Circolare numero 92 del 16-5-2002
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 16
Maggio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 92
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Invalidi
del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento.
SOMMARIO
:
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto presso
pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Invalidi del
lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2002
Con circolare n. 29
del 30 gennaio 2002 sono stati forniti i criteri applicativi dell’articolo 80,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Secondo le richiamate disposizioni “A
decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai
quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta
alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il
beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di
contribuzione figurativa”.
In ordine all’espressione “invalidi
per qualsiasi causa” contenuta nelle disposizioni in esame, sono stati chiesti
chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di una
puntuale individuazione della platea dei destinatari della normativa in parola.
Acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il menzionato Dicastero del Lavoro ha precisato che con il riferimento
alla percentuale del 74% il legislatore ha inteso escludere implicitamente le
prestazioni per la concessione delle quali non è prevista la
percentualizzazione del grado di
invalidità.
Pertanto
il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno di
invalidità a carico dell'AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei
fondi sostitutivi, per la cui concessione non è prevista la rilevazione della
percentuale di invalidità. Viceversa, secondo il parere ministeriale, il
beneficio andrà riconosciuto agli invalidi del lavoro con grado di invalidità
superiore al 74% accertato dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) o
dall'IPSEMA, in quanto per tali categorie di assicurati è richiesta la
percentualizzazione del grado di invalidità.
In applicazione delle indicazioni
sopra riportate sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della
predetta normativa, oltre ai lavoratori
sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, agli
invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento, agli invalidi con invalidità ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, (circolare n. 29 del
30 gennaio 2002), gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 74 per cento accertato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) o
dall’IPSEMA.
L'attribuzione del beneficio in
argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli
interessati o dei loro superstiti, corredata del documento rilasciato
dall’INAIL o dall’IPSEMA.
Come precisato con circolare n. 29
del 30 gennaio 2002 il beneficio di cui al menzionato articolo 80, comma 3, è riconosciuto limitatamente agli anni di
servizio effettivamente svolti nel periodo successivo al riconoscimento dello
stato di invalidità nella misura di legge.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO