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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 45 del 25-2-1998.htm

  
Aliquote per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Anno 1998.   

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

 

 

Roma, 25 febbraio 1998

Circolare n. 45

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AI COORDINATORI GENERALEI MEDICO LEGALI E PRIMARI MEDICO EGALI

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

 

Oggetto:

98-45. Aliquote per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed a tempo indeterminato. Anno 1998.

 

 

SOMMARIO

L’aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti e le aliquote per la determinazione dei contributi per la tutela della malattia hanno subito modifiche a decorrere dall’1.1.98.

Non sono mutate, invece, le aliquote vigenti per la liquidazione delle altre voci dei contributi agricoli unificati. Sono immutate altresì le misure delle riduzioni previste per le aziende ubicate nei territori montani, nelle zone svantaggiate e nel Mezzogiorno.

 

 

 

 

INDICE:

  1. Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 2.
  2. Aliquote dei contributi per la tutela della malattia
  3. Contributo di solidarietà al S.S.N.
  4. Riduzioni contributive e fiscalizzazione degli oneri sociali.
  5. Contratti di formazione e lavoro.
  6. Aliquota ex art.3 ter l. 14.11.92, n. 438.
  7. Minimali di retribuzione.

1) ALIQUOTA DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

L’aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti per la determinazione di contributi, dovuti dalla generalità delle aziende agricole, passa dal 22,39% al 23,09% (di cui il 16,55% a carico dell’azienda ed il 6,54% a carico del lavoratore), per effetto del graduale adeguamento di 0,20 punti percentuali per la quota del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali del lavoratore, previsto dall’art.3, co.1 del d.l.vo 16.4.97, n. 146 (G.U. 9.6.97, n. 132).

Per le aziende agricole di tipo industriale è previsto un aumento dell’aliquota di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore, a decorrere dall’1.7.98 (art.3, co.2, d.l.vo n. 146/97). L’aliquota è elevata, pertanto, dal 23,49% al 24,59%.

Le disposizioni per l’applicazione del precitato art.3 sono state divulgate con la circolare n. 194 del 22.9.97 a cui si fa espresso rinvio per ogni utile approfondimento.

2) ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLA MALATTIA

Con l’entrata in vigore dell’art.36, co.1, lett. a) del d.l.vo n. 446 del 1997, dalla generalità delle aziende agricole non sono più dovuti, a decorrere dall’1.1.98, il contributo di assistenza malattia (art.1, co.3, l. 31.12.61, n. 1443 ed art.20, ultimo comma, l. 12.8.62, n.

1338), i contributi al Servizio Sanitario Nazionale (art.31, l. 28.2.86, n. 41, modificato dall’art.1, l. 22.3.95, n. 85).

Risultano, pertanto, abolite le aliquote seguenti:

Per le aziende agricole con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima del 30 settembre 1997, le predette aliquote continuano ad applicarsi fino alla scadenza del predetto periodo d’imposta (cfr. circolari n. 1/98, n. 4/98, n. 19/98).

Le aliquote aggiornate in vigore nel periodo dall’1.1.98 al 31.12.98 sono descritte nell’allegato 1 (aliquote della generalità delle aziende agricole), nell’allegato 2 (aliquote delle aziende agricole di tipo industriale dall’1.1.98 al 30.6.98) e nell’allegato 3 (aliquote delle aziende agricole di tipo industriale dall’1.7.98 al 31.12.98).

3) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AL S.S.N.

Discende da quanto precisato nel precedente paragrafo che il contributo di solidarietà è dovuto dalle aziende con periodo d’imposta non corrispondente con l’anno solare. Ai fini del calcolo del contributo si applica esclusivamente l’aliquota del 3,80% a carico del datore di lavoro, mentre è abolita quella del lavoratore (0,80%). Detta aliquota continua ad applicarsi sulla parte di retribuzione eccedente lire 40 milioni annue, fino al limite di lire 150 milioni annue, per effetto di quanto disposto dall’art.8, co.19 della legge 24.12.1993, n. 537.

4) RIDUZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Nulla è innovato nella normativa giuridica che disciplina la materia delle riduzioni e delle agevolazioni contributive e della misura di esse.

Trovano, dunque, applicazione anche per l’anno 1998 le norme di cui all’art.11, co.27, l. 24.12.93, n. 537, per i territori montani e per le zone svantaggiate, nonché all’art.14, co.1, l. 1.3.86, n. 64 per le aziende ubicate nei territori del Mezzogiorno, così come modificati dall’art.11, co.2, d.l. n. 11 del 31.1.97, convertito nella legge n. 81 del 18.3.97.

Le disposizioni sono state illustrate con le circolari n. 38 del 19.2.97 n. 107 del 12.5.97, n. 119 del 27.5.97. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla conseguenza che l’abolizione del contributo sanitario produce, a decorrere dall’1.1.98, in materia di fiscalizzazione Centro-Nord. Discende, difatti, dalla predetta norma che, per l’anno 1998, la fiscalizzazione delle aziende del Centro-Nord riguarda l’esonero dei contributi dovuti per l’assicurazione contro la tubercolosi (0,01%) e per il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01%).

5) CONTRATTI DI FORMAZIONE-LAVORO

A seguito dell’aumento nella misura di 1,7 punti percentuali dell’indice del costo della vita, i contributi settimanali dovuti per l’anno 1998 dai datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro risultano così determinati:

Fondo pensioni contributo base

L.

138

Fondo pensioni adeguamento

"

4.490

TBC contributo integrativo

"

130

CUAF

"

60

Maternità

"

32

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

"

216

TOTALE

"

5.066

Trattasi, come si è rilevato, di contributi settimanali, il cui importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale riportato nel prospetto.

L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è pari a quella prevista per gli altri operai (cfr. prospetti allegati).

Le imprese, con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, iniziato prima dell’1.10.97, sono tenute fino alla scadenza del predetto periodo, all’adempimento del contributo di L. 240 per la quota a loro carico. Il contributo settimanale, comprensivo del contributo assistenza malattia risulta pertanto pari a œ. 5.310. Anche per i lavoratori dipendenti delle predette aziende l’aliquota a loro carico non comprende la quota SSN.

 

6) ALIQUOTA EX ART. 3 TER L. 14.11.92, N. 438

Per il contributo posto a carico dei lavoratori si fa presente che l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale di cui all’art.3 ter della legge 14.11.1992, n. 438, deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti l’importo di lire 64.126.000 annue, corrispondenti a lire 5.344.000 mensili.

Tale aliquota sarà applicabile a far data dall’1.1.98, anche sulle retribuzioni eventualmente rientranti nelle quote eccedenti il predetto limite, percepite dagli operai a tempo determinato, per i quali la contribuzione è calcolata sulle retribuzioni effettive, in luogo del salario medio nazionale.

7) MINIMALI DI RETRIBUZIONE

Si rammenta che, per effetto della rivalutazione annuale prevista dal 2^ comma dell’art.1 della legge 26.9.1981, n. 537, il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 1998, ai fini dell’imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato ed a tempo determinato, è pari a lire 58.950. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, da valere nell’ambito dell’applicazione degli accordi di riallineamento, corrispondente al 50% del minimale di cui all’art.1, co.2 del d.l.vo 9.10.89, n. 338, convertito nella legge 7.12.89, n. 388, è pari a lire 33.141 (66.282:2 = 33.141).

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato n. 1

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO

Aliquote contributive in vigore dall’1.1.98 al 31.12.98

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen.ni

lav.ri dipendenti (1)

23,09

16,55

6,54

Quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. Inf. Lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf.Lav.

1,8

1,8

 

Ass. Disoc.ne (2)

2,75

2,75

 

Cis operai agr.li (3)

1,50

1,50

 

Contr. Prest.

Econ. Malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (4)

0,43

0,43

 

Fondo gar. fine

Rapp. OTI

0,20

0,20

 

TOTALE (5) (6)

39,913

33,373

6,54

 

 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen.ni

Lav.ri dipendenti (1)

23,09

16,55

6,54

Quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. inf. Lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf. Lav.

1,8

1,8

 

Ass. disoc.ne (2)

2,75

2,75

 

CIS operai agr.li (3)

1,50

1,50

 

Contr. prest.

Econ. malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (4)

0,43

0,43

 

TOTALE (5) (6)

39,713

33,173

6,54

 

 

 

NOTE ALL’ALLEGATO 1

1) Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera l’aliquota dovuta al F.P.L.D. è pari al 22,57% (di cui il 16,03% a carico dell’azienda ed il 6,54% del lavoratore).

È prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (L. 64.126.000 annue per il 1998 corrispondenti a L. 5.344.000 mensili) ai sensi dell’art.3 ter della legge n. 438 del 14.11.1992 (cfr. circ. n. 21/98).

2) Il contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali.

I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati.

3) Dal pagamento del contributo Cassa Integrazione Salari sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia.

4) L’aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da coltivatori diretti ed a carico di coloni e mezzadri e cooperative agricole.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex-lege 240/84, i contributi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli assegni familiari e per la Cassa Integrazione Salari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.

5) Le aliquote totali delle cooperative agricole ammontano al 38,973% per gli OTI ed al 38,773% per gli OTD. Le aliquote totali delle aziende CD/CM risultano pari al 37,473% per gli OTI ed al 37,273% per gli OTD.

6) Le aziende, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, sono tenute al pagamento del contributo per le prestazioni del S.S.N.(soltanto aliquota del 9,60% a carico del datore di lavoro) e dell’assistenza malattia (aliquota dello 0,20% a carico del datore di lavoro). Pertanto l’aliquota totale delle predette aziende risulta pari al 49,713% per gli OTI ed al 49,513% per gli OTD; se sono cooperative agricole l’aliquota è del 48,773% per gli OTI e del 48,573% per gli OTD; se aziende CD/CM l’aliquota è del 47,273% per gli OTI e del 47,073% per gli OTD.

 

 

Allegato n. 2

 

AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE

DISCIPLINATE DALLA CIRCOLARE N. 194 DEL 22.9.97 /P>

 

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO

Aliquote contributive in vigore dall’1.1.98 al 30.6.98

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen.ni

lav.ri dipendenti (7)

23,49

16,95

6,54

quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. inf. lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf. Lav.

1,8

1,8

 

Ass. disoc.ne (8)

2,75

2,75

 

CIS operai agr.li

1,50

1,50

 

Contr. prest.

econ. Malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. Madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (9)

0,43

0,43

 

Fondo gar. fine

rapp. OTI

0,20

0,20

 

TOTALE (10) (11)

40,313

33,773

6,54

 

 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen lav.ri dipendenti.ni (7)

23,49

16,95

6,54

quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. inf. lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf. Lav.

1,8

1,8

 

Ass. disoc.ne (8)

2,75

2,75

 

CIS operai agr.li

1,50

1,50

 

Contr. prest.

econ. Malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. Madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (9)

0,43

0,43

 

TOTALE (10) (11)

40,113

33,573

6,54

 

 

 

Allegato n. 3

 

AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE

DISCIPLINATE DALLA CIRCOLARE N. 194 DEL 22.9.97 /P>

 

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO

Aliquote contributive in vigore dall’1.7.98 al 31.12.98

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen.ni

lav.ri dipendenti (7)

24,59

17,55

7,04

quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. inf. lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf. Lav.

1,8

1,8

 

Ass. disoc.ne (8)

2,75

2,75

 

CIS operai agr.li

1,50

1,50

 

Contr. Prest.

econ. Malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. Madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (9)

0,43

0,43

 

Fondo gar. Fine

rapp. OTI

0,20

0,20

 

TOTALE (10) (11)

41,413

34,373

7,04

 

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Totali e ripartizioni (in % sui salari)

VOCI CONTRIBUTIVE

TOTALE

A CARICO

AZIENDA

A CARICO

LAV.RE

Fondo pen.ni

lav.ri dipendenti (7)

24,59

17,55

7,04

quota base

0,11

0,11

 

Asili Nido

0,10

0,10

 

Ass. inf. lav.

9

9

 

Addiz. As. Inf. Lav.

1,8

1,8

 

Ass. disoc.ne (8)

2,75

2,75

 

CIS operai agr.li

1,50

1,50

 

Contr. Prest.

econ. Malattia

0,683

0,683

 

Ass. TBC

0,01

0,01

 

Tutela lav. Madri

0,23

0,23

 

Ass.za orfani lav.

0,01

0,01

 

Assegni familiari (9)

0,43

0,43

 

Fondo gar. Fine

rapp. OTI

0,20

0,20

 

TOTALE (10) (11)

41,413

34,373

7,04

 

 

 

 

NOTE AGLI ALLEGATI 2) e 3)

(7) Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera l’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dall’1.1.98 al 30.6.98 è pari al 22,97% (di cui il 16,43% a carico dell’azienda ed il 6,54% a carico del lavoratore) e dall’1.7.98 al 31.12.98 è pari al 24,07% (di cui il 17,03% a carico dell’azienda ed il 7,04% a carico del lavoratore).

È prevista un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (L. 64.126.000 annue per il 98 corrispondenti a L. 5.344.000 mensili) ai sensi dell’art.3 ter della legge n. 438 del 14.11.92 (cfr. circ. n. 21/98).

8) Il contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali.

I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50% e posto a carico dei lavoratori interessati.

9) L’aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da cooperative agricole.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex lege 240/84, i contributi per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la cassa integrazione salari e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.

10) Le aliquote totali delle cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale ammontano dall’1-.1.98 al 30.6.98 al 39,373% per gli OTI ed al 39,173% per gli OTD, e dall’1.7.98 al 31.12.98 al 40,473% per gli OTI ed al 40,273% per gli OTD.

11) Le aziende con processi produttivi di tipo industriale, che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, sono tenute al pagamento del contributo del S.S.N. (solo l’aliquota del 9,60% a carico del datore di lavoro) e dell’assistenza malattia (aliquota dello 0,20% a carico del datore di lavoro.

Pertanto l’aliquota totale delle predette aziende risulta nel periodo dall’1.1.98 al 30.6.98 pari al 50,113% per gli OTI ed al 49,913% per gli OTD, e nel periodo dall’1.7.98 pari al 51,213% per gli OTI ed al 51,013% per gli OTD.

 

 

Allegato n. 4

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL’1.1.98 al 31.12.98

 

T.RI MONTANI

Z. SVANTAGGIATE

MEZZOGIORNO (12)

Riduzione

70%

40%

40%

Dovuto

30%

60%

60%

 

 

 

12) A norma dell’art.11, comma 1, del D.L. n. 11 del 31.1.97, convertito nella legge n. 81 del 18.3.97, le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a decorrere dall’1.4.97 alle aziende ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le predette agevolazioni cesseranno al 31.12.1999.

 

 

 

Allegato n. 5

Totale aliquote contributive

AZIENDE AGRICOLE

RIEPILOGO COMPLESSIVO (13)

(dall’1.1.98 al 31.12.98)

TIPO DI

CONTRIBUZIONE

OTI

OTD

Ordinaria

33,373

33,173

Con fiscalizzazione

   

Centro-Nord

33,353

33,153

Con fiscalizzazione Mezzogiorno

20,0238

19,9038

Zone montane

10,0119

9,9519

Zone svantaggiate

20,0238

19,9038

 

13) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l’intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 6,54 punti di pertinenza dei lavoratori.

 

AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE

RIEPILOGO COMPLESSIVO (14)

(dall’1.1.98 al 30.6.98)

TIPO DI

CONTRIBUZIONE

OTI

OTD

Ordinaria

33,773

33,573

Con fiscalizzazione

   

Centro-Nord

33,753

33,553

Con fiscalizzazione Mezzogiorno

20,2638

19,1438

Zone montane

10,1319

9,0719

Zone svantaggiate

20,2638

19,1438

 

 

AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE

RIEPILOGO COMPLESSIVO (14)

(dall’1.7.98 al 31.12.98)

TIPO DI

CONTRIBUZIONE

OTI

OTD

Ordinaria

33,373

33,173

Con fiscalizzazione

   

Centro-Nord

33,353

33,153

Con fiscalizzazione Mezzogiorno

20,6238

19,5038

Zone montane

10,3119

9,2519

Zone svantaggiate

20,6238

19,5038

 

14) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l’intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori.