Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 2 del 3-1-2007.htm
Iscrizione azienda con dipendenti: servizio on-line per l’apertura di posizioni INPS.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale Organizzazione
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
2
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Iscrizione azienda con dipendenti: servizio
on-line per l’apertura di posizioni INPS.
SOMMARIO:
Premessa.
1)
Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della denuncia di iscrizione.
2)
Servizio on-line di iscrizione azienda.
3)
Iscrizione di una nuova azienda. Richiamo delle disposizioni esistenti e
innovazioni in materia.
4)
Provvedimento di iscrizione (modello DM80).
5)
Invio di documentazione e di comunicazioni.
6)
Avvio della sperimentazione del servizio on-line di “Richiesta variazione
dati aziendali”.
7)
Tempistica.
8) Contatti.
Premessa
L’esponenziale
evoluzione tecnologica avutasi negli ultimi tempi ha costituito, per il
complesso sistema legislativo vigente, uno degli impulsi per rivisitare le
modalità di scambio di informazioni esistenti nel circuito cittadini-imprese-intermediari-INPS.
In tale ambito, le
sinergie poste in essere tra i soggetti coinvolti sono ormai irrinunciabili e
si pongono per l’Istituto come leva gestionale strategica fondamentale per
conseguire uno dei suoi più importanti obiettivi: rendere sempre più efficace
la propria azione amministrativa.
Nello scenario di
riferimento sopra descritto si inserisce la recente adozione della nuova
metodologia di lavoro denominata “Tempo Reale” (1).
Tra gli obiettivi di
maggiore rilevanza si evidenziano:
-
l’accrescimento e il miglioramento della qualità
dei servizi erogati, in modo da rendere gli stessi sempre più rispondenti
alle esigenze del cliente esterno;
-
la semplificazione dell’azione amministrativa nel
suo complesso, mediante l’adozione di innovazioni tecnologiche e
organizzative che valorizzino le attività ad elevato valore aggiunto insite
nei processi di gestione del Conto Aziendale.
Per quanto sopra, al
fine di incrementare l’interazione telematica esistente tra azienda,
intermediari e INPS, con il messaggio n. 7432 dell’8.3.2006, in attuazione
del Protocollo di collaborazione operativa INPS – Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro, è stata avviata la sperimentazione del servizio
on-line di iscrizione azienda con dipendenti.
In parallelo è stata
realizzata e resa operativa una nuova versione dell’applicativo interno di
gestione delle informazioni aziendali; lo stesso è stato reingegnerizzato
oltre che per la ricezione delle istanze telematiche di iscrizione anche per
adattarsi, in maniera dinamica, ad un più ampio portafoglio di servizi che
l’INPS intende offrire in futuro (messaggio n. 19487 del 7.7.2006).
Infine sono state
individuate e rese disponibili, con il successivo messaggio n. 21398 del
1.8.2006, alcune implementazioni procedurali emerse nel corso della
sperimentazione. Ciò ha consentito di armonizzare sia le esigenze specifiche
dell’utente interno sia le richieste rappresentate dal cliente esterno.
In
considerazione dell’esito positivo delle risultanze ottenute, si può ritenere
conclusa la fase di sperimentazione.
Pertanto,
con la presente circolare, viene rilasciato e quindi reso disponibile il
nuovo servizio on-line di trasmissione telematica dell’iscrizione azienda con
dipendenti. Si forniscono altresì le istruzioni sulle modalità operative e
sugli aspetti tecnici attinenti la presentazione telematica della denuncia di
iscrizione.
Tale
nuova modalità ha imposto anche l’aggiornamento della modulistica cartacea
con la quale si richiede l’assegnazione della matricola aziendale (modello DM68),
al fine di renderla coerente con le logiche di semplificazione e di
snellimento indicate nella metodologia di lavoro “Tempo Reale”, con il
conseguente adeguamento a quanto disciplinato dalle normative vigenti in
materia di documentazione amministrativa (2).
1.
Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione.
La
trasmissione telematica delle denunce di iscrizione, oggetto della presente
circolare, è consentita alle sottoelencate categorie:
-
datori di lavoro;
-
intermediari incaricati
dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L’accesso
al servizio on-line in argomento è consentito solo previa registrazione
dell’utente e assegnazione, da parte dell’Istituto, di un apposito PIN
(Personal Identification Number). Le istruzioni relative al rilascio del PIN
sono state fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17
febbraio 2004, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.
