, la circ. n. 145 del 5 luglio 1999.
 
MINIMALE DI LEGGE PER GLI OPERAI AGRICOLI (1)
Operaio a:
1998
1999
Tempo Pieno
Lire 58.950 giornaliero
Lire 60.020 giornaliero
Part-time orizzontale
Lire 66.282 * giorni lavoro settimanale ad orario normale / ore settimanali ad orario normale (2)
Lire 67.474 * giorni lavoro settimanale ad orario normale / ore settimanali ad orario normale
Riallineamento
Lire 33.141 giornaliero
Lire 33.737 giornaliero
(1) OTI e OTD per i quali la retribuzione contrattuale per la qualifica o parametro ha superato il salario medio provinciale convenzionale rilevato nel 1995 per il 1996. I predetti minimali non sono validi per gli apprendisti, i soci svantaggiati e volontari di cooperative sociali, i P.I.P, gli L.S.U., le lavoratrici madri, i compartecipanti individuali.
(2) ad esempio per gli operai agricoli e florovivaisti ( circolare. n. 233 del 6 novembre 1998 ): Lire 66.282 * 6 / 39 = Lire 10.197 di minimale orario valido per l'anno 1998.