970421 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 970417 Circolare n. 94 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 17 aprile 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 94 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Allegati 1 OGGETTO: Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. Come comunicato con messaggio n. 22441 dell' 8 gennaio 1997 (allegato 1), l'8 gennaio 1997 e' entrato in vigore il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attua- zione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dettate dal citato decreto in materia contributiva e pen- sionistica. 1 PARTE PRIMA SOMMARIO 1 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL FONDO SPECIALE Allineamento alla misura vigente nell'assicurazione generale obbligatoria. 3 - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE Ammontare delle aliquote dovute per le prestazioni tempora- nee dal 1.1.1997 per gli iscritti al Fondo. 4 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Abrogazione dell'art.7, comma 3, della legge 4.12.1956, n. 1450. 5 - MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1997 IN POI. istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2. 6 - MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DAL MESE DI FEBBRAIO 1997. istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2. 7 - ACCREDITO CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziche' giornalieri. 8 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito delle contribuzioni figurative in caso di malattia, di disoccupazione e di integrazione salariale gia' previste per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 9 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposi- zione contenuta nell' art. 3 - comma 9 del decreto in oggetto di abrogazione delle norme che prevedevano l' arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della misura delle pensioni. 10 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro l' 8 gennaio del 1998 a pena di decadenza. 11 - TRASFERIMENTI I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo speciale all' assicurazione generale obbligatoria continue- ranno ad essere effettuati in applicazione delle disposi- zioni in atto, ma senza alcun rimborso ai richiedenti della eventuale eccedenza contributiva . 12 - MODD. O1/M E O3/M Nuove modalita' di compilazione. 1 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE L'art. 1 del decreto, nel dettare il nuovo assetto contri- butivo, stabilisce che a decorrere dal 1.1.1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Telefonici" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.153, successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335. 2 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL FONDO SPECIALE L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo e' differenziata a seconda che il personale per il quale e' dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995. 2.1 - Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31.12.1995 il contributo e' stabilito per i periodi di paga dal 1.2.1997 in poi, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbliga- toria (32,70%). Peraltro le retribuzioni relative al mese di gennaio 1997 dovranno essere assoggettate all'aliquota del 26,43%, come previsto dal terzo comma del citato art. 1. 2.2 - Per il personale gia' iscritto al Fondo speciale alla data del 31.12.1995 l'aliquota contributiva - da calcolarsi a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 97, e' stata fissata nel 26,43% (di cui a carico del lavoratore 6,647), le aliquote di cui sopra sono comprensive della riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee, cosi' come previsto dall'art 1, comma 5, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.2.1996. Peraltro l'aliquota contributiva del 26,43% sara' gradual- mente elevata, fino a raggiungere quella stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria, cosi' come segue: decorrenza totale datore lavoro lavoratore dal 1.1.1998 27,63 20,583 7,047 dal 1.1.1999 28,83 21,383 7,447 dal 1.1.2000 30,03 22,183 7,847 dal 1.1.2001 31,23 22,983 8,247 dal 1.1.2002 l'aliquota sara' pari a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 3 - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE Atteso che, come innanzi precisato, le nuove aliquote contributive sono comprensive della riduzione del 4,43% delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee previste dal richiamato decreto ministeriale, qui' di seguito si riportano le aliquote dovute per le gestioni interessate a questa variazione: - per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 1,87% (anziche' 2,01%); - per i trattamenti economici di maternita' 0,66% (anziche' 1,23%); - per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare 2,48% (anziche' 6,20%). 4 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A decorrere dai contributi relativi al mese di gennaio 1997 il versamento dovra' essere effettuato, per tutto il perso- nale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento, e non piu' trimestral- mente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 7, comma 3, della legge 1450/1956. 5. MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 1997 Le modalita' per il versamento dei contributi, precisate con messaggio n. 28559 del 10.2.1997, prevedono per tutti i lavoratori l'utilizzazione, al fine della compilazione del Mod. DM10/2 dei codici gia' previsti, tenendo presente la variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo Speciale e alle Gestioni delle prestazioni temporanee. In particolare, il contributo dovuto con il codice X160 (ovvero con i codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) e' cosi' fissato: - contributo dovuto al Fondo 26,43 % (di cui 6,647% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,10 % - contributo 0,35 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice X160 26,88 % ======= 5.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'ap- prendista. L'aliquota contributiva dovuta al Fondo, a intero carico del dipendente (codice X530) e' pari al 6,647%. La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro (codice X150) e' quella prevista per l'apprendista (L. 4.558 settimanali). b) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 25 per cento. Il contributo dovuto con il previsto codice X560 e' cosi' fissato: - contributo dovuto al Fondo 21,484 % (di cui 6,647% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,075 % - contributo Gescal 0,263 % ------- Contributo complessivo dovuto con il codice X560 21,822 % ======= c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 50 per cento. Il contributo dovuto con il previsto codice X540 e' cosi' fissato: - contributo dovuto al Fondo 16,539 % (di cui 6,647% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,050 % - contributo Gescal 0,175 % ------- Contributo complessivo dovuto con il codice X540 16.764 % ======= 5.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, c. 9, della legge n. 407/90. a) imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico. Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipen- dente, (codice X590) e' pari al 6,647%. b) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico. Il contributo dovuto con il previsto codice X580 e' cosi' fissato: - contributo dovuto al Fondo 16,539 % (di cui 6,647% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,050 % - contributo Gescal 0,175 % ------- Contributo complessivo dovuto con il codice X580 16,764 % ======= Si fa presente che, a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1997, i codici sopraindicati (con esclusione del codice X150) dovranno essere seguiti anche dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle. 6. MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DAL MESE DI FEBBRAIO 1997 IN POI In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle aliquote contributive pensionistiche dovute per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, i datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, dovranno indicare separatamente i lavoratori in relazione alla data di iscrizione al Fondo, osservando le seguenti modalita'. 6.1. Lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Per tali lavoratori continueranno ad essere osservate le modalita' indicate al precedente punto 5) per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997. 6.2. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995. Per tali lavoratori, come precisato al punto 2.1), il contributo e' stabilito con effetto dal 1 febbraio 1997 in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, per tali lavoratori in luogo del previsto codice X160 (ovvero dei codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro part-time) dovra' essere utilizzato il nuovo codice Z160 (ovvero i nuovi codici Z16P e Z16S per i rapporti di lavoro part-time). L'importo dei contributi da versare con i predetti codici e' il seguente: - contributo dovuto al Fondo 32,70 % (di cui 8,89 % a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,10 % - contributo Gescal 0,35 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice Z160 33,15 % ======= 6.2.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995. a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per gli apprendisti. Per il versamento del contributo dovuto al Fondo a carico del lavoratore, pari all'8,89 per cento, dovra' essere utilizzato, in luogo del codice X530, il codice di nuova istituzione Z530. La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella previ- sta per l'apprendista (L. 4.558 settimanali) deve continuare ad essere indicata con il previsto codice X150. b) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 25 per cento. Il contributo dovuto al Fondo dovra' essere versato utiliz- zando, in luogo del codice X560, il nuovo codice Z560. L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente: - contributo dovuto al Fondo 26,748 % (di cui 8,89% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,075 % - contributo Gescal 0,263 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice Z560 27,086 % ======= c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 50 per cento. Il contributo dovuto al Fondo dovra' essere versato utiliz- zando, in luogo del codice X540, il nuovo codice Z540. L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente: - contributo dovuto al Fondo 20,795 % (di cui 8,89% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,050 % - contributo Gescal 0,175 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice Z540 21,020 % ======= 6.2.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/90. a) imprese alle quali compete l'esonero totale della contribuzione a proprio carico. Per il versamento del contributo a carico del lavoratore pari all'8,89 per cento dovra' essere utilizzato, in luogo del codice X590, il codice di nuova istituzione Z590. b) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del 50 per cento della contribuzione a proprio carico. Il contributo dovra' essere versato utilizzando, in luogo del codice X580, il nuovo codice Z580. L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente: - contributo dovuto al Fondo 20,795 % (di cui 8,89% a carico del lavoratore) - contributo per Asili Nido 0,050 % - contributo Gescal 0,175 % ------- Contributo complessivo da versare con il codice Z580 21,020 % ======= Anche i codici sopraindicati dovranno essere seguiti dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle previste caselle. Inoltre, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, sulla fascia di retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.255.000, continuera' ad essere utilizzato il previsto codice X970. Le istruzioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6, al fine di consentirne l'immediata applicazione, sono state antici- pate con messaggio n. 28559 del 10.2.1997. 7 - ACCREDITO CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI Sulla base del sistema delineato dell'art. 1 - comma 7, punto a), del decreto in esame trova applicazione, anche nell'ambito del Fondo, dal 1.1.1997, il criterio vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei contributi settimanali anziche giornalieri; trova, altresi', applicazione il disposto dell'art.5 del DPR 26.4.1957, n. 818 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite anche se la frazione e' costituita da un solo giorno. Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, e successive modificazioni, che fissa: - il limite della retribuzione media settimanale per l'ac- credito dei contributi settimanali - pari al 40% del trat- tamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; - il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 8 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Il decreto legislativo n. 658 / 1996 contiene anche, al- l'art. 1 e all' art. 3 - commi 9, 11, 12 e 13 disposizioni che in parte modificano l' attuale disciplina delle posi- zioni assicurative degli iscritti al Fondo speciale in oggetto. Il settimo comma dell' art. 1 del decreto in oggetto estende dal 1 gennaio 1997 in poi, a favore del personale iscritto al Fondo speciale, ai fini delle prestazioni pensionistiche, oltre alle disposizioni dell' art. 5 del D.P.R. 818 / 1957 sopra illustrate, quelle contenute sub art. 7 del decreto legge 463 / 1983 convertito nella legge 638 / 1983 e nell' art. 8 della legge 155 / 1981 in materia di accreditamento della contribuzione figurativa, nonche' tutte le norme che disciplinano l' accredito figurativo per malattia, per disoccupazione e per integrazioni salariali con le stesse modalita' e limitazioni previste per il personale iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti. In particolare, per effetto delle citate disposizioni,in aggiunta alle contribuzioni figurative gia' accreditabili a favore degli iscritti al Fondo speciale cosi' come indi- viduate e illustrate con circolari n. 8 - punto 9 del 13.1 1994 e con circolari n. 220 e 225, rispettivamente, del 14.11.1996 e del 20.11.1996 e, da ultimo, con circolare n. 72 del 24 marzo 1997 viene riconosciuta la copertura figurativa - relativamente a periodi temporalmente collocati successivamente al 31 dicembre 1996 - anche per gli eventi appresso indicati: a) - a titolo di malattia, su richiesta dell' interessato il riconoscimento introdotto dall' art. 56 del R.D. 1827 / 1935 convertito dalla legge 6.4.1936 n. 1155 fino a 52 settimane, poi elevato a 104 settimane dal decreto legislativo 564 del 16.9.1996 con le gradualita' ivi previste e come meglio specificate con la citata circolare 220 / 1996. Eventuali periodi di malattia verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto non vanno, pertan- to, accreditati al titolo in parola. Circa i requisiti e le relative modalita' operative per l' accredito dei periodi in questione si applicheranno le stesse disposizioni emanate per l' assicurazione generale obbligatoria; b) - a seguito di disoccupazione indennizzata, con le stesse norme e limitazioni vigenti per il personale iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L' accreditamento opera d' ufficio e, pertanto, eventuali autorizzazioni a proseguire in forma volontaria la contribuzione al Fondo potra' riguardare solo periodi precedenti o successivi a quello indennizzato e come tale gia' accreditato ai fini pensionistici. Anche per il riconoscimento in argomento si rinvia a quanto previsto nell' assicurazione generale obbligatoria; c) - a seguito di corresponsione delle indennita' di inte- grazione salariale a carico della C.I.G.,la copertura figurativa dei relativi periodi avverra' con le stesse norme operative in atto per la generalita' degli assicurati. 9 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI 9.1 Di particolare risalto e' la norma contenuta al comma 9 dell' art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano l' arrotondamento ad anno intero ( per eccesso o per difetto) ) della frazione di anno per il diritto a pensione e per la relativa misura, abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione dovuti in applicazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione. L'abrogazione cui si e' fatto cenno decorre per espressa previsione del decreto dal sesto mese successivo alla data (8 gennaio 1997) di entrata in vigore del decreto stesso e, pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiu- nzione che verranno presentate dal 1 luglio 1997 in poi le quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi do- vranno essere determinate applicando la nuova disciplina sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla durata effettiva dei periodi utili. Nulla e' innovato per quanto concerne la determinazione della riserva matematica relativa alla quota di pensione corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione, da calcolarsi come e' noto per differenza tra il valore della pensione riferita alla complessiva anzianita' assicu- rativa e quella relativa ai soli periodi gia' acquisiti nel Fondo alla data della domanda, cosi' come prevede lo stesso decreto ministeriale 19.2.1981 di attuazione del citato art. 13 della legge 1338 / 1962. 9.2 Con l'occasione, e' opportuno confermare che la norma di cui all'art.14 della legge 4 dicembre 1956, n.1450, come modificato dall'art.15 della legge 13 luglio 1967, n.583 e illustrata al punto 5 della circolare n.8 del 13.1.1994, continua a trovare applicazione relativamente ai periodi di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione o a retribuzione ridotta quando essi non risultino riconosciuti ad altro titolo o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Pertanto, si precisa al riguardo che - a seguito della estensione dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.818 e non verificandosi la contrazione dei contributi settima- nali nei casi di retribuzioni inferiori ai limiti previsti dall'art.7 della legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modificazioni (vedi precedente punto 5) - le settimane retribuite in misura ridotta o solo per alcuni giorni di esse non possono formare oggetto di regolarizzazione ex art.14 della citata legge n.1450/1956, in quanto le setti- mane stesse sono gia' coperte da contribuzione al Fondo. Detto art.14 potra' ovviamente applicarsi relativamente alle settimane che dovessero risultare prive di copertura con- tributiva, anche a seguito di contrazione ex art.7 della predetta legge n.638/1983. 10 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Le disposizioni contenute nei commi 11 e 12 dell' art. 3 del decreto prevedono la temporanea riapertura dei termini di cui all'art. 12 della legge 4.12.1956 n. 1450 (modificato dall' art. 13 della successiva legge 11.12.1962 n. 1790 ), onde consentire la prosecuzione dei versamenti della con- tribuzione volontaria al Fondo finalizzata a conseguire i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva previsti per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso. In particolare, i soggetti destinatari della citata norma sono coloro che, gia' autorizzati alla contribuzione volon- taria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del decreto legislativo (8.1.1997) e che, avendola sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge per il conseguimento della pensione. La stessa facolta' e' stata concessa dal decreto in esame agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo tra il 1 gennaio 1993 ed l' 8.1.1997, abbiano maturato alla data di cessazione uno dei requisiti di anzianita' di cui alla tabella "B" richiamata dall' art. 2, comma 2 del decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 e che debbano incrementare ulteriormente la propria posizione assicurativa fino a raggiungere il requisito contributivo previsto in relazione al mese di compimento dell' eta' pensionabile. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della con- tribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e cioe' entro l' 8 gennaio 1998, a pena di decadenza. Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute nella circolare 196 del 28.6.1994 - cap. I in materia di versamenti volontari al Fondo, riguardo alla retribuzione sulla quale si calcola il contributo, si richiama l' atten- zione sulla circostanza che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, la retribuzione cui viene rapportata la contribuzione volontaria e' quella definita dall' art. 12 della legge 153 del 30.4.1969 e successive modificazioni, retribuzione sulla quale si calcolano i contributi obbligatori dovuti per il personale in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1997, giusto il disposto di cui al comma 1 dell' art. 1 del decreto in oggetto. Peraltro, tenuto conto della particolare disposizione di cui alla lettera c) del citato art. 12 della legge n.1450/1956, secondo la quale il contributo volontario e' pari all'am- montare del contributo obbligatorio relativo agli ultimi dodici mesi di servizio, la nuova base imponibile in- fluenzera' gradualmente solo le nuove autorizzazioni relative a cessazioni dal servizio intervenute successivamente al 31.12.1996. Per quanto concerne le aliquote contributive cui va adeguata la contribuzione volontaria al Fondo a far tempo dalla data dalla quale ha avuto effetto la variazione dell' aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria , si rinvia alle apposite circolari in materia, richiamando la particolare attenzione delle Sedi sulle variazioni introdotte dall' art. 1 dello stesso decreto legislativo in esame. 11 - TRASFERIMENTI Il comma 13 dell' art. 3 del decreto in esame abroga espressamente il primo comma - lettera c) dell' art. 28 della legge 4.12.1956 n. 1450 che prevedeva il rimborso all' iscritto della eventuale eccedenza della contribuzione versata al Fondo speciale rispetto agli importi che andavano attribuiti al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" in sede di costituzione delle posizioni assicurative presso quest' ultimo Fondo. Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica alle domande presentate all' Istituto a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la colloca- zione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano verificate, prima dell' entrata in vigore del decreto, le condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle posizioni assicurative, si applica la precedente normativa vigente in materia ed il conseguente rimborso della even- tuale eccedenza contributiva, come da circolare illustrativa n. 14 del 18.1.1994. Analogamente dovra' operarsi per le domande di trasferimento al " F.P.L.D." pervenute all' Istituto prima della entrata in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in questo caso la precedente normativa vigente nel Fondo all' atto delle domande stesse e disponendo anche il rim- borso dell' eccedenza contributiva eventualmente spettante. 12 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI O1/M ED O3/M Per effetto delle innovazioni apportate dal Decreto legi- slativo in oggetto, sono variate le modalita' di compilazione dei modelli in argomento a decorrere dalla denuncia relativa all'anno 1997 da presentare nel 1998. Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, le quali sosti- tuiscono quelle impartite con circolare n. 278 del 22 dicembre 1990. - MODELLO O3/M. Il modello va compilato come per la generalita' delle azien- de. - MODELLO O1/M. QUADRO "B": - la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" non deve essere barrata; - per la compilazione delle altre caselle valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori e quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere compilata la casella "SETT.UTILI". QUADRO "C": Deve essere compilato secondo le seguenti modalita': a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995: - nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa= mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "X..."; - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce il modello O1/M; - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze; - nella casella "RETR.PENSIONABILE" va indicato l'im- porto della retribuzione pensionabile erogata nel- l'anno e riferita all'anno stesso, determinato in base alla previgente normativa (retribuzione teoririca). Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando: - nella casella "TIPO" il codice "X2"; - nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate; - nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione; - nella casella "RETR.PENSIONABILE" l'importo delle competenze arretrate utili per il calcolo della pensione, determinato in base alla previgente normativa del Fondo; b) lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995: - nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa= mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "Z..."; - nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato il totale degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B". QUADRO "D" Per quanto concerne le modalita' di compilazione del quadro "D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni. Le modalita' di compilazione dei modelli in questione do- vranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro. PARTE SECONDA SOMMARIO 1. - Regime pensionistico 1.1 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1, decreto n. 658) 1.2 - Elevazione dell'anzianita' contributiva computabile (art. 3, comma 1, decreto n. 658) 1.3 - Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2, decreto n. 658) 1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contribu- tivo (art. 1, commi 6, 7 e 8 L.n.335/1995) 1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10 L.335/1995) 1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6, L.n.335/1995) 1.3.4 - Misura della pensione contributiva 2. - Opzione ai sensi dell'art.6 della legge 26 febbraio 1982, n.54 e dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (art. 3, comma 3, decreto n. 658) 3. - Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 658) 4. - Trattamento minimo (art. 3, comma 8, decreto n. 658) 5. - Eliminazione dello 0,50 per cento (art.3, comma 8, decreto n.658) 6. - Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 9, decreto n. 658) 7. - Anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (art.3, comma 10, decreto n.658) 8. - Prestazioni di invalidita' (art.4, comma 1, decreto n.658) 8.1 - Incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e degli assegni di invalidita' con le rendite da infortunio (art.4, comma 1, decreto n.658) 9. - Automaticita' delle prestazioni (art.6, decreto n.658) 10. - Contenzioso 11. - Istruzioni operative. 1. - REGIME PENSIONISTICO Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza telefonici, distinguendo i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'an- zianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2, comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi (art. 2, comma 2). 1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI. Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. In proposito si richiamano le disposizioni impartite con circolari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 206 del 25 luglio 1995 e n. 117 del 6 giugno 1996. A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1 gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianita' contributive maturate al 31 dicembre 1996, e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Dal 1 gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensiona- bile e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni (art. 1, comma 1). Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 1, del decreto in questione, si rende necessario calcolare un'ulteriore quota di pensione che viene denominata "quota D". Il decreto n.658 estende agli iscritti nel Fondo Telefonici, relativamente alle anzianita' contributive maturate succes- sivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'art. 12, comma 1, del decreto n. 503 (art. 3, comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette anzianita', pertanto, non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato decreto n. 503, che prevedevano per il quinquennio 1993-1997 l'appli- cazione di un meccanismo graduale di riduzione delle ali- quote di rendimento per la quota di retribuzione pensiona- bile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile stabilito per l'assicurazione generale obbigatoria (vedere circolare n. 243 del 27.10.1993). Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianita' maturate a far tempo dall'8 gennaio 1997 e quindi per le pensioni con decorrenza 1 febbraio 1997: - sino al 33% oltre il tetto 1,60% - dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35% - dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10% - oltre il 90% 0,90% 1.2 - ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA COMPUTABILE. In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicura- zione generale obbligatoria, l'anzianita' massima contribu- tiva computabile nel Fondo Telefonici viene elevata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto, da 36 a 40 anni (art. 3, comma 1). A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non puo', in ogni caso, superare il piu' favorevole tra i seguenti parametri: a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligato- ria per i lavoratori dipendenti; b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995. Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve essere presa in considerazione, anche sulla base dei chia- rimenti forniti dal Ministero del Lavoro, la retribuzione che si utilizza per la determinazione della quota "B" di pensione. I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere posti in relazione alle anzianita' contributive singolarmente maturate. 1.3 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI. Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 (art. 2, comma 2). La pensione, pertanto, e' calcolata con il sistema retribu- tivo per la quota corrispondente alle anzianita' maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianita' contributive acqui- site dal 1 gennaio 1996 in poi. La quota di pensione da liquidare con il sistema contri- butivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applica- zione dell'aliquota di computo del 33 per cento (art. 3, comma 7). Di seguito si illustrano i criteri per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n.335. 1.3.1 - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRI- BUTIVO (ARTICOLO 1,COMMI 6, 8, 9, 10, LEGGE 335/1995). L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato. 1.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre: - individuare la base imponibile annua, cioe' la retribuzione annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno; - calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltipli- cando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento; - determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annual- mente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferi- mento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. 1.3.3 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in relazione all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335). Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta' inferiore a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di inabi- lita', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere appli- cato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'eta' immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'eta' inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'eta' e la decorrenza della pensione (o la data di morte). Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese. 1.3.4 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13. 2 - OPZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N.54 E DELL'ART.6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407. L'art.3, comma 3, del decreto n.658 prevede che restano confer- mate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art.6 della legge 26 febbraio 1982, n.54, nonche' dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407. Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitano le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potra' superare, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n. 503, l'im- porto della retribuzione pensionabile. Com'e' noto l'articolo 6 della legge n.54/1992 riconosce a coloro che non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del 65 anno di eta'. Il comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo n.503/1992 stabi- lisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto dell'opzione ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' previste dal comma 1 dello stesso articolo e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e del 65 anno di eta' per gli uomini. Per le donne che protraggano la permanenza in servizio oltre il 60 anno di eta' la percentuale di commisurazione della pensione e' incrementata di un mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 . Considerato che il comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 658 stabilisce che, ai fini della determinazione della misura della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile nel Fondo Telefonici e' elevata a 40 anni, per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi la facolta' prevista dall'art.6 della legge n.54/1982 opera fino al raggiungimento della predetta anzianita' contributiva di 40 anni. Il combinato disposto dell'art.6 della legge n.407/1990 e dell'art.1, comma 2, del decreto n.503/1992, riconosce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facolta' di rimanere in servizio fino al compi- mento del 65 anno di eta' nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico della predetta assicurazione generale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi della medesima. A motivo dell'elevazione dell'anzianita' contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art.6 della legge n.407/1990 opera soltanto per le anzianita' contributive maturate oltre i 40 anni. Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art.6 della legge n.407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n.658 e prestino ancora la propria attivita' lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianita' massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n.658, mentre per la valuta- zione della anzianita' contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3. In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione devono essere osservati i criteri di seguito indicati: A) deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio se non avesse effettuato l'opzione; B) deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro poteva esercitare la facolta' di recesso, scorporando il periodo compreso fra la data in cui poteva avvenire l'esercizio della predetta facolta' e la data di entrata in vigore del decreto n.658. Tale periodo dovra' essere utilizzato a supplemento. La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A) al fine di stabilire l'importo di pensione piu' favorevole da mettere in pagamento. Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n.658 hanno beneficiato della legge n.407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianita' massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n.54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione 3 - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995 Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995 il decreto prevede l'erogazione della sola "pen- sione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, secondo i criteri illustrati al punto 1.3.1 e successivi. 4 - TRATTAMENTO MINIMO L'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato di L.13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, e' stato abrogato dalI'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 658. Pertanto, come precisato con messaggio n.22441 dell'8 gennaio 1997 (all.1) per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo e' pari al trat- tamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 5 - ELIMINAZIONE DELLO 0,50 PER CENTO (ART.3, COMMA 8, DECRETO N.658) Come precisato con il citato messaggio n.22441, l'art.3, comma 8, del decreto n.658 ha abrogato, per le pensioni con decorrenza 1 febbraio 1997 in poi, il comma 3, dell'art.10 della legge 22 ottobre 1973, n.672, concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianita' in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36. L'art.3, comma 8, del citato decreto n.658 ha altresi' abrogato il comma 4 dell'art.10 della predetta legge n.672/1973, secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribu- zione al Fondo e' comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' maturata alla data del pensionamento. 6 - ELIMINAZIONE DELL'ARROTONDAMENTO L'art. 3, comma 9, del decreto n.658 ha abrogato a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua entrata in vigore, per i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno pre- sentato domanda di dimissioni gia' accettata dall'Azienda, l'art.16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n.1450 e l'art.10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n.672, che stabilivano che per il conseguimento del diritto a pensione e per il calcolo della relativa misura, la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi ed 1 giorno e valutata invece nella misura di un anno se superiore a sei mesi. In concreto, il comma 9 del citato art.3 abroga la previgente disciplina dal 1 luglio 1997 per coloro che a tale data sono in servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata dall'Azienda. Pertanto beneficieranno dell'arrotondamento indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione: - i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del decreto n.658 (8 gennaio 1997) abbiano cessato dal rapporto di lavoro o che, pur non avendo cessato il rapporto di lavoro entro tale data, abbiano presentato domanda di dimissioni gia' accettata dall'Azienda; - i lavoratori che abbiano presentato entro la data del 30 giugno 1997 domanda di dimissioni e sia stata accettata entro la stessa data dall'Azienda. Per le pensioni con decorrenza dal 1 luglio 1997 in poi, per le quali non opera l'arrotondamento, l'anzianita' contributiva deve essere computata in settimane; a tale scopo devono essere appli- cati i parametri stabiliti per l'assicurazione generale obbliga- toria, riportati nella circolare n.70135 G.S./115 del 1 maggio 1952, che di seguito si indicano: - 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali; - 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali. 7 - ANTICIPATA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (ART.3, COMMA 10, DECRETO N.658) L'art.3, comma 10, del decreto n.658, conferma la possibilita', per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 1 gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art.9 della legge 22 ottobre 1973, n.672, e suc- cessive modificazioni, per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per quanto concerne l'eta' alla quale fare riferimento per la determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di cui trattasi e' stato richiesto al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale di precisare se debba aversi riguardo al compimento dell'eta' pensionabile da parte del singolo iscritto per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ovvero al limite di eta' vigente per la generalita' dei soggetti al momento della richiesta del pensionamento anticipato. Al riguardo si fa pertanto riserva di successive istruzioni. 8 - PRESTAZIONI DI INVALIDITA'. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 658 dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicu- razione generale obbligatoria in materia di invalidita' e inabi- lita'. La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidita' e', com'e' noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n.222. Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni per invalidita' presentate dagli iscritti al Fondo Telefonici successivamente all'8 gennaio 1997, le Sedi dovranno attenersi alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del regime generale. Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Telefonici, in relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente all'8 gennaio 1997, sono le seguenti: A) Assegno ordinario di invalidita' e pensione di inabilita'. Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222/1984); B) Assegno privilegiato di invalidita' e pensione privilegiata di inabilita'. Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della legge n. 222/1984); C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita' (art. 5, della legge n. 222/1984). Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilita' del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre tener conto di tali disposizioni che stabiliscono l'incumu- labilita' di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidita' in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonono o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilita' sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge n. 335/1995. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto n. 658, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successi- vamente all'8.1.1997; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione verra' liquidata in base alla normativa previgente. Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordi- nario di invalidita' possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attivita' lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 16, 2 comma e 19, della legge 4 dicembre 1956, n.1450, che hanno disciplinato l'invalidita' per gli iscritti al Fondo Telefonici fino all'en- trata in vigore del decreto n. 658. Alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 della legge n.1450/1956 dovra' farsi pertanto riferimento per le domande di invalidita' presentate da iscritti al Fondo Telefonici anterior- mente al 9 gennaio 1997. Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 9 gennaio 1997, si precisa che la contestazione relativa all'ac- certamento dell'invalidita' o dell'inabilita' non e' piu' definita da un Collegio di tre medici, come previsto dal 2 comma dell'art. 19 della legge n. 1450/1956, ora abrogato, ma in base alle disposizioni di cui alla circolare n. 7454/O ed altri Servizi del 26 giugno 1986. Cio' vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonche' quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il ricono- scimento dello stato di inabilita' dei figli ai fini della corre- sponsione dell'assegno per il nucleo familiare. 8.1 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI ASSE- GNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO L'art. 4, comma 1, del decreto n. 658 ha esteso agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabi- lisce l'incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e degli assegni di invalidita', liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Si richiamano in proposito le disposizioni impartite per l'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare la circolare n.91 del 20 aprile 1996. Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidita'e alla pensione privilegiata di inabilita', si ricorda che a norma dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti in parola non spettano quando dall'evento che ha determinato l'in- sorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita' o il decesso, ricon- ducibile con nesso diretto di causalita' al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (v. circolari n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985). L'incumulabilita' di cui trattasi non opera altresi' per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato dal D.P.R. n. 1124 del 1965. 9. - AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI L'art. 6 del decreto dispone che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticita' delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purche' la stessa sia effettivamente dovuta. 10. - CONTENZIOSO La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensio- nistica e contributiva, resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo di previdenza Telefonici, al quale pertanto dovranno continuare ad essere inoltrati, secondo le modalita' in atto, i ricorsi in questione. 11. - ISTRUZIONI OPERATIVE In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni in conformita' alla normativa del decreto n. 658, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1.2.1997. A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale procedura segnalando nel pannello FSA5TT le sole anzianita' contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i soggetti che possano far valere un'anzianita' contributiva infe- riore a 18 anni e quelle maturate fino al 31 gennaio 1997 per i soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni e, indicando, per distinguerne il carattere di provvis- orieta', il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura pensione". I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi disponibili entro il mese di luglio 1997. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato n. 1 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI UFFICIO FONDI SPECIALI Messaggio n.22441 del 08.01.1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBALE OGGETTO: Fondo Telefonici - Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. In attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.335, e' stato emanato il decreto legisla- tivo 4 dicembre 1996, n.658, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre 1996, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione. In proposito si richiama l'attenzione delle strutture periferiche sulla necessita' di assicurare una piena osservanza delle dispo- sizioni contenute nel citato decreto, entrato in vigore l'8 gennaio 1997. Si evidenziano in particolare: - l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui all'art.4 della legge 22 ottobre 1973, in materia di trattamento minimo; - l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 non trova piu' applicazione il comma 3 dell'art. 10 della citata legge n.672/1973 concernente la diminuzione dell'importo della pensione di anzianita' in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensio- nabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36; l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni di anzianita' con decorrenza dal 1 febbraio 1997 non trova piu' applicazione il comma 4 dell'art.10 della legge n.672/1973 secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo e' comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta; - l'art.4, che detta disposizioni innovative in materia di invalidita', con effetto sulle domande presentate successiva- mente alla data di entrata in vigore del decreto. Si fa riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento di cui trattasi. IL DIRETTORE CENTRALE CORVINO