Trova in INPS

Versione Grafica

970307
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970305
Circolare n. 50
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
   VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI,
   GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Problematiche varie relative alle assunzioni con
contratto a termine dalle liste di mobilita' ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge
23.7.1991, n. 223.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 5 marzo 1997       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 50          AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                            LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
                            VIGILANZA
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            AMMINISTRATORI DI FONDI,
                            GESTIONI E CASSE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:   Problematiche varie relative alle assunzioni con
           contratto a termine dalle liste di mobilita' ai
           sensi dell'art. 8, comma 2, della legge
           23.7.1991, n. 223.
SOMMARIO:
     A seguito dei chiarimenti intervenuti con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono preci-
sazioni per l'applicazione delle agevolazioni contributive
per i lavoratori assunti con contratto a termine dalle liste
di mobilita'.
     Con la circolare n. 197 del 30 luglio 1992 e' stato
reso noto il contenuto della circolare n. 55/92 del
23.4.1992, con la quale il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha precisato che il legislatore con la
norma di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 ha
inteso configurare una fattispecie ulteriore, rispetto alla
legge n. 230/1962 e successive modifiche ed integrazioni, di
apposizione lecita di un termine finale al contratto di
lavoro, per ampliare la possibilita' di assunzioni a tempo
determinato dei lavoratori in mobilita', al fine di
incentivarne il reimpiego sia pure in occasioni temporanee,
e di agevolare la successiva trasformazione di tali con-
tratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con la
previsione di ulteriori agevolazioni contributive in favore
del datore di lavoro.
     L'affermazione che il contratto a termine di cui
all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 rappresenta una
tipologia aggiuntiva rispetto alle fattispecie elencate
nell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962 comporta la
necessita' di sintetizzare le disposizioni applicative, che
devono tener conto di un quadro normativo, nel quale inte-
ragiscono varie normative ed e' quindi necessario coniugare
la possibilita' di stipulare contratti a termine ai sensi
dell'art. 8, comma 2, sia con la disciplina della legge n.
230/62 sia con quella dell'art. 8 bis della legge 25 marzo
1983, n. 79 e con quella di cui all'art. 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
A)  POSSIBILITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI A TERMINE AI
    SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223/1991.
     La legge n. 223/1991 detta la seguente disciplina:
- il contratto a termine non puo' avere una durata superiore
  a dodici mesi (art. 8, comma 2);
- durante il periodo di occupazione il trattamento di
  mobilita' e' sospeso, ma il lavoratore conserva l'iscri-
  zione nella lista (art. 8, comma 6) a condizione che
  effettui una preventiva comunicazione all'Inps ( art. 9,
  comma 1, lett. d);
- tale possibilita' non e' "ad libitum" ( art. 8, comma 7):
  trova il proprio limite nel periodo complessivo di
  spettanza del trattamento, che e' individualizzato con
  riferimento all'eta' anagrafica del lavoratore,
  all'anzianita' aziendale ed alle zone
  economico-territoriali nelle quali era occupato.
     Conseguentemente il lavoratore puo' stipulare anche
vari contratti a termine con diversi datori di lavoro: a
tale proposito e' stato ritenuto che la formulazione
dell'art. 8, comma 7, non impedirebbe che si stipulino anche
con la medesima azienda.
     Tale disciplina va comunque inserita nel quadro norma-
tivo delineato dalla legge n. 230/1962, conseguentemente:
- l'apposizione del termine e' priva di effetto, se non
  risulta da atto scritto ( art. 1, legge n. 230/1962);
- proroga eccezionale del termine, con il consenso del
  lavoratore, non piu' di una volta e per un tempo non
  superiore alla durata del contratto iniziale  (art. 2,
  comma 1, legge n. 230/1962), nell'ambito sempre della
  durata massima di dodici mesi (art. 8, comma 2, legge n.
  223/1991);
- possibilita' di reiterazione, nell'ambito della capienza
  complessiva del trattamento spettante al lavoratore (art.
  8, comma 7, legge n. 223/1991), purche' sia passato un
  periodo di quindici giorni ovvero di trenta dalla data di
  scadenza di un precedente contratto di durata
  rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi ( art. 2,
  comma 2, legge n. 230/1962).
     Si e' ritenuta difficilmente ipotizzabile l'applica-
zione dell'ultima parte del 2  comma dell'art. 2 della legge
n. 230/1962  "assunzioni successive a termine intese ad
eludere le disposizioni della presente legge" in base alla
posizione gia' illustrata che individua una tipologia di
assunzione dalle liste di mobilita' che sfugge a limitazioni
di sorta.
     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur
condividendo le posizioni assunte dall'Inps, ha pero'
precisato che il limite massimo di dodici mesi previsto
dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 per la stipula
del contratto a termine ha la sua ragion di essere proprio
nella tipologia soggettiva introdotta dalla norma, indipen-
dentemente dalla ricorrenza di particolari esigenze produt-
tive.
     Per cui:
- e' possibile la proroga del contratto, se inizialmente
  costituito per un periodo inferiore a dodici mesi e
  qualora il rapporto non superi, nel complesso, questo
  periodo stesso;
- non e' esclusa la ipotesi della riassunzione decorso il
  termine di quindici o trenta giorni previsto dall'art. 2,
  comma 2, legge n. 230/1962, ferma restando la durata
  complessiva sopra specificata e la sua accertabilita'
  nella fase di assunzione;
- e' pero' escluso che la stessa azienda possa procedere
  a successive assunzioni dello stesso lavoratore in
  mobilita', se e' gia' esaurito il periodo di dodici mesi
  e sia pure in presenza di situazioni di mobilita' lunga.
     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha
quindi escluso che lo stesso lavoratore possa procedere alla
stipula con la stessa azienda di piu' di un contratto a
termine, oltre il periodo massimo di dodici mesi.
     Pertanto non potranno essere concesse le agevolazioni
contributive per gli avviamenti al lavoro effettuati dopo
l'emanazione della presente circolare sulla base di con-
tratti a termine stipulati dal lavoratore con la stessa
azienda, oltre il periodo massimo di dodici mesi.
     Peraltro, in analogia del criterio esposto nella nota
n. 204 del manuale " L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ", diramato
con circolare n. 5 del 14 gennaio 1997, verranno fatti salvi
i rapporti di lavoro instaurati anteriormente all'emanazione
della presente circolare, nel rispetto delle procedure di
legge sul collocamento.
B)   TRASFORMAZIONI DEL CONTRATTO A TERMINE STIPULATO AI
     SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, L. 223/1991.
     Con la circolare n. 260 del 12 novembre 1991 e' stato
precisato che il legislatore ha espressamente previsto la
concessione di ulteriori benefici solo nel caso che il
contratto a termine venga trasformato nel corso del suo
svolgimento: non possono quindi essere concesse ulteriori
agevolazioni se il contratto a termine viene trasformato a
tempo indeterminato dopo la scadenza.
     Pertanto la comunicazione di trasformazione del con-
tratto a termine deve essere trasmessa alla sezione circo-
scrizionale nel corso del rapporto (intendendo per tale
anche l'ultimo giorno).
     Alla base di tale concetto e' il consolidato indirizzo
giurisprudenziale ( cfr. da ultimo sent. Cass. n. 08211/95)
per cui colui che assume di avere diritto alle agevolazioni
ha l'onere di provarne i fatti costitutivi.
     Da alcune parti e' stato sostenuto che tale adempimento
possa essere effettuato anche successivamente in quanto la
trasformazione del contratto a termine e' atto tra le parti
e non necessita di alcuna pubblicizzazione ne' tantomeno di
comunicazione a qualsivoglia soggetto pubblico.
     Tale assunto ha alla base il secondo comma dell'art. 2
della legge 18 aprile 1962, n. 230 che recita " se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il con-
tratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di
prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera
egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga
riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero
trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e,
in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a
termine intese ad eludere le disposizioni della presente
legge."
     Ma  l'art. 8, comma 6, della legge n. 223/1991 prevede
la facolta' per il lavoratore in mobilita' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista;
l'art. 9, comma 1, lett. d) prevede la cancellazione dalla
lista e la decadenza dal trattamento per il lavoratore che
non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione
all'Inps del lavoro prestato ai sensi del comma 6 gia'
citato; la lett. a) del comma 6 dell'art.9 prevede la
cancellazione dalla lista di mobilita' del lavoratore
assunto a tempo pieno ed indeterminato.
     Il problema pero', oltre che nella puntuale gestione
della lista di mobilita', consiste nel momento probatorio
del diritto alle agevolazioni che, come rammentato in
premessa, la giurisprudenza piu' volte ha sancito grava su
chi sostiene di aver diritto alle agevolazioni.
     Ne' potrebbero essere concesse "sic et simpliciter" le
agevolazioni per 18 mesi, previste dall'art. 25, comma 9,
della medesima legge n. 223/1991, per le assunzioni a tempo
indeterminato, perche', come gia' rammentato in premessa, se
e' vero che la reiterazione dei contratti a termine fa
ritenere il contratto a tempo indeterminato dall'inizio, e'
anche vero che la legge n. 223/1991 contiene esplicite
disposizioni che attengono espressamente il contratto a
termine, il contratto a termine trasformato ed il contratto
a tempo indeterminato: esplicite e diverse disposizioni che
attengono sia le agevolazioni, previste in misura differen-
ziata, sia la gestione della lista di mobilita'.
     Anche su questo argomento, si e' ritenuto opportuno
interpellare Il Ministero del lavoro che ha condiviso le
suddette argomentazioni.
     Il citato Dicastero ha anche espresso l'opinione che
sia possibile estendere alla trasformazione del contratto a
termine in contratto a tempo indeterminato il termine dei
cinque giorni previsti per le assunzioni agevolate dal dl
14.6.1995, n. 232 ( art. 2, commi 2 e 5 ).
     Pertanto a decorrere dalle trasformazioni effettuate
dopo il 14 giugno 1995 ( data di entrata in vigore del D.L.
232/1995  piu' volte reiterato e, da ultimo, dal dl
1.10.1996, n. 510 convertito nella legge 28.11.1996, n.608 )
le agevolazioni potranno essere concesse anche se la comu-
nicazione di trasformazione agli uffici competenti viene
effettuata entro cinque giorni; la trasformazione puo'
decorrere anche dall'ultimo giorno del contratto a termine,
in quanto formalmente il rapporto e' ancora in essere, anche
se agli effetti della agevolazione contributiva la trasfor-
mazione coinvolge l'intero periodo di paga.
     Conseguentemente, in caso di rapporto di lavoro a
termine trasformato a tempo indeterminato, la riduzione
contributiva, per la parte a carico del datore di lavoro,
nella misura corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge n. 25/1955 potra' essere concessa
per un massimo di ventitre' mesi.
     A tale agevolazione si aggiunge, come e' noto, il
beneficio del contributo del 50% dell'indennita' di mobili-
ta' che sarebbe spettato al lavoratore,con le peculiarita'
illustrate al capitolo 10.4.1 del manuale " L'ISTITUTO DELLA
MOBILITA' " di cui alla circolare n. 5 del 14 gennaio 1997.
C) RACCORDO FRA L'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 223/1991 E
   L'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 230/1962, L'ART. 8 BIS
   DELLA LEGGE N. 25 MARZO 1983, N. 79 E L'ART. 23 DELLA
   LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56.
     E' stato anche rappresentato al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che definire il contratto a termine
di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 una
tipologia aggiuntiva rispetto alle fattispecie elencate
nell'art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962 avrebbe potuto
comportare problemi per la concessione delle agevolazioni
contributive nel caso di contratti a termine stipulati ai
sensi dell'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 e di
cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
     Conseguentemente sarebbero svantaggiati i datori di
lavoro che stipulino contratti a termine nei termini quan-
titativi e qualitativi previsti dalla contrattazione col-
lettiva, ovvero abbiano assunto i lavoratori stagionali di
cui all'art. 8 bis della legge n. 79/1983, ai quali il
legislatore ha prestato ulteriore attenzione con l'art. 9
bis della legge n. 236/1993.
     Il Ministero, pur sottolineando il rilievo dell'osser-
vazione dell'Istituto riguardante lo svantaggio di procedere
alla costituzione di rapporti a termine non accompagnati da
agevolazioni contributive, ha ribadito la fondamentale e
preminente finalita' della disposizione introdotta dal
legislatore del 1991, nel quadro delle agevolazioni, attra-
verso piu' strumenti normativi, del reimpiego dei lavoratori
eccedentari.
     Invero, secondo il Ministero, qualora si intendesse
attingere dalle liste di mobilita' da parte imprenditoriale
sembrerebbe del tutto ingiustificato avvalersi della proce-
dura connessa alle assunzioni per intensificazione
dell'attivita' produttiva ne' si renderebbe necessario
esercitare il diritto di costituire temporanei rapporti di
lavoro in presenza delle esigenze considerate dalla disci-
plina contrattuale.
     Viceversa, ove sia stata gia' attivata la procedura ex
art. 8 bis e ottenuta la relativa autorizzazione, l'even-
tuale successiva assunzione dei lavoratori in mobilita' non
puo' essere compresa in quelle effettuabili per la causa
oggettiva verificata dall'Ispettorato del lavoro.
     Ne consegue che se il datore di lavoro procede all'as-
sunzione di lavoratori in base all'autorizzazione ottenuta,
non ha diritto ad alcuna agevolazione contributiva.
     In sintesi, l'assunzione a termine per le cause ogget-
tive contemplate dalla legge n. 230/1962 e successive
modifiche ed integrazioni, come sopra menzionate, e' incom-
patibile con l'assunzione a termine introdotta con l'art. 8,
comma 2, legge n. 223/1991, fattispecie ulteriore e parti-
colare di rimozione delle limitazioni a costituire rapporti
di lavoro non a tempo indeterminato.
     Anche su questo punto, quindi, le sedi si atterranno al
parere ministeriale suesposto.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO