Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 45 del 14-3-2005.htm
a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38 della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 14
Marzo 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 45
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38
della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo
per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n.
311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione
della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31
della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti
fino al 31.12.2002.
SOMMARIO
:
a) I lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999
che intendano avvalersi dell’accredito figurativo della contribuzione
disciplinato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 devono presentare la
domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di
decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che
pervenga una espressa manifestazione di volontà i senso contrario. b) Tutti i
soggetti aventi diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi
dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi ateriori al 1° gennaio
2003, possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2005”
A) Articolo 15
della legge n. 229 del 2003.
La legge
23.12.1999, n. 488, art. 38, commi da 1 a 3, prevede che i lavoratori
dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a
ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina
maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro
spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi
pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota
a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della
funzione pubblica (cfr. circolare n. 81 del 2000 e n. 48 del 2002).
L’art. 15 della
legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001),
pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha
sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999, stabilendo che i lavoratori dipendenti
individuati dal co. 1 dello stesso, qualora intendano avvalersi della facoltà
di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la
domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del
quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa
domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa
manifestazione di volontà in senso contrario.
Ai fini dell’applicazione delle predette
disposizioni dovevano infatti essere osservate, in base al co. 3 dell’art. 38
nel testo originario, le modalità
previste per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione
figurativa dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996. Come noto, questa
domanda deve essere proposta da parte
dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per
ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto
inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa. In base alle disposizioni
generali di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, inoltre, tale
domanda deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data,
anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale.
L’art. 15 della
legge di semplificazione stabilisce pertanto nuove modalità per l’esercizio
della facoltà di accreditamento dei contributi, con riferimento ai soggetti
individuati al comma 1 dell’art. 38 richiamato, e cioè ai dipendenti del
settore pubblico e privato eletti membro del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire
funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. In base alle
precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
nota prot. N. 7/60816/INPS del 14 maggio 2004, l’innovazione ha natura
meramente procedurale, e quindi resta immutato, per la parte sostanziale, il
quadro normativo fornito dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art. 3
del D.Lgs. n. 564/1996. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi
soggetti l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare domanda di accredito
figurativo all’ente previdenziale di appartenenza entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l’aspettativa.
Le nuove
previsioni trovano applicazione a far data dall’entrata in vigore della
legge, cioè a partire dal 9.9.2003. Pertanto i lavoratori di cui all’art. 38,
co. 1, della legge n. 488/1999 che abbiano presentato domanda di accredito
figurativo dei contributi, non hanno necessità di ripresentarla con
riferimento agli anni successivi. Coloro che, invece, non l’abbiano
presentata, dovranno provvedere. Si precisa a questo proposito che la presentazione
tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con
riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione, salva in ogni
caso l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano la
riapertura dei termini decorsi (vedi, a tale proposito, il paragrafo 2 ).
Si precisa
inoltre che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito
figurativo vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con
riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo e
non può valere per i periodi di aspettativa precedenti, atteso che la norma
dell’art. 15 non ha, in base ai principi generali sull’efficacia della legge
nel tempo, efficacia retroattiva.
Tuttavia occorre
considerare che una presentazione della domanda di accredito in vigenza
dell’art. 15 della norma in questione, quindi successivamente al 9.9.2003, ma
con riferimento a periodi di aspettativa usufruiti in precedenza (come accade
nel caso in cui sia stata disposta una riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di accredito) consente, secondo quanto precisato
dal Ministero del lavoro nella nota richiamata, l’applicazione della nuova
disciplina procedurale con effetto dalla data della richiesta
dell’interessato.
Le sedi dell’Istituto
devono pertanto tenere in evidenza le situazioni di aspettativa riferite ai
soggetti di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 tutelate dal
diritto all’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge n.
300/1970, per le quali sia stata presentata nel 2001 o nel 2002 domanda di
accredito figurativo nei termini, procedendo d’ufficio, salvo che pervenga
manifestazione di volontà in senso contrario, all’accredito stesso.
Rimane ferma,
naturalmente, la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli altri
requisiti richiesti allo stesso fine, per i quali si rimanda alle
circolari emanate nel tempo
sull’argomento (cfr. circolari n. 81 del 2000 e 48 del 2002). A tale
proposito si ricorda che non è possibile procedere all’accredito figurativo
in assenza del versamento dell’equivalente della quota a carico del
lavoratore, che deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell’anno
successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa, secondo le
modalità illustrate, da ultimo, con la circolare n. 48 del 2002 e comunque
entro i termini prescrizionali, maggiorati delle somme aggiuntive per
ritardato versamento.
Si precisa che le
particolari modalità individuate dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 38
della legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti
indicati al co. 1 della stessa norma, mentre per tutti gli altri lavoratori
dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini
dell’accredito figurativo, la previsione di cui all’art. 3, co.3 del D.Lgs.
n. 564/1996, quindi la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base
alla regola generale, ogni anno.
b) Riapertura
dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi
figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento
ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.
L’art. 1, comma
239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) dispone che i soggetti di cui
all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato
la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1.1.2003,
secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
Inoltre l’art. 1,
comma 527, primo alinea, dispone modifiche al disposto dell’art. 44, comma 9
quinquies dell’art. 44 del D.L. n.
269/2003. Per effetto della modifica il testo di tale disposizione risulta
essere il seguente: “I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal
medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2005”. Le due disposizioni contengono dunque una
analoga previsione di riapertura dei termini di domanda per l’accredito
figurativo della contribuzione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970
e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.
Nel rimandare in
materia a tutte le circolari contenenti istruzioni sull’argomento (cfr.
circolari n. 337 C e V. del 23.5.1973, n. 23 del 31.1.1985, n. 13 del
18.1.1995, n. 130 del 11.5.1995, n. 225 del 20.11.1996 e n. 127 del
15.6.1998), si ricorda che la domanda di accredito della contribuzione
figurativa, connessa a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive
o per cariche sindacali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è svolta
l’aspettativa. Per effetto della nuova previsione legislativa tale termine
finale per la presentazione della domanda in questione risulta differito, con
riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002, al
31.3.2005.
Il termine trova
applicazione nei riguardi di tutti i lavoratori in aspettativa interessati
dall’applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e quindi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 564 del 1996, e quindi anche nei confronti dei soggetti
interessati dall’applicazione dell’art. 38, commi 1,2,3, della legge n. 488
del 1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma,
salvo quanto illustrato nel paragrafo che precede.
L’art. 1, comma
527, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), dispone inoltre che tra
i soggetti di cui all’art. 44, comma 9quinquies, del D.L. 30.9.2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, sono ricompresi
anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Si puntualizza che le cariche in questione sono quelle già
indicate in circolare n. 225 del 1996.
Infine, si
precisa che il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito
figurativo previsto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2005 con
riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002 determina la
conseguente riapertura del termine per il versamento, facoltativo, della
contribuzione aggiuntiva di cui all'art.3 commi 5 e 6 del d.l.vo n.564 del
1994 (cfr. circolare n. 14 del 1997)
Il Direttore Generale
Crecco