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900604
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 125
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
D.L. 24.4.1990, n. 82: Norme in materia di tratta-
menti di disoccupazione e di proroga del tratta-
mento straordinario di integrazione salariale in
favore dei dipendenti dalle societa' costituite
dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzo-
giorno, nonche' di pensionamento anticipato.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 5 giugno 1990
Circolare n. 125
                           AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                           AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                              PRIMARI MEDICO LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. 24.4.1990, n. 82: Norme in materia di tratta-
     menti di disoccupazione e di proroga del tratta-
     mento straordinario di integrazione salariale in
     favore dei dipendenti dalle societa' costituite
     dalla GEPI SPA e dei lavoratori edili nel Mezzo-
     giorno, nonche' di pensionamento anticipato.
 Il D.L. 24.4.1990, n. 82 (G.U. n. 95, serie generale,
del 24.4.1990) detta, tra l'altro, norme in materia di
contribuzioni dovute a questo Istituto.
 Si illustra il contenuto delle norme contenute nel
provvedimento.
1) Contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 5
   novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni.
 L'art. 4, comma 1, del D.L. stabilisce che le disposi-
zioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile
1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino alla
data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa
Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobili-
ta' e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. (ved. anche
comma 6, lett. b).
 Pertanto fino alla scadenza del termine come sopra
individuato, continua ad essere dovuto il contributo addi-
zionale di cui alla legge in oggetto, nella misura dello
0,60 per cento, dalle imprese industriali diverse da quelle
edili e dalle imprese commerciali con oltre mille dipenden-
ti.
2) Detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere.
   Calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
 L'art. 3, comma 4, del D.L. in esame, in tema di
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per i
detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, reca
una norma interpretativa dell'art. 1, commi 1 e 2, secondo
periodo, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389.
 La norma stabilisce che per i detenuti ed internati in
questione, il suddetto calcolo si effettua senza l'osser-
vanza dei minimali previsti dalla normativa a carattere
generale, bensi' sulla mercede stabilita ai sensi dell'art.
22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato
dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
 L'eccezione prevista dalla norma si riferisce soltanto
ai detenuti lavoranti alle dirette dipendenze della Ammini-
strazione carceraria e non ai detenuti che eseguono lavoro
per conto di datori di lavoro esterni, per i quali si
applicano le norme a carattere generale vigenti in materia
di minimali.
 Le somme versate in eccedenza dalle Amministrazioni
carcerarie potranno essere ammesse a rimborso a domanda di
queste, dopo la conversione in legge del D.L., con l'osser-
vanza delle istruzioni previste per le regolarizzazioni
contributive dalla circolare n. 51059 RCV ed altri del
14.11.1986 e successive integrazioni.
3) Aliquote contributive dovute al Fondo pensioni dei lavo-
   ratori dipendenti.
 L'art. 7, comma 7 conferma l'aumento nella misura dello
0,41 per cento della retribuzione imponibile delle aliquote
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti
ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della
piccola pesca a partire dal periodo di paga in corso all'1
gennaio 1989 (v. in proposito circ. n. 8 dell'11.1.1990 e
precedenti).
4) Aliquote contributive dovute alla Gestione Speciale di
   previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invali-
   dita', la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti
   da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con la-
   vorazione ancorche' parziale in sotterraneo.
 L'art. 7, comma 9, conferma l'aumento delle aliquote
contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del
13 febbraio 1990 (v. in proposito circ. n. 62 del 13 marzo
1990).
5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
   versate alle Casse Edili. Contribuzione.
 L'art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo
delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore
versate periodicamente alle Casse Edili.
 Sulla base di tale normativa si precisa quanto segue.
a) Le somme accantonate alle Casse Edili a titolo di ferie,
gratifica natalizia e riposi annui, nonche', nella ipotesi
in cui sia previsto localmente, il contributo di mutualiz-
zazione per i casi di malattia e infortuni di cui all'art.
19, comma 9, del c.c.n.l. 7.10.1987, rientrano nella retri-
buzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della L. 30.4.1969,
n. 153 e, quindi erano e restano soggette a contribuzione
per il loro intero ammontare. Si richiamano, al riguardo, le
istruzioni impartite con circolare n. 98 del 9.5.1988, punto
3.2 lett. f).
b) Le somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore
alle Casse Edili per tutti gli altri titoli (contributo
istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di
lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell'art.
38, lett. a del c.c.n.l. vigente, contributo per l'anziani-
ta' professionale edile ed ogni altra contribuzione), con
esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli
eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa
Edile, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
del decreto in parola e cioe' dall'aprile 1990 (denuncia con
scadenza 20 maggio 1990) vanno assoggettate a contribuzione
previdenziale ed assistenziale nella misura pari al 15 per
cento del loro ammontare.
 Ai fini dell'applicazione della disposizione in argo-
mento, con riferimento anche alla previsione normativa
secondo la quale anche la quota del lavoratore va assogget-
tata a contribuzione nella misura pari al 15%, in attesa
della conversione in legge del provvedimento, i datori di
lavoro opereranno come segue:
- dalla retribuzione lorda imponibile - determinata secondo
  le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla
  lettera a) - detrarranno la quota a carico del lavoratore
  destinata alla Cassa edile;
- sommeranno alla retribuzione di cui sopra il 15 per cento
  del contributo dovuto alla Cassa edile di cui si e' detto
  prima (comprensivo delle somme a carico del datore di
  lavoro e del lavoratore).
 Detta percentuale viene a configurare nella sostanza un
incremento della base imponibile e, pertanto, agli effetti
dell'assolvimento dell'obbligo contributivo essa deve essere
considerata come tale e ricompresa nel monte retributivo
complessivo da esporre nella colonna "Retribuzioni" quadro B
del Mod. D.M. 10/2-89.
 I datori di lavoro che non siano stati in grado di
effettuare gli adempimenti contributivi sulle somme di cui
trattasi di pertinenza del mese di aprile potranno inclu-
derle nella retribuzione imponibile complessiva della
denuncia di pertinenza del mese di maggio (versamento entro
il 20 giugno) o del mese di giugno (versamento entro il 20
luglio).
 Gli oneri accessori saranno determinati per i contri-
buti dovuti sulle somme di pertinenza del mese di aprile
nella misura degli interessi, al tasso legale del 5% annuo,
computati dal 21 maggio alla data del versamento.
 A tal fine i datori di lavoro indicheranno nel primo
rigo in bianco disponibile dei quadri B e C del Mod. D.M.
10/2-89 l'importo relativo al totale degli oneri accessori
dovuti sulle differenze contributive relative al mese di
aprile con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura oneri
accessori.
 Infine l'art. 3, comma 6, per quanto concerne i periodi
anteriori all'aprile 1990 stabilisce la non assoggetta-
bilita' a contribuzione delle somme di cui trattasi versate
alle Casse Edili per i titoli indicati sotto la presente
lettera b).
 Peraltro, restano salvi e conservano la loro efficacia
i versamenti contributivi eventualmente effettuati ante-
riormente alla data di entrata in vigore del D.L.
(25.4.1990).
       IL DIRETTORE GENERALE
        F.TO BILLIA