Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 61 del 6-4-2004.htm
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Aprile 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 61
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegno nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari
regolarizzati
SOMMARIO
:
L’ANF può essere corrisposto ai lavoratori extracomunitari
regolarizzati solo dopo il 09.09.02, a colf e badanti extracomunitari anche
per periodi precedenti.La residenza in Italia dei familiari può essere
provata da documentazione certa anche in assenza di certificazione
anagrafica.
L’articolo
33 della legge 30.07.2002 n. 189 e l’articolo 1 del D.L. 09.09.2002 n. 195
convertito nella legge 09.10.2002 n. 222 hanno dettato disposizioni
finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origine
extracomunitaria.
Più
precisamente, hanno previsto che i datori di lavoro che hanno occupato
lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, nel trimestre antecedente
la data di entrata in vigore delle leggi in oggetto (09.09.2002), potessero denunziare,
entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura e
versare contestualmente un contributo forfettario.
Per i lavoratori extracomunitari addetti al
lavoro domestico (colf) o all’assistenza delle persone affette da patologie o
da handicap (badanti), il D.M. 26.08.2002, attuativo dell’art. 33 comma 6
della legge 189/02, ha fissato in euro 290 tale contributo destinandolo, ex
art. 2 lett. a del D.M. 26.08.02, alle gestioni previdenziali ed
assicurative, in base alle aliquote contributive previste dall’art. 5 del
D.P.R. 31.12.1971 n. 1403 e
successive modificazioni, ivi compresa quella relativa all’assegno per il
nucleo familiare.
Pertanto, tale contributo è valido ai fini
del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 10.06.2002
ed il 09.09.2002.
Per quanto attiene, invece, agli altri
lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002, emanato in
attuazione dell’art. 1, comma 7 della legge 222/02, ha stabilito, per il
periodo compreso tra il 10.06.2002 ed il 09.09.2002, un contributo
forfettario pari a 700 euro che vale, ex art. 2 lett. a del D.M. 28.10.2002,
soltanto per la copertura pensionistica, non rilevando, pertanto, ai fini del
diritto all’assegno per il nucleo familiare, che quindi non può essere
riconosciuto.
Analoghi criteri valgono per i periodi di
lavoro precedenti il 10.06.2002, per i quali si rinvia alla circolare n.
115 del 30.06.2003.
Si precisa che i versamenti dei contributi
per tali periodi valgono ai fini del diritto all’assegno per il nucleo
familiare per le colf ed i badanti, mentre rilevano solo ai fini
pensionistici per i lavoratori degli altri settori, essendo calcolati
soltanto sulla base dell’aliquota IVS (art. 3 D.M. 26.08.2002; art. 3 D.M.
28.10.2002).
Per i periodi di lavoro successivi al
09.09.2002 si applica, ovviamente, la disciplina generale in materia di
assegno per il nucleo familiare.
Riepilogando, l’assegno per il nucleo familiare può essere
concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato ai sensi della
normativa di cui alla presente circolare solo per periodi successivi al
09.09.2002, ad eccezione delle colf e dei badanti extracomunitari per i quali
può essere corrisposto anche per periodi precedenti.
In ogni
caso può accadere che il contratto di soggiorno, con il contestuale permesso
di soggiorno e la conseguente residenza, vengano perfezionati in un momento
successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione. Com’è noto, la residenza
in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione dell’assegno per il
nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i familiari di
cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di reciprocità nei
confronti dei cittadini italiani ovvero con il quale non sia stata stipulata una Convenzione internazionale
in materia di trattamenti di famiglia.
Nel
caso in cui, a causa dei tempi tecnici necessari per la concessione della
residenza, manchi tale requisito, si ritiene che lo stesso possa essere
soddisfatto in presenza di una documentazione certa, volta ad attestare che i
familiari si trovavano stabilmente in Italia anche prima del rilascio della
certificazione anagrafica: ad esempio, le buste paga, il certificato di
frequenza di asili o scuole, eccetera.
Il Direttore Generale
Crecco