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Versione Testuale
970421
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
970417
Circolare n. 94
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
   LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658.
Regime pensionistico  per gli iscritti al Fondo
speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia in concessione.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 17 aprile 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 94       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                         PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
                         LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
                         e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                         DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                         CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 1
OGGETTO:  Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658.
     Regime pensionistico  per gli iscritti al Fondo
speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia in concessione.
Come comunicato con messaggio n. 22441 dell' 8 gennaio 1997
(allegato 1), l'8 gennaio  1997  e' entrato in vigore il
decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301  del 24
dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime
pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attua-
zione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni
dettate dal citato decreto in materia contributiva e pen-
sionistica.
1
                           PARTE PRIMA
SOMMARIO
1 -  RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Introduzione nel Fondo dell'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153.
2 -  ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL FONDO SPECIALE
Allineamento alla misura vigente nell'assicurazione generale
obbligatoria.
3 -  ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE
Ammontare delle aliquote dovute per le prestazioni tempora-
nee dal 1.1.1997 per gli iscritti al Fondo.
4 -  VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Abrogazione dell'art.7, comma 3, della legge 4.12.1956, n.
1450.
5 -  MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL
MESE DI GENNAIO 1997 IN POI.
istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.
6 -  MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DAL MESE DI
FEBBRAIO 1997.
istruzioni per la compilazione dei modd. DM10/2.
7 -  ACCREDITO CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI
introduzione dell'accredito dei contributi settimanali
anziche' giornalieri.
8 -  CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Estensione agli iscritti al Fondo delle norme di accredito
delle contribuzioni figurative in caso di malattia, di
disoccupazione e di integrazione salariale gia' previste per
gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
9 -  RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Riflessi sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di
ricongiunzione nel Fondo speciale derivanti dalla disposi-
zione contenuta nell' art. 3 - comma 9 del decreto in
oggetto di abrogazione delle norme che prevedevano
l' arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai
fini del diritto e della misura delle pensioni.
10 -  CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al
Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito
minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi
entro l' 8 gennaio del 1998 a pena di decadenza.
11 -  TRASFERIMENTI
I trasferimenti delle posizioni assicurative dal Fondo
speciale all' assicurazione generale obbligatoria continue-
ranno ad essere effettuati in applicazione delle disposi-
zioni in atto, ma senza alcun rimborso ai richiedenti della
eventuale eccedenza contributiva .
12 -  MODD. O1/M E O3/M
Nuove modalita' di compilazione.
1 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'art. 1 del decreto, nel dettare il nuovo assetto contri-
butivo, stabilisce che a decorrere dal 1.1.1997, per tutto
il personale iscritto al Fondo "Telefonici" la retribuzione
imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n.153, successive integrazioni e modificazioni,
comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della
legge 8.8.1995, n. 335.
2 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL FONDO SPECIALE
L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo e'
differenziata a seconda che il personale per il quale e'
dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data
del 31.12.1995.
2.1 - Per il personale iscritto al Fondo successivamente al
31.12.1995 il contributo e' stabilito per i periodi di paga
dal 1.2.1997 in poi, in base all'aliquota e con i criteri di
ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbliga-
toria (32,70%). Peraltro le retribuzioni relative al mese di
gennaio 1997 dovranno essere assoggettate all'aliquota del
26,43%, come previsto dal terzo comma del citato art. 1.
2.2 - Per il personale gia' iscritto al Fondo speciale alla
data del 31.12.1995 l'aliquota contributiva - da calcolarsi
a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 97,
e' stata fissata nel 26,43% (di cui a carico del lavoratore
6,647), le aliquote di cui sopra sono comprensive della
riduzione delle quote di contribuzione riguardanti il
finanziamento delle prestazioni temporanee, cosi' come
previsto dall'art 1, comma 5, del Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.2.1996.
Peraltro l'aliquota contributiva del 26,43% sara' gradual-
mente elevata, fino a raggiungere quella stabilita per
l'assicurazione generale obbligatoria, cosi' come segue:
 decorrenza    totale       datore lavoro    lavoratore
dal 1.1.1998     27,63        20,583           7,047
dal 1.1.1999     28,83        21,383           7,447
dal 1.1.2000     30,03        22,183           7,847
dal 1.1.2001     31,23        22,983           8,247
dal 1.1.2002       l'aliquota sara' pari a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria.
3 - ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE
Atteso che, come innanzi precisato, le nuove aliquote
contributive sono comprensive della riduzione del 4,43%
delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee
previste dal richiamato decreto ministeriale, qui' di
seguito si riportano le aliquote dovute per le gestioni
interessate a questa variazione:
- per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
  1,87% (anziche' 2,01%);
- per i trattamenti economici di maternita' 0,66% (anziche'
  1,23%);
- per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare
  2,48% (anziche' 6,20%).
4 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
A decorrere dai contributi relativi al mese di gennaio 1997
il versamento dovra' essere effettuato, per tutto il perso-
nale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese
successivo a quello di riferimento, e non piu' trimestral-
mente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 7,
comma 3, della legge 1450/1956.
5. MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL
MESE DI GENNAIO 1997
Le modalita' per il versamento dei contributi, precisate con
messaggio n. 28559 del 10.2.1997, prevedono per tutti i
lavoratori l'utilizzazione, al fine della compilazione del
Mod. DM10/2 dei codici gia' previsti, tenendo presente la
variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo
Speciale e alle Gestioni delle prestazioni temporanee.
In particolare, il contributo dovuto con il codice X160
(ovvero con i codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro
part-time) e' cosi' fissato:
- contributo dovuto al Fondo                      26,43 %
  (di cui 6,647% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,10 %
- contributo                                       0,35 %
                                                 -------
Contributo complessivo da versare con il codice
X160                                              26,88 %
                                                 =======
5.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per l'ap-
prendista.
L'aliquota contributiva dovuta al Fondo, a intero carico del
dipendente (codice X530) e' pari al 6,647%.
La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a
carico del datore di lavoro (codice X150) e' quella prevista
per l'apprendista (L. 4.558 settimanali).
b) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 25 per
cento.
Il contributo dovuto con il previsto codice X560 e' cosi'
fissato:
- contributo dovuto al Fondo                      21,484 %
  (di cui 6,647% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,075 %
- contributo Gescal                                0,263 %
                                                  -------
Contributo complessivo dovuto con il codice
X560                                              21,822 %
                                                  =======
c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 50 per
cento.
Il contributo dovuto con il previsto codice X540 e' cosi'
fissato:
- contributo dovuto al Fondo                      16,539 %
  (di cui 6,647% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,050 %
- contributo Gescal                                0,175 %
                                                  -------
Contributo complessivo dovuto con il codice
X540                                              16.764 %
                                                  =======
5.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi
dell'art. 8, c. 9, della legge n. 407/90.
a) imprese  alle quali  compete l'esonero totale della
contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovuto al Fondo, a intero carico del dipen-
dente, (codice X590) e' pari al 6,647%.
b) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del  50
per cento della contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovuto con il previsto codice X580 e' cosi'
fissato:
- contributo dovuto al Fondo                      16,539 %
  (di cui 6,647% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,050 %
- contributo Gescal                                0,175 %
                                                  -------
Contributo complessivo dovuto con il codice
X580                                              16,764 %
                                                  =======
Si fa presente che, a partire dal periodo di paga relativo
al mese di gennaio 1997, i  codici sopraindicati (con
esclusione del codice X150) dovranno essere seguiti anche
dal "numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare
nelle previste caselle.
6. MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DAL MESE DI
FEBBRAIO 1997 IN POI
In relazione alle modifiche intervenute nella misura delle
aliquote contributive pensionistiche dovute per i lavoratori
iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, i
datori di lavoro, ai fini della compilazione delle denunce
di mod. DM10/2, dovranno indicare separatamente i lavoratori
in relazione alla data di iscrizione al Fondo, osservando le
seguenti modalita'.
6.1. Lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre
1995.
Per tali lavoratori continueranno ad essere osservate le
modalita' indicate al precedente punto 5) per il versamento
dei contributi relativi al mese di gennaio 1997.
6.2. Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31
dicembre 1995.
Per tali lavoratori, come precisato al punto 2.1), il
contributo e' stabilito con effetto dal 1  febbraio 1997 in
base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere
nell'assicurazione generale obbligatoria.
Pertanto, per tali lavoratori in luogo del previsto codice
X160 (ovvero dei codici X16P e X16S per i rapporti di lavoro
part-time) dovra' essere utilizzato il nuovo codice Z160
(ovvero i nuovi codici Z16P e Z16S per i rapporti di lavoro
part-time).
L'importo dei contributi da versare con i predetti codici e'
il seguente:
- contributo dovuto al Fondo                      32,70 %
  (di cui 8,89 % a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,10 %
- contributo Gescal                                0,35 %
                                                 -------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z160                                              33,15 %
                                                 =======
6.2.1. Lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro iscritti al Fondo successivamente al  31 dicembre
1995.
a) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura prevista per gli
apprendisti.
Per il versamento del contributo dovuto al Fondo a carico
del lavoratore, pari all'8,89 per cento, dovra' essere
utilizzato, in luogo del codice X530, il codice di nuova
istituzione Z530.
La quota del contributo fisso settimanale dovuta al Fondo, a
carico del datore di lavoro, corrispondente a quella previ-
sta per l'apprendista (L. 4.558 settimanali) deve continuare
ad essere indicata con il previsto codice X150.
b) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 25 per
cento.
Il contributo dovuto al Fondo dovra' essere versato utiliz-
zando, in luogo del codice X560, il nuovo codice Z560.
L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente:
- contributo dovuto al Fondo                      26,748 %
  (di cui 8,89% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,075 %
- contributo Gescal                                0,263 %
                                                  -------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z560                                              27,086 %
                                                  =======
c) lavoratori per i quali la contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta nella misura ridotta del 50 per
cento.
Il contributo dovuto al Fondo dovra' essere versato utiliz-
zando, in luogo del codice X540, il nuovo codice Z540.
L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente:
- contributo dovuto al Fondo                      20,795 %
  (di cui 8,89% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,050 %
- contributo Gescal                                0,175 %
                                                  -------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z540                                              21,020 %
                                                  =======
6.2.2 Lavoratori assunti dalle liste speciali ai sensi
dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/90.
a) imprese  alle quali  compete l'esonero totale della
contribuzione a proprio carico.
Per il versamento del contributo a carico del lavoratore
pari all'8,89 per cento dovra' essere utilizzato, in luogo
del codice X590, il codice di nuova istituzione Z590.
b) datori di lavoro ai quali compete la riduzione del  50
per cento della contribuzione a proprio carico.
Il contributo dovra' essere versato utilizzando, in luogo del
codice X580, il nuovo codice Z580.
L'importo da versare con il predetto codice e' il seguente:
- contributo dovuto al Fondo                      20,795 %
  (di cui 8,89% a carico del lavoratore)
- contributo per Asili Nido                        0,050 %
- contributo Gescal                                0,175 %
                                                  -------
Contributo complessivo da versare con il codice
Z580                                              21,020 %
                                                  =======
Anche i  codici sopraindicati dovranno essere seguiti dal
"numero dipendenti" e "numero giornate", da riportare nelle
previste caselle.
Inoltre, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla
data di iscrizione al Fondo e dal tipo di assunzione, ai
fini del versamento del contributo aggiuntivo a carico del
lavoratore dell'1% ex art. 3 ter L. 438/92, sulla fascia di
retribuzione eccedente l'importo mensile di L. 5.255.000,
continuera' ad essere utilizzato il previsto codice X970.
Le istruzioni di cui ai precedenti punti da 1 a 6, al fine
di consentirne l'immediata applicazione, sono state antici-
pate con messaggio n. 28559 del 10.2.1997.
7 - ACCREDITO CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI
Sulla base del sistema delineato dell'art. 1 - comma 7,
punto a), del decreto in esame trova applicazione, anche
nell'ambito del Fondo, dal 1.1.1997, il criterio vigente
nell'assicurazione generale obbligatoria dell'accredito dei
contributi settimanali anziche giornalieri; trova, altresi',
applicazione il disposto dell'art.5 del DPR 26.4.1957, n.
818 e successive modificazioni e integrazioni, in base al
quale qualora un mese non sia interamente retribuito si
accreditano tanti contributi settimanali quante sono le
settimane intere o frazioni di esse retribuite anche se la
frazione e' costituita da un solo giorno.
Trova, infine, applicazione nel Fondo l'art. 7 della legge
11.11.1983, n. 638, e successive modificazioni, che fissa:
- il limite della retribuzione media settimanale per l'ac-
credito dei contributi settimanali - pari al 40% del trat-
tamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno;
 - il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale
sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
8 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il decreto  legislativo  n. 658 / 1996  contiene  anche, al-
l'art. 1 e all' art. 3 - commi 9, 11, 12 e 13 disposizioni
che in parte modificano l' attuale disciplina delle posi-
zioni assicurative degli iscritti al Fondo speciale in
oggetto.
Il settimo comma dell' art. 1 del decreto in oggetto estende
dal 1  gennaio 1997 in poi, a favore del personale iscritto
al Fondo speciale, ai fini delle prestazioni pensionistiche,
oltre alle disposizioni dell' art. 5 del D.P.R. 818 / 1957
sopra illustrate, quelle contenute sub art. 7 del decreto
legge 463 / 1983 convertito nella legge 638 / 1983 e nell'
art. 8 della legge 155 / 1981 in materia di accreditamento
della contribuzione figurativa, nonche' tutte le norme che
disciplinano l' accredito figurativo per malattia, per
disoccupazione e per integrazioni salariali con le stesse
modalita' e limitazioni previste per il personale iscritto
al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In particolare, per effetto delle citate disposizioni,in
aggiunta alle contribuzioni figurative gia' accreditabili a
favore degli iscritti al Fondo speciale cosi' come indi-
viduate e illustrate con circolari n. 8 - punto 9 del 13.1
1994 e con circolari n. 220 e 225, rispettivamente, del
14.11.1996 e del 20.11.1996 e, da ultimo, con circolare
n. 72 del 24 marzo 1997 viene riconosciuta la copertura
figurativa - relativamente a periodi temporalmente collocati
successivamente al 31 dicembre 1996 - anche per gli eventi
appresso indicati:
a) - a titolo di malattia, su richiesta dell' interessato il
riconoscimento introdotto dall' art. 56 del R.D. 1827 / 1935
convertito dalla legge 6.4.1936 n. 1155 fino a 52 settimane,
poi elevato a 104 settimane dal decreto legislativo 564 del
16.9.1996 con le gradualita' ivi previste e come meglio
specificate con la citata circolare 220 / 1996. Eventuali
periodi di malattia verificatasi anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto in oggetto non vanno, pertan-
to, accreditati al titolo in parola.
Circa i requisiti e le relative modalita' operative per
l' accredito dei periodi in questione si applicheranno le
stesse disposizioni emanate per l' assicurazione generale
obbligatoria;
b) - a seguito di disoccupazione indennizzata, con le stesse
norme e limitazioni vigenti per il personale iscritto al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L' accreditamento
opera d' ufficio e, pertanto, eventuali autorizzazioni a
proseguire in forma volontaria la contribuzione al Fondo
potra' riguardare solo periodi precedenti o successivi a
quello indennizzato e come tale gia' accreditato ai fini
pensionistici. Anche per il riconoscimento in argomento si
rinvia a quanto previsto nell' assicurazione generale
obbligatoria;
c) - a seguito di corresponsione delle indennita' di inte-
grazione salariale a carico della C.I.G.,la copertura
figurativa dei relativi periodi avverra' con le stesse norme
operative in atto per la generalita' degli assicurati.
9 - RISCATTI E RICONGIUNZIONI
9.1  Di particolare risalto e' la norma contenuta al comma
9 dell' art. 3 del decreto in esame la quale ha abrogato le
disposizioni che prevedevano l' arrotondamento ad anno
intero ( per eccesso o per difetto) ) della frazione  di
anno per il diritto a pensione e per la relativa misura,
abrogazione questa che si riflette sui criteri con i quali
si calcolano gli oneri di riscatto e di ricongiunzione
dovuti in applicazione dell' art. 13 della legge 1338 / 1962
e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.
L'abrogazione cui si e' fatto cenno decorre per espressa
previsione del decreto dal sesto mese successivo alla data
(8 gennaio 1997) di entrata in vigore del decreto stesso e,
pertanto, per tutte le domande di riscatto e di ricongiu-
nzione che verranno presentate dal 1 luglio 1997 in poi le
quote di pensione corrispondenti ai relativi periodi do-
vranno essere determinate applicando la nuova disciplina
sulla base delle particolari istruzioni per la liquidazione
delle pensioni a carico del Fondo speciale in relazione alla
durata effettiva dei periodi utili.
Nulla e' innovato per quanto concerne la determinazione
della riserva matematica relativa alla quota di pensione
corrispondente ai periodi di riscatto e di ricongiunzione,
da calcolarsi come e' noto per differenza tra il valore
della pensione riferita alla complessiva anzianita' assicu-
rativa e quella relativa ai soli periodi gia' acquisiti nel
Fondo alla data della domanda, cosi' come prevede lo stesso
decreto ministeriale 19.2.1981 di attuazione del citato art.
13 della legge 1338 / 1962.
9.2  Con l'occasione, e' opportuno confermare che la norma di
cui all'art.14 della legge 4 dicembre 1956, n.1450, come
modificato dall'art.15 della legge 13 luglio 1967, n.583 e
illustrata al punto 5 della circolare n.8 del 13.1.1994,
continua a trovare applicazione relativamente ai periodi di
assenza dal servizio senza diritto a retribuzione o a
retribuzione ridotta quando essi non risultino riconosciuti
ad altro titolo o coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa. Pertanto, si precisa al riguardo che - a seguito
della estensione dell'art.5 del D.P.R. 26 aprile 1957, n.818
e non verificandosi la contrazione dei contributi settima-
nali nei casi di retribuzioni inferiori ai limiti previsti
dall'art.7 della legge 11 novembre 1983, n.638 e successive
modificazioni (vedi precedente punto 5) - le settimane
retribuite in misura ridotta o solo per alcuni giorni di
esse non possono formare oggetto di regolarizzazione ex
art.14 della citata legge n.1450/1956, in quanto le setti-
mane stesse sono gia' coperte da contribuzione al Fondo.
Detto art.14 potra' ovviamente applicarsi relativamente alle
settimane che dovessero risultare prive di copertura con-
tributiva, anche a seguito di contrazione ex art.7 della
predetta legge n.638/1983.
10 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Le disposizioni contenute nei commi 11 e 12  dell' art. 3
del decreto prevedono la temporanea riapertura dei termini
di cui all'art. 12 della legge 4.12.1956 n. 1450 (modificato
dall' art. 13 della successiva legge 11.12.1962 n. 1790 ),
onde consentire la prosecuzione dei versamenti della con-
tribuzione volontaria al Fondo finalizzata a conseguire i
requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva previsti
per la liquidazione della pensione nel Fondo stesso.
In particolare, i soggetti destinatari della citata norma
sono coloro che, gia' autorizzati alla contribuzione volon-
taria, abbiano effettuato versamenti al Fondo nel periodo
intercorrente tra il 1  gennaio 1993 e la data di entrata in
vigore  del decreto legislativo (8.1.1997) e che, avendola
sospesa, intendano proseguirla ulteriormente per acquisire
un periodo assicurativo non inferiore a quello minimo
previsto dalla legge per il conseguimento della pensione.
La stessa facolta' e' stata concessa dal decreto in esame
agli iscritti che, cessati dal servizio nel medesimo periodo
tra il 1  gennaio 1993 ed l' 8.1.1997, abbiano maturato alla
data di cessazione uno dei requisiti di anzianita' di cui
alla tabella "B" richiamata dall' art. 2,  comma 2 del
decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 e che debbano
incrementare ulteriormente la propria posizione assicurativa
fino a raggiungere il requisito contributivo previsto in
relazione al mese di compimento dell' eta' pensionabile.
La domanda di autorizzazione alla prosecuzione della con-
tribuzione volontaria di cui trattasi deve pervenire
all'Istituto entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto e cioe' entro l' 8 gennaio 1998, a
pena di decadenza.
Nel confermare le istruzioni di carattere generale contenute
nella circolare 196 del 28.6.1994 - cap. I in materia di
versamenti volontari al Fondo, riguardo alla retribuzione
sulla quale si calcola il contributo, si richiama l' atten-
zione sulla circostanza che, a decorrere dal 1  gennaio
1997, la retribuzione cui viene rapportata la contribuzione
volontaria e' quella definita dall' art. 12 della legge 153
del 30.4.1969 e successive modificazioni, retribuzione sulla
quale si calcolano i contributi obbligatori dovuti per il
personale in servizio  a decorrere dal 1  gennaio 1997,
giusto il disposto di cui al comma 1 dell' art. 1 del
decreto in oggetto.
Peraltro, tenuto conto della particolare disposizione di cui
alla lettera c) del citato art. 12 della legge n.1450/1956,
secondo la quale il contributo volontario e' pari all'am-
montare del contributo obbligatorio relativo agli ultimi
dodici mesi di servizio, la  nuova  base imponibile in-
fluenzera' gradualmente solo le nuove autorizzazioni relative
a cessazioni dal servizio intervenute successivamente al
31.12.1996.
Per quanto concerne le aliquote contributive cui va adeguata
la contribuzione volontaria al Fondo a far tempo dalla data
dalla quale ha avuto effetto la variazione dell' aliquota
prevista per la contribuzione obbligatoria , si rinvia alle
apposite circolari in materia, richiamando la particolare
attenzione delle Sedi sulle variazioni introdotte dall' art.
1 dello stesso decreto legislativo in esame.
11 - TRASFERIMENTI
Il comma 13 dell' art. 3 del decreto in esame abroga
espressamente il primo comma - lettera c) dell' art. 28
della legge 4.12.1956 n. 1450 che prevedeva il rimborso
all' iscritto della eventuale eccedenza della contribuzione
versata al Fondo speciale rispetto agli importi che andavano
attribuiti al " Fondo pensioni lavoratori dipendenti" in
sede di costituzione delle posizioni assicurative presso
quest' ultimo Fondo.
Si precisa al riguardo che tale nuova normativa si applica
alle domande presentate all' Istituto a far tempo dalla data
di entrata in vigore del decreto, qualunque sia la colloca-
zione temporale dei relativi periodi. Peraltro, ove si siano
verificate, prima dell' entrata in vigore del decreto, le
condizioni per operare il trasferimento d'ufficio delle
posizioni assicurative, si applica la precedente normativa
vigente in materia ed il conseguente rimborso della even-
tuale eccedenza contributiva, come da circolare illustrativa
n. 14 del 18.1.1994.
Analogamente dovra' operarsi per le domande di trasferimento
al " F.P.L.D."  pervenute all' Istituto prima della entrata
in vigore del decreto legislativo in esame e inerenti a
posizioni cessate anteriormente a tale data, applicando in
questo caso  la  precedente  normativa vigente nel Fondo
all' atto delle domande stesse e disponendo anche il rim-
borso dell' eccedenza contributiva eventualmente spettante.
12 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI O1/M ED O3/M
Per effetto delle innovazioni apportate dal Decreto legi-
slativo in oggetto, sono variate le modalita' di compilazione
dei modelli in argomento a decorrere dalla denuncia relativa
all'anno 1997 da presentare nel 1998.
Di seguito, pertanto, si comunicano le istruzioni per la
compilazione delle denunce O3/M ed O1/M, le quali sosti-
tuiscono quelle impartite con circolare n. 278 del 22
dicembre 1990.
- MODELLO O3/M.
Il modello va compilato come per la generalita' delle azien-
de.
- MODELLO O1/M.
  QUADRO "B":
- la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" non deve
  essere barrata;
- per la compilazione delle altre caselle valgono le
  modalita' previste per la generalita' dei lavoratori e
  quindi, in caso di rapporto a tempo parziale, deve
  essere compilata la casella "SETT.UTILI".
  QUADRO "C":
  Deve essere compilato secondo le seguenti modalita':
a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:
- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice
  "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa=
  mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2
  con i codici della serie "X...";
- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo
  annuo complessivo delle competenze relative all'anno
  cui si riferisce il modello O1/M;
- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" deve essere indicato
  il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nella casella "RETR.PENSIONABILE"  va  indicato l'im-
  porto della retribuzione  pensionabile  erogata nel-
  l'anno e riferita all'anno stesso,  determinato  in
  base alla previgente normativa (retribuzione teoririca).
Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge
o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art.
26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni
solari precedenti quello della denuncia, le registrazioni
dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe,
indicando:
- nella casella "TIPO" il codice "X2";
- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si
  riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze
  arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nella casella  "RETR.PENSIONABILE" l'importo  delle
  competenze arretrate utili per il calcolo della pensione,
  determinato in base alla previgente normativa del Fondo;
b) lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995:
- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice
  "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versa=
  mento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2
  con i codici della serie "Z...";
- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato il totale
  degli importi indicati nelle caselle "competenze
  correnti" e "altre competenze" del quadro "B".
  QUADRO "D"
Per quanto concerne le modalita' di compilazione del quadro
"D", si fa riserva di fornire le relative istruzioni.
Le modalita' di compilazione dei modelli in questione do-
vranno essere portate a conoscenza dei datori di lavoro.
                         PARTE SECONDA
SOMMARIO
1. -    Regime pensionistico
1.1 -   Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
        un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi
   (art. 2, comma 1, decreto n. 658)
1.2 -   Elevazione dell'anzianita' contributiva computabile
        (art. 3, comma 1, decreto n. 658)
1.3 -   Lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato
        un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi
   (art. 2, comma 2, decreto n. 658)
1.3.1 - Calcolo della pensione secondo il sistema contribu-
        tivo (art. 1, commi 6, 7 e 8 L.n.335/1995)
1.3.2 - Determinazione del montante individuale dei
        contributi (art. 1, commi 8, 9 e 10 L.335/1995)
1.3.3 - Coefficiente di trasformazione (art. 1. comma 6,
        L.n.335/1995)
1.3.4 - Misura della pensione contributiva
2. -    Opzione ai sensi dell'art.6 della legge 26 febbraio
        1982, n.54 e dell'art.6 della legge 29 dicembre
        1990, n. 407 (art. 3, comma 3, decreto n. 658)
3. -    Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31
        dicembre 1995 (art. 2, comma 5, decreto n. 658)
4. -    Trattamento minimo (art. 3, comma 8, decreto n. 658)
5. -    Eliminazione dello 0,50 per cento (art.3, comma 8,
        decreto n.658)
6. -    Eliminazione dell'arrotondamento (art. 3, comma 9,
        decreto n. 658)
7. -    Anticipata liquidazione della pensione  di vecchiaia
        (art.3, comma 10, decreto n.658)
8. -    Prestazioni di invalidita' (art.4, comma 1, decreto
        n.658)
8.1 -   Incumulabilita' delle pensioni di  inabilita' e  degli
        assegni di invalidita' con le rendite da infortunio
        (art.4, comma 1, decreto n.658)
9.  -   Automaticita' delle prestazioni (art.6, decreto
        n.658)
10. -   Contenzioso
11. -   Istruzioni operative.
1. - REGIME PENSIONISTICO
Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti
al Fondo di previdenza telefonici, distinguendo i soggetti
che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'an-
zianita' contributiva di almeno 18 anni interi (art. 2,
comma 1) da quelli che, alla medesima data, hanno maturato
un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi (art.
2, comma 2).
1.1 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI INTERI.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995 si
applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla
previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23
dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
In proposito si richiamano  le disposizioni impartite con
circolari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 206 del 25 luglio
1995 e n. 117 del 6 giugno 1996.
A norma dell'art. 2, comma 3, per il calcolo della pensione
la retribuzione di riferimento per le anzianita' contributive
maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata
dalla previgente normativa del Fondo.
Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1
gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente
alle anzianita' contributive maturate al 31 dicembre 1996, e'
quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
Dal 1  gennaio 1997 la retribuzione imponibile e pensiona-
bile e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e successive integrazioni e modificazioni (art.
1, comma 1).
Per le pensioni con decorrenza dal 1  febbraio 1997, in
relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 1, del decreto
in questione, si rende necessario calcolare un'ulteriore
quota di pensione che viene denominata "quota D".
Il decreto n.658 estende agli iscritti nel Fondo Telefonici,
relativamente alle anzianita' contributive maturate succes-
sivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti
di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e
le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento
di cui all'art. 12, comma 1, del decreto n. 503 (art. 3,
comma 4). Per la quota di pensione relativa alle predette
anzianita', pertanto, non trovano piu' applicazione le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato decreto n.
503, che prevedevano per il  quinquennio 1993-1997 l'appli-
cazione di un meccanismo graduale di riduzione delle ali-
quote di rendimento per la quota di retribuzione pensiona-
bile eccedente del 90 per cento il tetto pensionabile
stabilito per l'assicurazione generale obbigatoria (vedere
circolare n. 243 del 27.10.1993).
Si indicano di seguito i rendimenti relativi alle quote di
retribuzione pensionabile eccedenti il tetto che trovano
applicazione alle pensioni del Fondo per le anzianita'
maturate a far tempo dall'8 gennaio 1997 e quindi per le
pensioni con decorrenza 1  febbraio 1997:
- sino al 33% oltre il tetto    1,60%
- dal 33% al 66% oltre il tetto 1,35%
- dal 66% al 90% oltre il tetto 1,10%
- oltre il 90%                  0,90%
1.2 - ELEVAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA COMPUTABILE.
In armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicura-
zione generale obbligatoria, l'anzianita' massima contribu-
tiva computabile nel Fondo Telefonici viene elevata, per le
pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in
vigore del decreto, da 36 a 40 anni (art. 3, comma 1).
A norma dell'art. 3, comma 2, l'importo del trattamento
complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il
sistema retributivo  non puo', in ogni caso, superare il piu'
favorevole tra i seguenti parametri:
a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base
alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligato-
ria per i lavoratori dipendenti;
b) 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini
del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma
12, lettera a), della legge n. 335/1995.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri, deve
essere presa in considerazione, anche sulla base dei chia-
rimenti forniti dal Ministero del Lavoro, la retribuzione
che si utilizza per la determinazione della quota "B" di
pensione.
I citati parametri sono assoluti e quindi non debbono essere
posti in relazione alle anzianita' contributive singolarmente
maturate.
1.3 - LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO MATURATO
      UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI INTERI.
Per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995,
la pensione e' determinata in base all'art. 1, comma 12,
della legge n. 335/1995 (art. 2, comma 2).
La pensione, pertanto, e' calcolata con il sistema retribu-
tivo per la quota corrispondente  alle anzianita' maturate
fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per
la quota corrispondente alle anzianita' contributive acqui-
site dal 1  gennaio 1996 in poi.
La quota di pensione da liquidare con il sistema contri-
butivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il
sistema "misto" deve essere determinata in base all'art. 1,
commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applica-
zione dell'aliquota di computo del 33 per cento (art. 3,
comma 7).
Di seguito si illustrano  i criteri per il calcolo delle
pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8
agosto 1995, n.335.
1.3.1  - CALCOLO DELLA PENSIONE SECONDO IL SISTEMA CONTRI-
         BUTIVO (ARTICOLO 1,COMMI 6, 8, 9, 10, LEGGE
         335/1995).
L'importo della pensione annua si calcola secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione relativo
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della
pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai
superstiti di assicurato.
1.3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI
Ai fini della determinazione del montante  individuale dei
contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioe' la retribuzione
annua corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti
valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltipli-
cando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33
per cento;
- determinare il montante individuale dei contributi sommando
l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annual-
mente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferi-
mento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
1.3.3 - COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Il coefficiente di trasformazione e' stabilito in relazione
all'eta' dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione,
a partire dall'eta' di 57 anni (Tabella A allegata alla legge
n.335).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di eta'
inferiore a 57 anni (assegno di invalidita', pensione di inabi-
lita', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere appli-
cato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti
che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta'
dell'assicurato alla decorrenza della pensione o alla data di
morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato
di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto
per l'eta' immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il
coefficiente previsto per l'eta' inferiore, per quanti sono i
mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'eta' e la
decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
1.3.4 - MISURA DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
Il prodotto del montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della
pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si
ottiene dividendo l'importo annuo per 13.
2 - OPZIONE AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982,
    N.54 E DELL'ART.6 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.407.
L'art.3, comma 3, del decreto n.658 prevede che restano confer-
mate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata
dall'iscritto ai sensi dell'art.6 della legge 26 febbraio 1982,
n.54, nonche' dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407.
Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitano le opzioni di
cui trattasi il trattamento pensionistico non potra' superare,
come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto n. 503, l'im-
porto della retribuzione pensionabile.
Com'e' noto l'articolo 6 della legge n.54/1992 riconosce a coloro
che non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile
prevista dai singoli ordinamenti la facolta' di optare per la
prosecuzione del rapporto di lavoro fino al perfezionamento di
tale requisito e comunque non oltre il compimento del 65  anno di
eta'.
Il comma 3 dell'art.1 del decreto legislativo n.503/1992 stabi-
lisce che la percentuale annua di commisurazione della pensione
per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto
dell'opzione ai fini della permanenza in servizio oltre le eta'
previste dal comma 1 dello stesso articolo e' incrementata di un
punto percentuale fino al compimento del 60  anno di eta' per le
donne e del 65  anno di eta' per gli uomini. Per le donne che
protraggano la permanenza in servizio oltre il 60  anno di eta' la
percentuale di commisurazione della pensione e' incrementata di un
mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60  e fino al 65 .
Considerato che il comma 1  dell'art. 3 del decreto n. 658
stabilisce che, ai fini della determinazione della misura della
pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile nel Fondo
Telefonici e' elevata a 40 anni, per le pensioni con decorrenza
dal 1  febbraio 1997 in poi la facolta' prevista dall'art.6 della
legge n.54/1982 opera fino al raggiungimento della predetta
anzianita' contributiva di 40 anni.
Il combinato disposto dell'art.6 della legge n.407/1990 e
dell'art.1, comma 2, del decreto n.503/1992, riconosce agli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive
della medesima la facolta' di rimanere in servizio fino al compi-
mento del 65  anno di eta' nel caso in cui abbiano raggiunto
l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli
ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la
liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico della predetta
assicurazione generale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi
o esclusivi della medesima.
A motivo dell'elevazione dell'anzianita' contributiva massima a 40
anni,  per le pensioni aventi decorrenza dal 1  febbraio 1997 in
poi, la maggiorazione prevista dall'art.6 della legge n.407/1990
opera soltanto per le anzianita' contributive maturate oltre i 40
anni.
Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui
all'art.6 della legge n.407/1990 anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto n.658 e prestino ancora la propria
attivita' lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, anche
sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro,
continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6
della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianita'
massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente
all'entrata in vigore del decreto n.658, mentre per la valuta-
zione della anzianita' contributiva maturata successivamente si
tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 3.
In particolare, per quanto concerne il calcolo della pensione
devono essere osservati i criteri di seguito indicati:
A) deve essere effettuato un primo calcolo della pensione quale
spetterebbe all'interessato alla data di cessazione dal servizio
se non avesse effettuato l'opzione;
B) deve essere effettuato un secondo calcolo determinando la
pensione spettante alla data nella quale il datore di lavoro
poteva esercitare la facolta' di recesso, scorporando il periodo
compreso fra la data in cui poteva avvenire l'esercizio della
predetta facolta' e la data di entrata in vigore del decreto
n.658. Tale periodo dovra' essere utilizzato a supplemento.
La sommatoria dell'importo della pensione di cui al punto B e di
quello del supplemento costituisce l'importo di pensione da porre
a confronto con quello risultante dal calcolo di cui al punto A)
al fine di stabilire l'importo di pensione piu' favorevole da
mettere in pagamento.
Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto
n.658 hanno beneficiato della legge n.407/1990, qualora non
abbiano raggiunto l'anzianita' massima contributiva dei 40 anni,
hanno diritto all'applicazione della legge n.54/1982 fino al
conseguimento dei 40 anni di contribuzione
3 - LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE
    1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre
1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data del 31
dicembre 1995 il decreto prevede l'erogazione della sola "pen-
sione di vecchiaia" (art. 2, comma 5) liquidata con il sistema
contributivo di cui alla legge n. 335/1995, secondo i criteri
illustrati al punto 1.3.1 e successivi.
4 - TRATTAMENTO MINIMO
L'articolo 4 della legge  22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva
per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento
minimo maggiorato di L.13.000 annue per ogni anno di iscrizione
al Fondo, oltre il quindicesimo, e' stato abrogato dalI'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo n. 658.
Pertanto, come precisato con messaggio n.22441 dell'8 gennaio
1997 (all.1) per le pensioni con decorrenza dal 1  febbraio 1997
in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo e' pari al trat-
tamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
5 - ELIMINAZIONE DELLO 0,50 PER CENTO (ART.3, COMMA 8, DECRETO
    N.658)
Come precisato con il citato messaggio n.22441, l'art.3, comma 8,
del decreto n.658 ha abrogato, per le pensioni con decorrenza 1
febbraio 1997 in poi, il comma 3, dell'art.10 della legge 22
ottobre 1973, n.672, concernente la diminuzione dell'importo
della pensione di anzianita' in misura pari ad uno 0,50 per cento
della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del
pensionamento rispetto all'eta' pensionabile e l'aumento nella
stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
L'art.3, comma 8, del citato decreto n.658 ha altresi' abrogato il
comma 4 dell'art.10 della predetta legge n.672/1973, secondo cui
agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribu-
zione al Fondo e' comunque assicurata l'intera pensione spettante
indipendentemente dall'eta' maturata alla data del pensionamento.
6 - ELIMINAZIONE DELL'ARROTONDAMENTO
L'art. 3, comma 9, del decreto n.658 ha abrogato a decorrere dal
sesto mese successivo alla data della sua entrata in vigore, per
i lavoratori che a tale data sono in servizio e non hanno pre-
sentato  domanda di  dimissioni  gia'  accettata  dall'Azienda,
l'art.16, ultimo comma, della legge 4 dicembre 1956, n.1450 e
l'art.10, comma 5, della legge 22 ottobre 1973, n.672, che
stabilivano che per il conseguimento del diritto a pensione e per
il calcolo della relativa misura, la frazione dell'ultimo anno
non veniva valutata  se inferiore a sei mesi ed 1 giorno e
valutata invece nella misura di un anno se superiore a sei mesi.
In concreto, il comma 9 del citato art.3 abroga la previgente
disciplina dal 1  luglio 1997 per coloro che a tale data sono in
servizio e non hanno presentato domanda di dimissioni accettata
dall'Azienda.
Pertanto beneficieranno dell'arrotondamento indipendentemente
dalla data di decorrenza della pensione:
- i lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del decreto
n.658 (8 gennaio 1997) abbiano cessato dal rapporto di lavoro o
che, pur non avendo cessato il rapporto di lavoro entro tale
data, abbiano presentato domanda di dimissioni gia' accettata
dall'Azienda;
- i lavoratori che abbiano presentato entro la data del 30 giugno
1997 domanda di dimissioni e sia stata accettata entro la stessa
data dall'Azienda.
Per le pensioni con decorrenza dal 1  luglio 1997 in poi, per le
quali non opera l'arrotondamento, l'anzianita' contributiva deve
essere computata in settimane; a tale scopo devono essere appli-
cati i parametri stabiliti per l'assicurazione generale obbliga-
toria, riportati nella circolare n.70135 G.S./115 del 1  maggio
1952, che di seguito si indicano:
- 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali;
- 1 contributo annuo  = 52 contributi settimanali.
7 - ANTICIPATA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE  DI  VECCHIAIA
    (ART.3, COMMA 10, DECRETO N.658)
L'art.3, comma 10, del decreto n.658, conferma la possibilita',
per i lavoratori iscritti al Fondo antecedentemente alla data del
1  gennaio 1996, di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia
prevista dall'art.9 della legge 22 ottobre 1973, n.672, e suc-
cessive modificazioni, per il periodo di cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto concerne l'eta' alla quale fare riferimento per la
determinazione dell'anticipo di quattro anni della pensione di
cui trattasi e' stato richiesto al Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale di precisare se debba aversi riguardo al
compimento dell'eta' pensionabile da parte del singolo iscritto
per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ovvero al
limite di eta' vigente per la generalita' dei soggetti al momento
della richiesta del pensionamento anticipato.
Al riguardo si fa pertanto riserva di successive istruzioni.
8 -  PRESTAZIONI DI INVALIDITA'.
Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 658 dispone,
con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997), l'applicazione
agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicu-
razione generale obbligatoria in materia di invalidita' e inabi-
lita'.
La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in
ordine al trattamento pensionistico di invalidita' e', com'e'
noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n.222.
Conseguentemente, per l'istruttoria delle domande di prestazioni
per invalidita' presentate dagli iscritti al Fondo Telefonici
successivamente all'8 gennaio 1997, le Sedi dovranno attenersi
alle disposizioni impartite in proposito per le pensioni del
regime generale.
Ne deriva che le prestazioni erogabili dal Fondo Telefonici, in
relazione al disposto dell'art. 4 in argomento, nei confronti
degli iscritti che presentino la relativa domanda successivamente
all'8 gennaio 1997, sono le seguenti:
A) Assegno ordinario di invalidita' e pensione di inabilita'.
   Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione
   di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della
   domanda (art. 4, commi 1 e 2, legge n. 222/1984);
B) Assegno privilegiato di invalidita' e pensione
   privilegiata di inabilita'.
   Requisiti contributivi: almeno un contributo (art. 6 della
   legge n. 222/1984);
C) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa
   ai pensionati di inabilita' (art. 5, della legge n.
   222/1984).
Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che, ai lavoratori
di cui trattasi, si applica l'articolo 1, commi 42 e 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilita' del
trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia
professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma
del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, occorre
tener conto di tali disposizioni  che  stabiliscono l'incumu-
labilita' di una quota percentuale degli assegni ordinari di
invalidita' in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonono
o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilita'
sono stabilite dalla tabella G allegata alla legge n. 335/1995.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto
n. 658, le anzidette disposizioni trovano applicazione per le
prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1
febbraio 1997 in poi in relazione a domande presentate successi-
vamente all'8.1.1997; qualora le domande siano state presentate
entro la predetta data dell'8 gennaio 1997, la prestazione verra'
liquidata in base alla normativa previgente.
Il comma 2 prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordi-
nario di invalidita' possono continuare, al pari degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria
attivita' lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento
di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 155.
Il comma 3 abroga espressamente gli articoli 16, 2  comma e 19,
della legge 4 dicembre 1956, n.1450, che hanno disciplinato
l'invalidita' per gli iscritti al Fondo Telefonici fino all'en-
trata in vigore del decreto n. 658.
Alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 della legge
n.1450/1956 dovra' farsi pertanto riferimento per le domande di
invalidita' presentate da iscritti al Fondo Telefonici anterior-
mente al 9 gennaio 1997.
Per quanto concerne i ricorsi di carattere sanitario, inoltrati a
seguito di reiezione di domande presentate a far tempo dal 9
gennaio 1997, si precisa che la contestazione relativa all'ac-
certamento dell'invalidita' o dell'inabilita' non e' piu' definita da
un Collegio di tre medici, come previsto dal 2  comma dell'art.
19 della legge n. 1450/1956, ora abrogato, ma in base alle
disposizioni di cui alla circolare n. 7454/O ed altri Servizi del
26 giugno 1986.
Cio' vale anche per i ricorsi presentati da familiari superstiti
intesi ad ottenere il riconoscimento dello stato inabilitante al
fine di acquisire il diritto alla pensione ai superstiti nonche'
quelli proposti da pensionati allo scopo di ottenere il ricono-
scimento dello stato di inabilita' dei figli ai fini della corre-
sponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
8.1 - INCUMULABILITA' DELLE PENSIONI DI INABILITA' E DEGLI ASSE-
      GNI DI INVALIDITA' CON LE RENDITE DA INFORTUNIO
L'art. 4, comma 1, del decreto n. 658 ha esteso agli iscritti al
Fondo, a decorrere dalla sua entrata in vigore, le disposizioni
di cui all'articolo  1, comma 43, della legge n. 335 che stabi-
lisce l'incumulabilita' delle  pensioni di   inabilita' e degli
assegni  di invalidita', liquidati in conseguenza di  infortunio
sul lavoro  o malattia professionale, con la rendita vitalizia
attribuita per  lo stesso evento a norma del Testo unico delle
disposizioni  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie  professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124. Si richiamano in proposito le disposizioni impartite per
l'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare la
circolare n.91 del 20 aprile 1996.
Quanto invece all'assegno privilegiato di invalidita'e alla
pensione privilegiata di inabilita', si ricorda che a norma
dell'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti in
parola non spettano quando dall'evento che ha determinato l'in-
sorgenza dell'invalidita' o dell'inabilita' o il decesso, ricon-
ducibile con nesso diretto di causalita' al servizio prestato
dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto
all'obbligo assicurativo, derivi il diritto a rendita a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (v. circolari n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984
e n. 4396 O/82 del 10 aprile 1985).
L'incumulabilita' di cui trattasi non opera altresi' per le somme
corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di
assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato
dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
9. - AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI
L'art. 6 del decreto dispone che per quanto non disciplinato
dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto in esame,
trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente
all'entrata in vigore del decreto, le disposizioni proprie
dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio
della automaticita' delle prestazioni per cui le stesse potranno
essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione
purche' la stessa sia effettivamente dovuta.
10. - CONTENZIOSO
La competenza a decidere i ricorsi sanitari e/o amministrativi
inoltrati avverso provvedimenti di reiezione in materia pensio-
nistica e contributiva, resta attribuita al Comitato di Vigilanza
del Fondo di previdenza Telefonici, al quale pertanto dovranno
continuare ad essere inoltrati, secondo le modalita' in atto, i
ricorsi in questione.
11. - ISTRUZIONI OPERATIVE
In attesa dell'aggiornamento delle procedure automatizzate di
liquidazione delle pensioni in conformita' alla normativa del
decreto n. 658, le Sedi dovranno procedere alla liquidazione
provvisoria delle pensioni con decorrenza 1.2.1997.
A tal fine le pensioni dovranno essere acquisite con l'attuale
procedura segnalando nel pannello FSA5TT le sole anzianita'
contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1995 per i
soggetti che possano far valere un'anzianita' contributiva infe-
riore a 18 anni e quelle maturate fino al 31 gennaio 1997 per i
soggetti che possano far valere, alla predetta data del 31
dicembre 1995, un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18
anni e, indicando, per distinguerne il carattere di provvis-
orieta', il codice "P" nel terzo sottocampo del campo 02 "natura
pensione".
I programmi necessari per procedere alla liquidazione definitiva
delle pensioni sono in corso di aggiornamento e saranno resi
disponibili entro il mese di luglio 1997.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                       TRIZZINO
                                               Allegato n. 1
DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
  UFFICIO FONDI SPECIALI
                            Messaggio n.22441 del 08.01.1997
                          AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                          AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBALE
OGGETTO: Fondo Telefonici - Decreto legislativo 4 dicembre 1996,
           n. 658.
In attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, della
legge 8 agosto 1995, n.335, e' stato emanato il decreto legisla-
tivo 4 dicembre 1996, n.658, pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre 1996, in materia di
regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia in concessione.
In proposito si richiama l'attenzione delle strutture periferiche
sulla necessita' di assicurare una piena osservanza delle dispo-
sizioni contenute nel citato decreto, entrato in vigore l'8
gennaio 1997.
Si evidenziano in particolare:
-    l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con
decorrenza dal 1  febbraio 1997 non trovano piu' applicazione
le disposizioni di cui all'art.4 della legge 22 ottobre 1973,
in materia di trattamento minimo;
-    l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni con
decorrenza dal 1  febbraio 1997 non trova piu' applicazione il
comma 3 dell'art. 10 della citata legge n.672/1973 concernente
la diminuzione dell'importo della pensione di anzianita' in
misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensio-
nabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto
all'eta' pensionabile e l'aumento nella stessa misura per ogni
anno di contribuzione oltre i 36;
     l'art.3, comma 8, il quale stabilisce che per le pensioni di
anzianita' con decorrenza dal 1  febbraio 1997 non trova piu'
applicazione il comma 4 dell'art.10 della legge n.672/1973
     secondo cui agli iscritti che possano far valere almeno 40
anni di contribuzione al Fondo e' comunque assicurata l'intera
pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta;
-    l'art.4, che detta disposizioni innovative in materia di
invalidita', con effetto sulle domande presentate successiva-
mente alla data di entrata in vigore del decreto.
Si fa riserva di istruzioni in merito alle disposizioni contenute
nel provvedimento di cui trattasi.
                                 IL DIRETTORE CENTRALE
                                         CORVINO