Si
precisa che i soggetti già titolari di PIN cosiddetto “aziendale”
(titolari/legali rappresentanti e intermediari sopra indicati) non dovranno
effettuare alcun adempimento; il servizio on-line sarà aggiunto
automaticamente al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.
2. Servizio on-line di
iscrizione azienda.
2.1 Descrizione della
procedura.
L’accesso
alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi online” presenti sul
sito INTERNET dell’Istituto (
http://www.inps.it).
Individuando
la voce “Aziende, consulenti e professionisti” nel menù “Per tipologia di
utente” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene
richiesta l’identificazione dell’utentemediante
immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente
l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” i soggetti
abilitati potranno accedere al servizio “Iscrizione Nuova Azienda”.
La
prima informazione richiesta è il codice fiscale dell’azienda.
Il
codice fiscale inserito viene sottoposto ai seguenti controlli:
-
congruità ed esattezza
formale;
-
verifica della presenza
dello stesso nell’archivio aziende dell’Istituto.
Nel
caso in cui il codice fiscale risulti corretto e non presente, si accederà
alle pagine successive. Ove previsto, il codice in questione verrà riportato
automaticamente.
Nel
caso in cui il codice fiscale risulti corretto e presente, si precisa che è
consentito procedere all’apertura di più posizioni purchè le medesime
rientrino nelle competenze territoriali di province diverse da quella o
quelle già note.
Nel
caso in cui si abbia la necessità di iscrivere un’azienda in una provincia in
cui già esiste una posizione aziendale (tipo azienda “A3” o “B3”), la
modalità telematica non potrà al momento essere utilizzata, ma sarà
necessario seguire il canale ordinario descritto al punto 3.
Le
pagine successive propongono l’inserimento delle informazioni aziendali più
significative quali, ad esempio, la forma giuridica, la denominazione/ragione
sociale, l’indirizzo della sede legale e operativa, il numero di dipendenti
assunti e la relativa data di assunzione, la dichiarazione dell’attività
economica esercitata nonché le notizie relative ai soggetti obbligati e
collegati all’azienda.
Per
una corretta valorizzazione delle informazioni richieste, è stata realizzata
un’apposita Guida Operativa che viene allegata alla presente circolare
(allegato 1).
Una
particolare attenzione richiede il dato relativo all’indicazione della sede
operativa dell’impresa. In materia, nella guida operativa è stata evidenziata
l’elevata importanza che rivestono, ai fini del rispetto degli attuali
criteri di competenza territoriale, le informazioni relative al CAP e al
Comune della sede operativa dell’impresa che, com’è noto, si riferisce all’indirizzo
nel quale viene svolta l’attività lavorativa con dipendenti.
Espletata
la fase di compilazione, viene proposto a video un riepilogo delle
informazioni, propedeutico alla funzione di “Iscrivi Azienda”; selezionando
quest’ultima, sarà assegnata la matricola aziendale e rilasciata la ricevuta
dell’iscrizione telematica.
La
ricevuta riporterà la matricola assegnata, la sede INPS cui farà riferimento
l’Azienda, tutte le informazioni trasmesse dall’utente abilitato nonché il
numero di protocollo informatico previsto ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il
protocollo generato dal sistema centrale è espresso nella forma
“INPS.FFAA.GG.MM.AAAA.NNNNNNN”, nel quale “giorno/mese/anno” indicano la data
di ricezione della domanda, mentre “NNNNNNN” indica il progressivo numerico
attribuito.
I
soggetti che hanno iscritto telematicamente un’azienda faranno sempre
riferimento alla numerazione indicata nella ricevuta di iscrizione in loro
possesso per qualsiasi segnalazione o per l’invio di ulteriori comunicazioni
(come illustrato al punto 5), anche se il protocollo in questione verrà
“riversato” nel registro del protocollo della Direzione INPS cui fa carico la
posizione aziendale prenotata, secondo quanto già precisato nel citato
messaggio n. 21398/2006.
Per
quanto ovvio, per gli utenti che si avvarranno della modalità telematica di
iscrizione viene meno l’obbligo della presentazione, alle Direzioni INPS di
competenza, del relativo modello cartaceo DM68 appresso descritto.
2.2
Attività a cura degli utenti abilitati al servizio.
Per
i soggetti abilitati all’iscrizione con modalità telematica, come anticipato
nel punto precedente, è stata realizzata una guida operativa della procedura
(versione 2.0).
Si
raccomanda di inserire l’indirizzo del sito web dell’Istituto (
www.inps.it
) tra i siti da cui consentire i
“popup”, al fine di evitare la possibile mancata emissione della stampa della
ricevuta di iscrizione on-line (messaggio n. 21398/2006).
2.3
Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto
Azienda
Al fine di recepire le istanze di iscrizione
inviate dai soggetti abilitati si rinvia alle istruzioni fornite nei messaggi
n. 7432/2006, n. 19487/2006, n.21398/2006 e a quanto già chiarito nella guida
operativa a disposizione nella INTRANET aziendale (macrocategoria “Utilità”,
“Area di Download” - sezione “Manualistica di procedure informatiche” –
sottosezione “Aziende”).
3.
Iscrizione di una nuova azienda. Richiamo delle disposizioni esistenti e
innovazioni in materia.
3.1
Osservazioni preliminari.
L’innovata
modalità telematica di iscrizione sopra descritta si inserisce nel quadro
della rivisitazione del processo di iscrizione azienda con dipendenti che,
partendo dalla riformulazione della modulistica cartacea attualmente in uso,
comporta una diversa modalità di gestione dell’attività istruttoria della
domanda di iscrizione e dell’eventuale richiesta di notizie a corredo della
stessa.
3.2
Principi di carattere generale.
Il
provvedimento di iscrizione delle aziende è un atto amministrativo dovuto,
avente valore puramente dichiarativo, che rende attuabile l’obbligo
contributivo delle aziende stesse. Tale obbligo nasce, com’è noto, nel
momento in cui il datore di lavoro assume personale alle proprie dipendenze
che, in base alla disciplina attualmente vigente, è soggetto ad una delle
assicurazioni gestite dall’INPS.
Pertanto,
per quanto ovvio, il rapporto assicurativo sorge indipendentemente
dall’inoltro formale della domanda di iscrizione; esso deriva
dall’obbligatorietà “ope legis” dell’assicurazione sociale.
3.3
Cenni sulla competenza territoriale.
Di
norma, l’instaurazione dei rapporti tra l’INPS e le aziende avviene tramite
apposita domanda da parte di queste ultime
alla Direzione INPS nella cui
circoscrizione le aziende stesse svolgono la loro attività lavorativa con
dipendenti
. A tal proposito è opportuno ricordare che le sedi legali,
senza personale dipendente, di aziende che svolgano la loro attività
operativa nell’ambito territoriale di una diversa Direzione INPS, non devono
avanzare istanza di iscrizione.
Qualora
le aziende siano strutturate su più unità operative rientranti nell’ambito di
competenza di province diverse, sono tenute ad iscriversi presso ciascuna
delle Direzioni INPS competenti per territorio.
Tale
principio può essere derogato in presenza di provvedimento di autorizzazione
all’accentramento contributivo rilasciato dalla competente Direzione
Provinciale del Lavoro (3).
In
presenza di Direzioni sub-provinciali (istituite nell’ambito di una provincia
e precedentemente denominate “Sedi zonali”, presenti in alcune città quali,
ad esempio, Roma, Milano e Napoli), l’istanza di iscrizione dovrà essere
inoltrata alla Direzione sub-provinciale nella cui competenza territoriale
rientra l’unità operativa dell’azienda.
Nell’ipotesi
di apertura di eventuali
successive
dipendenze, filiali o stabilimenti
che insistono nella competenza territoriale di più Direzioni sub-provinciali,
l’azienda dovrà inoltrare le relative domande di iscrizione alla Direzione
INPS che ha in carico la posizione “principale”, cioè la prima aperta in
ordine di tempo; le nuove posizioni contributive dovranno essere collegate
alla posizione principale.
In
assenza di posizione principale, nel caso di
contemporanea
apertura di
dipendenze, filiali o stabilimenti che insistono nella competenza
territoriale di più Direzioni sub-provinciali, l’azienda dovrà inoltrare le
domande relative ad ogni singola unità presso la Direzione INPS nel cui
territorio opera la dipendenza con il maggior numero di personale occupato.
Nel caso in cui tale criterio non possa essere utilizzato per parità numerica
dei dipendenti occupati, la domanda andrà inoltrata alla Direzione
sub-provinciale nella cui competenza territoriale ricade la sede legale con
personale dipendente.
3.3.1
Particolarità: aziende straniere.
a)
Azienda straniera che opera in Italia.
L’azienda
straniera che opera in Italia con una succursale regolarmente iscritta nel
Registro delle Imprese e che assume personale dipendente, è tenuta ai
medesimi adempimenti previsti per i datori di lavoro di nazionalità italiana
(punto 3.3).
L’azienda
straniera che non ha strutture né altri punti di riferimento nel territorio
nazionale all’infuori di uno o più lavoratori dipendenti (es. appalti di
prestazioni di servizi),
stante l’obbligo assicurativo totale o parziale
in Italia
(fatta eccezione per le ipotesi di distacco disciplinato
dalla normativa comunitaria), dovrà iscriversi presso la Direzione INPS nella
cui competenza territoriale il personale dipendente svolge l’attività
lavorativa subordinata.
Ai
fini della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro
straniero dovrà richiedere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per l’assolvimento dei soli
obblighi previdenziali.
Il
datore di lavoro straniero che, in materia di assolvimento dei predetti
obblighi, intenda avvalersi di un soggetto terzo, dovrà conferire
mandato
con rappresentanza
al soggetto incaricato ad adempiere in sua vece.
b)
Azienda straniera operante in paesi con i quali non vigono accordi di
sicurezza sociale tenuta ad assicurare i lavoratori italiani ai sensi della
legge 3 ottobre 1987, n.398 (art.1 comma 3).
In
tale ipotesi il datore di lavoro dovrà inoltrare la domanda di iscrizione
alla Direzione INPS capoluogo della regione dell’ultima residenza dei
lavoratori stessi.
Anche
in questo caso, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, il
datore di lavoro straniero dovrà richiedere al competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale da utilizzare per
l’assolvimento dei soli obblighi previdenziali.
Come
nell’ipotesi precedente lo stesso datore di lavoro che, in materia di
assolvimento dei predetti obblighi, intenda avvalersi di un soggetto terzo,
dovrà conferire
mandato con rappresentanza
al soggetto incaricato ad
adempiere in sua vece.
3.4
Nuovo modello DM68.
In
tutti i casi in cui non potrà essere utilizzata la modalità telematica di
iscrizione è presente, nella home page del sito internet dell’Istituto (
www.inps.it), alla voce “Moduli”, il nuovo
formulario avente titolo “Domanda di iscrizione per il versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro all’I.N.P.S.”, identificato come
modello DM68 (codice SC06).
Lo
stesso è reperibile nella sottosezione “Aziende e Contributi”, ovvero
inserendo nel campo “Ricerca modulo per parola chiave” la dicitura “DM68” ed
è inoltre allegato alla presente circolare (allegato 2).
Il
modulo si presenta con una nuova veste grafica e contiene, tra l’altro, alcune
nuove informazioni ormai indispensabili per rendere sempre più telematico il
rapporto tra l’INPS e i clienti esterni quali, ad esempio, l’indirizzo e-mail
dell’azienda e dell’intermediario aziendale ove presente.
Sono
state nel contempo eliminate le seguenti sezioni:
-
la comunicazione di
eventuali altre dipendenze nella provincia (4);
-
la comunicazione di
richiesta di autorizzazione alla presentazione delle denunce contributive su
supporto magnetico in quanto sostituita dalla trasmissione telematica (5);
-
la parte riservata alle
attività amministrative INPS;
-
la sezione dei “Documenti
da presentare”.
Il
modulo, conformemente agli standards previsti dall’Istituto per la
modulistica, è stato realizzato in formato PDF; i campi sono editabili e
consentono di inserire le informazioni aziendali.
3.5
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.
Le
domande di iscrizione possono essere avanzate all’INPS con una delle seguenti
modalità:
-
trasmissione telematica
(opzione rilasciata con la presente circolare);
-
tramite “Portale delle
Imprese”;
-
direttamente allo
sportello della Direzione INPS territorialmente competente;
-
a mezzo posta;
-
utilizzando la funzione di
invio moduli presente nella sezione “Modulistica on-line”(6).
Tale
ultima opzione, anche se non rappresenta una vera e propria iscrizione
on-line in quanto non viene automaticamente assegnato il numero di matricola,
costituisce tuttavia un canale telematico di trasmissione di informazioni
veloce e diretto con la Direzione INPS di competenza. È prevista la
protocollazione automatica della richiesta inviata.
In
considerazione di quanto sopra, nei casi in cui non sia possibile utilizzare
la procedura on-line di iscrizione, sono previste, nella sezione ove risiede
il nuovo formulario DM68, le opzioni di seguito descritte:
-
“scarica”: il modello
viene scaricato, in formato compresso, sul personal computer dell’utente ed è
quindi a sua disposizione anche off-line;
-
“compila”: il modello
viene proposto a video per essere compilato, stampato e/o salvato;
-
“invia”: viene richiesta
l’identificazione dell’utente che sta utilizzando il servizio per la
modulistica on-line e, compilato il modello con tutte le informazioni
aziendali richieste, viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back
Office – Contact Center che provvederà a smistare in automatico il file
prodotto alla Direzione competente per l’iscrizione dell’azienda.
Per
la gestione dei servizi di back office, le suddette Direzioni si atterranno
alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2.12.2004, con
particolare riferimento al “livello 3”.
3.6
Istruttoria della domanda.
Gli
operatori del processo gestione Conto Azienda faranno riferimento al “Manuale
per lavorare in tempo reale” allegato al messaggio n. 10167 del 3.4.2006 per
l’espletamento
in modo tempestivo
di tutte le attività connesse alla
fase istruttoria.
3.6.1
Documentazione.
Qualora,
in relazione alle particolarità aziendali, gli operatori del processo
gestione Conto Azienda, al fine di attribuire al datore di lavoro la
classificazione nei settori di cui ai commi 1 e 2 dell’art.49 della legge 9
marzo 1989, n.88, riterranno necessario procedere ad una integrazione di
istruttoria che richieda l’invio di documentazione, si rammentano, in linea
con i principi dettati nel “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni), le indicazioni in materia
di semplificazione e di dichiarazioni sostitutive contenute nella circolare
n. 12 del 10.1.2002.
In
relazione a ciò, quanto disciplinato ai punti 2 (Documentazione obbligatoria)
e 3 (Documentazione aggiuntiva) – pag. 17/23 - del “Manuale di istruzioni in
materia di iscrizione e classificazione delle aziende” allegato alla circolare
n. 218 del 28.10.1988 si intende adeguato ai principi sopra esposti.
La
documentazione in esame potrà essere trasmessa con le modalità indicate nel
successivo punto 5.
3.6.2
Elenco dei dipendenti
L’elencazione
delle generalità dei dipendenti assunti (come peraltro precisato nel già
citato”Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle
aziende” allegato alla circolare n. 218 del 28.10.1988 – pagina 17 – nota 1)
non
costituisce un documento obbligatorio per la definizione dell’istruttoria
della domanda.
Tuttavia,
l’Unità di Processo Aziende che istruisce la domanda di iscrizione può
valutare,
in particolari situazioni o per eventi eccezionali
,
l’opportunità di richiedere al datore di lavoro o all’intermediario il
suddetto elenco, privilegiando la modalità telematica di scambio delle
informazioni, avvalendosi anche delle indicazioni fornite al punto 5.
3.7
Fascicolo aziendale.
In
attesa di una reingegnerizzazione dei sistemi di archiviazione, le Direzioni
INPS continueranno ad utilizzare le modalità attualmente in uso, con
riferimento alla creazione e alla gestione del fascicolo aziendale.
4.
Provvedimento di iscrizione (modello DM80).
Le
Direzioni INPS provvederanno a notificare al datore di lavoro il
provvedimento di attribuzione dell’inquadramento aziendale (modello DM80) con
le consuete modalità. Al riguardo si precisa che è in corso di realizzazione
l’invio del provvedimento in questione mediante il servizio di “Posta
Ibrida”.
Come
anticipato con il messaggio n. 21398/2006, i soggetti che trasmettono on-line
le domande di iscrizione nuova azienda riceveranno, come riscontro telematico
alle istanze inoltrate e per conoscenza, nella propria casella di posta
elettronica, un’e-mail contenente copia del suddetto provvedimento
(allegato 3)
.
Si
precisa che l’e-mail non riveste carattere sostitutivo degli ordinari canali
di comunicazione esistenti tra l’INPS e l’Azienda.
Gli
operatori del processo aziende non dovranno effettuare alcun particolare
adempimento; l’e-mail sarà inviata automaticamente dal sistema centrale alla
conclusione della fase di “Validazione”.
5.
Invio di documentazione e di comunicazioni.
Per
la trasmissione di documentazione e di comunicazioni riguardanti la domanda
di iscrizione nuova azienda, è stato realizzato un formulario denominato
“Modulo per l’invio di documenti aziendali”.
Lo
stesso è presente nella sezione “Moduli” del sito INTERNET dell’Istituto e
viene allegato anche alla presente circolare (allegato 4).
Il
modulo costituisce una copertina di accompagnamento di documentazione, la cui
compilazione consentirà sia di canalizzare correttamente la comunicazione
alla Direzione INPS di competenza, sia di ricondurre gli allegati alla
domanda telematica inoltrata.
Si
precisa che gli eventuali documenti da allegare alla domanda di iscrizione
on-line possono essere in formato elettronico o cartaceo.
Per
l’invio degli allegati in formato elettronico,
gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti
per “Aziende, Consulenti e Professionisti” possono utilizzare, previa
autenticazione, il servizio “Invio Moduli on-line” presente nella stessa
sezione nella quale risiede il servizio di “Iscrizione nuova azienda”.
Solo
al primo accesso, sarà necessario compilare una scheda informativa.
Nella
pagina “Servizi per modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli
già predisposti per l’invio telematico, anche il formulario “Modulo per
l’invio di documenti aziendali” che dovrà essere selezionato per la
trasmissione dei files.
Il
modulo potrà essere compilato on-line; potrà essere altresì allegato (se già
scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.
In
ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà
inibita la funzione di invio.
Gli
utenti dovranno provvedere all’esatta indicazione della Direzione INPS cui
recapitare gli allegati.
Per
quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in
argomento, i soggetti abilitati potranno far riferimento alle guide inserite
direttamente nelle pagine web proposte.
Per
la gestione dei servizi di back office, le suddette Direzioni si atterranno
alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2.12.2004, con
particolare riferimento al “livello 3”.
Per
l’invio degli allegati in formato cartaceo,
gli utenti possono utilizzare il servizio di “Fax server”.
Il
formulario in trattazione sarà compilato e utilizzato come copertina del fax
da inviare al numero verde
800.803.164
.
Per
la gestione dei servizi di back office, le Direzioni INPS si atterranno alle
modalità operative indicate nel messaggio n. 17670 del 5.5.2005, con
particolare riferimento a quanto specificato in relazione alle attività di
secondo livello.
Entrambi
i servizi favoriranno la circolazione di documenti elettronici,
centralizzandone la gestione e riducendo la circolazione della carta. Inoltre
la documentazione inviata sarà automaticamente protocollata.
6.
Avvio della sperimentazione del servizio on-line di “Richiesta variazione
dati aziendali”.
6.1
Cenni preliminari.
La
seconda fase del progetto prevede la possibilità di trasmettere
telematicamente anche alcune delle più ricorrenti comunicazioni di variazione
dell’anagrafica aziendale.
La
sperimentazione sarà condotta dagli stessi consulenti che hanno proficuamente
collaborato per la realizzazione del servizio on-line di iscrizione nuova
azienda.
Le
richieste di variazione che al momento possono essere trasmesse
telematicamente sono:
-
richiesta di variazione
dell’indirizzo dell’azienda, sia della sede legale che della sede operativa;
-
richiesta di sospensione
della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente;
-
richiesta di ripresa dei
versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione);
-
richiesta di cessazione
dell’attività con dipendenti.
L’accesso
alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi on-line” presenti sul
sito INTERNET dell’Istituto (
http://www.inps.it).
Scegliendo la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la
funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta
l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN;
completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende
e consulenti”, gli sperimentatori avranno disponibile il servizio di
“Richiesta variazione dati aziendali”.
Le informazioni per la gestione delle richieste di variazione
on-line sono riportate nella guida operativa allegata.
L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio
di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal
protocollo informatico.
I consulenti potranno operare unicamente sulle aziende delle
quali risultano essere i delegati.
Il riscontro sarà comunicato, a mezzo
e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei
servizi on-line. L’inoltro di detta comunicazione avverrà automaticamente nel
momento in cui la variazione sarà accolta o respinta dall’operatore della
Direzione INPS di competenza (allegato 5).
6.2
Attività dei consulenti abilitati alla sperimentazione.
Per
i consulenti abilitati alla sperimentazione, come anticipato nel punto
precedente, è stata realizzata una guida operativa della procedura (versione
2.0).
Si
raccomanda di inserire l’indirizzo del sito web dell’Istituto (
www.inps.it
) tra i siti da cui consentire i
“popup”, evitando una possibile mancata emissione della stampa della ricevuta
di richiesta di variazione on-line (messaggio n. 21398/2006).
6.3
Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto
Azienda
Al fine di recepire le richieste di variazione inviate
dai consulenti sperimentatori, nella procedura di iscrizione e variazione
azienda operante nella INTRANET aziendale è stata inserita una nuova funzione
presente nel menu “Variazioni”, denominata “Variazioni da internet”.
Per la relativa
gestione si rimanda a quanto precisato nell’apposito capitolo della Guida
Operativa (versione 2.0) disponibile nella macrocategoria “Utilità”, “Area di
Download” - sezione “Manualistica di procedure informatiche” della INTRANET
aziendale.
Per
quanto attiene l’attività di protocollazione delle richieste in trattazione,
si precisa che, come per le domande di iscrizione, il sistema centrale
assegna un numero di protocollo informatico che viene giornalmente
"riversato" nel registro di protocollo in entrata della Direzione
INPS cui fa carico la richiesta di variazione avanzata.
Le
istruzioni sono state già impartite con messaggio 21398/2006.
I
titolari interessati dalle attività descritte al punto 6.1 sono i seguenti:
-
080.040.020 = richiesta di
cessazione attività con dipendenti;
-
080.040.030 = richiesta di
sospensione attività con dipendenti;
-
080.040.040 = richiesta di
ripresa attività con dipendenti;
-
080.040.050 = richiesta di
variazione indirizzo (dati anagrafici).
Pertanto,
per effettuare la ricerca del protocollo delle richieste di variazione
occorre utilizzare uno dei titolari sopra indicati.
7.
Tempistica.
Le
procedure oggetto della presente circolare saranno rese disponibili dal
10
gennaio 2007
.
La
nuova modulistica e le guide operative saranno fruibili nelle rispettive aree
informatiche.
8.
Contatti
Gli
utenti esterni potranno inviare a mezzo e-mail eventuali segnalazioni o
richieste di informazioni e di chiarimento, in ordine alle istanze
telematiche in trattazione, agli indirizzi di posta elettronica già istituiti
presso ciascuna delle Direzioni territoriali INPS.
L’indirizzo
è:
aziende.nomesede@inps.it
(nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di
riferimento).
Le Direzioni INPS avranno cura di presidiare adeguatamente la
casella di posta elettronica di propria pertinenza, al fine di evadere con la
massima tempestività le richieste prevenute.
Gli
operatori del processo di gestione del Conto Azienda potranno inviare le
eventuali segnalazioni al consueto indirizzo di posta elettronica:
iscrizionevariazione.azienda@inps.it
.
Il Direttore Generale
Crecco
Note
1)
Al riguardo si
richiamano la circolare n. 50 del 28.3.2006, il messaggio
n. 10167 del 3.4.2006 e il messaggio n. 33737 del 20.12.2006.
2)
D.P.R. 28.12.2000
n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
3)
Per la
disciplina quadro si rinvia alla circolare n. 476 del 30.11.1978 e alle
successive modifiche di cui alla circolare n. 56 del 11 marzo 1996.
4)
Le
informazioni relative al comune in cui il lavoratore svolge prevalentemente
la propria attività lavorativa sono rilevabili attraverso i flussi EMens –
elemento <CodiceComune>.
5)
Al riguardo si
richiama la circolare n. 32 del 17.2.2004.
6)
Al riguardo si
richiama il messaggio n. 18546 del 11.6.2004
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5