970411 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 970410 Circolare n. 92 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI : decreto legislativo n. 414 del 29.6.1996 di soppressione Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Chiarimenti vari. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 10 aprile 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 92 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto : decreto legislativo n. 414 del 29.6.1996 di soppressione Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Chiarimenti vari. SOMMARIO: Le assenze senza paga accreditate nei limiti della franchi- gia di cui all' art. 7 della legge 889 / 1971 fino al 31.12.1995 sono utili ai fini del diritto e per la misura delle pensioni a favore degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri. Le posizioni assicurative sono rilevabili dall' archivio automatizzato dei Fondi speciali e dall' archivio "O1/M" per i periodi, rispettivamente, precedenti e successivi al 31.12.1989. Con la presente circolare si forniscono alcune preci- sazioni anche in risposta ai quesiti posti dalle Sedi in ordine alla utilizzazione ai fini pensionistici delle posizioni assicurative gia' acquisite nel soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e costituite " ex lege " presso il FPLD in " evidenza contabile separata " in applicazione del decreto legislativo in oggetto. Si conferma anzitutto quanto gia' precisato al punto 1 della circolare n. 205 del 12.10.1996 e cioe' che i periodi assicurativi costituenti le posizioni di provenienza del soppresso Fondo e confluite per effetto del decreto legi- slativo n. 414 / 1996 nella " evidenza contabile separata " del FPLD sono tutti quelli di iscrizione acquisita per contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione ed ivi compresi quindi quelli relativi alle assenze senza paga rientranti nella franchigia ex art. 7 della legge 889 / 1971, in quanto tutti comunque utili a pensione in base alle norme che disciplinavano lo stesso Fondo speciale. Dette assenze senza paga vanno tuttavia riconosciute fino al 31.12.1995 e non anche per periodi successivi, in quanto gli effetti della convalida di cui al primo comma dell' art. 5 del decreto 414 / 1996 sono da ritenersi estesi alla sola contribuzione obbligatoria versata fino al 31 luglio 1996 nella misura precedentemente in vigore e calco- lata sull' imponibile ex art. 5 della legge 889 / 1971 che comprendeva anche i trattamenti economici di malattia. Sono fatti salvi, ovviamente, i trattamenti di pensione spettanti a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto, secondo quanto dispone il citato art. 5 al primo comma, ancorche' liquidati con l' utile computo di assenze senza paga accreditate per periodi successivi al 31.12.1995. Si precisa inoltre che i periodi di assenza accreditati nei limiti anzidetti ed acquisiti " ex lege " nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono da considerarsi utili a tutti gli effetti e quindi anche per il diritto e la misura di ogni tipo di pensione , ivi incluse le pensioni da liquidarsi in applicazione del decimo comma dello stesso art. 3 e cio' nel contesto della nuova disciplina dettata dallo stesso art. 3 del decreto legislativo di soppressione del Fondo. Si richiama infine l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che i periodi assicurativi affluiti nella " evidenza contabile separata " del FPLD sono quelli accre- ditati o accreditabili sulle posizioni assicurative individuali costituite nell' archivio automatizzato dei Fondi speciali per i periodi fino al 31 dicembre 1989 e nell' archivio " O1/M " per i periodi compresi fra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1995, avuto riguardo per questi ultimi ai dati contributivi e retributivi con codice tipo " ET " risultanti dal quadro " C " dei modd. 01/M. La complessiva anzianita' assicurativa maturata alla predetta data del 31.12.1995, espressa in anni, mesi e giorni, va convertita secondo le consuete modalita' in settimane per la loro utilizzazione ai fini della liquida- zione dei trattamenti pensionistici. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO