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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 61Bis del 29-3-2001.htm
  
L' articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell' assegno sociale di cui all' art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l' incremento dell' aumento della pensione sociale di cui all' art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
29 marzo 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 61Bis
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Errata corrige alla cir. n. 61 del 14 marzo 2001. Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali.
SOMMARIO
:
L’ articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell’ assegno sociale di cui all’ art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l’ incremento dell’ aumento della pensione sociale di cui all’ art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
 
Si trasmette un’errata corrige relativa alla circolare n. 61 del 14 marzo 2001.
Il punto 4.2.4 deve essere così sostituito:
4.2.4 – Ciechi civili
Sarà attribuito l’incremento di lire 25.000 o di lire 40.000 tenendo conto dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 1 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 31 dicembre 1995, dei limiti di reddito e delle modalità di cui al punto 2 per i ciechi civili che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre 1995.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO