Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 95 del 16-5-2000.htm
Compatibilità dell'istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
16 maggio 2000
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 95
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Istituto contrattuale della banca ore. Chiarimenti.
SOMMARIO
:
Compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato. Criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.
Si fa seguito alla circolare n. 39 del
17 febbraio 2000, per fornire chiarimenti in ordine:
alla compatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato;
ai criteri per la determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dall'art. 2, c. 18 della legge 28/12/1995, n. 549.
Flessibilità, contratto a termine e banca ore.
Per "
orario flessibile
" si intendono quelle forme di organizzazione del tempo di lavoro caratterizzate dalla possibilità di variare la distribuzione dell’orario nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno.
La legge 24/6/1997, n. 196 (art. 13) demanda alla contrattazione collettiva nazionale, la facoltà di modulare la soglia delle 40 ore settimanali come durata media riferita ad un arco temporale che può protrarsi sino a dodici mesi.
L'istituto della "
banca ore
" si affianca al "
lavoro in flessibilità
" e consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta.
L’incompatibilità dell’istituto della banca ore con il contratto a tempo determinato non è, pertanto, assoluta.
Posto che scopo della "
banca ore
" individuale è quello di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale solo in via residuale, l’inserimento del lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato nell’istituto della "
banca ore
" non è precluso qualora l’impianto contrattualistico, sia tale da consentirne l’inserimento.
Determinazione della fascia per il versamento della contribuzione aggiuntiva,
Nelle ipotesi di "
monetizzazione
" delle ore accantonate, i datori di lavoro devono adottare il "
criterio di cassa
" ai fini dell’imposizione contributiva e della determinazione della fascia per il versamento del contributo aggiuntivo ex art. 2, c. 19 della legge n. 549/1995.
Nell’intento di facilitare l’operato delle imprese industriali, nella circolare n. 39 del
17 febbraio 2000, è stato indicato un criterio convenzionale di imputazione alle fasce contributive (5%, 10%, 15%) settimanali del mese in cui si effettua la "
monetizzazione
".
I datori di lavoro potranno, in alternativa, tenere conto dell’effettiva collocazione temporale della prestazione, adottando, comunque, sistemi che consentano l’esatta e corretta identificazione delle ore prestate e delle ore utilizzate, con esclusione del ricorso a sole dichiarazioni di parte.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO