Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 61Bis del 29-3-2001.htm
L' articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell' assegno sociale di cui all' art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l' incremento dell' aumento della pensione sociale di cui all' art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
29 marzo 2001
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 61Bis
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Errata corrige alla cir. n. 61 del 14 marzo 2001. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali.
SOMMARIO
:
L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Si trasmette un’errata corrige relativa alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001.
Il punto 4.2.4 deve essere così sostituito:
4.2.4 – Ciechi civili
Sarà attribuito l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 tenendo conto dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 1 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 31 dicembre 1995, dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 2 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1995.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO