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970225
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
970222
Circolare n. 41
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
    DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562.
Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale
di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle
Aziende elettriche private.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 22 febbraio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 41         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                           LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                           DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                            DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 4
OGGETTO:  Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562.
          Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale
di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle
Aziende elettriche private.
Come comunicato con messaggio n. 14765 del 15 novembre 1996
(allegato 1), il 15 novembre 1996 e' entrato in vigore il decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996,
contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del
Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega
conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate
dal citato decreto in materia contributiva e
pensionistica.
                           PARTE PRIMA
SOMMARIO
1 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e conseguente abrogazione del secondo comma dell'art.1
della legge 3 febbraio 1963, n. 53.
2 - ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE SULLA POSIZIONE DEGLI ISCRITTI
introduzione dell'accredito dei contributi settimanali, anziche'
giornalieri.
3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di
ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposizione
contenuta nell'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 di abrogazione
dell'art. 6, secondo comma, del D.L. 23.12.1977, n. 942,
convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, che prevedeva
l'arrotondamento dell' ultimo anno utile a pensione ad anno
intero.
4 - RICONOSCIMENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE 1079/1971
Nei confronti dei nuovi iscritti al Fondo non trovano applicazione
le norme che prevedono il riconoscimento gratuito dei periodi
assicurativi acquisiti nell' A.G.O., periodi che possono formare
oggetto di ricongiunzione onerosa ai sensi dell' art. 2 della
legge 29/1979.
5 - SERVIZIO MILITARE
La copertura figurativa dei periodi di servizio militare ex art.
3, punto 1 della legge 1079 / 1971 continua a trovare applica-
zione a favore degli iscritti al Fondo speciale.
6 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo
per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il
diritto a pensione, domande da presentarsi, a pena di decadenza,
entro il 15.11.1997.
7 - TRASFERIMENTI
I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale
all' assicurazione generale obbligatoria saranno effettuati, solo
a domanda degli assicurati, in applicazione della legge 7.2.1979,
n. 29, senza oneri a carico dei richiedenti.
8 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI O1/M ed O3/M.
1 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'art. 1 del decreto n. 562, nel dettare il nuovo assetto
contributivo del settore, stabilisce che a decorrere dal
1.1.1997, per tutto il personale iscritto al Fondo, la retribu-
zione imponibile sia quella definita dall'art.12 della legge 30
aprile 1969, n.153, e successive integrazioni e modificazioni.
Con cio' viene abrogato, come confermato dal Ministero del Lavoro,
l'intero art. 1  della legge 3 febbraio 1963, n  53, che faceva
obbligo al datore di lavoro, nel caso di retribuzione mensile
corrisposta a norma di contratto in misura ridotta, di versare
comunque la contribuzione commisurata all'intera retribuzione
mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato
normale servizio.
Quanto sopra, ovviamente, nel rispetto dei minimali di legge,
alla stregua di quanto previsto per le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale.
Qualora le Aziende abbiano determinato la retribuzione presa a
base per il calcolo dei contributi relativi al mese di gennaio
1997, in applicazione di quanto disposto dal 2  comma dell'art.1
della legge 3 febbraio 1963, n. 53, senza adeguarsi alla nuova
normativa, potranno recuperare quanto versato in piu' riducendo di
un pari importo la retribuzione imponibile di previdenza da
denunciare in uno dei mesi successivi, entro il 20 aprile 1997.
2 - ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE SULLE POSIZIONI DEGLI ISCRITTI.
Attesa la statuizione dell'art. 6 del decreto in esame di
generico rinvio all'assicurazione generale obbligatoria e
nell'ottica di allineamento delle relative discipline, trova
applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1.1.1997, il
criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
dell'accredito dei contributi settimanali, anziche' giornalieri,
come confermato dal Ministero del Lavoro; conseguentemente, trova
altresi' applicazione l'art. 5 del DPR 26.4.1957, n. 818, in base
al quale anche una settimana parzialmente retribuita, sia pure
per un solo giorno, determina l'accredito di un contributo
settimanale.
L'estensione del regime dell'assicurazione generale obbligatoria
comporta l'introduzione nel Fondo del rispetto dell'art. 7, comma
1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, come modificato
dall'art. 1 della legge 7.12.1989, n. 389, che fissa il limite
della retribuzione media settimanale, pari al 40% del trattamento
minimo di pensione, per l'accredito dei contributi settimanali.
3 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Di particolare risalto e' la norma contenuta nel comma 9 dell'
art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni
che prevedevano l' arrotondamento ad anno intero, per eccesso o
per difetto, della frazione  dell' ultimo anno assicurativo per
il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione
questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli
oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione
dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e dei relativi decreti
ministeriali di attuazione.
L' abrogazione cui si e' fatto cenno decorre, per espressa
previsione del decreto, dal 1  maggio 1997, sesto mese successivo
a quello (novembre 1996) di entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiunzione
che verranno presentate all' Istituto dal 1  maggio 1997 in poi,
le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi dovranno
essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base
delle particolari istruzioni  per la liquidazione delle pensioni
a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva
dei periodi utili.
Riguardo alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate
all' Istituto precedentemente al 1  maggio 1997 ma non ancora
definite alla data della presente circolare, per i casi in cui i
richiedenti non abbiano titolo alla liquidazione della pensione a
carico del Fondo speciale con decorrenza anteriore alla predetta
data del 1  maggio 1997 si e' posto il problema se, anche per la
definizione di tali domande, si possano applicare i criteri di
calcolo degli oneri in base alla nuova normativa e quindi sulla
base degli stessi criteri, quelli cioe' riferiti agli effettivi
periodi di contribuzione, senza arrotondamenti per eccesso o per
difetto, con i quali verra' liquidata la pensione.
In proposito, su conforme orientamento emerso in seno al Comitato
amministratore del Fondo, si dispone che i nuovi criteri possano
applicarsi anche ai casi di specie sopra individuati a condizione
che all' interessato non venga liquidata la pensione con
decorrenza precedente al 1  maggio 1997 e quando non risulti gia'
definita la pratica di riscatto o di ricongiunzione con l' invio,
prima della data della presente circolare, del provvedimento di
notifica dell' onere dovuto.
A tal fine, le SAP, prima dell' invio del provvedimento di
notifica dell'onere, verificheranno agli atti - richiedendolo ove
occorra all'interessato - che non intervenga il pensionamento
prima del 1 .5.1997 e in tal caso calcoleranno l'onere senza
arrotondamento e provvederanno a notificarlo sempre che risulti
piu' favorevole rispetto a quello determinato con i precedenti
criteri e cioe' con l'arrotondamento dei relativi periodi.
Non si ritiene, invece, di estendere l' applicazione dei nuovi
criteri introdotti dal decreto di armonizzazione alle pratiche
gia' definite, indipendentemente dal fatto che il pensionamento
effettivo avvenga prima o dopo il 1  maggio 1997, in
considerazione della natura tipicamente negoziale dell' atto che
comporta la definitivita' dell' operazione di riscatto o di
ricongiunzione.
In via eccezionale, potranno essere esaminate favorevolmente le
richieste di ricalcolo dell' onere, senza cioe' operare l'
arrotondamento dei relativi periodi ma sulla base della durata
effettiva dei periodi stessi, anche quando siano relative a
pratiche gia' definite prima della presente circolare ma a
condizione che dette richieste risultino pervenute, sia
sotto forma di riesame che di ricorso, prima della scadenza del
termine assegnato per il primo versamento del corrispondente
onere.
Nulla e' innovato per quanto concerne la determinazione della
riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente
ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi, come
e' noto, per differenza tra il valore della pensione riferita
alla complessiva anzianita' assicurativa e quella relativa ai soli
periodi gia' acquisiti nel Fondo alla data della domanda, come
prevede lo stesso decreto ministeriale 19.2.1981 di attuazione
del citato art. 13 della legge n. 1338/1962.
4 - RICONOSCIMENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE 1079/1971
L' art. 5 del decreto legislativo in argomento dispone che le
norme contenute nell' art. 3 della legge 25.11.1971, n. 1079,
concernenti il riconoscimento nel Fondo speciale senza alcun
onere per gli assicurati dei periodi contributivi ivi contemplati
e gia' acquisiti nel "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" (vedi
circolare n. 211 del 28.7.1995), non trovano applicazione ai
lavoratori iscritti per la prima volta al Fondo speciale a far
tempo dalla data (15.11.1996) di entrata in vigore dello stesso
decreto.
Pertanto, nei confronti di tali iscritti si applicano le
disposizioni di carattere generale di cui alla legge 7.2.1979, n.
29, che disciplina la ricongiunzione delle posizioni assicurative
e, pertanto, eventuali periodi di contribuzione  gia' acquisiti
nell' assicurazione generale obbligatoria, ora non piu'
riconoscibili  gratuitamente  in base  all' art. 3 della legge
n.1079/1971, potranno formare oggetto di ricongiunzione onerosa, a
domanda degli interessati, in applicazione dell' art. 2 della
stessa legge n. 29.
Si richiama all'attenzione delle Sedi che, nei confronti del
personale iscritto obbligatoriamente al Fondo da data anteriore a
quella del 15 novembre 1996 di entrata in vigore del decreto in
argomento, trovando applicazione la normativa di cui al predetto
art. 3 della legge n. 1079 a favore di tale personale, le
relative pratiche eventualmente in giacenza dovranno essere
definite con il riconoscimento gratuito nel Fondo dei
corrispondenti periodi assicurativi fatti valere nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
5 - SERVIZIO MILITARE
Per quanto riguarda il servizio militare, si conferma che
continua a trovare applicazione nei confronti di tutti gli
iscritti  quanto  disposto  dall' art. 3,  punto 1, della legge
n.1079/1971, che prevede l' accreditamento figurativo nel Fondo
speciale dei corrispondenti periodi a richiesta degli
interessati.
Nella eventualita' che l'accredito figurativo del servizio
militare sia stato gia' ottenuto nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, una successiva richiesta di accredito figurativo
dello stesso servizio militare nel Fondo speciale ai sensi del
citato art. 3, punto 1, della legge n. 1079 potra' essere accolta
a condizione che intervenga la rinuncia all'accredito
precedentemente ottenuto, cio' che si ritiene possibile  quando il
relativo periodo non sia stato gia' utilizzato nell'A.G.O. ai fini
delle prestazioni pensionistiche o per il calcolo degli oneri di
costituzione di rendita vitalizia o di riscatti e ricongiunzioni
in genere.
Diversamente, il riconoscimento nel Fondo speciale del servizio
militare che sia stato accreditato nell' A.G.O. ed ivi non
revocabile non potra' che avvenire, ricorrendone gli altri
requisiti, mediante la ricongiunzione onerosa ai sensi dell' art.
2 della legge n. 29.
6 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Le disposizioni contenute nei commi 11, 12 e 13 dell' art. 3 del
decreto prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui
agli artt. 28 e 29 della legge 31.3.1956, n. 293, onde consentire
la prosecuzione dei versamenti della contribuzione volontaria al
Fondo finalizzata a conseguire i requisiti di anzianita'
assicurativa e contributiva previsti per la liquidazione della
pensione nel Fondo stesso.
In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono
coloro che, gia' autorizzati alla contribuzione volontaria,
abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente
tra il 1  gennaio 1993 e la data di entrata in vigore  del
decreto legislativo (15.11.1996), e che, avendola sospesa,
intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo
assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge
per il conseguimento della pensione.
La stessa facolta' e' stata concessa dal decreto in esame agli
iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1
gennaio 1993 ed il 15.11.1996, abbiano maturato alla data di
cessazione uno dei requisiti di anzianita' di cui alla tabella
"B" richiamata dall' art. 2,  comma 2, del decreto legislativo
503 del 30.12.1992 e che debbano incrementare ulteriormente la
propria posizione assicurativa fino a raggiungere il requisito
contributivo previsto in relazione al mese di compimento dell'
eta' pensionabile.
La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, e
cioe' entro il 15 novembre 1997, a pena di decadenza.
Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute
nella circolare n. 196 del 28.6.1994, cap. II, in materia di
versamenti volontari al Fondo, riguardo alla retribuzione sulla
quale si calcola il contributo si richiama l' attenzione sulla
circostanza che la retribuzione imponibile di riferimento della
contribuzione volontaria dovuta per la copertura dei periodi
successivi al 31.12.1996 e' quella definita dall' art. 12 della
legge 153 del 30.4.1969, e successive modificazioni, retribuzione
sulla quale si calcolano i contributi obbligatori dovuti per il
personale in servizio a decorrere dal 1  gennaio 1997, giusto il
disposto di cui al comma 1 dell' art. 1 del decreto n. 562.
Tale principio trova pertanto applicazione per i periodi
decorrenti dal 1  gennaio 1997 in poi, oggetto di copertura
assicurativa mediante contribuzione volontaria, per tutti i
soggetti autorizzati, sia in precedenza che a seguito della
riapertura dei termini disposta dal decreto legislativo.
Per quanto concerne le aliquote contributive vigenti tempo per
tempo per il versamento della contribuzione al Fondo, si rinvia
alle apposite circolari in materia ed in particolare a quelle
emanate da ultimo in applicazione del decreto legislativo
n. 562/1996.
Quanto sopra e' conforme al principio contenuto nel secondo comma
dell' art. 28 della legge n. 293/1956, nel testo sostituito dall'
art. 12 della successiva legge 53  del 1963, di garantire, ai
fini pensionistici, ai prosecutori volontari una retribuzione
attualizzata in relazione alla dinamica delle retribuzioni del
personale in servizio sulle quali viene versata la contribuzione
obbligatoria al Fondo.
7 - TRASFERIMENTI
Del tutto  innovative sono le disposizioni  contenute nel comma
14 dell' art. 3 del decreto legislativo,  le quali disciplinano
l' istituto del trasferimento al "Fondo pensioni lavoratori
dipendenti" delle posizioni assicurative costituite presso il
Fondo speciale a favore degli iscritti che non conseguano il
trattamento di pensione a carico del Fondo stesso.
La nuova norma, infatti, abroga espressamente il secondo comma
dell' art. 29 della legge 31.3.1956, n. 293, che prevedeva il
rimborso all' iscritto della eventuale eccedenza contributiva
rispetto agli importi che andavano attribuiti al predetto " Fondo
pensioni lavoratori dipendenti" e modifica sostanzialmente le
disposizioni contenute nel terzo comma dell' art. 28 e quelle del
primo comma dell' art. 29 della predetta legge n. 293/1956.
In particolare, la disciplina rinveniente dagli articoli 28,
comma 3, e 29, comma 1, sopra citati, come gia' illustrato con
circolare 14 del 18.1.1994, prevedeva l' immediato trasferimento
delle posizioni assicurative quando queste non erano sufficienti
a garantire il conseguimento della pensione neanche in futuro
(salvo quanto previsto per i dirigenti dall' art. 12 della legge
n. 144 del 1965) e rimetteva invece il trasferimento stesso alla
mera discrezionalita' dell' iscritto quando erano stati maturati i
requisiti contributivi minimi previsti per la pensione, con  di-
ritto cioe' differito al compimento del requisito dell' eta'
pensionabile.
In base alla nuova disciplina, invece, una volta cessata l'
iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale tutta la
posizione assicurativa ivi acquisita puo' essere trasferita al
"Fondo pensioni lavoratori dipendenti" solo a domanda degli
assicurati o dei loro superstiti e sempre che non sia intervenuta
la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico
di tale Fondo speciale, applicando le disposizioni contenute nel
combinato disposto di cui  all' art. 5 e all' art. 6 della legge
29/1979, senza alcun onere a carico dei richiedenti.
Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica
alle domande presentate all' Istituto a far tempo dalla data di
entrata in vigore del decreto, qualunque sia la collocazione
temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano
verificate, prima dell' entrata in vigore del decreto, le
condizioni per operare il trasferimento d' ufficio delle
posizioni assicurative, si applica la precedente normativa
vigente in materia ed il conseguente rimborso della eventuale
eccedenza contributiva.
Analogamente dovra' operarsi per le domande di trasferimento al "
F.P.L.D."  pervenute all' Istituto prima della entrata in vigore
del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate
anteriormente a tale data, applicando in questo caso la
precedente normativa vigente nel Fondo all' atto delle domande
stesse e disponendo anche il rimborso dell' eccedenza contribu-
tiva eventualmente spettante.
8 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI O1/M ed O3/M
Per effetto delle innovazioni apportate dal decreto legislativo
n. 562, sono variate le modalita' di compilazione dei modelli O1/M
ed O3/M .
Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la
compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, che sostituiscono quelle
impartite con circolare n. 278 del 22 dicembre 1990.
- MODELLO O3/M.
  Il modello va compilato come per la generalita' delle aziende.
- MODELLO O1/M.
  QUADRO "B":
  - la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" non deve
    essere barrata;
  - per la compilazione delle altre caselle valgono le modalita'
    previste per la generalita' dei lavoratori e quindi, in caso
    di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casel-
    la "SETT.UTILI".
  QUADRO "C":
  Deve essere compilato secondo le seguenti modalita'.
  a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:
     - nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice
       "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa=
       mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2
       con i codici della serie "X...";
     - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo
       annuo complessivo delle competenze relative all'anno
       cui si riferisce il modello O1/M;
     - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere indicato
       il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
     - nella casella "RETR.PENSIONABILE" va indicato
       l'importo della retribuzione pensionabile erogata
  nell'anno e riferita all'anno stesso, determinato in
  base alla previgente normativa (retribuzione teorica).
     Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge
o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art.
26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni
solari precedenti quello della denuncia, le registrazioni
dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe,
indicando:
     - nella casella "TIPO" il codice "X1";
     - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si
       riferiscono le retribuzioni arretrate;
     - nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle
       competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a
       contribuzione;
     - nella casella "RETR.PENSIONABILE" l'importo delle
       competenze arretrate utili per il calcolo della pensione,
  determinato in base alla previgente normativa del Fondo;
  b) Lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995:
     - nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice
       "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa=
       mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2
       con i codici della serie "Z...";
     - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicata il totale degli
       importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e
       "altre competenze" del quadro "B".
  QUADRO "D"
  Per quanto concerne le modalita' di compilazione del quadro
  "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.
  Le modalita' di compilazione dei modelli in questione dovranno
  essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.
                             PARTE SECONDA
SOMMARIO
1 - Regime pensionistico
1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
      un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art.
 2, comma 1, decreto n. 562)
1.2 - Elevazione dell'anzianita' contributiva computabile (art.
      3, comma 1, decreto n. 562)
1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
      un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi
 (art. 2, comma 2 : sistema misto, decreto n. 562)
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo
        (art. 1, commi 6, 7 e 8 L.n.335/1995)
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi
        (art. 1, commi 8, 9 e 10 L.335/1995)
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6,
        L.n.335/1995)
1.3.4 - Misura della pensione contributiva
2 - Opzione ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407
    (art. 3, comma 3, decreto n. 562)
3 - Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31
    dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 562)
4 - Pensione per i lavoratori in miniera (art. 2, comma
    6, decreto n. 562)
5 - Trattamento minimo (art. 3, comma 9, decreto n. 562)
6 - Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 9,decreto
     n. 562)
7 - Cumulo della pensione di anzianita' con reddito da lavoro
    dipendente e autonomo (art. 3, comma 9, decreto n. 562)
8 - Trattamento previsto per gli iscritti transitati nella
    dirigenza (art. 3, comma 10, decreto n. 562)
8.1 - Trattamento per il lavoratore che cessi dal servizio
      senza diritto a pensione, conservando l'iscrizione al
      Fondo (art. 3, comma 10, decreto n. 562)
9 - Prestazioni di invalidita' (art. 4, comma 1, decreto
    n. 562)
9.1 - Incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e degli
      asssegni di invalidita' con le rendite da infortunio (art.
      4, comma 1, decreto n. 562)
10 - Pensioni ai superstiti (art. 1, comma 41, L.n.335/1995)
11 - Automaticita' delle prestazioni (art. 6, decreto n. 562)
12 - Contenzioso
13 - Istruzioni operative.
1 - REGIME PENSIONISTICO
Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al
Fondo di previdenza elettrici, distinguendo i soggetti che alla
data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli
che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2).
1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si
applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previ-
gente normativa del Fondo, quale risulta modificata dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
In proposito si richiamano  le disposizioni impartite con circo-
lari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 206 del 25 luglio 1995 e n.
117 del 6 giugno 1996.
A norma dell'art. 2, comma 3, del decreto n. 562 per il calcolo
della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita'
contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella
disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1
gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle
anzianita' contributive maturate al 31 dicembre 1996, e' quella
disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Dal 1  gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensionabile e'
quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 1).
Per le pensioni con decorrenza dal 1  febbraio 1997, in relazione
a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto in esame, si
rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che
viene denominata "quota D".
Il decreto n. 562 estende agli iscritti al Fondo Elettrici,
relativamente alle anzianita' contributive maturate successiva-
mente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di
retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le
relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto n. 503 (art. 3, comma 4). Per
la quota di pensione relativa alle predette anzianita', pertanto,
non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e
3 del decreto n. 503, che prevedevano per il  quinquennio
1993-1997 l'applicazione di un meccanismo graduale di riduzione
delle aliquote di rendimento per la quota di retribuzione
pensionabile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile
stabilito per l'assicurazione generale obbigatoria (vedere
circolare n. 243 del 27.10.1993).
Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di
retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano
applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianita' maturate a
far tempo dal 16 novembre 1996 e quindi per le pensioni con
decorrenza dal 1  dicembre 1996 in poi:
- sino al 33% oltre il tetto    1,60%
- dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35%
- dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10%
- oltre il 90%                  0,90%
1.2 - ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA COMPUTABILE
In armonia con quanto previsto dalla normativa dell'assicurazione
generale obbligatoria, l'anzianita' massima contributiva compu-
tabile nel Fondo Elettrici viene elevata, per le pensioni con
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto,
da 35 a 40 anni (art. 3, comma 1).
A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento
complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il
sistema retributivo  non puo', in ogni caso, superare il piu'
favorevole tra i seguenti parametri:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle
norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei la-
voratori dipendenti;
b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo
della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a),
della legge n. 335/1995.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere
presa in considerazione, anche sulla base dei chiarimenti forniti
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la
retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota
"B" di pensione, come specificato negli esempi riportati negli
allegati 2 e 3.
I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere
posti in relazione alle anzianita' contributive singolarmente
maturate.
1.3 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la
pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge
n. 335/1995 (art. 2, comma 2).
La pensione,  pertanto,  e' calcolata con il sistema retributivo
per la quota corrispondente  alle anzianita' maturate fino al 31
                              - 14 -
dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota
corrispondente alle anzianita' contributive acquisite dal 1
gennaio 1996 in poi.
La quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei
confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto"
deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6 e 7, della
legge n. 335/1995, ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di
computo del 33 per cento (art. 3, comma 7).
Di seguito si illustrano  i criteri per il calcolo delle pensioni
con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995,
n.335.
1.3.1  - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
         (articolo 1, commi 6, 8, 9, 10, legge 335/1995)
L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi
per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla
data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.
1.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI
Ai fini della determinazione del montante  individuale dei
contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioe' la retribuzione
annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti
valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltipli-
cando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33
per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando
l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato
annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione
risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
1.3.3 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in relazione
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione,
a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata alla legge
n.335).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta'inferio-
re a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di inabilita',
pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il
coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che
abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta'
dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di
morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato
di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto
per l'eta' immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il
coefficiente previsto per l'eta' inferiore, per quanti sono i
mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'eta' e la
decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
1.3.4 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della
pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si
ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
2 - OPZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, 407
Per i lavoratori che avvalendosi della facolta' di opzione di cui
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, proseguono
l'attivita' lavorativa dopo il compimento dell'eta' pensionabile
ed il raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima
restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo n. 503/1992 (art. 3, comma 3). Nei
confronti dei predetti lavoratori il trattamento pensionistico
non potra' superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del
decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.
Considerato che il comma 1  dell'art. 3 del decreto n. 562,
stabilisce che ai fini della determinazione dell'ammontare della
pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile nel Fondo
Elettrici e' elevata da 35 a 40 anni, per le pensioni con
decorrenza dal 1  dicembre 1996 in poi la maggiorazione prevista
dall'art.6 della legge n.407 opera soltanto per le anzianita'
contributive maturate oltre i 40 anni.
Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'anzidetta opzione
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame
e prestino ancora la propria attivita' lavorativa, a garanzia dei
diritti acquisiti, anche sulla base  dei chiarimenti forniti in
proposito dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere
attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n.
407 per gli anni maturati antecedentemente all'entrata in vigore
del decreto n. 562, mentre per la valutazione della anzianita'
contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto
disposto dal comma 2 del citato art. 3.
In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione
deve essere osservato il criterio di seguito indicato.
A) - Deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale
spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio
se non avesse effettuato l'opzione.
B) - Deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la
pensione spettante alla data nella quale doveva intervenire la
risoluzione automatica del rapporto di lavoro, scorporando il
periodo compreso fra la data in cui doveva avvenire la predetta
risoluzione automatica e la data di entrata in vigore del decreto
n. 562. Tale periodo dovra' essere utilizzato a supplemento.
La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di
quello  del supplemento  costituisce l'importo di pensione da
porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al
punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione da mettere in
pagamento, in quanto piu' favorevole.
Com'e' noto, anteriormente all'entrata in vigore del decreto
n.562, per i lavoratori che avevano esercitato la facolta' di
opzione di cui all'art. 6 della legge n.407/1990, l'importo della
pensione veniva determinato in base alla retribuzione
pensionabile riferita alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la
risoluzione automatica, aggiornata in base a quanto stabilito
dall'art.2 della legge 5 agosto 1975, n. 408. Tale norma dispo-
neva che a favore dei lavoratori che fossero cessati dal servi-
zio, o passati alla categoria dei dirigenti, conservando
l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'art. 28 della legge n.
293/1956, le prestazioni a carico del Fondo venivano liquidate
sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un
lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' pari a quelle
che l'interessato avrebbe acquisito al momento della cessazione
dal servizio o al passaggio nella categoria dei dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto n. 562, per i
lavoratori che cessano dal servizio o passano alla categoria dei
dirigenti successivamente all'entrata in vigore del decreto
stesso, non trova piu' applicazione l'art. 2 della legge n.
408/1975.
Pertanto anche nei confronti degli optanti, dalla data di entrata
in vigore del decreto n. 562, non  opera piu' la disposizione di
cui alla citata legge n. 408/1975.
Conseguentemente, per le pensioni da liquidare successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto n. 562, ai fini del
calcolo della retribuzione della quota "A" deve essere
considerata la retribuzione del semestre ragguagliata ad anno
antecedente alla data nella quale il rapporto di lavoro avrebbe
dovuto risolversi automaticamente.
Per quanto riguarda la determinazione della retribuzione relativa
alla quota "B" di pensione si osserveranno le disposizioni di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n.503/1992, come integrato
dalla legge n. 335/1995.
3 - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE
    1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre
1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data del 31
dicembre 1995 il decreto prevede l'erogazione della sola
"pensione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il
sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, secondo i
criteri illustrati al punto 1.3.1, e successivi.
4 - PENSIONE PER I LAVORATORI IN MINIERA
Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del decreto n.
562, in attesa dell'emanazione delle norme attuative in materia
di lavori usuranti previste dal decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1,
commi da 34 a 37, per i lavoratori in miniera iscritti al Fondo,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art.
6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Pertanto gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto il 55  anno
di eta' e siano stati addetti anche se con discontinuita' al lavoro
sotterraneo in miniera per almeno quindici anni e possano far
valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata
al decreto legislativo n. 503 in relazione all'anno di compimento
del 55 anno di eta', hanno diritto alla pensione di vecchiaia
anticipata di cui al citato art. 6 della legge n. 1079/1971.
5 - TRATTAMENTO MINIMO
L'articolo 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che preve-
deva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un tratta-
mento minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello
vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, e' stato abro-
gato dalI'art. 3, comma 9,del decreto legislativo n. 562.
Pertanto, come precisato con messaggio n. 22379 dell'8.1.1997
(allegato 4) per le pensioni con decorrenza dal 1  dicembre 1996
in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo e' pari al
trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6 - ELIMINAZIONE DELL'ARROTONDAMENTO
L'art. 3, comma 9, del decreto n. 562 ha abrogato a decorrere dal
sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore
l'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 23 dicembre 1977,
n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
1978, n. 41, che stabiliva che per il conseguimento del diritto a
pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno
non veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece
nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.
Pertanto, l'arrotondamento non trova piu' applicazione per le
pensioni con decorrenza dal 1  maggio 1997 in poi.
Per tali pensioni l'anzianita' contributiva deve essere computata
in settimane; a tale scopo devono essere applicati i parametri di
trasformazione stabiliti per l'Assicurazione generale
obbligatoria, riportati nella circolare n. 70135 G.S./115 del 1
maggio 1952, che di seguito si indicano:
- 1 contributo mensile base = 4,333 contributi settimanali;
- 1 contributo annuo base = 52 contributi settimanali.
7 - CUMULO DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' CON REDDITO DA LAVORO
    DIPENDENTE E AUTONOMO
Il comma 9 dell'art. 3 del decreto n. 562 ha abrogato l'art. 7,
ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 che
disciplinava l'incumulabilita' della pensione di anzianita' con
la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro
dipendente, prevedendo, nel caso di rioccupazione, la sospensione
della pensione ed il ripristino della stessa alla cessazione del
nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della
sospensione, con le rivalutazioni di legge nel frattempo interve-
nute.
Conseguentemente, a far tempo dal 15 novembre 1996, il cumulo
della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo risulta regolato dalla normativa dell'assicurazione
generale obbligatoria.
A norma dell'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le pensioni di anzianita' liquidate con decorrenza dal 30
settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza
sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle
forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente
alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da
lavoro  di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi
stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono
titolari di pensione,  ovvero che  hanno  maturato il requisito
contributivo di 36 anni interi, ovvero il requisito contributivo
di 35 anni interi unitamente a quello anagrafico di 52 anni,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla  previgente
normativa. La previgente normativa continua altresi' ad
applicarsi  nei confronti dei lavoratori che liquidano la
pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
Si ricorda che la previgente normativa prevede la totale
incumulabilita' della pensione di anzianita' con le retribuzioni da
lavoro dipendente e la cumulabilita' con i redditi da lavoro
autonomo delle pensioni di anzianita' con decorrenza anteriore al
1  gennaio 1995, nonche' delle pensioni di anzianita' con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di
lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla
pensione in tale anno. Per le pensioni di anzianita' con
decorrenza successiva al 1994, i cui titolari abbiano maturato i
relativi requisiti successivamente al 1994, la previgente
normativa prevede l'incumulabilita' con i redditi da lavoro
autonomo della meta' della quota di pensione eccedente il
trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503/1992, nel
testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n.
537/1993).
8 - TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI ISCRITTI TRANSITATI NELLA
     DIRIGENZA.
Il comma 10 dell'art. 3 del decreto n.562 ha abrogato, per i
lavoratori che passano nella categoria dei dirigenti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che ha
sostituito il terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 17
marzo 1965, n. 144.
La disposizione abrogata, che riguarda il trattamento di pensione
dei dirigenti, prevedeva, in caso di cumulo dei periodi di
contribuzione esistenti presso l'INPDAI ed il Fondo elettrici,
effettuato al fine di conseguire il diritto a pensione, la
liquidazione della pensione stessa in misura proporzionale al
periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore
presso i due predetti Enti; prevedeva, altresi', in caso di
liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di uno dei
due Enti, senza pertanto necessita' di cumulo dei rispettivi
periodi di contribuzione, l'attribuzione anche di un pro-rata di
pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.
In proposito si fa presente che l'art. 12 del DPR 17 marzo 1965,
n. 144, nella parte non abrogata, recita testualmente:
"Il lavoratore dipendente dall'ENEL, che passi o si trovi nella
categoria dei dirigenti e che non possa o non voglia avvalersi
delle facolta' indicate negli articoli 27 e 28 della legge 31
marzo 1956, n. 293, oppure, dopo essersi avvalso della facolta'
di cui al menzionato art. 28, sospenda i versamenti per piu' di
un anno, conserva la propria anzianita' contributiva conseguita
nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, sempre che il
lavoratore di cui trattasi continui a prestare servizio alle
dipendenze dell'ENEL o di altra azienda elettrica.
Qualora non maturi, per difetto del requisito contributivo, il
diritto a pensione presso l'Istituto nazionale della previdenza
per i dirigenti di aziende industriali ne' presso il Fondo, il
dirigente o i suoi superstiti possono chiedere il cumulo dei
periodi coperti di contribuzione presso le due forme previden-
ziali al fine del raggiungimento del requisito per il diritto a
pensione".
Pertanto, essendo rimasti in vigore il primo e il secondo comma
dell'art. 12 sopra indicati, continua a trovare applicazione il
cumulo dei periodi contributivi maturati presso le due gestioni
previdenziali al fine di conseguire il requisito per il diritto
al trattamento pensionistico con liquidazione proporzionale della
prestazione. Il calcolo della prestazione peraltro deve essere
effettuato sulla base delle retribuzioni effettivamente
percepite, anziche' sulla base della retribuzione soggetta a
contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di
anzianita' contributiva pari a quella che il lavoratore aveva
acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti.
Resta fermo per i soggetti in parola quanto disposto dall'art. 28
della legge 31 marzo 1956, n. 293, come modificato dall'art. 12
della legge 3 febbraio 1963, n. 53, circa la possibilita' di
conservare l'iscrizione al Fondo.
8.1 - TRATTAMENTO PREVISTO PER IL LAVORATORE CHE CESSI DAL
     SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE, CONSERVANDO L'ISCRIZIONE
AL FONDO
Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293
l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal
prestare servizio, puo' conservare l'iscrizione al Fondo,
sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia
richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di
cessazione dal servizio.
Al lavoratore anzidetto nei cui confronti si erano verificate,
successivamente alla cessazione dal servizio, le condizioni per
il diritto a pensione, in applicazione dell'art. 2 della legge 5
agosto 1975, n. 408, venivano liquidate le prestazioni a carico
del Fondo sulla base della retribuzione soggetta a contributo per
un lavoratore in attivita' di categoria e di anzianita'
contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al
momento della cessazione dal servizio.
L'art. 3, comma 10, del decreto n. 562 ha disposto, fra l'altro,
che, a decorrere dal 16 novembre 1996, non trova piu' applicazione
l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408.
Pertanto, per le pensioni da liquidare con decorrenza 1  dicembre
1996 in poi, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile della quota "A" deve essere considerata la
retribuzione del semestre ragguagliata ad anno antecedente alla
data di cessazione dal servizio.
Per la determinazione della retribuzione riferita alla quota "B"
si procedera' alla rivalutazione prevista dall'art. 7 del Decreto
legislativo n. 503/1992, come integrato dalla Legge n. 335/1995.
9 -  PRESTAZIONI DI INVALIDITA'
Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 562 dispone,
con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996), l'applicazione
agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicu-
razione generale obbligatoria in materia di invalidita' e
inabilita'.
La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in
ordine al trattamento pensionistico di invalidita' e', com'e'
noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n.222.
Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni
per invalidita' presentate dagli iscritti al Fondo Elettrici
successivamente al 15 novembre 1996, le Sedi dovranno attenersi
alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del
regime generale.
Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Elettrici, in
relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti
degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente
al 15 novembre 1996, sono le seguenti:
A) Assegno ordinario di invalidita' e pensione di inabilita'.
   Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione
   di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della
   domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222/1984);
B) Assegno privilegiato di invalidita' e pensione
   privilegiata di inabilita'.
   Requisiti contributivi: almeno un contributo, (art. 6 della
   legge n. 222/1984);
C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa
   ai pensionati di inabilita' (art. 5, della legge n.
   222/1984).
Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori
di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilita' del
trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia
professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma
del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre
tener conto di tali disposizioni che stabiliscono
l'incumulabilita' di una quota percentuale degli assegni ordinari
di invalidita' in relazione ai redditi da lavoro dipendente,
autonono o di impresa del beneficiario. Le percentuali di
incumulabilita' sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge
n. 335/1995.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto
n. 562, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le
prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1
dicembre 1996 in poi in relazione a domande presentate
successivamente al 15.11.1996; qualora le domande siano state
presentate entro la predetta data del 15 novembre 1996, la
prestazione verra' liquidata in base alla normativa previgente.
Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordi-
nario di invalidita' possono continuare, al pari degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria
attivita' lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento
di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 7, 4  e 5  comma, e
8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che hanno disciplinato
l'invalidita' per gli iscritti al Fondo Elettrici fino all'en-
trata in vigore del decreto n. 562.
Alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n.1079
dovra' farsi pertanto riferimento per le domande di invalidita'
presentate da iscritti al Fondo Elettrici anteriormente al 16
novembre 1996.
Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a
seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 16
novembre 1996, si precisa che la contestazione relativa
all'accertamento dell'invalidita' o dell'inabilita' non e' piu'
definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 5  comma
dell'art. 8 della legge n. 1079/1971, ora abrogato, ma in base
alle disposizioni di cui alla circolare n. 7454/O ed altri
Servizi del 26 giugno 1986.
Cio' vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti
intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al
fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonche'
quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il
riconoscimento dello stato di inabilita' dei figli ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
9.1 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI
     ASSEGNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO
L'art. 4, comma 1, del decreto n. 562 ha esteso agli iscritti al
Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni
di cui all'articolo  1, comma 43, della legge n. 335 che
stabilisce l'incumulabilita' delle  pensioni di   inabilita' e
degli assegni  di invalidita', liquidati in conseguenza di
infortunio  sul lavoro  o malattia professionale, con la rendita
vitalizia  attribuita per  lo stesso evento a norma del Testo
unico delle  disposizioni  per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie  professionali approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le
disposizioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria
ed in particolare la circolare n. 91 del 20 aprile 1996.
Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidita' e alla
pensione privilegiata di inabilita', si ricorda che a norma
dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222  i trattamenti in
parola non spettano quando dall'evento che ha determinato
l'insorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita' o il decesso,
riconducibile con nesso diretto di causalita' al servizio pre-
stato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto
all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (v. circolari n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984
e n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).
L'incumulabilita' di cui trattasi non opera altresi' per le somme
corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di
assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato
dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
10 - PENSIONI AI SUPERSTITI
Com'e' noto, l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha
disposto l'estensione della disciplina del trattamento pensioni-
stico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le
forme esclusive e sostitutive del predetto regime.
Pertanto con effetto dal 17 agosto 1995, data di entrata in
vigore della legge n. 335, e' cessata l'efficacia delle
specifiche normative vigenti in materia nei Fondi sostitutivi e
quindi anche nel Fondo di previdenza elettrici.
Le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di cui trattasi
sono state fornite con circolari n. 252 del 29 settembre 1995 e
n. 117 del 6 giugno 1996, punto 3.
11 - AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI
L'art. 6 del decreto dispone che per quanto non disciplinato
dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame,
trovano applicazione alle pensioni del Fondo le disposizioni in
vigore nell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il
principio della automaticita' delle prestazioni per cui le stesse
potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa
contribuzione purche' la stessa sia effettivamente dovuta.
12 - CONTENZIOSO
La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi
inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia
pensionistica e contributiva, resta attribuita al Comitato
Amministratore del Fondo di previdenza elettrici, al quale
pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le
modalita' in atto, i ricorsi in questione.
13 - ISTRUZIONI OPERATIVE
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di
liquidazione delle pensioni in conformita' alla normativa del
decreto n. 562, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione
provvisoria delle pensioni con decorrenza 1.12.1996.
A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale
procedura segnalando nel pannello FSA5EL le sole anzianita'
contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i
soggetti che possano far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a 18 anni e quelle maturate fino al 30 novembre 1996
per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31
dicembre 1995, un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18
anni e indicando, per evidenziarne il carattere di provvi-
sorieta', il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura
pensione".
I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva
delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi
disponibili entro il primo semestre 1997.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO
                                               Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
  UFFICIO FONDI SPECIALI
                               Messaggio n.14765 del 15.11.967
                       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                       AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBALE
OGGETTO: Fondo Elettrici - Decreto legislativo 16 settembre 1996,
           n. 562.
          Si rende noto che in attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo
speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende
elettriche private, e' stato emanato il decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996.
     In proposito si richiama l'attenzione delle Unita' periferiche
sulla necessita' di assicurare una piena osservanza delle
disposizioni in esso contenute, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del medesimo e cioe' con decorrenza 15 novembre 1996.
          Si evidenziano, in particolare, le norme innovative dettate
in materia di invalidita' dall'art. 4, con effetto sulle domande
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso.
          Si fa comunque riserva di istruzioni in merito alle
disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi.
                              IL DIRETTORE CENTRALE
                                   F.TO CORVINO
                                           Allegato 2
ESEMPI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DEL FONDO DA LIQUIDARE IN FORMA
RETRIBUTIVA (ART. 3, COMMA 2) SECONDO LE NORME DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 562/1996
Esempio N. 1
Iscritto dal 31.12.1961
Cessato il 31.12.1997.
Decorrenza pensione 1.1.1998.
CALCOLO DELLA PENSIONE
A) Anzianita' contributiva
- Dal 31.12.1961 al 31.12.1992 (Quota A) = 31 anni
- Dal 1.1.1993   al 31.12.1994 (Quota B) =  2 anni
- Dal 1.1.1995   al 31.12.1996 (Quota C) =  2 anni
- Dal 1.1.1997   al 31.12.1997 (Quota D) =  1 anno
                                         _________
                    Anzianita' totale      36 anni
B) Retribuzione pensionabile
1) Quota A =        œ. 48.500.000 (*)
2)   "   B =        œ. 45.200.000 (**)
3)   "   C =        œ. 45.200.000 (**)
4)   "   D =        œ. 55.000.000 (***)
-------------------
(*)  Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensio-
nabile: ultimo semestre 1997 ragguagliato ad anno su retri-
buzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3)
(**) periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: 3 anni e 3 mesi (semestre previsto dalla
normativa vigente ante decreto n.503) + 50% del periodo dal
1.1.1993 al 31.12.1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo
dal 1.1.1996 al 31.12.1997 (1 anno e 3 mesi)) su retribu-
zione imponibile teorica Fondo per l'anno 1997 e su retri-
buzioni imponibili e pensionabili Fondo per gli anni prece-
denti;
(***)periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per
l'anno 1997 della retribuzione imponibile dell'assicurazione
generale obbligatoria anziche' della retribuzione teorica
Fondo.
- MISURA DELLA PENSIONE
Quota A = (31 anni x 2,51428%) X 48.500.000 = œ. 37.802.200
               77,94268%
Quota B = (2 anni x 2,51428%)x 45.200.000 = œ. 2.272.909
               5,02856%
Quota C = (2 anni x 2%) x 45.200.000 = œ. 1.808.000
               4%
Quota D = (1 anno x 2%) x 55.000.000 = œ. 1.100.000
La pensione e' costituita dalla sommatoria delle quote A+B+C+D:
37.802.200 + 2.272.000 + 1.808.000 + 1.100.000 = 42.983.109 : 13
= lire 3.306.393 mensili.
- APPLICAZIONE DEL LIMITE
L'importo complessivo della pensione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 562/1996 non puo' superare il piu' favo-
revole fra i due seguenti parametri:
- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata
con riferimento alle anzianita' contributive anteriori al 1997
L. 45.200.000 X 88% : 13 = L. 3.059.692
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata
secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
L. 58.000.000 x 80% : 13 = L. 3.569.231
La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'A.G.O e' stata
cosi' determinata:
- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con
  decorrenza dal 1.1.1998 da liquidare nei confronti degli
  assicurati che abbiano, come l'iscritto in parola, piu' di
  15 anni di contribuzione al 31.12.1992: 5 anni + 50% del
  periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1995 + 66,6% del periodo dal
  1.1.1996 al 31.12.1997 = 7 anni e 9 mesi, (quota B).
La retribuzione dell'anno 1997 e' quella assoggettata a contribu-
zione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate le
retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma
dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 503 del 1992.
Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico da
calcolo (L. 3.306.393), raffrontato con il limite determinato in
relazione alla retribuzione AGO (L. 3.569.231) e con quello
determinato con la retribuzione Fondo (L.3.059.692) e' comunque
inferiore al limite piu' favorevole tra i due indicati, viene
posta in pagamento la pensione derivante dal calcolo (L.
3.306.393) senza alcuna limitazione.
                                              Allegato 3
Esempio N. 2
Iscritto dal 31.12.1960.
Cessato il 31.12.1999.
Decorrenza pensione 1.1.2000.
CALCOLO DELLA PENSIONE
A) Anzianita' contributiva:
- Dal 31.12.1960  al 31.12.1992 (quota A)= 32 anni
- Dal 1.1.1993    al 31.12.1994   "    B    2 anni
- Dal 1.1.1995    al 31.12.1996   "    C    2 anni
- Dal 1.1.1997    al 31.12.1999   "    D    3 anni
                                        __________
                    Anzianita' totale      39 anni
B) Retribuzione pensionabile
1) Quota A = L. 56.800.000 (*)
2)   "   B = L. 57.600.000 (**)
3)   "   C = L. 57.600.000 (**)
4)   "   D = L. 58.000.000 (***)
(*)  Periodo utile per la rilevazione della retribuzione pensio-
nabile: ultimo semestre 1999 ragguagliato ad anno su retri-
buzione imponibile teorica Fondo (art. 2, comma 3)
(**) periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: 4 anni e 7 mesi (semestre previsto dalla
normativa vigente ante decreto n.503 + 50% del periodo dal
1.1.1993 al 31.12.1995 (1 anno e 6 mesi) + 66,6% del periodo
dal 1.1.1996 al 31.12.1999 (2 anni e 7 mesi)) su
retribuzione imponibile teorica Fondo per gli anni 1997,
1998 e 1999 e su retribuzioni imponibili e pensionabili
Fondo per gli anni precedenti;
(***)periodo utile per la rilevazione della retribuzione
     pensionabile: come quota B e C , con utilizzazione per gli
anni 1997, 1998 e 1999 delle retribuzioni imponibili
dell'assicurazione generale obbligatoria anziche' delle
retribuzioni teoriche Fondo.
 - MISURA DELLA PENSIONE
Quota A = anni 32 x 2,51428% x 56.800.000= L. 45.699.553
               80,45696%
Quota B = anni 2 x 2,51428% x 57.600.000= L. 2.896.450
               5,02856%
Quota C = anni 2 x 2% x 57.600.000= L. 2.304.000
                 4%
Quota D = anni 3 x 2% x 58.000.000= L. 3.480.000
                 6%
La pensione del Fondo e' costituita dalla sommatoria delle quote
A+B+C+D : 45.699.553 + 2.896.450 + 2.304.000 + 3.480.000 =
54.380.003: 13 = lire 4.183.077 mensili
- APPLICAZIONE DEL LIMITE
L'importo complessivo della pensione, ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo n. 562/1996, non puo' superare il piu'
favorevole tra i due seguenti parametri:
- 88% della retribuzione pensionabile della quota B determinata
con riferimento alle anzianita' contributive anteriori al 1997
L. 57.600.000 x 88% : 13 = L.3.899.076
- 80% della retribuzione pensionabile della quota B determinata
secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
L. 59.000.000 x 80% : 13 = L. 3.630.760
La retribuzione pensionabile secondo le norme dell'AGO e' stata
cosi' determinata:
- Periodo di riferimento nell'AGO per le pensioni con decorrenza
dal 1.1.2000 da liquidare nei confronti degli assicurati che
abbiano, come l'iscritto in parola, piu' di 15 anni di contribu-
zione al 31.12.1992: 5 anni + 50% del periodo dal 1.1.1993 al
3.12.1995 + 66,6% del periodo dal 1.1.1996 al 31.12.1999 = 9 anni
e 1 mese (quota B).
Le retribuzioni degli anni 97, 98, 99 sono quelle assoggettate a
contribuzione AGO. Per gli anni precedenti sono state considerate
le retribuzioni imponibili Fondo.
Le retribuzioni della quota B sono state rivalutate a norma
dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 503 del 1992.
Poiche' l'importo complessivo del trattamento pensionistico da
calcolo (L.4.183.007), raffrontato con il limite determinato in
relazione alla retribuzione AGO (L. 3.630.760) e con quello
determinato con la retribuzione Fondo (L. 3.899.076) supera i due
limiti innanzi indicati, la pensione viene posta in pagamento
nell'importo di L. 3.899.076 (limite Fondo piu' favorevole).
                                                Allegato 4
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
  UFFICIO FONDI SPECIALI
                       Messaggio n.22379 del 08.01.97
                       AI DIRETTORI DELLE SEDI
                       AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Art.3, comma 9, del decreto legislativo 16 settem-
         bre 1996, n.562.  Abrogazione  dell'art.10  della
         legge 25 novembre 1971, n.1079.
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.562, di armo-
nizzazione del regime pensionistico del Fondo di previdenza
per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche
private alla disciplina vigente nell'assicurazione generale
obbligatoria, ha abrogato all'art.3, comma 9, l'art.10 della
legge 25 novembre 1971, n.1079, che prevedeva per gli
iscritti al Fondo un trattamento minimo maggiorato del dieci
per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria.
Pertanto, per le pensioni con decorrenza dal 1  dicembre
1996, mese successivo a quello di entrata in vigore del
decreto n.562, il trattamento liquidato dal Fondo e' adeguato
al trattamento minimo in vigore nella citata assicurazione
comune.
Gli importi dei trattamenti minimi 1997 del Fondo elettrici
riportati nell'allegato 4 della circolare n.262 del 24
dicembre 1996, diramata con messaggio n.20849 in pari data,
devono pertanto intendersi riferiti alle pensioni con
decorrenza anteriore alla predetta data del 1  dicembre
1996.
                               IL DIRETTORE CENTRALE
                                    CORVINO